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Regolamento regionale 23 dicembre 1999, n. 1

  • BUR 20 Gennaio 2000, n. 2
  • Testo vigente al:
  • Articolo 32 legge regionale 19 febbraio 1998, n. 7: Accesso al credito e incentivazione alle imprese artigiane. Regolamento di attuazione.
  • Il presente regolamento è stato abrogato dall’articolo 86, comma 1, lettera i) della legge regionale 10 luglio 2007, n. 10, ad esclusione dell’art. 5 e dell’art. 7, commi 2, 3 e 4.

     

    Art. 1
    (Ambito di applicazione)

    [(1)]

    Art. 2
    (Programma pluriennale)

    [(1)]

    Art. 3
    (Programma annuale)

    [(1)]

    Art. 4
    (Programma di attività dell'Artigiancredito)

    [(1)]

    Art. 5
    (Artigiancredito del Lazio)

    1. Nell'ambito di quanto previsto all'articolo 6, comma 2, della legge regionale n. 7/1998, l'Artigiancredito del Lazio, costituito in conformità alle previsioni di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 7/1998 come modificato dalla legge regionale n. 3/1999, quale unico strumento funzionale della Regione sul territorio, provvede a comunicare lo stato di utilizzo dei contributi al 31 dicembre dell'anno precedente; a trasmettere copia delle convenzioni stipulate con gli istituti di credito nonché con l'Unionfidi, delle eventuali successive modifiche e a certificare il corretto adempimento degli obblighi da parte dei soci.

    2. L'Artigiancredito del Lazio trasmette, altresì, all'Assessorato competente, anche ai fini della verifica dei contributi globali concedibili, i dati di monitoraggio delle singole imprese ammesse a beneficio.

    3. La Giunta regionale verifica la rispondenza dello statuto di Artigiancredito del Lazio ai requisiti previsti dall'articolo 6, comma 1, della legge n. 7/1998

    Art. 6
    (Determinazione dei contributi all'Artigiancredito del Lazio)

    [(1)]

    Art. 7
    (Statuti delle cooperative artigiane di garanzia)

    [1. (1)]

    2. Al fine di adeguare i propri statuti alle disposizioni dell'articolo 7, comma 5, della legge regionale n. 7/1998, le cooperative artigiane di garanzia deliberano validamente con le maggioranze previste dalla norma stessa

    3. Le operazioni consentite alle cooperative artigiane di garanzia sono quelle previste dallo statuto - tipo approvato dal Consiglio regionale e comprendono oltre alle prestazioni di garanzia su finanziamenti anche fidi a revoca. Ai fini del calcolo del contributo di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 7/1998, tuttavia la Regione computa esclusivamente l'ammontare dei finanziamenti concessi, detratte le eventuali perdite verificatesi. I dati di cui sopra devono risultare dalla dichiarazione congiunta sottoscritta dal Presidente della Cooperativa e dal Presidente del Collegio sindacale, da allegare alla domanda di cui al comma 2 dello stesso articolo

    4. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento e, successivamente, con cadenza triennale, le Cooperative artigiane di garanzia, procedono alla revisione del Libro soci per accertare la permanenza dei requisiti prescritti. L'elenco dei soci effettivi, trascritti su apposito supporto magnetico, è trasmesso all'assessorato regionale competente in materia di artigianato. La mancata revisione dei soci comporta l'impossibilità di determinare e concedere i finanziamenti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 7/1998

    Art. 8
    (Convenzione Cassa per il credito alle imprese artigiane – Artigiancassa)

    [(1)]

    Art. 9
    (Progetti speciali)

    [(1)]

    Art. 10
    (Tutela ambientale e sicurezza nei luoghi di lavoro)

    [(1)]

    Art. 11
    (Interventi a sostegno dell'attività produttiva)

    [(1)]

    Art. 12
    (Servizi reali alle imprese artigiane)

    [(1)]

    Art. 13
    (Interventi a favore dell'associazionismo economico)

    [(1)]

    Art. 14
    (Programmi straordinari)

    [(1)]

    Art. 15
    (Domande per la concessione dei contributi di cui all'articolo 18 della legge regionale n. 7/1998)

    [(1)]

    Art. 16
    (Limiti di finanziamento)

    [(1)]

    Art. 17
    (Artigianato artistico e tradizionale)

    [(1)]

    Art. 18
    (Contrassegno di origine e qualità)

    [(1)]

    Art. 19
    (Uso del contrassegno di origine e qualità)

    [(1)]

    Art. 20
    (Riconoscimento della qualifica di botteghe-scuola)

    [(1)]

    Art. 21
    (Trattamento economico degli allievi)

    [(1)]

    Art. 22
    (Norma transitoria)

    [(1)]

     

    Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari

     

    Note

    (1) – Abrogato dall’art. 86, comma 1, lettera i), l.r. 10 luglio 2007, n. 10, ad esclusione dell’art. 5 e dell’art. 7, commi 2, 3 e 4

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