Regolamento regionale 22 luglio 2022 n. 8
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BUR Lazio 26 luglio 2022 n. 62
- Testo vigente al:
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Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni
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Art. 1
(Modifiche all’articolo 390 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1)1. Il comma 1 dell’articolo 390 del r.r. 1/2002, è sostituito dal seguente:
“1. Nell’ambito della direzione regionale competente in materia di personale è costituito l’ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro, previsto dall’articolo 12 del decreto legislativo n. 165/2001, per assicurare lo svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e giudiziali inerenti alle controversie del lavoro.”.
Art. 2
(Modifiche all’articolo 553-quater del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni)1. Il comma 3 dell’articolo 553-quater del r.r. 1/2002 e successive modificazioni è abrogato.
2. Dopo il comma 5 dell’articolo 553-quater del r.r. 1/2002 e successive modificazioni è inserito il seguente comma:
“5-bis. Ai soli fini di cui al comma 5, il rendimento dell’Avvocato coordinatore è valutato dalla struttura competente alla valutazione delle performance secondo i criteri di cui alle lettere a), c), d) ed e) del medesimo comma 5.”.
Art. 3
(Modifiche all’articolo 553-quater 1) del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni)1. Al comma 1 dell’articolo 553-quater 1) del r.r. 1/2002 e successive modificazioni le parole “dei commi 2 e 3” sono sostituite dalle seguenti “del comma 2”.
Art. 4
(Modifiche all’articolo 498-ter del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni)1. Il comma 9 dell’articolo 498-ter del r.r. 1/2002 e successive modificazioni è abrogato.
2. Dopo il comma 9 dell’articolo 498-ter del r.r. 1/2002 e successive modificazioni sono aggiunti i seguenti:
“9-bis. La direzione regionale competente in materia di programmazione economica coordina le attività di predisposizione e aggiornamento annuale del Programma Triennale dei Lavori Pubblici, in collaborazione con le Direzioni regionali competenti in materia di lavori pubblici, infrastrutture, ambiente, sanità e patrimonio. Il Direttore della direzione regionale competente in materia di programmazione economica nomina, tra il personale dirigenziale della medesima direzione, il Referente responsabile del Programma.
9-ter. Su proposta del Referente responsabile del Programma, a seguito della rilevazione dei fabbisogni delle strutture interessate, entro trenta giorni dalla data di decorrenza degli effetti del bilancio regionale, con deliberazioni della Giunta regionale è adottato lo schema del Programma triennale dei lavori pubblici di cui all’articolo. 5, comma. 6, del DM 16 gennaio 14/2018, n. 14. Lo schema adottato è pubblicato sul sito istituzionale della Regione nella sezione «Amministrazione trasparente» e sui siti informatici di cui all’articolo 21, comma 7, del d.lgs. 50/2016. Entro trenta giorni dalla pubblicazione dello schema i soggetti interessati possono presentare eventuali osservazioni.
9-quinques. Il Programma triennale dei lavori pubblici è approvato con deliberazione della Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data della sua adozione ai sensi del comma 9-ter, previo esame delle osservazioni eventualmente presentate ai sensi del medesimo comma. Il Programma approvato è pubblicato sul sito istituzionale della Regione nella sezione «Amministrazione trasparente» e, in formato open data, presso i siti informatici di cui agli articoli 21, comma 7 e 29 del d.lgs. 50/2016.
9-septies. Il Programma triennale dei lavori pubblici è modificabile nel corso dell'anno, previa apposita approvazione da parte della Giunta regionale, nei casi previsti dall’articolo 5, comma 9, del DM 14/2018. Le modifiche al Programma sono soggette ai medesimi obblighi di pubblicazione previsti per il Programma stesso.”.
Art. 5
(Modifiche all’allegato A al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni)1. Il n. 11. della lettera A dell’allegato A al r.r. 1/2002 e successive modificazioni, relativo all’Autoparco regionale e alla relativa declaratoria delle funzioni è sostituito dal seguente:
“11. AUTOPARCO REGIONALE
Supporta l’Amministrazione nell’attività di monitoraggio ai fini della verifica delle soluzioni di mobilità e logistica, con particolare riguardo ai grandi eventi. Dirige, organizza e provvede alla gestione del personale in possesso del profilo professionale di autista, appartenente ai ruoli della Giunta e del Consiglio regionale. Il personale svolge compiti e mansioni inerenti alla guida degli automezzi dell’autoparco regionale. In particolare, è destinato all’utilizzo delle autovetture assegnate, ad uso esclusivo e non esclusivo, per il trasporto, sia a fini istituzionali che di servizio, dei componenti degli organi della Regione e delle persone operanti nell’ambito delle strutture della Giunta e del Consiglio regionale. La struttura di diretta collaborazione “autoparco regionale” collabora all’attività di organizzazione, ideazione e programmazione dei grandi eventi che coinvolgono la Regione e provvede a coordinare le attività dell’autoparco stesso relative all’uso dei mezzi regionali, in raccordo con la struttura della Direzione regionale “Centrale Acquisti” preposta alla gestione dei mezzi costituenti l’autoparco, che si avvale funzionalmente del personale in possesso del profilo professionale di autista assegnato “all’autoparco regionale”.”.
Art. 6
(Modifiche all’allegato B al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni)1. All’allegato B al r.r. 1/2002 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:
a) al paragrafo “direzione regionale per lo sviluppo economico, le attività produttive e la ricerca”, nella declaratoria delle funzioni, dopo le parole “Consiglio Regionale Consumatori e Utenti.” sono inserite le seguenti: “Provvede all’attuazione della legge regionale 3 marzo 2021, n. 1 in materia di cooperative di comunità.”;
b) il paragrafo “direzione regionale Programmazione economica”, con la relativa declaratoria di funzioni, è sostituito dal seguente:
“DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Cura, su indirizzo degli organi di governo e di concerto con la Direzione Bilancio, governo societario, demanio e patrimonio, la redazione dei documenti di programmazione regionale di cui al CAPO II della LR 12 agosto 2020, n. 11 “Legge di contabilità regionale”. Attraverso la Cabina di Regia di cui all’art. 30 della medesima Legge di contabilità regionale, verifica preventivamente le proposte di atti concernenti la gestione del bilancio al fine di garantire la coerenza della gestione con la programmazione del bilancio regionale nonché i vincoli di spesa derivanti dalla normativa europea e statale e, conformemente con l’art. 31 della stessa, redige la proposta di bilancio reticolare per ciascuna annualità considerata nel bilancio di previsione finanziario da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale. Svolge attività di indirizzo e di coordinamento in ordine alla predisposizione dei documenti programmatici relativi alla politica regionale unitaria nell’ambito del perseguimento degli obiettivi strategici stabiliti dall’Unione europea nonché la programmazione degli strumenti finanziari di attuazione della predetta politica unitaria e delle relative risorse di cofinanziamento comunitarie e nazionali nonché ordinarie di natura aggiuntiva. Cura la predisposizione dei documenti propedeutici alle riunioni della Cabina di Regia per l’attuazione delle politiche regionali ed europee 2021-2027, coordinandone le attività tecniche e l’adozione di tutti gli atti conseguenti ai fini dell’attuazione e della realizzazione degli obiettivi della stessa. Rappresenta il Direttore referente regionale del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale Complementare al PNRR (PNC) nelle attività di: a) assistenza alle Direzioni ed Agenzie regionali ai fini della pianificazione, dell’attuazione, del monitoraggio e della rendicontazione delle iniziative afferenti al PNRR ed al PNC; b) raccordo tra le Direzioni/Agenzie regionali e le strutture del Governo centrale deputate al presidio, al coordinamento e all’attuazione del PNRR e del PNC; c) diffusione sistematica, tra le Direzioni e le Agenzie regionali di linee guida, documenti di lavoro e procedure operative standardizzate necessarie all’attuazione delle iniziative afferenti al PNRR ed al PNC. Rappresenta la
Presidenza del Comitato di Sorveglianza nelle attività tese ad assicurare la vigilanza sull’attuazione del Piano sviluppo e coesione della Regione Lazio (PSC Lazio) coordinando le attività di programmazione, attuazione, monitoraggio e rendicontazione con riferimento ai cicli di programmazione 2014-2020 e precedenti nonché al ciclo di programmazione 2021-2027. Al suo interno è individuata l’Autorità responsabile del Piano sviluppo e coesione della Regione Lazio (PSC Lazio). Rappresenta l’Autorità Responsabile del Programma Operativo Complementare di azione e coesione 2014-2020 (POC Lazio) nelle attività tese a garantire il coordinamento strategico e le necessarie funzioni di cooperazione tecnica e organizzativa affinché vengano assicurate tutte le attività del processo di programmazione, gestione e controllo del POC in raccordo con le Adg dei PO FESR e FSE, strutture attuatrici ai fini delle funzioni di programmazione operativa, gestione e controllo degli interventi di rispettiva competenza. Garantisce per la validazione dei dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale sul Sistema Nazionale di Monitoraggio. Coordina il “Programma regionale di interventi per la messa in sicurezza delle infrastrutture viarie e per la rigenerazione urbana” elaborato in attuazione dell’articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e successive modificazioni. Rappresenta l’Autorità di Certificazione ai fini della corretta effettuazione delle spese erogate a valere sui fondi comunitari, statali e regionali per l’attuazione dei Programmi Operativi. Garantisce il monitoraggio dell’attuazione degli investimenti pubblici finanziati dalla Regione attraverso le risorse regionali, i Fondi SIE dell’Unione europea e il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, verificando i tempi di realizzazione e l’avanzamento fisico, procedurale e finanziario dei progetti. Cura l’attività di rappresentanza politico-istituzionale dei molteplici interessi regionali presso l’UE attraverso la sede regionale di Bruxelles e l’individuazione delle linee guida prioritarie nelle attività europee. Assiste gli organi di direzione politica e coordina le attività di rappresentanza e di promozione della Regione e del territorio in ambito europeo e internazionale. Cura, sulla base degli indirizzi della Giunta Regionale, i rapporti con le istituzioni comunitarie e con le Organizzazioni internazionali e i rapporti con la Rappresentanza permanente d’Italia presso l’UE. Verifica lo stato delle procedure di approvazione dei programmi e dei progetti regionali, coordina le attività relative all’attuazione delle politiche comunitarie. Tramite l’Ufficio Europa dirige le attività dei punti territoriali di accesso ai servizi regionali di informazione e assistenza sulle opportunità di finanziamento offerte dai Fondi SIE e dai Fondi europei a gestione diretta (Sportelli Europa). Gestisce le procedure amministrative relative ai provvedimenti attuativi dei programmi di sviluppo multisettoriali della Regione e controlla la realizzazione dei relativi interventi. Coordina, su indirizzo degli organi di governo, le attività per la partecipazione della Regione Lazio alla formazione del diritto europeo e assicura il corretto adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, inclusi i procedimenti concernenti gli aiuti di Stato e le procedure di infrazione. Cura e coordina le attività di carattere trasversale di ricognizione e valutazione delle politiche attive e di programmazione finalizzate all’attuazione degli obiettivi di transizione ecologica nel Lazio, con particolare riferimento al raggiungimento dei target e delle linee di indirizzo individuate nella Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile, di cui alla D.G.R. n.170/2021, nella Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile e nel programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità denominato Agenda 2030. Garantisce il monitoraggio della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile. Gestisce il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NUVV). Provvede alla gestione del sistema statistico regionale. Predispone ed elabora il conto pubblico territoriale.”
Art. 7
(Modifiche all’allegato O al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni)1. Il comma 4 del punto 7 della Parte I dell’allegato O al r.r. 1/2002 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:
“4. Le prove orali devono svolgersi in un’aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione. Le prove orali possono svolgersi anche in modalità da remoto.”
2. Il comma 5 del punto 7 della Parte I dell’allegato O al r.r. 1/2002 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:
“5. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice forma l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione dei voti da ciascuno riportati che sarà affisso nella sede degli esami o pubblicato sul sito istituzionale della Regione in caso di svolgimento da remoto delle prove orali.”
3. La lettera a) del comma 1 del punto 8 della Parte I dell’allegato O al r.r. 1/2002 e successive modificazioni è sostituita dal seguente:
“a) per i profili professionali della categoria D: in almeno una prova scritta, anche a contenuto teorico-pratico ed in una prova orale, comprendente anche l’accertamento della conoscenza di una lingua straniera, tra quelle indicate nel bando e delle applicazioni informatiche più diffuse. I voti sono espressi, di norma, in trentesimi. Conseguono l’ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione di almeno 21/30 o equivalente. Il colloquio verte sulle materie oggetto della prova scritta e sulle altre indicate nel bando di concorso e si intende superato con una votazione di almeno 21/30 o equivalente;”
4. La lettera b) del comma 1 del punto 8 della Parte I dell’allegato O al r.r. 1/2002 e successive modificazioni è sostituita dal seguente:
“b) per i profili professionali della categoria C e B3: in almeno una prova scritta, anche a contenuto teorico-pratico e in una prova orale comprendente anche l’accertamento della conoscenza di una lingua straniera, tra quelle indicate nel bando e delle applicazioni informatiche più diffuse. Conseguono l’ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione di almeno 21/30 o equivalente. Il colloquio verte sulle materie oggetto della prova scritta e sulle altre indicate nel bando e si intende superato con una votazione di almeno 21/30 o equivalente.”
Art. 8
(Pubblicazione ed entrata in vigore)1. Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b), si applicano a decorrere dal 1° novembre 2022.
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.
Data di aggiornamento/verifica: 29/11/2022