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Regolamento regionale 22 Giugno 2020 n. 16

  • BUR 23 Giugno 2020, n.80
  • Testo vigente al:
  • Estremi Atto di modifica: Regolamento regionale 15 settembre 2022 n. 13
  • Modifiche al regolamento regionale 15 gennaio 2019, n. 1 (Regolamento per la disciplina degli interventi a sostegno delle famiglie dei minori in età evolutiva prescolare nello spettro autistico) e successive modifiche e al regolamento regionale 2 dicembre 2019 n. 24 (Modifiche al regolamento regionale 15 gennaio 2019, n. 1). Disposizioni transitorie

  • Art. 1
    (Modifiche al regolamento regionale 15 gennaio 2019, n. 1)

    Nel regolamento regionale 15 gennaio 2019, n. 1 (Regolamento per la disciplina degli interventi a sostegno delle famiglie dei minori in età evolutiva prescolare nello spettro autistico) e successive modifiche, le parole “in età evolutiva prescolare”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “fino al dodicesimo anno di età”.
                                                        

    Art. 2
    (Modifiche all’articolo 9 del r.r. 1/2019)

     

    1.    Al comma 1 dell’articolo 9 del r.r.1/2019, le parole “, fino e non oltre il compimento del sesto anno di età,” sono soppresse.
     
                                                                   

    Art. 3
    (Modifiche all’articolo 10 del r.r. 1/2019)


    1.    Al comma 4 dell’articolo 10 del r.r. 1/2019 dopo le parole “in relazione” sono inserite le seguenti “all’età del minore,”.
      
      

    Art. 4
    (Modifiche all’articolo 7 del regolamento regionale 2 dicembre 2019, n. 24)


    1.    Il comma 3 dell’articolo 7 del regolamento regionale 2 dicembre 2019, n. 24 (Modifiche al regolamento regionale 15 gennaio 2019, n. 1 (Regolamento per la disciplina degli interventi a sostegno delle famiglie dei minori in età evolutiva prescolare nello spettro autistico) e successive modificazioni è abrogato.
     
     

    Art. 5
    (Disposizioni transitorie)


    1.    I professionisti che per gli anni 2019 e 2020 hanno presentato istanza per l’iscrizione all’Elenco ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 7, comma 1, del r.r. 24/2019 e dell’articolo 5, comma 2, del r.r. 1/2019 e che sono valutati idonei dalla commissione di cui all’articolo 5, comma 5 bis, del r.r. 1/2019 sono inseriti nell’elenco con validità dal 1° gennaio 2021al 31 dicembre 2021.
    2.    Nelle more della costituzione dell’Elenco di cui all’articolo 3 del r.r. 1/2019, relativamente alle spese effettuate nell’anno 2020 e 2021 (1) dalle famiglie le cui domande hanno ottenuto la relativa approvazione da parte dei Comuni, è ammessa a liquidazione la documentazione fiscale rilasciata da professionisti scelti dai beneficiari, previa rendicontazione da presentare agli uffici comunali competenti ai sensi dell’articolo 11 del r. r. 1/2019 .
     
     

    Art. 6
    (Entrata in vigore)

     
    1.    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
     

    Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.

    Nota
    [1] Annualità previste dall’art. 10, comma 1, del r.r. 15 settembre 2022, n.13, pubblicato sul BUR Lazio 20 settembre 2022, n. 78

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