Regolamento regionale 21 settembre 1990, n. 2
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BUR 10 ottobre 1990, n. 28
- Testo vigente al:
- Regolamento di attuazione della legge regionale "Norma di attuazione della Legge 1 marzo 1986, n. 64. Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno".
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Art. 1
(Moduli)Con il presente regolamento, la Regione Lazio, ai sensi dell'art. 22 della L.R. 16 febbraio 1990, n. 18 «Norme di attuazione della L. 1° marzo 1986, n. 64. Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno», adotta i seguenti allegati schemi di moduli da utilizzare per la presentazione delle domande di ammissione alle agevolazioni di legge:
1) schema di modulo per la richiesta di finanziamenti a tasso agevolato e di contributi in conto capitale: allegato A;
2) schema di modulo per la richiesta di locazione finanziaria agevolata di macchinari: allegato B.Art. 2
(Concessione dei finanziamenti a tasso agevolato e dei contributi in conto capitale)Ai fini della concessione dei finanziamenti a tasso agevolato e dei contributi in conto capitale, di cui all'art. 8 della legge regionale n. 18 del 1990, l'impresa richiedente deve presentare, in duplice copia, all'istituto di credito o alla società di locazione finanziaria prescelta la seguente documentazione:
A) Acquisto del suolo o dei locali:
1) copia dell'atto notarile di compravendita comprensivo di certificato catastale ovvero copia del compromesso di vendita (l'atto di acquisto dovrà comunque essere presentato prima della erogazione delle agevolazioni);
2) descrizione dell'immobile corredata dei relativi grafici.B) Opere murarie:
1) titolo di proprietà del suolo o dei locali sui quali si intendono realizzare le opere. Se l'impresa non è proprietaria del suolo o dei locali, copia conforme del contratto con il quale il proprietario ne concede all'impresa la disponibilità per il tempo necessario a soddisfare gli obblighi di legge.
Nel caso che l'iniziativa preveda anche l'acquisto del suolo o dei locali possono essere presentati in alternativa i documenti di cui alla precedente lettera A);
2) concessione edilizia o idonea dichiarazione dell'autorità comunale che ne attesti la possibilità di rilascio, ovvero, nel caso di impossibilità di acquisire tempestivamente tale documentazione, dichiarazione autentica di un professionista abilitato attestante la conformità delle opere alla normativa urbanistica vigente, corredate dei relativi grafici di progetto (la concessione edilizia dovrà comunque essere presentata prima della erogazione delle agevolazioni).
Per le opere interne di cui alla legge n. 47 del 1985, copia autentica della relazione presentata al sindaco, prevista nella stessa legge;
3) computo metrico estimativo dei lavori di programma;
4) certificato della camera di commercio o del comune attestante la data di inizio lavori ovvero dichiarazione sostitutiva del richiedente attestante la data in cui i lavori hanno avuto o avranno inizio.C) Acquisto di macchinari, impianti, attrezzature:
1) elenco analitico dei macchinari, impianti, attrezzature con l'indicazione delle caratteristiche principali, del costo, nonché delle eventuali spese di trasporto, montaggio, assemblaggio.D) Impianti antinquinamento: dettagliata descrizione delle opere nonché delle spese necessarie per la loro realizzazione.
E) Eccettuato il caso in cui l'iniziativa preveda la costruzione di un nuovo laboratorio, certificato comunale concernente la destinazione d'uso dei locali della sede nella quale viene svolta l'attività, ovvero dichiarazione sostitutiva di un professionista abilitato.
F) Certificato di iscrizione all'albo delle imprese artigiane rilasciato in data non anteriore di oltre tre mesi alla data di presentazione della domanda o dichiarazione sostitutiva del richiedente (il certificato dovrà comunque essere presentato prima della erogazione delle agevolazioni).
L'istituto ammette all'istruttoria la domanda non appena acquisita la prescritta documentazione.
Art. 3
(Erogazioni in acconto del contributo in conto capitale)Ai fini delle erogazioni in acconto dei contributi in conto capitale, il richiedente deve presentare all'istituto di credito istruttore in duplice copia la seguente documentazione integrativa:
1) impegno a non alienare o a non distogliere dall'uso i beni oggetto del contributo per il periodo richiesto dalla legge;
2) impegno ad osservare nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro e sui contratti collettivi di cui all'art. 5 del testo unico approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218;
3) certificato di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, rilasciato in data non anteriore di oltre tre mesi alla data di richiesta delle erogazioni (per ciascuna richiesta di erogazione).Nel caso in cui venga richiesta la erogazione dell'anticipazione di cui all'art. 1 della L. 12 agosto 1982, n. 546, l'impresa deve inoltre presentare all'istituto di credito istruttore, in duplice copia, la seguente documentazione:
1) perizia giurata di un professionista abilitato dalla quale risulti che i lavori relativi all'iniziativa sono stati avviati e che essi hanno raggiunto un avanzamento non inferiore al 20% dell'investimento ammesso. A scopo puramente indicativo si riporta nell'allegato C uno schema che può essere seguito nella compilazione di tale perizia giurata;
2) atto d'obbligo del richiedente di restituire l'importo anticipato oltre agli interessi calcolati al tasso di riferimento di cui all'art. 64 del testo unico 6 marzo 1978, n. 218, maggiorato di dieci punti, qualora opere ed impianti ammessi a contributo non vengano ultimati nei tempi previsti e collaudati con esito positivo.A scopo puramente indicativo si riporta nell'allegato D uno schema che può essere seguito nella compilazione di tale atto d'obbligo.
Art. 4
(Erogazione della quota di contributo di fine programma)Provvedimenti definitivi di ammissione alle agevolazioni - Al fine della erogazione della ulteriore quota di contributo in conto capitale prevista alla fine del programma e dell'emanazione dei provvedimenti definitivi di ammissione alle agevolazioni di legge il richiedente deve presentare all'Istituto di credito istruttore, in duplice copia, la seguente documentazione:
Documentazione finale di spesa:
Possono essere prodotte copie delle singole fatture o altri documenti fiscalmente regolari, corredati da una dichiarazione della ditta fornitrice che sotto la propria responsabilità, attesta che i macchinari, gli impianti e le attrezzature sono nuovi di fabbrica.
I documenti debbono essere ordinati, separatamente per opere murarie e per macchinari, per data di rilascio. Ciascun gruppo deve poi essere accompagnato da una distinta riepilogativa contenente gli ammontari singoli dei documenti al netto di I.V.A. ed il totale degli stessi, con numerazione progressiva dell'ordine dei medesimi.
Documentazione integrativa:
1) certificato di agibilità o attestazione da parte del comune di conformità alla concessione edilizia. Tale certificazione può essere sostituita, nel caso di impossibilità per il richiedente di acquisire tempestivamente i predetti documenti ed ai soli fini della erogazione della quota di contributo di fine programma, da una dichiarazione del direttore dei lavori attestante la ultimazione dei lavori e la loro conformità al progetto approvato;
2) certificato, rilasciato dalla competente autorità sanitaria, attestante che nella realizzazione dell'impianto sono state rispettate le vigenti norme antinquinamento, ovvero, nel caso di impossibilità per il richiedente di acquisire tempestivamente il predetto documento, dichiarazione di un professionista abilitato attestante l'assenza di cause di inquinamento imputabili all'impianto realizzato;
3) certificato aggiornato di iscrizione all'albo delle imprese artigiane;
4) prescritte dichiarazioni di impegno, qualora non già presentate.Art. 5
(Documentazione necessaria per l'erogazione dei contributi in conto canone di locazione finanziaria di macchinari, impianti, attrezzature)Ai fini della erogazione dei contributi in conto canoni per operazioni di locazione finanziaria di macchinari, impianti, attrezzature, le società convenzionate dovranno inviare all'Assessorato della Regione Lazio competente in materia di artigianato la seguente documentazione:
1) contratto di locazione finanziaria debitamente registrato;
2) dichiarazione di installazione e funzionamento dei macchinari;
3) copia delle fatture quietanzate o di altra documentazione fiscalmente regolare, ovvero specifica dichiarazione di avvenuto pagamento delle fatture da parte della società locatrice;
4) impegno del locatario ad utilizzare il macchinario nell'impianto in cui è stato inserito per la durata di cinque anni;
5) impegno del locatario ad osservare nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro e sui contratti collettivi di cui all'art. 5 del testo unico approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218.Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari
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Data di aggiornamento/verifica: 27/05/2021