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Regolamento regionale 22 Luglio 2014 n. 20

  • BUR 24 Luglio 2014 n.59
  • Testo vigente al:
  • Modalità di integrazione nel sistema di prenotazione unico regionale (ReCUP) delle agende delle prestazioni specialistiche erogate dalle strutture private e/o classificate accreditate istituzionalmente (Legge regionale 22 aprile 2011 n. 6).
  • Art. 1
    (Oggetto e finalità)
     

    1. Il presente regolamento, autorizzato ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 22 aprile 2011 n. 6 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria. Modifiche alle leggi regionali 28 dicembre 2007, n. 26 e successive modifiche, 10 agosto 2010, n. 3 e successive modifiche e 24 dicembre 2010, n. 9. Promozione della costituzione dell'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di Tor Vergata. Salvaguardia dei livelli occupazionali nella sanità privata) stabilisce le modalità attraverso cui le strutture sanitarie regionali private e/o classificate accreditate istituzionalmente, ai sensi della vigente normativa regionale, provvedono a mettere a disposizione del sistema ReCUP regionale le agende delle prestazioni sanitarie da esse erogate.
    2. Con il presente regolamento si dà attuazione a quanto previsto dall’art. 5 comma 1 della legge regionale 22 aprile 2011 n. 6: “Al fine di contribuire a ridurre i tempi di attesa e rendere efficace il controllo e la trasparenza nell’erogazione dei servizi, le strutture accreditate provvedono a mettere a disposizione del sistema RECUP regionale le agende delle prestazioni” e del DCA 28 ottobre 2013 n. U00437 (Piano regionale per il governo delle liste d’attesa 2013-2015). 

     

    Art. 2
    (Quantificazione delle agende delle prestazioni)
     

    1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all’ art.1 del presente regolamento, la quota di prestazioni sanitarie che ogni erogatore privato e/o classificato accreditato istituzionalmente deve mettere a disposizione settimanalmente del sistema ReCUP regionale, tramite condivisione delle agende, è inizialmente fissata nella misura non inferiore al 30% del totale delle prestazioni prenotabili. Tale quota di condivisione sarà concordata con le singole strutture erogatrici accreditate e dovrà crescere con la dovuta gradualità fino a raggiungere un valore non inferiore al 60%, così come previsto dal DCA 437/2013. La condivisione delle agende riguarderà prioritariamente le prestazioni classificate come “critiche” (vedi elenco PRGLA 2013-2015). 

     

    Art. 3
    (Definizione del budget annuo per i soggetti accreditati)
     

    1. Le prestazioni specialistiche prenotate mediante il ReCUP ed erogate dalle strutture accreditate rientrano nella produzione sottoposta al budget annuale per il livello massimo di finanziamento di tali strutture.
    2. Nello schema tipo di contratto/accordo per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra le Aziende Sanitarie Locali/Regione e i soggetti erogatori di prestazioni sanitarie a carico del Servizio Sanitario Regionale sarà espressamente prevista l’indicazione, per ogni prestazione, della percentuale delle agende che il soggetto si impegna a mettere settimanalmente a disposizione del sistema ReCUP regionale in fase di avvio e il valore da raggiungere nel corso del primo anno. 

     

    Art.4
     (Modalità di condivisione delle agende)
     

    1. Sono previsti due diversi profili di condivisione delle agende, definiti in base alla possibilità di prenotare o meno in modo concorrenziale da parte del ReCUP e della struttura:
      1. CONCORRENZIALE: le unità di prestazione (slot) possono essere prenotate sia dal ReCUP sia dal sistema di prenotazione della struttura accreditata. L’agenda rimane condivisa fino alla giornata di erogazione. Nella quota di slot messa a disposizione del ReCUP la struttura potrà prenotare in modalità concorrenziale solo prestazioni di “primo accesso”, come definite nel DCA 437/2013;
      2. ESCLUSIVA: le unità di prestazione (slot) messe a disposizione del sistema regionale di prenotazione sono gestite esclusivamente dal ReCUP fino a 72 ore prima dell’appuntamento; successivamente la struttura potrà intervenire negli slot ancora disponibili in modo concorrenziale analogamente al profilo di cui al punto a.

      

    Art.5
     (Comunicazione settimanale delle agende)
     

    1. In fase di prima applicazione del presente regolamento, ciascun erogatore, nell’ambito della quota definita, comunica alla propria azienda di riferimento e al ReCUP il dettaglio delle agende che intende condividere in modalità concorrenziale, ovvero di quelle che intende mettere a disposizione esclusiva del sistema regionale, a partire dalla data di entrata nel sistema per i successivi 6 mesi, e comunque fino alla quarta settimana a partire da quella con la prima disponibilità. Ad esempio, se un erogatore entra nel sistema alla data del 2 Maggio dovrà mettere a disposizione le agende riferite alle settimane che vanno dal 5 maggio al 5 novembre; se però, per una determinata prestazione, la prima settimana con disponibilità è quella che va dal 20 al 26 ottobre, dovranno essere messe a disposizione le agende fino  al 16 novembre.
    2. Successivamente, ciascun erogatore aggiornerà settimanalmente il dettaglio delle agende messe a disposizione, in modo da mantenere le condizioni indicate al punto 1: almeno 6 mesi e almeno quattro settimane a partire da quella con la prima disponibilità.
    3. Le comunicazioni di cui ai punti 1 e 2 dovranno contenere, con lo stesso dettaglio, il totale delle prestazioni offerte dal soggetto erogatore nel periodo considerato.              

     

    Art.6
          (Decorrenza)
     

    1. Quanto previsto dall’art.3 del presente regolamento avrà decorrenza con la definizione del Budget 2014.
    2. I soggetti erogatori privati e classificati accreditati istituzionalmente inizieranno a mettere a disposizione del sistema ReCUP regionale le agende delle prestazioni a partire dal 1 maggio 2014. 

     

    Art.7
           (Verifica)
     

    1. Ai fini della valutazione per la conferma dell’accreditamento di cui al comma 2 dell’art. 5 della legge regionale 22 aprile 2011 n. 6, ogni Azienda Sanitaria Locale firmataria del contratto/accordo di cui al comma 2 dell’art.3 provvederà, entro il 31 gennaio di ogni anno, ad inviare alla Regione Lazio - Direzione salute ed integrazione sociosanitaria una relazione in merito al raggiungimento o meno della quota percentuale di cui al comma 2 dell’art.3 da parte dei soggetti erogatori operanti nel territorio di propria competenza.

     

          Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.

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