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NUR - Numero Unico Regionale 06 99 500

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Regolamento regionale 23 Maggio 2013, n. 7

  • BUR 28 maggio 2013, n. 43
  • Testo vigente al:
  • "Modifiche al regolamento regionale 5 agosto 2005, n. 17 (Norme in materia di affidamento di incarichi individuali di consulenza a soggetti esterni all'Amministrazione regionale). Istituzione del Comitato per la legislazione."
  • Art.1
    (Modifiche all'articolo 1 del regolamento regionale 5 agosto 2005, n. 17)

    1. L'articolo 1 del regolamento regionale 5 agosto 2005, n. 17, è sostituito dal seguente:

    "Art. 1
    (Oggetto)

    1. In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213, il presente regolamento disciplina l'affidamento, nell'ambito del sistema organizzativo della Giunta regionale, di incarichi individuali di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione regionale, in coerenza con il fine della riduzione della spesa pubblica e con le modalità e i criteri previsti dai commi 11 e 42 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2005) e dal comma 7 dell'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122."

    Art. 2
    (Modifiche all'articolo 5 del regolamento regionale 5 agosto 2005, n. 17)

    1. Al comma 2 dell'articolo 5 del regolamento regionale 5 agosto 2005, n. 17, le parole "in una misura variabile da un minimo di Euro 30.000,00 a un massimo di Euro 50.000,00." sono sostituite dalle parole " per un importo massimo di Euro 40.000,00 lordi annui".

    Art. 3
    (Istituzione del Comitato per la legislazione)

    1. Dopo l'articolo 7 del regolamento regionale 5 agosto 2005, n. 17, è inserito il seguente articolo 7 bis:

    "Art. 7 bis
    (Istituzione del Comitato per la legislazione)

    1. È istituito il Comitato per la legislazione presso la Giunta regionale. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Presidente della Regione e decadono alla data di insediamento del nuovo Presidente.

    2. I componenti del Comitato, in numero non superiore a otto, sono nominati tra professori e ricercatori universitari, magistrati amministrativi, contabili e ordinari, avvocati di Stato e dirigenti pubblici. E', inoltre, membro del Comitato il responsabile dell'Ufficio legislativo del Segretariato generale, la cui Struttura garantisce il supporto tecnico e amministrativo al Comitato stesso. Partecipano ai lavori il Segretario Generale, il Capo di Gabinetto ed il Vicesegretario Generale.

    3. Il Presidente della Regione nomina con proprio decreto il presidente ed il vice presidente del Comitato.

    4. Il presidente convoca il Comitato, formula l'ordine del giorno, presiede le sedute e ne regola i lavori. Il presidente, in caso di assenza, viene sostituito dal vice presidente. Il presidente ed il vice presidente formulano al Comitato proposte per la programmazione dei lavori.

    5. Le convocazioni del Comitato sono trasmesse anche al Presidente della Regione ed all'Assessore competente in materia di semplificazione normativa.

    6. Il Comitato si riunisce con la frequenza richiesta dalla propria programmazione e comunque almeno una volta al mese, anche su richiesta di almeno due componenti, del Segretario Generale o del Vicesegretario generale. Le sedute del Comitato sono valide con la presenza di almeno quattro componenti con diritto di voto.

    7. Il Comitato delibera a maggioranza dei Componenti con diritto di voto presenti.

    8. Sul sito istituzionale della Regione Lazio sono pubblicati, in apposita sezione, i lavori del Comitato, i verbali delle periodiche riunioni e i documenti dallo stesso predisposti.

    9. I componenti del Comitato percepiscono un compenso pari a euro 40.000,00 lordi annui.

    10. Il presidente del Comitato, previo collocamento fuori ruolo, può optare, in aggiunta al compenso di cui al comma precedente, per la conservazione del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza con oneri a carico della medesima; il compenso del presidente può essere integrato nel caso in cui vengano conferite ulteriori funzioni mediante il decreto di cui al comma 3.

    11. Il Comitato per la Legislazione esercita una funzione di impulso e collaborazione per la predisposizione e ai fini dell'iter di approvazione delle leggi regionali e in particolare:
    a) promuove ogni attività volta alla semplificazione dell'ordinamento giuridico regionale, l'abrogazione di norme desuete o disapplicate, il riassetto della normativa vigente, formulando proposte in merito alla individuazione delle materie e dei settori da disciplinare mediante l'adozione di testi unici;
    b) formula proposte in merito alla individuazione delle materie e dei settori sui quali intervenire mediante abrogazione di leggi o regolamenti, ovvero mediante leggi di riordino o di manutenzione dell'ordinamento regionale;
    c) esprime parere sui progetti di testi unici regionali, di leggi di abrogazione generale, di leggi di riordino o manutenzione dell'ordinamento regionale, con riferimento all'efficacia degli stessi in funzione della semplificazione, riordino e riduzione della normativa vigente;
    d) formula proposte per l'inserimento nei testi legislativi di apposite clausole valutative, propone l'effettuazione di missioni valutative su politiche promosse con leggi regionali, ne esamina gli esiti;
    e) propone misure a favore del decentramento delle funzioni amministrative al sistema degli Enti Locali e formula proposte per garantire l'attuazione della normativa europea nelle materie di competenza regionale;
    f) esprime pareri in merito alla formulazione delle norme finalizzate al controllo sull'attuazione delle leggi e alla valutazione degli effetti delle politiche regionali contenute nei progetti di legge;
    g) collabora alla stesura del rapporto annuale della legislazione regionale, con l'obiettivo di dare evidenza, in particolare dei risultati della produzione legislativa in termini di qualità delle leggi, con riguardo alla loro omogeneità, semplicità, chiarezza, proprietà della formulazione e alla loro efficacia ai fini della semplificazione e del riordino della legislazione, in applicazione del principio della certezza del diritto;
    h) predispone annualmente la relazione sullo stato di applicazione dell'AIR (Analisi di Impatto della Regolamentazione) e della VIR (Verifica Impatto Regolamentazione), di cui all'articolo 11, commi 3 e 4, del D.P.C.M. 11 settembre 2008, n. 170.

    12. Per lo svolgimento delle sue funzioni il Comitato:
    a) promuove iniziative di collaborazione con le commissioni consiliari e con la Giunta regionale;
    b) attiva tutti gli strumenti necessari per ottenere informazioni dai soggetti attuatori delle politiche regionali e dalle rappresentanze degli interessi sociali ed economici;
    c) si avvale delle strutture interne della Giunta regionale per il supporto tecnico-specialistico, per l'analisi dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali nonché per il supporto alla propria attività.

    13. Il Comitato presenta annualmente al Presidente della Regione e alla Giunta regionale una relazione sulla propria attività; copia della relazione annuale è trasmessa al Consiglio regionale".


    Art. 4
    (Entrata in vigore)

    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

    Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti normativi originari.

Data di aggiornamento/verifica: 27/05/2021

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