Regolamento regionale 21 settembre 2009, n. 16
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BUR 7 Ottobre 2009, n. 37, s. 175
- Testo vigente al:
- Modifiche al regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 17 (Disciplina delle strutture ricettive alberghiere) come modificato dal regolamento regionale 21 aprile 2009, n.5 (Modifica al regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 17).
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Art. 1
(Modifiche all'articolo 2 del regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 17)1. Al comma 2 dell'articolo 2 del r. r. 17/2008 le parole: "con un minimo di dodici posti letto" sono soppresse.
2. Al comma 3 dell'articolo 2 del r. r. 17/2008 la parola: "recidences" è sostituita dalla seguente: "residences".
Art. 2
(Modifiche all'articolo 4 del r.r. 17/2008)1. Al comma 1 dell'articolo 4 del r.r. 17/2008 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) bagni completi a uso comune delle camere prive di bagno riservato nella misura di un locale bagno completo ogni otto posti letto o frazione non serviti di w.c., con un minimo di un locale bagno completo comune per piano nonché un numero di bagni completi riservati non inferiore al 40 per cento del totale delle camere;";b) alla lettera c) dopo le parole: "e fredda," sono inserite le seguenti: "uno specchio e una presa di corrente,";
c) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
"d) almeno un'area per uso comune che può coincidere con la sala ristorante o colazione, ove presente;".2. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 4 del r.r. 17/2008 è sostituita dalla seguente:
"c) un locale cucina o angolo cottura per ogni appartamento;".3. Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 4 del r.r. 17/2008 dopo le parole: "e fredda," sono inserite le seguenti: "uno specchio e una presa di corrente,".
Art. 3
(Modifiche all'articolo 6 del r.r. 17/2008)1. Il comma 3 dell'articolo 6 del r.r. 17/2008 è sostituito dal seguente:
"3. L'appartamento è un'unità alloggiativa e funzionale, composta da uno o più ambienti, servizi igienici e cucina o angolo cottura.".Art. 4
(Modifiche all'articolo 7 del r.r. 17/2008)1. Al comma 2 dell'articolo 7 del r.r. 17/2008 le parole: "A10" sono sostituite dalle seguenti: "A9".
Art. 5
(Modifiche all'articolo 8 del r.r. 17/2008)1. Al comma 2 dell'articolo 8 del r.r. 17/2008 dopo le parole: "presentazione della domanda" sono inserite le seguenti: ", previo accertamento che la denominazione prescelta non sia uguale o simile ad altre adottate da altre strutture ricettive alberghiere, extralberghiere o all'aria aperta, presenti sul territorio provinciale,".
Art. 6
(Modifiche all'articolo 9 del r.r. 17/2008)1. Al comma 1 dell'articolo 9 del r.r. 17/2008 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
"e) una dichiarazione, asseverata da tecnici abilitati ai sensi delle specifiche normative dei paesi dell'Unione europea, attestante la conformità della struttura e dell'impiantistica alla normativa vigente in materia urbanistica ed edilizia con particolare riferimento al superamento delle barriere architettoniche e alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;".b) dopo la lettera e) è inserita la seguente:
"e bis) copia della certificazione, rilasciata dalla competente pubblica amministrazione, della conformità della struttura e dell'impiantistica alla normativa vigente in materia igienico-sanitaria e di sicurezza nonché alla prevenzione degli incendi, per le strutture con una capacità ricettiva superiore ai 25 posti letto ovvero, in alternativa, copia della richiesta delle medesime certificazioni;c) la lettera f) è sostituita dalla seguente:
"f) planimetria, asseverata da tecnici abilitati ai sensi delle specifiche normative nei paesi dell'Unione europea, da allegare alla certificazione di cui alla lettera e), redatta in scala opportuna, con l'indicazione della superficie utile, la destinazione d'uso di ogni vano, l'altezza ed il numero dei posti letto;".2. L'alinea del comma 2 dell'articolo 9 del r.r. 17/2008 è sostituito dal seguente:
"2. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività ricettiva, rilasciata dal comune competente, ai sensi dell'articolo 26 della l.r. 13/2007, previa acquisizione delle certificazioni di cui al comma 1, lettera e bis), qualora non allegate alla domanda, contiene:".Art. 7
(Modifiche all'articolo 11 del r.r. 17/2008)1. Il comma 2 dell'articolo 11 del r.r. 17/2008 è sostituito dal seguente:
"2. Sulla facciata principale è, altresì, apposta, con le specifiche tecniche di cui all'allegato A 10, una targa recante la denominazione della struttura, le stelle nel numero corrispondente alla classificazione attribuita nonché l'eventuale specificazione aggiuntiva. Qualora i regolamenti del comune e/o del condominio in cui è ubicata la struttura vietino l'apposizione della suddetta targa, la stessa può essere apposta in prossimità dell'entrata.".Art. 8
(Sostituzione dell'articolo 13 del r.r. 17/2008)1. L'articolo 13 del r.r. 17/2008 è sostituito dal seguente:
"Art. 13
(Disposizioni transitorie)1. Entro il 31 dicembre 2009, il titolare o il gestore delle strutture già in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, limitatamente ai requisiti funzionali previsti dagli allegati di cui al presente regolamento, può richiedere alla provincia:
a) la variazione della classificazione posseduta con le modalità di cui all'articolo 8, comma 1;
b) la conferma della classificazione posseduta mediante autocertificazione in merito al possesso dei relativi requisiti funzionali;
c) la conferma della classificazione posseduta, in mancanza dei requisiti funzionali previsti per la stessa, secondo quanto disposto dal comma 3.
2. La provincia, entro novanta giorni dal ricevimento delle domande di cui al comma 1, lettere a) e b), provvede rispettivamente alla attribuzione della nuova classificazione ovvero alla conferma della classificazione già attribuita, in tale ultimo caso anche procedendo a eventuali accertamenti e ne dà comunicazione al comune competente e all'interessato.
3. Entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1, lettera c), il titolare o gestore adegua la struttura ai requisiti funzionali previsti dagli allegati di cui al presente regolamento in relazione alla classificazione già attribuita, dandone comunicazione alla provincia, che provvede, nei successivi trenta giorni, alla conferma della classificazione stessa, anche procedendo a eventuali accertamenti. La provincia comunica la conferma della classificazione al comune competente e all'interessato.
4. Nelle more dell'attribuzione della nuova classificazione ovvero della conferma ai sensi del presente articolo, le strutture mantengono la classificazione precedentemente attribuita.
5. Qualora il titolare o il gestore della struttura non presenti nessuna delle richieste di cui al comma 1 nel termine ivi indicato, la provincia procede d'ufficio alla classificazione della struttura stessa, ai sensi dell'articolo 25, comma 2, della l.r. 13/2007 ovvero, nel caso non sia possibile attribuire la classificazione per mancanza dei requisiti minimi, provvede a darne comunicazione al comune, ai fini dell'applicazione dell'articolo 27 della citata l.r. 13/2007.".
Art. 9
(Inserimento dell'articolo 13 bis)1. Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:
"Art. 13 bis
(Disposizioni transitorie in materia di residences)1. Entro il 31 dicembre 2009 il titolare o il gestore di residences già operanti in virtù della dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 108 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ovvero in virtù di attestazioni di classificazione rilasciati dall'ente provinciale per il turismo ovvero dall'azienda di promozione turistica competente per territorio ed in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento, presentano alla provincia domanda per l'attribuzione della classificazione ai sensi dell'articolo 8 e, successivamente, domanda al comune per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 9 del presente regolamento.
2. Fino all'emanazione del provvedimento di attribuzione della classificazione e al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, i residences continuano l'esercizio dell'attività ricettiva.".
Art. 10
(Disposizione transitoria per le strutture ricettive alberghiere)1. L'adeguamento ai requisiti strutturali di cui al r.r. 17/2008 e successive modifiche è obbligatorio per l'apertura di nuove strutture ricettive alberghiere e la ristrutturazione di quelle già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Per interventi di ristrutturazione si intendono quelli subordinati a permesso di costruire ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c) del Decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia). Qualora detti interventi prevedano incrementi dei volumi, i requisiti strutturali di cui al r.r. 17/2008 e successive modifiche sono obbligatori unicamente per i nuovi volumi.
3. I requisiti strutturali di cui al r.r. 17/2008 e successive modifiche non si applicano alle strutture ricettive alberghiere già esistenti nonché agli interventi di costruzione o ristrutturazione delle strutture i cui progetti siano stati presentati agli uffici competenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Art. 11
(Deroga per le strutture ricettive alberghiere)1. Limitatamente ai requisiti strutturali e dimensionali, ove fossero in contrasto con la migliore conservazione dei valori storico-culturali degli edifici, non è obbligatoria l'adesione ai requisiti di cui al r.r. 17/2008 e successive modifiche per le strutture ricettive alberghiere da insediarsi o già insediati in edifici sottoposti a tutela e censiti dalle Sopraintendenze del Ministero per i beni e le attività culturali come di interesse storico e/o monumentale o sottoposte ad altre forme di tutela ambientale o architettonica, per le quali si può derogare in funzione della loro integrale conservazione e preservazione.
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti normativi originari.
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Data di aggiornamento/verifica: 27/05/2021