Regolamento regionale 22 Giugno 2020 n. 15
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BUR 23 Giugno 2020, n. 80
- Testo vigente al:
- Modifiche al regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 17 concernente “Disciplina delle Strutture Ricettive Alberghiere” e successive modifiche
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Art. 1
(Modifiche all’articolo 6 del r.r. 17/2008)
- All’articolo 6 del r.r. 17/2008 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4 le parole “non oltre 200 metri” sono sostituite dalle seguenti: “non oltre 300 metri”;
b) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
“4 bis. Le dipendenze non sono soggette a cambio di destinazione d'uso ai fini urbanistici e rispettano i requisiti previsti per le abitazioni e la normativa vigente in materia urbanistica, igienico-sanitaria e di sicurezza degli impianti.
4 ter. La capacità ricettiva in posti letto delle dipendenze non può essere superiore ai due terzi di quella complessiva della struttura alberghiera.
4 quater. Nelle dipendenze è possibile somministrare agli ospiti il servizio di prima colazione.”
Art. 2
(Entrata in vigore)
- Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.
Data di aggiornamento/verifica: 27/05/2021