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Regolamento regionale 22 Aprile 2020 n. 11

  • BUR 23 Aprile 2020, n. 51
  • Testo vigente al:
  • Disciplina delle modalità di rendicontazione della spesa, delle procedure di istruttoria della documentazione tecnico-amministrativa e contabile, dei termini e delle modalità per l’invio della documentazione nonché dei criteri di conservazione della stessa ai sensi del comma 1.2 dell’articolo 6 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88 e s.m.i.
  • Art. 1

    (Oggetto e finalità)

    1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi del comma 1.2dell’articolo 6 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88 (Norme in materia di opere e lavori pubblici) e successive modifiche:

    a)    le modalità di rendicontazione della spesa;

    b)   le procedure di istruttoria della documentazione tecnico-amministrativa e contabile trasmessa dal beneficiario;

    c)    i termini e le modalità per l’invio all’amministrazione regionale della documentazione richiesta;

    d)   i criteri e i termini di conservazione della documentazione originale da parte del beneficiario.

    2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia a quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modifiche.

    3. In coerenza con il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale) e successive modifiche, i procedimenti amministrativi oggetto del presente regolamento si svolgono in forma digitalizzata in modo da garantire la corretta gestione documentale e informativa, dalla produzione alla conservazione, in un’ottica di modernizzazione della pubblica amministrazione.

     

    Art. 2

    (Ambito di applicazione)

     

    1. Il presente regolamento si applica alle opere e ai lavori pubblici di competenza di comuni, province e loro consorzi, ricompresi in programmi regionali, disciplinati dalla l.r. 88/1980.

    2. Ai sensi del comma 1 dell’articolo 30 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2005) le disposizioni del presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, a tutti i programmi regionali di intervento, nonché a tutti gli atti di finanziamento a favore di soggetti pubblici per la realizzazione di opere e lavori pubblici.

    3. Il presente regolamento non si applica ai procedimenti nei quali la Regione svolge funzioni di stazione appaltante per conto di altri soggetti pubblici.

     

    Art. 3

    (Documentazione)

     

    1. Ai fini dell’erogazione dei contributi di cui al comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 88/1980, l’ente beneficiario trasmette alla struttura regionale che ha curato la concessione del contributo la documentazione individuata nell’Allegato 1.


    2. Entro sessanta giorni dall’erogazione del saldo finale da parte della Regione, l’ente beneficiario invia alla struttura regionale competente le fatture, i mandati di pagamento(1) e la documentazione amministrativa e contabile non ancora trasmessa relativa alla realizzazione dell’opera.

    3. La struttura regionale competente, qualora, all’atto della liquidazione del saldo, accerti la sussistenza di eventuali economie di spesa, provvede alla cancellazione dalle scritture contabili della corrispondente quota dell’impegno di spesa assunto.

    4. Per i programmi cofinanziati con fondi comunitari e statali, i Sistemi di gestione e controllo, approvati dallo Stato o dalla Regione nell’esercizio delle rispettive competenze, possono richiedere, ai fini delle attività di controllo e certificazione, documentazione ulteriore rispetto a quella indicata nell’Allegato 1.

     

     

    Art. 4

    (Modalità e termini di invio della documentazione)

     

    1. L’ente beneficiario trasmette la documentazione di cui all’articolo 3 tramite posta elettronica certificata (PEC) ovvero per il tramite del sistema informativo secondo modalità definite nell’atto regionale di concessione del contributo.

    2. I documenti sono trasmessi in copia conforme all’originale, ferma restando la possibilità da parte della Regione di chiedere l’esibizione dei documenti originali.

    3. I termini di invio della documentazione sono stabiliti nei documenti di programmazione o negli atti regionali di finanziamento, fermo restando quanto previsto nell’articolo 3 relativamente alla trasmissione della documentazione finale, nonché nell’articolo 30 della l.r. 9/2005 e successive modifiche relativamente alla comunicazione dell'avvenuto perfezionamento dell'obbligazione di spesa verso terzi.

    4. Ai sensi dell’articolo 6 della l.r. 88/1980, il certificato di collaudo o di regolare esecuzione e l’atto di definizione ed approvazione della spesa complessiva effettivamente occorsa per la realizzazione dell’opera devono essere trasmessi all’amministrazione regionale entro e non oltre sei mesi dall’ultimazione dei lavori.

     

     

    Art. 5

    (Obblighi dell’ente beneficiario)

     

    1. Per finanziamenti di importo superiore a 100.000,00 euro, la struttura regionale competente invita l’ente beneficiario, prima dell'erogazione dell'anticipo,(2) a sottoscrivere un atto di impegno per la realizzazione di opere e lavori pubblici.

    2. L’atto di impegno, redatto secondo lo schema tipo di cui all’Allegato 2,tenendo conto delle modalità attuative e delle specificità degli strumenti agevolativi di riferimento, contiene, in particolare:

    a) le condizioni generali del sostegno;

    b) il piano finanziario e i termini previsti per l’esecuzione dell’intervento;

    c) i requisiti dei prodotti e dei servizi che devono essere forniti nel quadro dell’intervento;

    d) l’impegno ad assumere a proprio carico ogni eventuale maggiore onere imprevisto o imprevedibile senza procedere ad alcuna riduzione qualitativa e quantitativa dell’intervento;

    e) per finanziamenti di importo superiore a 300.000,00 euro, (3) l’impegno a sottoscrivere apposita fideiussione nella misura minima del 30% del contributocomplessivo concesso;

    f) l’impegno a realizzare l’intervento in ottemperanza alla normativa nazionale e regionale vigente, e, in particolare, al d.lgs. 50/2016 e s.m.i;

    g) l’impegno a comunicare tempestivamente eventuali varianti, realizzazioni parziali o rinunce ovvero ogni altro fatto possa pregiudicare la gestione o il buon esito dell’intervento;

    h) l’impegno al mantenimento del vincolo di destinazione e di operatività per almeno 5 anni nonché l’impegno a comunicare, successivamente alla conclusione dell’intervento, il mantenimento del vincolo di destinazione e l’operatività del progetto attraverso un’autocertificazione da presentare entro il 31 dicembre di ciascun anno;

    i) l’impegno a garantire un idoneo supporto agli uffici regionali competenti che potranno effettuare i necessari controlli per l’acquisizione di documentazione tecnico-amministrativa e contabile, nonché per accertare eventuali criticità si verificassero in corso d’opera con riferimento all’intervento oggetto di contributo;

    l) l’impegno a garantire la corretta tenuta del fascicolo documentale che deve contenere tutta la documentazione di progetto indicata nell’Allegato 4 al presente regolamento per un periodo di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione della documentazione relativa alla chiusura dell'intervento;

    m) l’impegno a fornire tempestivamente ulteriore documentazione relativa al progetto eventualmente richiesta dalla Regione e/o da altri soggetti autorizzati dalla stessa.

     

    Art. 6

    (Fascicolo documentale)

     

    1. In relazione alle rispettive fasi procedimentali, la struttura regionale competente garantisce la corretta tenuta del fascicolo dell’intervento, in formato elettronico, che deve contenere tutta la documentazione di progetto nonché tutte le informazioni necessarie ad alimentare il sistema informativo.
    2. Il fascicolo documentale è articolato in due sezioni, per ciascuna delle quali viene indicato il contenuto minimo nei richiamati allegati:

    a) sezione della documentazione tecnica, amministrativa, finanziaria e contabile (Allegato 1);

    b) sezione anagrafica (Allegato 3).

    3. La sezione anagrafica è compilata e inserita nei sistemi informativi a cura della struttura regionale competente.

     

     

    Art. 7

    (Istruttoria della documentazione tecnico-amministrativa)

     

    1. La struttura regionale competente verifica per ciascuna fase del procedimento, anche avvalendosi di società controllate, la correttezza e la completezza della documentazione e degli atti presentati dall’ente beneficiario.

    2. L’istruttoria di cui al comma 1 è volta, in particolare, a verificare l’idoneità dei dati e della documentazione presentata rispetto a quanto indicato nell’allegato 1, il rispetto dei requisiti soggettivi e progettuali e la coerenza con i relativi sistemi di gestione e controllo, ove presenti.

    3. La struttura regionale competente, se riscontra la carenza della documentazione trasmessa dall’ente beneficiario, invita, tramite posta elettronica certificata (PEC), il soggetto interessato a regolarizzare la documentazione entro un termine non superiore a trenta giorni. In caso di mancata o incompleta regolarizzazione entro il termine assegnato senza adeguata motivazione da parte del soggetto beneficiario, la struttura regionale competente revoca il contributo concesso e richiede il rimborso delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali. In caso di mancato versamento delle somme entro trenta giorni dalla richiesta, trova applicazione l’articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 8 (Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio 2011) relativo all’incasso di crediti vantati dalla Regione.

    4. Qualora a seguito dell’erogazione del saldo finale, venga accertata l’assenza o l’incompletezza della rendicontazione trasmessa successivamente al saldo finale, la struttura regionale competente procede al recupero delle somme non rendicontate con le modalità indicate nel comma 3.

     

     

    Art. 8

    (Conservazione della documentazione)

     

    1. Gli enti beneficiari sono tenuti alla corretta tenuta del proprio fascicolo documentale, contenente la documentazione minima indicata nell’Allegato 4, per un periodo di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione della documentazione relativa alla chiusura dell'intervento.

    2. Restano salvi eventuali obblighi di conservazione dei documenti previsti da specifiche disposizioni che impongono termini più lunghi.

    3. La documentazione è conservata sotto forma di originali o di copie autenticate o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica.

     

     

    Art. 9

    (Monitoraggio e revoca del finanziamento)

     

    1. Gli interventi sono oggetto di monitoraggio al fine di assicurare l’effettiva realizzazione degli impegni assunti e il raggiungimento degli obiettivi previsti.

    2. Il monitoraggio è predisposto ed attuato dall'amministrazione regionale, anche avvalendosi delle società controllate, in modo da individuare:

    a) lo stato di avanzamento dell’intervento e l’andamento della spesa, con riferimento ai target prefissati;

    b) l'andamento della gestione del processo realizzativo, dalla progettazione al collaudo finale;

    c) la natura e l’entità delle criticità individuate durante la gestione dell’intervento e l’individuazione delle possibili soluzioni per accelerare la spesa;

    d) la realizzazione di reportistica e di analisi specifiche di carattere procedurale e contabile.

    3. Sulla base delle risultanze dell’attività di monitoraggio, la struttura regionale competente propone alla Giunta l'adeguamento dei programmi di finanziamento e, se necessario, la rimodulazione o riprogrammazione delle relative risorse finanziarie.

    4. La struttura regionale competente provvede alla revoca dei contributi regionali assegnati:

    a)      nel caso accerti la sopravvenuta impossibilità tecnica di realizzare l'opera oggetto di finanziamento;

    b)      nel caso di carenza della documentazione di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 7;

    c)      nel caso di ritardi nella pubblicazione del bando di gara per la realizzazione dell’opera o nell’avvio dei prescritti procedimenti di evidenza pubblica, ai sensi della normativa vigente, oltre il termine di tre anni a decorrere dalla data dell’adozione dell’atto regionale di concessione del finanziamento ovvero dalla data della relativa comunicazione ai destinatari, ove prevista, in base a quanto stabilito all’articolo 2, commi 10 e seguenti, della  legge regionale 30 dicembre 2014, n. 17 (legge di stabilità regionale 2015);

    d)     nel caso di interventi da realizzare in più annualità, se non perviene la comunicazione dell'avvenuto perfezionamento dell'obbligazione di spesa verso terzi entro i termini previsti dall’articolo 30 della legge regionale 9/2005.

    5. L’atto regionale di concessione del finanziamento può prevedere ulteriori ipotesi di revoca dei   contributi.

     

     

    Articolo 10

    (Disposizioni transitorie e finali)

     

    1. Il presente regolamento si applica agli interventi finanziati successivamente alla data della sua entrata in vigore, salvo quanto previsto in materia di revoca e di decadenza del finanziamento ai sensi della normativa vigente.

    2. La struttura regionale competente in materia di programmazione economica cura la redazione di circolari esplicative finalizzate alla corretta applicazione del presente regolamento.

     

    Articolo 11

    (Entrata in vigore)

     

    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     

           Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.

     

     Note: (1) Comma così modificato dall'art.1, comma 1, del r.r. 29 gennaio 2021, n.2, pubblicato sul BUR Lazio 2 febbraio 2021, n.10 

               (2) Comma così modificato dall'art.2, comma 1, lett.a), del r.r. 29 gennaio 2021, n.2, pubblicato sul BUR Lazio 2 febbraio 2021, n.10

               (3) Lettera così modificata dall'art.2, comma 1, lett.b), del r.r. 29 gennaio 2021, n.2, pubblicato sul BUR Lazio 2 febbrario, n. 10

     

     

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