Regolamento regionale 23 dicembre 2008, n. 27
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BUR 27 dicembre 2008, n. 48
- Testo vigente al:
- Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni.
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Art. 1
(Sostituzione dell’articolo 536 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni)1. L’articolo 536 del r.r. 1/2002 è sostituito dal seguente:
“Art. 536
(Prezzo di stima)1. Il prezzo di stima è stabilito dalla struttura di cui all’articolo 524, comma 3, previa apposita perizia effettuata sulla base dei parametri di valore ufficialmente utilizzati nel settore, ed, in particolare, dei parametri dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI). Ogni eventuale scostamento dai suddetti parametri deve essere adeguatamente motivato.
2. In casi eccezionali in cui il valore del bene sia particolarmente elevato ovvero la stima richieda una particolare specializzazione, la struttura di cui al comma 1 può avvalersi del supporto di professionisti esperti nella materia. A tal fine il direttore regionale competente in materia di demanio e patrimonio provvede ad affidare il relativo incarico, prioritariamente, ai soggetti appartenenti al ruolo del personale dipendente dalla Regione, ovvero, in caso di inesistenza o carenza di idonee figure professionali, a soggetti esterni all’amministrazione regionale, scelti sulla base di terne di professionisti indicati dagli Ordini professionali, cui è corrisposto un compenso determinato sulla base delle tariffe dell’ordine professionale di appartenenza, applicata ai minimi tariffari”.
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti normativi originari
Data di aggiornamento/verifica: 27/05/2021