NUR 06 99 500

NUR - Numero Unico Regionale 06 99 500

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Regolamento regionale 23 aprile 2008, n. 6

  • BUR 7 Maggio 2008, n. 17
  • Testo vigente al:
  • Disciplina dell’Agenzia Regionale per i Parchi ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 1° febbraio 2008, n. 1 (Norme generali relative alle agenzie regionali istituite ai sensi dell’articolo 54 dello Statuto. Disposizioni  transitorie relative al riordino degli enti pubblici dipendenti)
  • Indice

    Art. 1 – Oggetto
    Art. 2 - Natura giuridica e attività dell’ARP
    Art. 3 -. Direttore
    Art. 4 – Sistema organizzativo dell’ARP
    Art. 5 – Personale
    Art. 6 – Collaborazioni esterne
    Art. 7 – Regolamento di organizzazione
    Art. 8 – Programmazione dell’attività
    Art. 9 – Controllo strategico e di gestione e valutazione dei dirigenti
    Art. 10 – Vigilanza e controllo
    Art. 11 – Risorse finanziarie e sistema contabile
    Art. 12 – Disposizione finanziaria
    Art. 13 – Disposizioni transitorie
    Art. 14 – Entrata in vigore

     

    Art. 1
    (Oggetto)

    1. Il presente regolamento autorizzato, in attuazione dell’articolo 8, comma 7, della legge regionale 1° febbraio 2008, n. 1 (Norme generali relative alle agenzie regionali istituite ai sensi dell’articolo 54 dello Statuto. Disposizioni transitorie relative al riordino degli enti pubblici dipendenti), detta la specifica disciplina dell’Agenzia regionale per i parchi (ARP), istituita, in conformità  all’articolo 54 dello  Statuto, mediante trasformazione dell’ente di diritto pubblico di cui al citato articolo 8, comma 6, lettera c).

    Art. 2
    (Natura giuridica e attività dell’ARP)

    1. L’ARP, ai sensi dell’articolo 2 della l.r. 1/2008, è un’unità amministrativa della Regione, dotata di autonomia gestionale, organizzativa, finanziaria e contabile, nei limiti delle risorse disponibili ed in conformità agli atti regionali di definizione delle politiche e degli obiettivi programmatici, degli indirizzi e delle direttive ed è sottoposta ai poteri di vigilanza della Giunta regionale.

    2. L’ARP è preposta allo svolgimento di attività tecnico-operative di interesse regionale volte ad assicurare lo sviluppo e l’adeguato funzionamento del sistema regionale delle aree naturali protette ed in particolare:
    a)         assiste gli organismi di gestione delle aree naturali protette nella predisposizione degli strumenti di cui agli articoli 26, 27 e 30 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche, nonché nella realizzazione degli interventi previsti dal programma pluriennale di promozione economica e sociale;assiste gli organismi di gestione delle aree naturali protette di interesse provinciale nella gestione delle stesse ai sensi dell’articolo 29 della l.r. 29/1997;
    b)         collabora con la direzione regionale competente in materia di aree naturali protette per la predisposizione di piani e programmi finalizzati alla tutela e valorizzazione delle aree naturali protette nonché del documento strategico sulla biodiversità di cui all’articolo 11 bis della l.r. 29/1997 e successive modifiche;
    c)         effettua attività di monitoraggio e controllo sullo stato di qualità degli habitat e delle specie della flora e della fauna di importanza comunitaria di cui alla direttiva 92/43/CEE, ai sensi dell’articolo 25 bis della l.r. 29/1997 e successive modifiche;
    d)         cura la formazione professionale, l’aggiornamento e la qualificazione del personale appartenente al ruolo unico previsto dall’articolo 23 della l.r. 29/1997 e successive modifiche;
    e)         su richiesta della Giunta regionale, nel caso di esercizio dei poteri sostitutivi previsti dagli articoli 19, 26 e 27 della l.r. 29/1997 e successive modifiche, provvede, rispettivamente, alla gestione delle aree naturali protette di interesse regionale ed alla redazione del piano e del regolamento dell’area.

    3. L’ARP può svolgere attività tecnico-operative attinenti allo sviluppo e all’adeguato funzionamento del sistema regionale delle aree naturali protette anche nell’interesse degli enti locali e di altri enti pubblici regionali, sulla base di apposite intese tra la Regione e l’ente interessato.

    4. Al fine di assicurare l’unitarietà dell’azione amministrativa e di garantire il coordinamento nella definizione e nell’attuazione degli obiettivi programmatici in materia di aree naturali protette, l’ARP opera in raccordo con il dipartimento e la direzione regionali competenti per materia, cui spetta la predisposizione degli atti di competenza della Giunta regionale attinenti all’ARP e alla relativa attività, fermo restando quanto previsto dagli articoli 7, comma 2, e 8, comma 2.

    Art. 3
    (Direttore)

    1. Organo dell’ARP è il direttore, nominato, su proposta congiunta dell’Assessore regionale competente in materia di aree naturali protette e dall’Assessore regionale competente in materia di organizzazione e personale, dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 53, comma 2, dello Statuto e scelto tra i soggetti iscritti nel ruolo del personale dirigente della Regione ovvero tra esperti e professionisti esterni all’amministrazione regionale, in possesso dei seguenti requisiti:
    a)         diploma di laurea;
    b)         comprovata professionalità ed esperienza in materia di aree naturali protette e nella direzione di organizzazioni complesse.

    2. Il direttore è nominato in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente per i direttori regionali e il relativo incarico è conferito per un periodo non superiore a cinque anni. Ai sensi dell’articolo 53, comma 2, dello Statuto e dell’articolo 39, comma 4, della legge regionale 15 settembre 2005, n. 16 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’anno finanziario 2005), l’incarico del direttore cessa di diritto il novantesimo giorno successivo all’insediamento della nuova Giunta regionale, salvo conferma da parte di quest’ultima. La Giunta regionale può revocare l’incarico nei casi previsti dagli articoli 20 e 24 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale).

    3. Il trattamento economico del direttore è determinato dalla Giunta regionale, in sede di conferimento dell’incarico, sulla base di parametri che tengano conto delle tipologie organizzative, dell’entità delle competenze e delle dimensioni in termini di risorse finanziarie, umane e strumentali dell’ARP, in misura, comunque, non superiore al limite massimo stabilito per i direttori regionali dall’articolo 39, comma 1, della legge regionale 15 settembre 2005, n. 16 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’anno finanziario 2005) e successive modifiche.

    4. Il direttore dirige e coordina le attività dell’ARP ed è responsabile dell’efficienza, dell’efficacia e dell’economicità della gestione nonché della conformità della gestione stessa agli atti di indirizzo e di direttiva definiti dalla Giunta regionale, con particolare riguardo al programma triennale di attività dell’agenzia di cui all’articolo 8. Il direttore, tra l’altro:
    a)         si raccorda con l’Assessore regionale competente in materia di aree naturali protette in relazione agli indirizzi ed alle direttive emanate dagli organi politici nonché con il dipartimento e la direzione regionali competenti per materia, ai fini del coordinamento e dell’unitarietà dell’azione amministrativa;
    b)         predispone la proposta di regolamento di organizzazione dell’ARP ai sensi dell’articolo 7;
    c)         predispone la proposta di programma annuale di attività dell’ARP ai sensi dell’articolo 8;
    d)         adotta il bilancio di previsione, l’assestamento al bilancio stesso e le relative variazioni nonché il rendiconto generale ai sensi dell’articolo 11;
    e)         redige la relazione sull’attività svolta nell’anno precedente e sui risultati conseguiti, anche in termini finanziari, da allegare al rendiconto;
    f)          conferisce ai dirigenti sottordinati i relativi incarichi;
    g)         assegna ai dirigenti gli obiettivi amministrativi e gestionali da realizzare nel periodo di validità del programma annuale di attività dell’ARP, nonché le necessarie risorse umane, finanziarie e strumentali;
    h)         adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi, esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate, nell’ambito delle proprie competenze come definite dal regolamento di organizzazione di cui all’articolo 7;
    i)          verifica i risultati di gestione e valuta annualmente i dirigenti con riferimento agli obiettivi assegnati;
    l)          promuove e resiste alle liti e ha il potere di conciliare e transigere salvo delega ai dirigenti sottordinati;
    m)        stipula convenzioni con enti locali e altri enti pubblici regionali ai fini dell’esercizio delle attività di cui all’articolo 2, comma 3, nonché con enti senza fini di lucro per l’effettuazione delle attività previste dall’articolo 6;
    n)  esercita le altre funzioni previste dal regolamento di organizzazione.

    Art. 4
    (Sistema organizzativo dell’ARP)

    1. In coerenza con le previsioni dell’articolo 11 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e del titolo III, capo I, del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, il sistema organizzativo dell’ARP è costituito da una struttura organizzativa, articolata in strutture organizzative di base equiparate alle aree.

    2. Il regolamento di organizzazione di cui all’articolo 7 definisce il sistema organizzativo, potendo altresì prevedere ulteriori articolazioni delle strutture organizzative di base.

    3. Il direttore provvede, secondo quanto disposto dal regolamento di organizzazione, al conferimento degli incarichi dirigenziali nonché alla ripartizione del personale non dirigente nell’ambito delle strutture di cui ai commi 1 e 2, in conformità alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa.

    Art. 5
    (Personale)

    1. L’ARP, per l’espletamento delle proprie attività, si avvale di personale assunto a tempo indeterminato appartenente ai ruoli della Giunta regionale. L’ARP può altresì avvalersi di personale assunto dalla Regione con contratto di diritto privato a tempo determinato nonché di consulenti esterni di comprovata esperienza, in conformità alle disposizioni contenute nel regolamento di organizzazione di cui all’articolo 7.

    Art. 6
    (Collaborazioni esterne)

    1. L’ARP può avvalersi, previa sottoscrizione di apposite convenzioni e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, della collaborazione di enti senza fini di lucro, operanti nel campo della ricerca scientifica, per l’effettuazione di studi, indagini e ricerche che siano strettamente connessi ai compiti assegnati.

    Art. 7
    (Regolamento di organizzazione)

    1. Ai sensi dell’articolo 5 della l.r. 1/2008, il direttore predispone la proposta di regolamento di organizzazione dell’ARP, nella quale sono stabiliti, in particolare:
    a)         il sistema organizzativo dell’ARP;
    b)         il contingente complessivo del personale attribuito all’ARP e la relativa dislocazione nell’ambito delle strutture organizzative di cui all’articolo 4;
    c)         le competenze del direttore e degli altri dirigenti;
    d)         le modalità per il conferimento degli incarichi dirigenziali;
    e)         le modalità per l’assegnazione ai dirigenti degli obiettivi programmatici e delle necessarie risorse umane, finanziarie e strumentali, nonché per la verifica dei risultati di gestione, in coerenza con la normativa regionale vigente in materia di ordinamento delle strutture organizzative e del personale;
    f)          le modalità per lo svolgimento delle attività nell’interesse di enti locali e di altri enti pubblici regionali ai sensi dell’articolo 2;
    g)         i criteri, le procedure e i limiti per il ricorso a consulenze e collaborazioni esterne nonché a contratti di diritto privato a tempo determinato, nel rispetto della normativa statale e regionale vigente.

    2. Il direttore dell’ARP trasmette la proposta di cui al comma 1 ai direttori dei dipartimenti e delle direzioni regionali competenti in materia di aree naturali protette e di organizzazione e personale, ai fini della predisposizione della deliberazione della Giunta regionale di adozione del regolamento di organizzazione, su proposta dell’Assessore competente in materia aree naturali protette di concerto con l’Assessore regionale competente in materia di organizzazione e personale, sentite le organizzazioni sindacali di categoria.

    Art. 8
    (Programmazione dell’attività)

    1. Il direttore, sulla base del programma triennale di attività adottato dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 2 della l.r. 1/2008, predispone la proposta del programma annuale di attività previsto dall’articolo 6 della citata l.r. 1/2008, contenente gli obiettivi e le relative priorità ed i progetti da realizzare nel periodo cui si riferisce il bilancio annuale regionale nonché le necessarie risorse umane, finanziarie, strumentali e patrimoniali.

    2. La proposta del programma annuale di attività è trasmessa dal direttore dell’ARP, entro il 30 ottobre dell’anno precedente a quello di riferimento del programma, al Direttore del Dipartimento e al Direttore regionale competenti in materia di aree naturali protette, i quali predispongono la relativa deliberazione da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di aree naturali protette.

    3. Il programma annuale costituisce atto di indirizzo e di direttiva della Giunta regionale nei confronti del direttore dell’ARP per l’attività amministrativa e gestionale, nonché il riferimento per l’esercizio del controllo strategico di cui all’articolo 9.

    Art. 9
    (Controllo strategico e di gestione e valutazione dei dirigenti)

    1. Il controllo strategico dell’attività dell’ARP è effettuato secondo quanto previsto dall’articolo 30 del r.r. 1/2002 e successive modifiche.

    2. Il controllo di gestione e la valutazione del direttore dell’ARP e degli altri dirigenti è effettuato secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente rispettivamente per il direttore regionale e i dirigenti regionali.

    Art. 10
    (Vigilanza e controllo)

    1. Ai sensi dell’articolo 2 della l.r. 1/2008 la Giunta regionale esercita il controllo e la vigilanza nei confronti dell’ARP. A tal fine la Giunta regionale può acquisire dall’ARP provvedimenti, atti e qualsiasi informazione utile e può disporre ispezioni e controlli. In particolare la Giunta regionale:
    a)         esercita il potere sostitutivo nei confronti del direttore in caso di inerzia, ritardo o grave inosservanza degli indirizzi e delle direttive, tali da determinare pregiudizio per l’interesse pubblico, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine ed a seguito dell’inutile decorso del termine stesso, attraverso la nomina di un commissario ad acta;
    b)         esercita il potere di annullamento degli atti del direttore, esclusivamente per motivi di legittimità, previa diffida a provvedere entro un congruo termine ed a seguito dell’inutile decorso del termine stesso.

    Art. 11
    (Risorse finanziarie e sistema contabile)

    1. Le risorse finanziarie dell’ARP sono costituite da:
    a)         un fondo stanziato in apposite unità previsionali di base del bilancio regionale;
    b)         contributi a qualsiasi titolo disposti da enti pubblici e privati e da altri soggetti;
    c)         proventi derivanti dalle attività svolte dall’ARP a favore degli enti di cui all’articolo 2, comma 4;
    d)         eventuali specifici finanziamenti  disposti dall’Unione europea, dallo Stato e dalla Regione.

    2. Le entrate derivanti da risorse attribuite dallo Stato, dalla Unione Europea e dagli altri soggetti di cui al comma 1 sono introitate direttamente dalla Regione in appositi capitoli di entrata.

    3. Il sistema contabile dell’ARP è disciplinato con apposito regolamento adottato dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 7 della l.r. 1/2008.

    4. Il direttore adotta, secondo quanto previsto dal regolamento di cui al comma 3, il bilancio di previsione dell’ARP, l’assestamento al bilancio stesso e le relative variazioni, nei limiti delle risorse finanziarie previste dal comma 1, nonché il rendiconto generale e li trasmette alle Direzione regionali competenti in materia di aree naturali protette e di bilancio, nei termini e per gli adempimenti di cui al titolo VII, Capo I, della l.r. 25/2001 e successive modifiche.

    Art. 12
    (Disposizione finanziaria)

    1. Il capitolo E 21503 del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2008 è ridenominato “Fondo regionale per l’Agenzia regionale per i parchi- articolo 8 legge regionale 1 febbraio 2008, n. 1.”

    2. Ai sensi dell’articolo 8, comma 7, lettera b), della l.r. 1/2008, la quota parte degli oneri iscritti nel capitolo E 21501 destinati dal bilancio per l’esercizio finanziario 2008 alle spese per il personale dell’ARP, sono imputati ai capitoli relativi alle spese del personale di ruolo della Regione.

    Art. 13
    (Disposizioni transitorie)

    1. Il commissario straordinario dell’ente di diritto pubblico di cui all’articolo 8, comma 6, lettera c), della l.r. 1/2008, resta in carica per l’ordinaria amministrazione fino alla data di conferimento dell’incarico al direttore dell’ARP ai sensi dell’articolo 3.

    2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono trasferiti dall’ente di diritto pubblico di cui all’articolo 8, comma 6, lettera c), della l.r. 1/2008 alla Regione ed assegnati all’ARP:
    a)         tutto il personale del ruolo della dirigenza e del ruolo del restante personale in servizio presso l’ente, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 8, comma 7, lettera b), della l.r. 1/2008;
    b)         la titolarità delle risorse patrimoniali, finanziarie e strumentali.

    3. Dalla medesima data prevista al comma 2 la Regione subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi pendenti dell’ente di diritto pubblico di cui al comma 2.

    4. La Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 13 della l.r. 6/2002, provvede all’ampliamento della consistenza complessiva delle relative dotazioni organiche in considerazione del personale transitato alla Regione secondo quanto previsto dal comma 2.

    5. In sede di prima applicazione:
    a)         la Giunta regionale nomina il direttore dell’ARP ai sensi dell’articolo 3 entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento;
    b)         il direttore predispone la proposta di regolamento organizzativo entro trenta giorni dalla data di nomina. In caso di inutile decorso del termine, il regolamento di organizzazione è adottato dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 10.

    6. Fino alla data di esecutività del regolamento di organizzazione di cui all’articolo 7, conserva efficacia l’organigramma e la dotazione organica dell’ente di diritto pubblico di cui all’articolo 8, comma 6, lettera c), della l.r. 1/2008.

    7. Il Presidente della Regione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, nomina commissari straordinari per la gestione dei monumenti naturali istituiti ai sensi dell’articolo 6 della l.r. 29/1997 e attualmente affidati all’ente di diritto pubblico di cui al comma 2. I commissari straordinari durano in carica fino all’individuazione dei nuovi soggetti gestori e, comunque, non oltre un anno dalla data della nomina.

    Art. 14
    (Entrata in vigore)

    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

    Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari

Data di aggiornamento/verifica: 27/05/2021

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