Regolamento regionale 22 Giugno 2020 n. 16
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BUR 23 Giugno 2020, n.80
- Testo vigente al:
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Modifiche al regolamento regionale 15 gennaio 2019, n. 1 (Regolamento per la disciplina degli interventi a sostegno delle famiglie dei minori in età evolutiva prescolare nello spettro autistico) e successive modifiche e al regolamento regionale 2 dicembre 2019 n. 24 (Modifiche al regolamento regionale 15 gennaio 2019, n. 1). Disposizioni transitorie
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Art. 1
(Modifiche al regolamento regionale 15 gennaio 2019, n. 1)
- Nel regolamento regionale 15 gennaio 2019, n. 1 (Regolamento per la disciplina degli interventi a sostegno delle famiglie dei minori in età evolutiva prescolare nello spettro autistico) e successive modifiche, le parole “in età evolutiva prescolare”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “fino al dodicesimo anno di età”.
Art. 2
(Modifiche all’articolo 9 del r.r. 1/2019)
- Al comma 1 dell’articolo 9 del r.r.1/2019, le parole “, fino e non oltre il compimento del sesto anno di età,” sono soppresse.
Art. 3
(Modifiche all’articolo 10 del r.r. 1/2019)
- Al comma 4 dell’articolo 10 del r.r. 1/2019 dopo le parole “in relazione” sono inserite le seguenti “all’età del minore,”.
Art. 4
(Modifiche all’articolo 7 del regolamento regionale 2 dicembre 2019, n. 24)
- Il comma 3 dell’articolo 7 del regolamento regionale 2 dicembre 2019, n. 24 (Modifiche al regolamento regionale 15 gennaio 2019, n. 1 (Regolamento per la disciplina degli interventi a sostegno delle famiglie dei minori in età evolutiva prescolare nello spettro autistico) e successive modificazioni è abrogato.
Art. 5
(Disposizioni transitorie)
- I professionisti che per gli anni 2019 e 2020 hanno presentato istanza per l’iscrizione all’Elenco ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 7, comma 1, del r.r. 24/2019 e dell’articolo 5, comma 2, del r.r. 1/2019 e che sono valutati idonei dalla commissione di cui all’articolo 5, comma 5 bis, del r.r. 1/2019 sono inseriti nell’elenco con validità dal 1° gennaio 2021al 31 dicembre 2021.
- Nelle more della costituzione dell’Elenco di cui all’articolo 3 del r.r. 1/2019, relativamente alle spese effettuate nell’anno 2019 e 2020 dalle famiglie le cui domande hanno ottenuto la relativa approvazione da parte dei Comuni, è ammessa a liquidazione la documentazione fiscale rilasciata da professionisti scelti dai beneficiari, previa rendicontazione da presentare agli uffici comunali competenti ai sensi dell’articolo 11 del r. r. 1/2019 .
Art. 6
(Entrata in vigore)
- Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.
Data di aggiornamento/verifica: 04/11/2022