Regolamento regionale 23 luglio 2007, n. 8
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BUR 30 luglio 2007, n.21
- Testo vigente al:
- Regolamento del Forum regionale per le politiche giovanili.
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Indice
Art. 1 - Forum per le politiche giovanili
Art. 2 - Composizione del Forum
Art. 3 - Modalità di svolgimento dei lavori del Forum
Art. 4 - Presidente
Art. 5 - Ufficio di Presidenza
Art. 6 - Direttivo
Art. 7 - Commissioni di lavoro
Art. 8 - Pubblicità delle attività del Forum
Art. 9 - Modifiche al regolamentoArt. 1
(Forum per le politiche giovanili)1. Il Forum regionale per le politiche giovanili, istituito ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 29 novembre 2001 n. 29 (Promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani), di seguito denominato Forum, è un organo democratico di rappresentanza di tutti i giovani di età non superiore ai 35 anni.
2. Il Forum esprime pareri, su richiesta della Giunta o del Consiglio regionali nonché degli enti locali, in ordine alle iniziative concernenti le condizioni di vita e di lavoro dei giovani e contribuisce all’elaborazione delle politiche regionali a loro favore anche attraverso la predisposizione di relazioni, studi, documenti ed analisi sulla condizione giovanile da sottoporre alla valutazione dei competenti organi regionali. Per lo svolgimento dei suddetti compiti il Forum può consultare le strutture della Giunta e del Consiglio regionali, nonché rappresentanti di altre istituzioni ed esperti nella materia.
3. Il Forum dura in carica quanto il Consiglio regionale.
Art. 2
(Composizione del Forum)1. Il Forum è presieduto dal Presidente del Consiglio regionale o da un suo delegato ed è composto:
a) dai rappresentanti delle organizzazioni giovanili di partiti politici presenti in almeno uno dei due rami del Parlamento, di cui:
1) un rappresentante per ciascuna organizzazione giovanile di partito o movimento politico presente in almeno uno dei due rami del Parlamento, purché abbia eletti nelle circoscrizioni elettorali del Lazio o all’interno del Consiglio regionale;
2) un ulteriore rappresentante per ciascuna organizzazione giovanile di partito o movimento politico avente un numero complessivo di parlamentari non inferiore al cinque per cento;
b) dai rappresentanti delle associazioni studentesche ed universitarie, di cui:
1) un rappresentante per ciascuna consulta provinciale studentesca, individuato nella persona del rispettivo presidente o suo delegato;
2) cinque rappresentanti delle associazioni universitarie individuate sulla base della presenza negli organi collegiali degli atenei del Lazio, eletti mediante apposita assemblea delle associazioni stesse indetta ai sensi del comma 3;
c) daquattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria dei giovani lavoratori presenti nella Regione e maggiormente rappresentative sulla base dei dati forniti dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali;
d) da dodici rappresentanti delle associazioni giovanili iscritte nel registro di cui all’articolo 5 della l.r.29/2001, purché costituite da almeno un anno ed operanti almeno in due province, eletti mediante apposita assemblea delle associazioni aventi titolo indetta ai sensi del comma 3;
e) dai rappresentanti di consulte e forum istituiti dalle province del Lazio e dei consigli dei giovani istituiti dai comuni del Lazio di cui :
1) un rappresentante per ciascuna consulta o forum istituiti dalle province del Lazio, individuato nella persona del rispettivo presidente o suo delegato;
2) un rappresentante per ciascun ambito provinciale dei consigli comunali dei giovani istituiti ed operanti nel relativo territorio, eletto mediante apposita assemblea dei consigli stessi indetta ai sensi del comma 3;
f) tre rappresentanti dei giovani eletti nelle amministrazioni comunali del territorio regionale designati dalla Consulta dei giovani amministratori dell’ANCI Lazio;
g) tre rappresentanti dei giovani immigrati eletti mediante apposita assemblea delle associazioni di immigrati di cui all’articolo 6, comma 2, della legge regionale 16 febbraio 1990, n. 17 (Provvidenze a favore degli immigrati da paesi extracomunitari) indetta con le modalità di cui al comma 3;
h) quattro rappresentanti delle organizzazioni dei giovani imprenditori, appartenenti alle categorie degli artigiani, dei commercianti, degli industriali e dei cooperatori, presenti nella Regione.2. Nella composizione del Forum deve essere garantita un’equilibrata presenza di entrambi i sessi e, comunque, tale da garantire che i componenti appartenenti allo stesso sesso non superino la percentuale del sessanta per cento.
3. Al fine dell’elezione dei rappresentanti indicati dal comma 1, lettere b), numero 2, d), e), numero 2) e g), la struttura regionale di supporto al Forum di cui all’articolo 4 della l.r. 29/2001 indice apposite assemblee previa comunicazione, da parte delle associazioni e dei consigli comunali dei giovani, della designazione del proprio rappresentante effettivo e di quello supplente, con l’indicazione dei recapiti presso cui devono essere effettuate le comunicazioni. Le associazioni giovanili devono allegare, altresì, la documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dalla lettera d) del comma 1.
Art. 3
(Modalità di svolgimento dei lavori del Forum)1. Il Forum si riunisce di regola in sedute ordinarie non meno di due volte l’anno secondo una programmazione semestrale e, in via straordinaria, ogni qualvolta il presidente, o un quarto dei componenti del Forum stesso ne faccia richiesta. (1)
2. La convocazione del Forum in via ordinaria è comunicata per iscritto ai suoi membri con un preavviso di almeno dieci giorni dalla data di indizione della seduta. La convocazione in via straordinaria può avvenire tramite telegramma, fonogramma o fax con un preavviso di almeno tre giorni rispetto alla suddetta data.
3. Possono, altresì, richiedere la convocazione del Forum la Giunta regionale e le commissioni consiliari. In tale caso il Presidente convoca il Forum entro i quindici giorni successivi alla comunicazione della relativa richiesta.
4. L’ordine del giorno delle sedute del Forum è redatto dal Presidente, unitamente al Vice Presidente. L’integrazione dell’ordine del giorno può essere richiesta da un quinto dei componenti del Forum. (2)
5. Le sedute del Forum sono valide, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei componenti e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un quarto dei componenti stessi.
6. Le deliberazioni del Forum sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, fatte salve le diverse maggioranze previste dagli articoli 5, commi 2 e 3, e 7, comma 1. Sulle proposte di deliberazione possono essere presentati emendamenti sottoscritti da almeno tre componenti del Forum. (3)
7. Le sedute del Forum sono pubbliche e delle stesse è redatto un processo verbale che viene approvato all’inizio della seduta successiva a quella cui si riferisce nonché depositato e conservato agli atti in libera consultazione presso la struttura regionale di supporto al Forum di cui all’articolo 4 della l.r. 29/2001.
8. Alle sedute del Forum possono partecipare i consiglieri e gli assessori regionali ed essere invitati a partecipare i rappresentanti di altri enti, pubblici o privati e delle associazioni iscritte al registro di cui all’articolo 5 della lr. 29/2001 diverse da quelle di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), nonché esperti in materia.
Art. 4 (4)
(Presidente)1. Il presidente del Forum, o suo delegato:
a) convoca e presiede il Forum e il Direttivo.
b) redige, unitamente al Vice Presidente, l’ordine del giorno delle sedute del Forum;
c) rappresenta il Forum nelle sedi istituzionali.Art. 5 (5) (6)
(Vice Presidente)1. Il Vice Presidente del Forum:
a) coordina i lavori del Forum;
b) redige l’ordine del giorno dei lavori del Direttivo e ne coordina l’attività;
c) svolge funzioni di portavoce del Forum e del Direttivo:2. Il Vice Presidente è eletto dal Forum nel corso della sua prima seduta. Nelle prime tre votazioni è richiesto il voto favorevole dei due terzi dei componenti del Forum. Nel caso in cui non si raggiunga tale maggioranza, a decorrere dalla quarta votazione, è sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei componenti.
3. Il Vice Presidente cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza dei componenti del Forum. La mozione, motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei componenti del Forum, deve indicare il candidato alla carica ed è discussa e votata non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla presentazione.
Art. 6
(Direttivo)1. All’interno del Forum è costituito il Direttivo, composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da altri nove membri eletti dal Forum con le modalità stabilite dall’articolo 6 bis. Le funzioni di segretario sono svolte da uno dei componenti del Direttivo, designato dal Presidente. (7)
2. Il Direttivo svolge le seguenti funzioni:
a) predispone il piano annuale di attività del Forum ed il relativo bilancio di previsione per la successiva approvazione da parte dello stesso;
b) predispone il conto consuntivo annuale del Forum, corredato dalla relazione sulle attività svolte nell’esercizio di riferimento, per la successiva approvazione da parte dello stesso;
c) dà attuazione al piano annuale di attività e ad ogni altra deliberazione del Forum e può proporre al Forum stesso l’istituzione di apposite commissioni di lavoro, secondo quanto previsto all’articolo 7;
d) dà attuazione, in particolare, alla deliberazione del Forum di cui all’articolo 7, comma 1, adottando i relativi atti di organizzazione delle commissioni di lavoro;
e) promuove convegni, audizioni, consultazioni ed indagini relative all’attività del Forum. (8)3. I componenti del Direttivo decadono dalla carica a seguito di un numero di assenze consecutive non giustificate superiori a due. In caso di dimissioni o decadenza di un membro del Direttivo, il Presidente indice entro trenta giorni una seduta straordinaria del Forum per l’elezione del sostituto.
4. In caso di dimissioni o decadenza della maggioranza dei membri del Direttivo, quest’ultimo decade e il Presidente convoca entro i trenta giorni successivi il Forum per procedere all’elezione del nuovo Direttivo.
5. Il Direttivo si riunisce in via ordinaria una volta ogni tre mesi e, in via straordinaria, su richiesta della maggioranza dei suoi membri.
6. Le deliberazioni del Direttivo sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei relativi membri.
Art. 6 bis (6) (9)
(Elezione del Direttivo)1. Nel corso della sua prima seduta, dopo l’elezione del Vice Presidente, il Forum elegge nove componenti del Direttivo, le cui candidature sono presentate almeno cinque giorni prima della data di svolgimento delle elezioni.
2. L’elettore esprime il proprio voto scrivendo sulla scheda il nome e cognome dei candidati, fino ad un massimo di tre, per i quali intende esprimere preferenza. Risultano eletti i candidati che hanno conseguito il maggior numero di preferenze. A parità di voti, risulta eletto il candidato più giovane.
3. Nelle operazioni di voto, il Presidente, o suo delegato, è assistito dai due componenti più giovani del Forum, che assumono le funzioni di segretario-scrutatore.
Art. 7
(Commissioni di lavoro)1. Con deliberazione del Forum, adottata a maggioranza dei componenti e su proposta del direttivo, possono essere istituite specifiche commissioni di lavoro.
2. La deliberazione di cui al comma 1 individua il numero, i compiti e le modalità di funzionamento delle commissioni.
3. Le commissioni eleggono al proprio interno un presidente e due vice presidenti.
4. I componenti delle commissioni possono essere assistiti a titolo gratuito da esperti in materie attinenti ai compiti delle commissioni stesse.
Art. 8
(Pubblicità delle attività del Forum)1. Delle attività del Forum è data pubblicità sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio, nonché sulle pagine web all’interno del sito della Regione stessa.
Art. 9
(Modifiche al regolamento)1. Il presente regolamento può essere modificato anche su richiesta del Forum sottoscritta dalla maggioranza dei relativi componenti.
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti normativi originari
Note
(1) – Comma modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera a), del r.r. 17 dicembre 2008, n. 25, pubblicato sul BUR 20 dicembre 2008, n. 47.
(2) – Comma sostituito dall’articolo 1, comma 1, lettera b) del r.r. 25/2008.
(3) - Comma modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera c) del r.r. 25/2008.
(4) - Articolo sostituito dall’articolo 2 del r.r. 25/2008.
(5) – Articolo sostituito dall’articolo 3 del r.r. 25/2008.
(6) - Per utile coordinamento si riporta l’articolo 6 (Disposizione transitoria) del r.r. 25/2008:
Art. 6 (Disposizione transitoria) – 1. Nella fase di prima attuazione del presente regolamento, il Forum elegge il Vice Presidente e il Direttivo con le modalità stabilite, rispettivamente, dagli articoli 5 e 6 bis del r.r. 8/2007, come modificato dal presente regolamento, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di quest’ultimo.
(7) – Comma sostituito dall’articolo 4, comma 1, lettera a), del r.r. 25/2008.
(8) – Comma sostituito dall’articolo 4, comma 1, lettera b), del r.r. 25/2008.
(9) - Articolo inserito dall’articolo 5 del r.r. 25/2008.
Data di aggiornamento/verifica: 27/05/2021