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Regolamento regionale 23 Luglio 2021 n. 14

  • BUR n. 74 del 27/07/2021
  • Testo vigente al:
  • Estremi Atto di modifica: Regolamento regionale 10 agosto 2021 n. 15
  • Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale) e successive modificazioni. Disposizioni transitorie

  • Art. 1
    (Modifica all’articolo 20 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni)

     1. Dopo il numero 18) del comma 1 dell’articolo 20 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni è aggiunto, in fine, il seguente:
    “18 bis) Direzione regionale per l’Innovazione Tecnologica e la Trasformazione Digitale”.


    Art. 2
    (Modifica all’articolo 170 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni) 

    1. Il comma 6 dell’articolo 170 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni è sostituito dal seguente: “6. Il ruolo è articolato, in relazione alle specifiche professionalità possedute dai dirigenti, in due distinte sezioni, una per la dirigenza amministrativa e una per la dirigenza tecnica.”.

    Art. 3
    (Modifica all’articolo 175 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni) 

    1. Il comma 1 dell’articolo 175 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni è sostituito dal seguente: “1. In attuazione dell’articolo 170, comma 6, sono istituite due distinte sezioni del ruolo, una per la dirigenza amministrativa, una per la dirigenza tecnica, nell’ambito delle quali sono inseriti i dirigenti in relazione alle specifiche professionalità derivanti dai titoli di studio, professionali e dalle esperienze maturate. La due sezioni sono articolate al loro interno in sottosezioni rappresentative delle singole professionalità. Nella sezione per la dirigenza amministrativa vanno inserite le sottosezioni archeologi, archivisti, bibliotecari, economisti, giuristi, gestionali. Nella sezione per la dirigenza tecnica vanno inserite le sottosezioni agronomi, architetti, biologi, chimici, farmacisti, geologi, informatici, ingegneri, medici, psicologi, statistici, veterinari.”.
    2. Il comma 3 dell’articolo 175 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni è sostituito dal seguente: “3. Alle sezioni individuate al comma 1 sono iscritti i dirigenti del ruolo sulla base dei diplomi di laurea e delle specializzazioni possedute. Nella sezione dirigenza amministrativa, sottosezione gestionali, sono iscritti, altresì, i dirigenti in possesso di laurea in materie umanistiche, tecniche e scientifiche, che durante il loro rapporto di servizio alle dipendenze della pubblica amministrazione abbiano svolto precipuamente incarichi e funzioni amministrativi.”.


    Art. 4
    (Modifica all’articolo 474 bis del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni)

    1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 474 bis del r.r. 1/2002 e successive modificazioni dopo le parole “la nomina del responsabile del trattamento” sono inserite le seguenti: “, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 474 ter, comma 1, lettera q)”.


    Art. 5
    (Modifica all’articolo 474 ter del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni)

    1. La lettera q) del comma 1 dell’articolo 474 ter del r.r. 1/2002 è sostituita dalla seguente: 
    “q) designa eventuali ulteriori Responsabili del trattamento individuati in conformità alle relative disposizioni del RGPD in relazione ai sistemi che erogano le attività di trattamento, qualora acquisiti direttamente dalla struttura di appartenenza;”.


    Art. 6
    (Modifiche all’allegato B del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni)

    1. All’allegato B del r.r.1/2002 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:
    a) nel paragrafo “DIREZIONE REGIONALE AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE”, nella declaratoria delle funzioni, le parole: “struttura del Segretario generale” sono sostituite dalle seguenti: “Direzione generale”;
    b) nel paragrafo “DIREZIONE REGIONALE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ”, nella declaratoria delle funzioni, le parole: “Struttura Agenda digitale,” sono sostituite dalle seguenti: “Direzione regionale competente in materia di innovazione tecnologica e trasformazione digitale”;
    c) nel paragrafo “DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO”,    alla declaratoria delle funzioni, dopo l’ultimo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: “con il supporto della Direzione regionale competente in materia di innovazione tecnologica e trasformazione digitale.”;
    d) nel paragrafo “DIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI”, nella declaratoria delle funzioni, dopo l’ultimo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: “con il supporto della Direzione regionale competente in materia di innovazione tecnologica e trasformazione digitale.”;
    e) dopo il paragrafo “DIREZIONE REGIONALE PER L’INCLUSIONE SOCIALE” è inserito il seguente: 
    “DIREZIONE REGIONALE PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA TRASFORMAZIONE DIGITALE 
    Provvede all’elaborazione e all’aggiornamento della strategia unitaria regionale in materia di innovazione tecnologica e trasformazione digitale. Provvede alla redazione del piano di Agenda digitale regionale nell’ambito della programmazione unitaria ICT e verifica lo stato di avanzamento del piano. Promuove in ambito regionale l’attuazione delle misure previste dal Piano Triennale per l’informatica della Pubblica Amministrazione e ne verifica lo stato di avanzamento. Promuove l’adozione di misure e strumenti finalizzati a dare concreta attuazione al Codice dell'amministrazione digitale con particolare riferimento ai principi di cittadinanza digitale e di sviluppo delle competenze digitali. Svolge le funzioni previste dall’articolo 17 del Codice dell'amministrazione digitale. Supporta la transizione digitale degli Enti Territoriali regionali anche tramite l’individuazione, lo sviluppo, il dispiegamento e la gestione di tecnologie ICT – anche in modalità cloud – funzionali a promuovere processi digitali e dematerializzati ed un'amministrazione digitale aperta, integrata, efficiente ed efficace. Promuove la transizione digitale, l’evoluzione dei sistemi informativi di interesse regionale, supportando le Direzioni regionali anche nella progettazione degli interventi ICT.  Collabora con la Direzione regionale competente in materia di appalti di servizi e forniture ai fini della rilevazione dei fabbisogni, dell’espletamento delle procedure di gara e della definizione dei requisiti di forniture e servizi in ambito ICT. Collabora con la Direzione regionale competente in materia di salute ed integrazione sociosanitaria e con gli Enti del Servizio Sanitario Regionale esprimendo pareri in merito alla digitalizzazione, all’evoluzione dei sistemi informativi ed ai progetti ICT in ambito sanitario nonché nella definizione, attuazione e monitoraggio dell'Agenda Digitale regionale con riguardo alla programmazione unitaria ICT in ambito sanitario  ed in coerenza con gli obblighi assunti con piani e/o programmi di rientro, riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale,  curando, altresì, i rapporti con LazioCrea s.p.a. quale riferimento per la componente ICT dei servizi offerti dalla società in ambito sanitario.  Promuove l’adozione di un sistema unificato di accesso ai servizi di interesse regionale da parte di cittadini ed imprese. Individua, in raccordo con le direzioni e le agenzie regionali competenti in materia di istruzione, formazione e lavoro, le iniziative finalizzate a favorire la diffusione delle competenze digitali nel territorio regionale, nell’ambito delle istituzioni scolastiche e universitarie. Supporta, in raccordo con la direzione regionale competente in materia di attività produttive, le iniziative finalizzate a consolidare le competenze digitali delle imprese del territorio anche tramite la promozione di attività di ricerca e innovazione nel campo del digitale. Promuove le iniziative finalizzate allo sviluppo delle infrastrutture digitali all’interno del territorio regionale, in raccordo con le Amministrazioni Centrali e Locali.  Promuove attraverso la diffusione e l’utilizzo delle tecnologie digitali l’innovazione sociale. Adotta le iniziative necessarie per la manutenzione, lo sviluppo e la sicurezza informatica del Data Center e delle infrastrutture informatiche regionali. Supporta la Giunta regionale nelle attività connesse alla titolarità del trattamento dei dati personali ed alla protezione dei dati. Cura la progettazione, lo sviluppo e la gestione dei sistemi di sicurezza informatica a tutela dell’infrastruttura dell’amministrazione regionale.  Cura la redazione del piano per la sicurezza informatica dell’amministrazione regionale.  Gestisce e coordina il CERT (Computer Emergency Response Team).  Assicura la funzionalità delle dotazioni delle postazioni di lavoro in termini di hardware, sistemi informativi, software di base e di produttività e sistemi di comunicazione e connettività. Assicura la funzionalità dei sistemi informativi trasversali dell’amministrazione regionale con particolare riferimento al sistema amministrativo contabile, alla gestione documentale e di protocollo.  Assicura l’interoperabilità dei sistemi informativi regionali. Promuove la valorizzazione del patrimonio informativo regionale favorendo lo sviluppo e l’aggiornamento della piattaforma regionale di open data.”.


    Art. 7
    (Modifiche all’allegato H del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni)

    1. Al punto 12 del paragrafo C dell’allegato H del r.r. 1/2002 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:
    a) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “. Laddove la valutazione della commissione abbia esito negativo, il responsabile del ruolo, nel trasmettere detto esito alla Giunta regionale comunica, altresì, l’eventuale disponibilità di posti nelle percentuali di cui all’articolo 20, commi 7 e 9, della l.r. 6/2002 e successive modificazioni, ai fini dell’eventuale attivazione delle procedure di cui ai paragrafi G e H.”;
    b) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “Laddove la valutazione della commissione abbia esito negativo, il responsabile del ruolo o il Direttore generale, nel trasmettere detto esito alla Giunta regionale comunicano, altresì, l’eventuale disponibilità di posti nelle percentuali di cui all’articolo 20, commi 7 e 9, della l.r. 6/2002 e successive modificazioni, ai fini dell’eventuale attivazione delle procedure di cui ai paragrafi G e H.”.
    2. Al punto 28 del paragrafo G dell’allegato H del r.r. 1/2002 e successive modificazioni dopo le parole: “i direttori regionali” sono inserite le seguenti: “, esplicitando che la ricerca va effettuata tra i soggetti di cui all’articolo 20, comma 7, della l.r. 6/2002 e successive modificazioni,”.
    3. Al punto 34 del paragrafo H dell’allegato H del r.r. 1/2002 e successive modificazioni dopo le parole: “i direttori regionali” sono inserite le seguenti: “, esplicitando che la ricerca va effettuata tra i soggetti di cui all’articolo 20, comma 9, della l.r. 6/2002 e successive modificazioni,”.


    Art. 8
    (Modifiche all’allegato L del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni)

    1. Il comma 1 del punto 1 dell’allegato L del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:
    “1. Il concorso per esami, al quale possono partecipare i soggetti di cui all’articolo 181, comma 1, consiste nelle seguenti prove selettive, finalizzate alla valutazione delle conoscenze teoriche nonché delle capacità, attitudini e motivazioni individuali, definite secondo metodologie e standard riconosciuti:
    a) due prove scritte, volte ad accertare la preparazione del candidato sia sotto il profilo teorico, sia sotto il profilo delle capacità, attitudini e motivazioni individuali. La prima prova scritta, a contenuto teorico, consiste nella simulazione di un particolare contesto lavorativo attraverso lo studio di un caso pratico nell’ambito di una o più materie indicate nel bando di concorso. La seconda prova scritta consiste nello svolgimento di un elaborato o di uno o più pareri o di un questionario a risposta sintetica, oppure nella redazione di un progetto/studio di fattibilità nell’ambito di una o più materie indicate nel bando di concorso. Le due prove scritte mirano a verificare le conoscenze tecnico-professionali e a valutare il possesso da parte del candidato delle competenze manageriali, con particolare riferimento al problem solving;
    b) la prova orale consiste in un colloquio interdisciplinare sulle materie indicate nel bando di concorso e mira ad accertare la preparazione e la professionalità del candidato, nonché l’attitudine all’espletamento delle funzioni dirigenziali. Nell’ambito della prova orale è accertata, altresì, la conoscenza della lingua inglese e la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.”.
    2. Il comma 4 del punto 5 dell’allegato L del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:
    “4. Gli altri due o più componenti sono scelti tra dirigenti regionali o di altre amministrazioni pubbliche, professori di ruolo di università statali o equiparate, anche straniere, nonché esperti nelle materie di esame oggetto dei concorsi ed esperti di recruiting per la valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali, anche collocati a riposo.”.

    Art. 9
    (Modifiche all’allegato M bis del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni)

    1. All’allegato M bis del r.r. 1/2002 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:
    a) nel paragrafo categoria C:
    1) nella sezione “Professionalità” le parole: “ambiti di attività” sono sostituite dalle seguenti: “ambiti di attività nonché l’iscrizione in albo professionale laddove richiesta.”;
    2) nella sezione “5. Assistente area tecnica” sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “Provvede al restauro di beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici ed esegue determinate operazioni, di cui garantisce la corretta esecuzione, per limitare i processi di degrado di beni ed assicurarne la conservazione, secondo le indicazioni metodologiche, la direzione e il controllo del restauratore. Cura la preparazione dei materiali necessari per gli interventi, ha la responsabilità della cura dell’ambiente di lavoro e delle attrezzature.”;
    b) nel paragrafo categoria D:
    1) nella sezione “Professionalità” le parole: “abilitazione specifica” sono sostituite dalle seguenti: “abilitazione specifica nonché l’iscrizione in albo professionale laddove richiesta.”;
    2) nella sezione “13. Esperto area tecnica” sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “Definisce lo stato di conservazione e mette in atto un complesso di azioni per limitare i processi di degrado dei materiali costitutivi dei beni culturali mobili e di superfici decorate di beni architettonici e assicurarne la conservazione salvaguardandone il valore culturale. Progetta, dirige e coordina gli interventi, eseguendo anche direttamente i trattamenti conservativi e di restauro. Svolge attività di ricerca, sperimentazione e didattica nel campo della conservazione.”. 


    Art. 10
    (Modifiche all’allegato O del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni)

    1. Dopo la parte II dell’allegato O del r.r. 1/2002 e successive modificazioni è inserita la seguente:

    “Parte II bis
    (Procedure selettive per la progressione tra le categorie riservate al personale interno di ruolo)

    Punto 28 bis
    (Condizioni per l’attivazione delle procedure di progressione tra le categorie)

    1. La Regione, al fine di valorizzare le professionalità interne, in conformità alla normativa vigente in materia, può attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali e fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all’accesso dall’esterno, procedure selettive e comparative per la progressione tra le categorie o progressioni verticali, riservate al personale di comparto di ruolo.
    2. Il numero di posti destinati alle progressioni verticali è individuato nel Piano triennale dei fabbisogni di personale, fatto salvo quanto previsto al comma 1, nell’ambito di quelli previsti nel medesimo piano dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa categoria. In ogni caso, l'attivazione delle progressioni verticali determina, in relazione al numero di posti individuati, la corrispondente riduzione della percentuale di riserva di posti destinata al personale interno.

    Punto 28 ter
    (Avvisi per le progressioni verticali)

    1. La Regione bandisce le procedure di selezione per le progressioni verticali, mediante uno o più avvisi interni, nei quali sono indicati, in particolare:
    a) le specifiche posizioni di lavoro cui è riservata la selezione, nel rispetto delle previsioni del piano triennale dei fabbisogni di cui al punto 28 bis;
    b) i requisiti per la partecipazione alle progressioni verticali, nel rispetto di quanto previsto al punto 28 quinquies;
    c) le modalità di presentazione delle domande;
    d) l’eventuale punteggio minimo nella valutazione dei curricula e dei titoli per accedere al colloquio;
    e) i contenuti del colloquio;
    f) le priorità in caso di parità di punteggi.

    Punto 28 quater
    (Commissione esaminatrice)

    1. Per ogni procedura selettiva la valutazione dei candidati è effettuata da una commissione esaminatrice nominata dal direttore regionale competente in materia di personale con le modalità previste nel paragrafo D, numero 17, dell’allegato H, in quanto compatibili. Le funzioni di segreteria sono assicurate da un funzionario amministrativo di categoria D. La commissione, nella seduta di insediamento, prima dell’esame delle candidature pervenute, definisce una griglia di criteri di valutazione in conformità ai requisiti previsti dall’avviso. La commissione procede alla valutazione dei candidati attraverso un esame comparativo dei curricula, comprensivo della valutazione dei titoli, rispetto ai requisiti previsti dall’avviso nonché alla griglia di criteri ed effettuando i colloqui previsti dal punto 28 sexies.

    Punto 28 quinquies
    (Requisiti per la partecipazione alle progressioni verticali)

    1. Possono partecipare alle procedure selettive di cui al punto 28 bis i dipendenti in possesso dei seguenti requisiti:
    a) essere inquadrati nella categoria immediatamente inferiore a quella ricercata;
    b) avere maturato un'anzianità minima di servizio, sia a tempo indeterminato che determinato, all’interno della Regione e nella categoria di cui alla lettera a), non inferiore a 36 mesi per le progressioni in B e in C, non inferiore a 48 mesi per le progressioni in D;
    c) essere in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno per la categoria e il profilo per il quale è indetta la selezione nonché di titoli professionali e di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso;
    d) valutazione positiva ottenuta nei tre anni precedenti l’avviso.
    2. Non possono partecipare alle procedure selettive i dipendenti che nei due anni precedenti alla data di pubblicazione del bando abbiano ricevuto una sanzione disciplinare superiore alla censura.

    Punto 28 sexies
    (Svolgimento delle procedure selettive per le progressioni verticali)

    1. Le procedure selettive per le progressioni verticali si articolano in un esame comparativo dei curricula rispetto ai requisiti previsti dall’avviso, comprensivo della valutazione dei titoli posseduti e nello svolgimento di colloqui con ciascun candidato.
    2. Il colloquio è finalizzato alla valutazione delle conoscenze tecniche specifiche dei candidati, ad accertare la capacità di sviluppare ragionamenti complessi e di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti nonché a valutare eventuali altre attitudini richieste dallo specifico ruolo da ricoprire nonché le motivazioni individuali.
    3. Nella valutazione del colloquio e dei titoli sono attribuibili massimo 70 punti così suddivisi:
    a) per il colloquio: fino a punti 25
    b) per la valutazione comparata del curriculum, comprensiva della valutazione dei titoli: fino a punti 45.

    Punto 28 septies
    (Criteri per la valutazione comparativa dei titoli)

    1. I titoli valutabili dalla Commissione esaminatrice sono i seguenti:
    a) titoli di servizio: fino a 10 punti. E’ valutata l’attività svolta con rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato presso la Regione nella categoria di riferimento, attribuendo p.2 ogni 365 giorni;
    b) curriculum personale: fino a 35 punti. In questa categoria di titoli sono valutati:
    1) fino a punti 25:
    i.    Laurea Triennale punti 3;
    ii.    Laurea Specialistica o Laurea Magistrale punti 3;
    iii.    Laurea Magistrale a ciclo unico o Diploma di laurea di cui al vecchio ordinamento universitario punti 6;
    iv.    Dottorato di ricerca punti 4,5;
    v.    Specializzazioni post lauream punti 3,5;
    vi.    Master post lauream punti 2,5;
    vii.    Abilitazioni punti 2,5;
    2) fino a punti 6: l’aver svolto incarichi e specifiche esperienze lavorative, anche nel settore privato, di particolare rilievo in relazione ai posti oggetto di selezione;
    3) fino a punti 1: il superamento di precedenti selezioni, con esclusivo riferimento a selezioni o concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato di medesima categoria e profilo rispetto ai posti messi a selezione;
    4) fino a punti 3: la valutazione positiva conseguita negli ultimi tre anni, intendendosi per positiva la valutazione pari o superiore al novanta per cento in ciascuno degli anni di riferimento.


    Punto 28 octies
    (Pubblicità)

    1. Gli avvisi relativi alle presenti procedure di progressione verticale sono pubblicati sulla INTRANET della Regione e sul sito web alla sezione trasparenza.”. 


    Art. 11
    (Modifiche all’allegato O bis del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni)

    1. All’allegato O bis del r.r. 1/2002 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:
    a) l’alinea del comma 3 del punto 1 è sostituita dalla seguente: “L’elenco regionale è composto dalle seguenti distinte sezioni:”;
    b) dopo la sezione 6 del comma 3 è aggiunta, in fine, la seguente: 
    “6 bis. Recruiting:
    a) psicologi specializzati in materia di selezione e reclutamento di personale;
    b) laureati in materie giuridiche specializzati in materia di selezione e reclutamento di personale;
    c) laureati in materie economiche specializzati in materia di selezione e reclutamento di personale.”.


    Art. 12
    (Disposizioni transitorie)

    1. Sono fatti salvi gli avvisi di ricerca all’esterno per la copertura di incarichi di direttore regionale le cui procedure siano in itinere alla data di entrata in vigore del presente regolamento, computando i relativi incarichi nella quota percentuale di cui all’articolo 20, comma 9, della l.r. 6/2002 e successive modificazioni, qualora all’esito della valutazione della Giunta regionale  l’incarico di direttore venga conferito a un soggetto appartenente ai ruoli della dirigenza di altra pubblica amministrazione.
    2. L’istituzione della Direzione regionale per l’Innovazione Tecnologica e la Trasformazione Digitale e delle sue strutture organizzative, come esplicitate al comma 3, è condizionata al mantenimento della neutralità finanziaria. A tal fine, a compensazione dell’istituzione delle strutture di cui alla lettera a) del comma 3, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto del Direttore della Direzione regionale per l’Innovazione Tecnologica e la Trasformazione Digitale, è soppresso un numero di strutture finanziariamente equivalenti, individuate con la direttiva di cui al medesimo comma 3, in un’ottica di snellimento, efficientamento ed eliminazione di sovrapposizioni di competenze.
    3. (1) In fase di prima applicazione del presente regolamento la Direzione regionale per l'Innovazione Tecnologica e la Trasformazione Digitale e la Direzione regionale Affari Istituzionali e Personale sono organizzate secondo quanto disposto con determinazione del direttore regionale competente, previa direttiva del Direttore generale, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del Reg. reg. n. 1/2002 e successive modificazioni, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Ai fini dell'adozione della direttiva, il Direttore generale, nel rispetto di quanto disposto al comma 2, tiene conto, in particolare, dei seguenti indirizzi:
    a)  la Direzione regionale per l'Innovazione Tecnologica e la Trasformazione Digitale è costituita dalle aree denominate “Affari generali e audit”, “Supporto alla Transizione Digitale degli Enti Territoriali”, “Sistemi informativi e progetti ICT regionali in ambito sanitario”, “Sistemi informativi e progetti ICT regionali a supporto di cittadini ed imprese”, “Infrastrutture digitali e sicurezza IT, sistemi informativi trasversali, interoperabilità, open data e privacy”;
    b)  nell'ambito della definizione della declaratoria delle aree di cui alla lettera a) sono attribuite alla struttura di nuova istituzione “Area infrastrutture digitali e sicurezza IT, sistemi informativi trasversali, interoperabilità, open data e privacy” le seguenti competenze dell'Area “Organizzazione e Valutazione, Privacy e Supporto alla Transizione al Digitale” della Direzione regionale Affari istituzionali e personale: “Garantisce il supporto al cambiamento organizzativo dell'Ente tramite l'individuazione, lo sviluppo, il dispiegamento e la gestione di tecnologie ICT, anche tramite soluzioni in cloud, funzionali a promuovere processi digitali e dematerializzati e nuovi modelli di lavoro, promuovendo lo sviluppo di un'amministrazione digitale aperta, integrata, efficiente ed efficace; supporta l'attuazione delle politiche di trasformazione di Regione Lazio in tema di innovazione in coerenza con gli indirizzi e le linee guida dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), il C.A.D. (Codice dell'Amministrazione Digitale), il Piano per l'Informatica della Pubblica Amministrazione e gli obiettivi dei programmi europei; supporta il Responsabile per la Transizione Digitale nello svolgimento dei propri compiti; partecipa ai tavoli regionali e nazionali in tema di Innovazione digitale, open government e semplificazione; partecipa al processo di definizione e di attuazione dell'Agenda digitale regionale nell'ambito della programmazione unitaria ICT; individua i processi prioritari da digitalizzare delle Direzioni dell'Ente Regione, classificandone il grado di complessità e il livello di digitalizzazione; definisce i processi, in ogni Struttura dell'Ente, che debbono essere digitalizzati, in un'ottica di semplificazione nei confronti dell'utenza; cura, coordinandosi con le strutture regionali interessate, la gestione informatica dei flussi documentali; individua le priorità dei progetti digitali da svolgere nella Direzione, di concerto con le altre aree preposte, al fine di consentire una migliore pianificazione delle attività; cura lo sviluppo degli Open Data e lo sviluppo dei portali web istituzionali; cura l'attuazione della normativa in materia di trattamento dei dati personali e supporta le strutture della Giunta per l'applicazione della stessa”. Ad essa è assegnato, con atto del Direttore regionale competente in materia di personale e senza soluzione di continuità, il dirigente responsabile e il personale addetto in via prevalente alle suddette funzioni; 
    c) l'area “Sistemi Informativi e Progetti ICT” della Direzione regionale Centrale Acquisti è incardinata presso la Direzione regionale per l'Innovazione Tecnologica e la Trasformazione Digitale ed è ridenominata “Area sistemi informativi e progetti ICT regionali a supporto di cittadini ed imprese”. Sono confermate l'assegnazione, senza soluzione di continuità, dei dipendenti in servizio presso la suddetta Area nonché la declaratoria delle competenze di cui al relativo atto di organizzazione, fatta salva la possibilità di implementazione delle suddette competenze;
    d) l’Area “Time Management e Politiche di sviluppo del Sistema informativo del personale” della Direzione regionale Affari istituzionali e personale è ridenominata “Organizzazione, Valutazione, Time Management e Sistema Informativo del Personale” e assorbe le competenze dell’Area “Organizzazione e Valutazione, Privacy e Supporto alla Transizione al Digitale” della medesima Direzione regionale, ad eccezione delle competenze trasferite all’Area “Infrastrutture digitali e sicurezza IT, sistemi informativi trasversali, interoperabilità,  open data e privacy” ai sensi della lettera b). È confermata, senza soluzione di continuità, l’assegnazione del personale addetto in via prevalente alle suddette funzioni;
    e) l’Area “Organizzazione e Valutazione, Privacy e Supporto alla Transizione al Digitale” della Direzione regionale Affari istituzionali e personale è soppressa.
    4. Entro 10 giorni dall’adozione della direttiva di cui al comma 3, i direttori interessati dalle modifiche organizzative disposte dalla medesima direttiva, adottano le proprie determinazioni di riorganizzazione delle strutture di competenza.

    Art. 13
    (Entrata in vigore)

    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 
        
        Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.

    NOTA (1) Comma sostituito dall’art. 5, comma 1, del r.r. 10 agosto 2021, n. 15, pubblicato sul BUR Lazio 12 agosto 2021, n.79
     

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