Regolamento regionale 22 luglio 2022 n. 7
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BUR Lazio 26 luglio 2022 n. 62
- Testo vigente al:
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Regolamento di attuazione e integrazione della legge regionale 23 dicembre 2020, n.21 “Disciplina del sistema fieristico regionale
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Art. 1
(Oggetto)1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto e in attuazione dell’articolo 12 della legge regionale 23 dicembre 2020, n. 21 (Disciplina del sistema fieristico regionale), stabilisce:
a) i requisiti degli organizzatori di manifestazioni fieristiche pubblici e privati, anche appartenenti a paesi esteri, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d) della l.r. 21/2020, nel rispetto dei principi stabiliti dall’ordinamento europeo;
b) i requisiti delle sedi fieristiche, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera f), della l.r. 21/2020, in conformità a quanto stabilito dall’intesa sancita in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) tra il Governo, le Regioni e gli enti locali per la disciplina unitaria in materia fieristica, di seguito denominata intesa;
c) i requisiti e i criteri di riconoscimento delle qualifiche delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della l.r. 21/2020, in conformità a quanto stabilito dall’intesa;
d) le modalità e i termini per la presentazione della comunicazione per lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della l.r. 21/2020;
e) le modalità, le procedure e i termini per l’adozione del calendario regionale delle manifestazioni fieristiche, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, della l.r. 21/2020;
f) i criteri di composizione e le modalità di funzionamento del Tavolo per il sistema fieristico regionale, nonché i compiti del medesimo, ai sensi dell’articolo 10, comma 3, della l.r. 21/2020;
g) i requisiti dei destinatari, i criteri, le modalità e i termini per la concessione dei contributi, ai sensi dell’articolo 11, comma 5, della l.r. 21/2020;
h) i sistemi idonei ed oggettivi di rilevazione e certificazione dei dati attinenti agli espositori ed ai visitatori delle manifestazioni fieristiche con qualifica internazionale, nazionale e regionale.
Art. 2
(Requisiti degli organizzatori di manifestazioni fieristiche)1. Gli organizzatori di manifestazioni fieristiche ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), della l.r. 21/2020 sono soggetti pubblici e privati, anche appartenenti a paesi esteri, che esercitano attività di progettazione, realizzazione e promozione di manifestazioni fieristiche.
2. I soggetti pubblici e privati dei Paesi non appartenenti all’Unione europea svolgono attività di organizzazione di manifestazioni fieristiche nella regione, subordinatamente al rispetto del principio di reciprocità di condizioni tra il Paese di appartenenza dell’organizzatore straniero e la Regione Lazio ai sensi della normativa vigente.
3. I soggetti privati, italiani e stranieri, devono essere dotati di una struttura organizzativa e capacità economica idonee a garantire le obbligazioni assunte nei confronti degli espositori e dei gestori delle sedi fieristiche.
Art. 3
(Requisiti delle sedi fieristiche)1. Le sedi fieristiche in cui si svolgono manifestazioni con qualifica internazionale e nazionale, devono essere in possesso dei requisiti minimi di idoneità previsti dall’intesa per i quartieri fieristici.
2. Le sedi fieristiche in cui si svolgono manifestazioni con qualifica regionale, devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi di idoneità:
a) servizi di collegamento funzionali al raggiungimento della sede fieristica con particolare riguardo per i soggetti non autosufficienti e per le persone con disabilità;
b) disponibilità di parcheggi esterni;
c) sicurezza degli impianti (dotazione di impianti e di servizio antincendio; criteri per il materiale di allestimento; unificazione dei requisiti richiesti agli espositori in termini di sicurezza; servizio di vigilanza; impianti termici; areazione; illuminazione);
d) sala convegno;
e) pronto soccorso;
f) servizio di ordine pubblico;
g) servizio informazioni relativo alla manifestazione, che fornisce, in particolare, l’elenco degli espositori suddivisi per settore merceologico, interesse commerciale e provenienza, il programma dei convegni e delle manifestazioni collegate, la stampa di personal card;
h) servizi bancari;
i) servizi di ristoro.
3. Nel caso di manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali collocate in spazi espositivi non permanenti, i suddetti servizi possono essere resi disponibili nelle immediate vicinanze.
4. Relativamente allo svolgimento di manifestazioni fieristiche con qualifica locale, le sedi fieristiche in cui si svolgono le manifestazioni devono possedere i requisiti minimi stabiliti dal comune relativamente agli aspetti della sicurezza, dell’ordine pubblico, dell’agibilità degli impianti, delle strutture, delle infrastrutture e delle aree utilizzate.
5. Fermo restando quanto previsto ai commi 1, 2, 3 e 4, le sedi fieristiche con qualifica internazionale, nazionale, regionale e locale devono garantire l’adozione di tutte le misure previste dalle normative igienico sanitarie, di sicurezza ambientale e sul lavoro.
6. Alla verifica della rispondenza delle sedi fieristiche ai requisiti di cui al presente articolo provvedono i comuni territorialmente competenti nell’esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all’articolo 9 della l.r. 21 /2020.Art. 4
(Requisiti e criteri per il riconoscimento delle qualifiche delle manifestazioni fieristiche)1. È riconosciuta la qualifica internazionale alla manifestazione fieristica quando ricorra una delle seguenti condizioni:
a) in caso di auto rilevazione del dato, o di certificazione effettuata da un organismo non riconosciuto da ACCREDIA o da organismo europeo equivalente, relativo agli espositori e visitatori, si registri una partecipazione di almeno il 15% del numero totale degli espositori diretti ed indiretti provenienti dall’estero ovvero almeno l’8% del numero complessivo delle visite o dei visitatori generici ovvero professionali provenienti dall’estero;
b) in caso di certificazione del dato relativo agli espositori e visitatori mediante organismi di certificazione riconosciuti da ACCREDIA per l’applicazione della norma ISO 25369-2008, si registri una partecipazione di almeno il 10% del numero totale degli espositori, diretti ed indiretti, provenienti dall’estero, ovvero di almeno il 5% del numero complessivo delle visite o dei visitatori generici ovvero professionali provenienti dall’estero.
2. È riconosciuta la qualifica nazionale alla manifestazione fieristica di qualifica regionale quando, nelle due ultime edizioni, si sia registrata una partecipazione superiore alla metà del rispettivo numero complessivo di espositori o visitatori provenienti da almeno sei regioni diverse da quella in cui si svolge l’iniziativa. Si può derogare al requisito della maggioranza degli espositori o dei visitatori di provenienza extraregionale o, alternativamente, al requisito del numero minimo di regioni diverse da quella in cui si svolge l’iniziativa, qualora sia rilevata una quota percentuale, rapportata alla totalità rispettivamente degli espositori o dei visitatori, non inferiore al 10% di espositori esteri o non inferiore al 5% di visitatori esteri.
3. In presenza di manifestazioni di nuova istituzione organizzate in sedi fieristiche gestite dai rispettivi soggetti gestori, la qualifica nazionale o internazionale può essere riconosciuta sin dalla prima edizione quando si accerti, in base ad idonea documentazione presentata dal soggetto organizzatore, che l’iniziativa abbia i requisiti previsti dai commi 1 e 2 ovvero che si tratti di iniziativa di derivazione da altra manifestazione e finalizzata ad una più ampia valorizzazione di settori merceologici già presenti nella manifestazione d’origine e da queste distaccati. In caso di prima edizione devono essere inviati i dati statistici della manifestazione fieristica di derivazione che attestino i requisiti della qualifica richiesta.
4. La qualifica nazionale o internazionale non può essere più riconosciuta quando per due edizioni consecutive la manifestazione fieristica non possieda i requisiti prescritti per la rispettiva qualifica.
5. La manifestazione fieristica è riconosciuta come regionale quando, nelle ultime due edizioni di qualifica locale, si sia registrata una partecipazione superiore alla metà del rispettivo numero complessivo di espositori o visitatori provenienti da almeno cinque province diverse da quella ove si svolge l’iniziativa.
6. In presenza di manifestazioni di nuova istituzione organizzate in sedi fieristiche gestite dai rispettivi soggetti gestori, la qualifica regionale può essere riconosciuta sin dalla prima edizione quando si accerti, in base ad idonea documentazione presentata dal soggetto organizzatore, che l’iniziativa abbia i requisiti previsti dai presenti criteri ovvero che si tratti di iniziativa di derivazione da altra manifestazione e finalizzata ad una più ampia valorizzazione di settori merceologici già presenti nella manifestazione d’origine e da queste distaccati. In caso di prima edizione devono essere inviati i dati statistici della manifestazione fieristica di derivazione che attestino i requisiti della qualifica richiesta.
7. Le manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali hanno una cadenza temporale semestrale, annuale o biennale.
8. Le cosiddette “fiere-mercatali” che hanno luogo, con finalità prettamente commerciali, in coincidenza con particolari occasioni, eventi o festività, del tutto simili per modalità di gestione ad un mercato e rientranti nell’ambito di applicazione della disciplina del commercio su area pubblica di cui alla legge regionale 6 novembre 2019, n. 22 (Testo Unico del commercio) e successive modifiche, non rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento.
9. Le manifestazioni fieristiche non qualificabili come internazionali, nazionali o regionali ai sensi del presente articolo sono classificate “manifestazioni fieristiche a carattere locale”, tenuto conto dell’influenza economica, sociale e di mercato estesa ad almeno un ambito provinciale.
Art. 5
(Modalità e termini per la presentazione della comunicazione per lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche)1. Entro il 30 marzo dell’anno precedente alla data di svolgimento della manifestazione fieristica internazionale, nazionale o regionale, il legale rappresentante del soggetto organizzatore presenta, tramite PEC, la comunicazione per lo svolgimento della manifestazione, alla direzione regionale competente per materia, che provvede al riconoscimento o alla conferma della relativa qualifica ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della l.r. 21/2020.
2. La comunicazione di cui al comma 1, redatta in conformità al modello approvato con determinazione del direttore regionale competente e disponibile sul sito istituzionale della Regione, deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) regolamento generale della manifestazione fieristica;
b) copia conforme all’originale dell’atto costitutivo e dello statuto del soggetto organizzatore; tale documentazione non è richiesta qualora sia già stata inviata alla Regione e non siano intervenute modifiche successive;
c) modello dei dati statistici relativi alla precedente edizione, se non già trasmessi a conclusione della stessa;
d) fotocopia del documento di riconoscimento del legale rappresentante del soggetto organizzatore;
e) elenco degli espositori corredato della documentazione di cui all’articolo 4, commi 3 e 6, attestante il requisito percentuale relativo alla qualifica richiesta, se trattasi di prima edizione;
f) elenco degli espositori indicante la regione e la provincia di appartenenza per le manifestazioni fieristiche di qualifica regionale;
g) dichiarazione che attesti, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, lettera b), della l.r. 21/2020:
1) lo svolgimento della manifestazione in una sede fieristica che rispetti i requisiti stabiliti dal presente regolamento;
2) la garanzia di pari opportunità di accesso a tutti gli operatori interessati;
3) la garanzia che le condizioni contrattuali a carico degli espositori rispondano a criteri di trasparenza, non contengano clausole discriminatorie e non prevedano tariffe diverse per prestazioni equivalenti;
h) dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modifiche che attesti:
1) l’idoneità del centro espositivo rispetto alla tipologia della manifestazione, relativamente agli aspetti della sicurezza ed agibilità degli impianti, delle strutture e delle infrastrutture ed al livello dei servizi per lo svolgimento della manifestazione, anche in riferimento alla sua qualifica, e il rispetto di tutte le normative igienico sanitarie, di sicurezza ambientale e sul lavoro previste dalla normativa vigente;
2) la disponibilità delle aree espositive, in accordo con il concedente, qualora il soggetto organizzatore sia diverso dal titolare delle stesse;
3) l’insussistenza di cause di sospensione, decadenza o divieto di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) e successive modifiche.
3. Qualora la comunicazione di svolgimento della manifestazione fieristica sia presentata oltre il termine di cui al comma 1, la stessa non viene inserita nel calendario nazionale e regionale a cura della direzione regionale competente. Ove la richiesta sia stata presentata almeno sessanta giorni prima del suo svolgimento, la medesima direzione procede comunque all’attribuzione della qualifica e inserisce la manifestazione fieristica sul sito istituzionale della Regione.
4. Le variazioni del periodo di svolgimento delle manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali, il cambiamento delle sedi fieristiche o il relativo annullamento devono essere comunicati, tramite PEC, alla direzione regionale competente almeno trenta giorni prima dello svolgimento delle stesse, indicandone i motivi anche indipendenti da cause di forza maggiore. Le variazioni sono inserite nel calendario regionale pubblicato sul sito istituzionale della Regione.
5. La comunicazione per lo svolgimento della manifestazione fieristica con qualifica locale è presentata al comune territorialmente competente secondo le modalità ed entro i termini dallo stesso stabiliti, anche al fine del riconoscimento o della conferma della relativa qualifica ai sensi dell’articolo 5, comma 3, della l.r. 21/2020.
Art.6
(Sistemi di rilevazione e certificazione dei dati)1. Il soggetto organizzatore, entro e non oltre quaranta giorni dalla chiusura della manifestazione fieristica, trasmette, tramite PEC, alla struttura regionale competente, alternativamente:
a) la scheda di auto rilevazione dei dati statistici e l’elenco degli espositori della manifestazione fieristica, compilando l’apposito modulo approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e reso disponibile sul sito istituzionale della Regione;
b) la certificazione dei dati effettuata da organismi di certificazione a tal fine tempestivamente incaricati dal soggetto organizzatore della manifestazione; tali organismi devono risultare accreditati dall’Ente unico nazionale di accreditamento (ACCREDIA), sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.
2. La rilevazione e certificazione dei dati attinenti agli espositori ed ai visitatori di ogni edizione di manifestazione fieristica è condizione necessaria per l’attribuzione o il mantenimento dei requisiti della qualifica internazionale, nazionale e regionale, di cui all’articolo 4, oltre a costituire una banca dati funzionale alla realizzazione di studi sistematici circa le dimensioni del mercato fieristico regionale volto alla valorizzazione delle capacità regionali in un’ottica nazionale e internazionale.
3. In caso di mancata trasmissione dei dati statistici nei termini previsti dal comma 1, la qualifica richiesta non verrà riconfermata per le successive edizioni.
Art. 7
(Calendario regionale delle manifestazioni fieristiche)1. La Regione predispone annualmente il calendario regionale comprendente le manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali, regionali e locali che si svolgono nel territorio regionale nell’anno successivo, con l’indicazione del luogo, della denominazione ufficiale nonché della tipologia e della qualifica della manifestazione fieristica, del soggetto organizzatore, delle date di apertura e chiusura e dei settori merceologici. Il calendario è costituito da due sezioni, una relativa alle manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali, regionali e una relativa alle manifestazioni fieristiche locali.
2. L’inserimento nel calendario regionale delle manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali avviene sulla base della comunicazione presentata entro il 30 marzo dell’anno precedente a quello di svolgimento della manifestazione fieristica e dell’attribuzione della relativa qualifica ai sensi dell’articolo 5.
3. Ai fini dell’inserimento, nel calendario regionale, delle manifestazioni fieristiche locali che si svolgono nel territorio regionale, i comuni, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, della l.r. 21/2020, trasmettono alla Regione i dati relativi alle suddette manifestazioni entro il 30 maggio dell'anno precedente a quello di svolgimento.
4. Il calendario regionale delle manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali, regionali è adottato con determinazione della direzione regionale competente entro il mese di novembre di ogni anno ed è pubblicato sul sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione.
5. La Regione, entro il 15 maggio dell’anno precedente a quello di svolgimento delle manifestazioni fieristiche, trasmette al coordinamento interregionale l’elenco delle fiere internazionali e nazionali, al fine della pubblicazione delle stesse nel calendario fieristico italiano, che viene pubblicato sul sito internet della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome (www.regioni.it), entro il mese di luglio dell’anno precedente a quello di svolgimento delle manifestazioni.
Art. 8
(Compiti, composizione e funzionamento del Tavolo per il sistema fieristico regionale)1. Il Tavolo per il sistema fieristico regionale, di seguito denominato Tavolo, istituito presso la direzione regionale competente in materia di sviluppo economico e attività produttive, ai sensi dell’articolo 10 della l.r. 21/2020, rappresenta la sede di confronto e concertazione al fine di elaborare iniziative volte alla promozione e alla realizzazione di un sistema fieristico regionale integrato e coordinato.
2. Il Tavolo è costituito con decreto del Presidente della Regione ed è composto da:
a) l’Assessore regionale competente in materia di sviluppo economico e attività produttive, o suo delegato, con funzioni di presidente;
b) l’Assessore regionale competente in materia di turismo;
c) un rappresentante della direzione regionale competente in materia di manifestazioni fieristiche;
d) un rappresentante delle strutture regionali competenti in materia di turismo e di agricoltura, nonché delle altre strutture regionali di volta in volta interessate;
e) un rappresentante di Lazio Innova S.p.A;
f) un rappresentante di Arsial;
g) un rappresentante di Roma Capitale;
h) un rappresentante dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) del Lazio;
i) un rappresentante dell’Unione delle Province Italiane (UPI) del Lazio;
l) un rappresentante di Unioncamere Lazio;
m) un rappresentante del Convention Bureau di Roma e Lazio;
n) un rappresentante della Fiera di Roma;
o) un rappresentante per ciascuna delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore.
3. Alle riunioni del Tavolo possono partecipare, su invito del Presidente, altri dirigenti e collaboratori regionali, nonché altri soggetti esperti nelle materie poste all’ordine del giorno.
4. Un funzionario della struttura regionale competente in materia di sistema fieristico svolge le funzioni di segretario del Tavolo ed esplica tutti i relativi compiti amministrativi.
5. Il Tavolo è convocato e presieduto dal suo Presidente e delibera a maggioranza dei presenti. Si riunisce con cadenza semestrale, ovvero ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, previa convocazione scritta, anche per via telematica.
6. Il Tavolo ha il compito di proporre obiettivi, strumenti e azioni per la realizzazione delle iniziative di cui all’articolo 11 della l.r.21/2020.
7. La costituzione del Tavolo non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale e la partecipazione allo stesso è a titolo gratuito.
Art. 9
(Criteri e modalità per la concessione dei contributi)1. La Regione, in conformità a quanto previsto all’articolo 11 della l.r. 21/2020, realizza iniziative che afferiscono ai seguenti ambiti:
a) promozione e sviluppo sui mercati esteri del sistema fieristico regionale per le attività di cui all’articolo 11, comma 1, lettere a), b) e c) della l.r. 21/2020;
b) progetti finalizzati a potenziare, qualificare e ammodernare, attraverso processi di digitalizzazione e innovazione tecnologica e nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, le sedi fieristiche e le connesse infrastrutture, ovvero le piattaforme e gli strumenti a supporto delle manifestazioni, delle modalità di svolgimento e delle imprese che vi partecipano;
c) promozione e incentivazione delle manifestazioni fieristiche sul territorio regionale, con particolare riguardo a quelle che si svolgono nel rispetto dei principi di cui alla direttiva 2019/904/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, relativa alla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente;
d) promozione, nel rispetto delle normative vigenti e tenendo conto delle strutture alberghiere presenti sul territorio, della riorganizzazione e del potenziamento della rete di prima accoglienza, al fine di garantire informazioni e assistenza agli espositori e ai visitatori.
2. Le iniziative di cui al comma 1, possono essere realizzate dagli enti fieristici o dagli organizzatori delle manifestazioni fieristiche di cui all’articolo 2, nonché dalla Regione, direttamente o per il tramite di società o agenzie da essa controllate o partecipate.
3. Ferma restando la possibilità di dare attuazione agli interventi previsti dal presente articolo nell’ambito del programma di interventi di sostegno dell’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese (PMI) di cui alla legge regionale 27 maggio 2008, n. 5, gli stessi sono attuati in conformità agli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale con apposita deliberazione, sulla base delle proposte del Tavolo di cui all’articolo 8 e delle disposizioni di cui ai successivi commi.
4. Ai fini della concessione dei contributi, gli enti fieristici o gli organizzatori delle manifestazioni fieristiche devono avere la sede principale o almeno un’unità locale ubicata nel territorio regionale e operare nei settori economici individuati dal codice Ateco Istat: 82.30.00 - organizzazione di convegni e fiere.
5. Gli ulteriori requisiti dei destinatari, i criteri, le modalità e i termini per la concessione dei contributi sono definiti nell’ambito di appositi bandi, adottati con cadenza annuale, nei limiti dello stanziamento di bilancio, dalla direzione regionale competente, in conformità agli indirizzi di cui al comma 3 e tenuto conto dei seguenti criteri generali di valutazione:
a) relativamente alle caratteristiche del proponente dell’iniziativa progettuale e dei soggetti coinvolti:
1) esperienza e specializzazione settoriale;
2) certificazioni, mediante organismi di certificazione riconosciuti, dei dati relativi alle manifestazioni fieristiche;
3) almeno un evento qualificato di livello internazionale, nazionale o regionale, incluso nel calendario fieristico regionale;
b) relativamente agli interventi di digitalizzazione:
1) qualità della proposta progettuale sotto il profilo della coerenza interna, della completezza e dell’accuratezza;
2) ampiezza, adeguatezza ed estensione del percorso di digitalizzazione fieristica;
c) economicità, congruità e coerenza dei costi con le azioni proposte e i risultati previsti;
d) collegamenti internazionali volti a garantire la massima partecipazione estera.
6. I contributi sono concessi nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato secondo quanto previsto dall’articolo 13 della l.r. 21/2020.
Art.10
(Disposizioni relative all’organizzazione delle manifestazioni fieristiche in modalità digitale o mista)1. Fermo restando quanto definito in sede di intesa, le manifestazioni fieristiche possono essere organizzate in modalità digitale o in modalità mista, secondo quanto previsto dal presente articolo.
2. Gli organizzatori sono tenuti ad indicare, nella comunicazione inviata alla struttura regionale competente secondo le modalità e nei termini previsti dall’articolo 5, che la manifestazione fieristica si svolge in modalità digitale o in modalità mista utilizzando l’apposita sezione del modello di cui al medesimo articolo.
3. La comunicazione deve contenere le seguenti indicazioni:
a) il titolare e la tipologia di piattaforma web utilizzata;
b) la capacità delle adesioni in base allo spazio virtuale disponibile;
c) il periodo in cui è possibile fissare le registrazioni nella piattaforma web, prima della manifestazione;
d) le date di svolgimento dell’evento fieristico in modalità digitale;
e) il numero degli espositori per settore merceologico;
f) la modalità di registrazione dei visitatori e la relativa certificazione dei dati.
4. La piattaforma deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) area espositiva contenente stand virtuali, conferenze in streaming, workshop digitali, meeting rooms online e aree networking;
b) agenda personale integrata che consente, sia ai visitatori, sia agli espositori, di ottimizzare le occasioni di incontro;
c) sistema di reportistica evoluto che permetta la gestione dell’evento in tempo reale, offrendo la possibilità di esportare i dati di registrazione degli utenti;
d) modulo di gestione della biglietteria a pagamento con sistema certificato che trasmette i dati degli incassi all’Agenzia delle Entrate attraverso la SIAE;
e) relativamente alla sicurezza:
1) accesso all’evento digitale protetto da login, protocollo di sicurezza SSL e firewall;
2) conformità con il regolamento generale per la protezione dei dati personali UE 2016/679 (GDPR): server localizzati in Europa, garanzia della piena conformità alle normative del GDPR sulla protezione dei dati degli utenti;
3) garanzia che i documenti, i file, i video, le immagini e gli altri elementi inseriti dal partecipante/espositore, o da altri soggetti per conto di questi, saranno preventivamente verificati per escludere la presenza di “virus informatici”.
5. Ai fini dell’attribuzione della qualifica internazionale, nazionale, regionale o locale nonché dell’inserimento nel calendario nazionale o regionale, le manifestazioni fieristiche organizzate in modalità digitale o in modalità mista devono rispettare i requisiti, i criteri e i termini di cui agli articoli 4, 5, comma 1, e 7, comma 3.
Art.11
(Disposizioni transitorie e finali)1. In sede di prima attuazione del presente regolamento, limitatamente all’annualità 2022, gli interventi di cui all’articolo 9 del presente regolamento sono realizzati dalla Regione per il tramite della società in house Lazio Innova sulla base degli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale.
2. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento il direttore regionale competente in materia, approva, con determinazione pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione, il modulo di cui all’articolo 5, comma 2.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applica la normativa europea e statale vigenti in materia di manifestazioni fieristiche, nonché le disposizioni dell’intesa.
Art. 12
(Entrata in vigore)1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.
Data di aggiornamento/verifica: 04/08/2022