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Regolamento regionale 22 luglio 2022 n. 9

  • BUR Lazio 26 luglio 2022 n. 62
  • Testo vigente al:
  • Disposizioni di attuazione e integrazione dell’articolo 6 bis della legge regionale 19 marzo 2014, n.4 (Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispeto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna) concernente l’albo regionale delle organizzazioni di donne impegnate nel contrasto alla violenza di genere e nel sostegno ai percorsi di uscita dalla violenza.

  • Art. 1
    (Oggetto e finalità)

    1.    Il presente regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto e in attuazione dell’articolo 6 bis della legge regionale 19 marzo 2014, n.4 (Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna) e successive modifiche, disciplina i requisiti di esperienza e professionalità per l’iscrizione all’Albo regionale delle organizzazioni di donne impegnate nel contrasto alla violenza di genere e nel sostegno ai percorsi di uscita dalla violenza, di seguito Albo, nonché i criteri e la modalità per la formazione, la tenuta, la pubblicazione e l’aggiornamento dell’Albo.


    Art. 2 
    (Tenuta dell’Albo)

    1.    L’Albo è tenuto presso la struttura regionale competente in materia di pari opportunità, che ne cura la gestione, la pubblicazione e l’aggiornamento attraverso apposita piattaforma informatica. 

     

    Art. 3
     (Requisiti di iscrizione all’Albo) 

    1.    Possono iscriversi all’Albo le associazioni di volontariato, le cooperative sociali, le associazioni di promozione sociale e gli enti con sede legale o operativa nel territorio regionale, che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:
    a)    essere iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);
    b)    avere nello Statuto i temi del contrasto alla violenza di genere, del sostegno, della protezione e dell’assistenza delle donne vittime di violenza e dei loro figli, quali finalità esclusive o prioritarie, coerentemente con quanto indicato fra gli obiettivi della Convenzione di Istanbul e dimostrare una consolidata e comprovata esperienza almeno quinquennale nell’impegno contro la violenza di genere;
    c)    impegnarsi al rispetto della Deliberazione della Giunta regionale 18 ottobre 2016, n. 614, recante il recepimento dell’Intesa tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio, prevista dal D.P.C.M. 24 luglio 2014, sancita in sede di Conferenza unificata il 27 novembre 2014 (Rep. Atti 146/CU) nonché l’approvazione delle linee guida per l'offerta di servizi uniformi su tutto il territorio regionale da parte delle strutture preposte al contrasto della violenza di genere. 


    Art. 4 
    (Modalità di iscrizione all’Albo)

    1.    Ai fini dell’iscrizione all’Albo, l’organizzazione interessata presenta domanda in modalità telematica utilizzando l’apposita piattaforma informatica e la relativa modulistica accessibile sul sito istituzionale della Regione, corredata della documentazione comprovante il rispetto dei criteri e il possesso dei requisiti richiesti dal presente regolamento;
    2.    La struttura regionale competente in materia di pari opportunità, verificata la completezza della domanda e la sussistenza dei requisiti di cui al presente regolamento, provvede all’iscrizione dell’organizzazione nell’Albo ovvero al diniego della stessa, secondo le disposizioni e nel rispetto dei termini stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
    3.    La Regione, nel rispetto delle norme vigenti in materia, può avvalersi di organismi esterni a supporto delle funzioni di istruttoria e verifica che si rendessero necessarie.
    4.    L’iscrizione all’Albo ha durata triennale e può essere rinnovata su istanza dell’organizzazione, presentata in modalità telematica e attestante la persistenza dei requisiti di cui al presente regolamento.


    Art. 5 
    (Obblighi delle organizzazioni iscritte all’Albo) 

    1.    Le organizzazioni iscritte all’Albo sono tenute a:
    a)    presentare alla Regione, entro e non oltre la data del 30 giugno di ciascun anno, una relazione sull’attività di gestione delle strutture antiviolenza svolta nell’anno solare precedente;
    b)    comunicare tempestivamente l’intervenuta variazione dei dati e dei requisiti dichiarati nella domanda di iscrizione.


    Art.6
    (Cancellazione dall’Albo) 

    1.    La cancellazione dall’Albo è disposta d’ufficio in caso di inadempimento degli obblighi di cui all’articolo 5 o di perdita di uno o più requisiti di cui al presente regolamento, previa diffida ed assegnazione di un termine per la presentazione di eventuali osservazioni ovvero per la regolarizzazione dei requisiti mancanti. Il provvedimento di cancellazione è notificato all’organizzazione interessata entro il termine di trenta giorni.
    2.    La cancellazione può avvenire su istanza di parte ed è disposta entro il termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza.
    3.    L’organizzazione nei confronti della quale è stata disposta la cancellazione d’ufficio o su istanza di parte può presentare una nuova domanda di iscrizione all’Albo trascorsi sei mesi dalla data di cancellazione.


    Art. 7
    (Pubblicità dell’Albo)

    1.    L’Albo è pubblicato, con cadenza annuale, sul Bollettino Ufficiale della Regione con i relativi aggiornamenti. 


    Art. 8
    (Disposizioni transitorie)

    1.    Fino all’attivazione della piattaforma informatica di cui all’articolo 2, le domande di iscrizione all’Albo di cui all’articolo 4 e le comunicazioni di cui all’articolo 5 sono presentate a mezzo posta elettronica certificata. 


    Art. 9
    (Entrata in vigore)

    1.    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     

    Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.
     

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