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Regolamento regionale 22 Marzo 2021 n. 5

  • BUR 23 Marzo, n. 29
  • Testo vigente al:
  • Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni. Disposizioni transitorie
  • Art. 1

    (Modifiche all’allegato B del regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1

    e successive modificazioni)

     

    1. All’allegato B del r.r. 1/2002 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

    a) nella declaratoria delle funzioni della “Direzione regionale Capitale naturale, parchi e aree protette” sono apportate le seguenti modifiche:

    1) dopo le parole: “SIC e ZPS).” sono inserite le seguenti: “Provvede alla predisposizione del piano di qualità dell’aria.”;

    2) dopo le parole: “dell’informazione e del sistema delle reti territoriali delle aree protette.” sono aggiunte le seguenti parole: “Svolge le attività attribuite dalla legge alla Regione relative alle procedure per il rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali di cui al d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni.”.

    b) nella declaratoria delle funzioni della “Direzione regionale Lavori pubblici, stazione unica appalti, risorse idriche e difesa del suolo” sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “Promuove i Contratti di fiume e i relativi contratti di lago di costa di foce disciplinati dall’art. 68-bis del d.lgs. n. 152/2006 e ne cura gli adempimenti previsti dalla Carta nazionale dei contratti di Fiume; predispone l’Atlante degli Obiettivi dei Contratti di fiume; promuove l’istituzione e provvede alla gestione dell’Assemblea regionale di contratti e del relativo Osservatorio; promuove forme integrate di partecipazione interregionale per le aree ricadenti in più Regioni; provvede alla verifica dei presupposti e al raggiungimento degli obiettivi e risultati inseriti nella programmazione dei contratti; promuove i contratti in aree interessate da inquinamento delle matrici ambientali.”;

    c) nella declaratoria delle funzioni della “Direzione regionale per lo sviluppo economico, le attività produttive e la ricerca” sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “Provvede alla gestione amministrativa delle competenze regionali in materia di sfruttamento di cave, miniere, torbiere, acque minerali e termali.”;

    d) nella declaratoria delle funzioni della “Direzione regionale Politiche ambientali e ciclo dei rifiuti”:

    1) le parole: “dall’inquinamento delle componenti fisiche e chimiche” sono inserite le seguenti: “con esclusione del piano di qualità dell’aria.”;

    2) le parole da: “e alle procedure per il rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali di cui al d.lgs. 152/2006” alle parole: “torbiere, acque minerali e termali” sono soppresse.

     

     

    Art. 2

    (Disposizioni transitorie)

     

    1. In fase di prima applicazione del presente regolamento:

    a) l’Area “Autorizzazioni integrate ambientali” della Direzione regionale Politiche ambientali e ciclo dei rifiuti è incardinata presso la Direzione regionale Capitale naturale, parchi e aree protette; sono confermate l’assegnazione, senza soluzione di continuità, dei dipendenti in servizio presso la suddetta Area nonché la declaratoria delle competenze di cui al relativo atto di organizzazione;

    b) le competenze dell’Area “Qualità dell’ambiente” della Direzione regionale Politiche ambientali e ciclo dei rifiuti concernenti l'attuazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente (D.Lgs. n.155/2010, D.Lgs. n.152/2006) anche attraverso la zonizzazione del territorio regionale in base ai livelli degli inquinanti, la definizione della rete di monitoraggio regionale della qualità dell'aria, la redazione di piani e programmi per il risanamento della qualità dell'aria sono assegnate, insieme al personale addetto all’esercizio delle stesse, alla Direzione regionale Capitale naturale, parchi e aree protette; il direttore della Direzione regionale Capitale naturale, parchi e aree protette procede con l’atto di cui al comma 2 all’attribuzione delle dette funzioni a una delle strutture organizzative già istituite all’interno della Direzione;

    c) le competenze dell’Area “Affari generali” della Direzione regionale Politiche ambientali e ciclo dei rifiuti concernenti i Contratti di fiume e i relativi contratti di lago di costa di foce disciplinati dall’art. 68-bis del d.lgs. n. 152/2006 nonché gli adempimenti previsti dalla Carta nazionale dei contratti di Fiume; l’Atlante degli Obiettivi dei Contratti di fiume; l’istituzione e la gestione dell’Assemblea regionale dei contratti e del relativo Osservatorio; la promozione delle forme integrate di partecipazione interregionale per le aree ricadenti in più Regioni; la verifica dei presupposti e del raggiungimento degli obiettivi e risultati inseriti nella programmazione dei contratti; la promozione dei contratti in aree interessate da inquinamento delle matrici ambientali sono assegnate, insieme al personale addetto all’esercizio delle stesse, alla Direzione regionale Lavori pubblici, stazione unica appalti, risorse idriche e difesa del suolo; il direttore della Direzione regionale Lavori pubblici, stazione unica appalti, risorse idriche e difesa del suolo procede con l’atto di cui al comma 2 all’attribuzione delle dette funzioni a una delle strutture organizzative già istituite all’interno della Direzione;

    d) l’Area “Valorizzazione delle georisorse” della Direzione regionale Politiche ambientali e ciclo dei rifiuti è incardinata presso la Direzione regionale per lo sviluppo economico, le attività produttive e la ricerca; sono confermate l’assegnazione, senza soluzione di continuità, dei dipendenti in servizio presso la suddetta Area nonché la declaratoria delle competenze di cui al relativo atto di organizzazione.

    2. I direttori interessati procedono alla presa d’atto di quanto disposto dal comma 1 con proprio atto. Il direttore della direzione regionale competente in materia di personale procede alla assegnazione del personale ove previsto.

     

     

    Art. 3

    (Pubblicazione ed entrata in vigore)

     

    1. Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

     

    Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.

     

     

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