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Regolamento regionale 21 marzo 2007, n. 3

  • BUR 30 marzo 2007, n. 9
  • Testo vigente al:
  • Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta) e successive modificazioni.
  • Indice

    Art. 1 - Modifica all’articolo 17 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni
    Art. 2 - Modifiche all’articolo 20 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni
    Art. 3 - Modifica all’allegato A al r.r. 1/2002 e successive modificazioni
    Art. 4 - Modifiche all’allegato B al r.r. 1/2002 e successive modificazioni
    Art. 5 - Entrata in vigore


    Art. 1
    (Modifica all’articolo 17 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1
    e successive modificazioni)

    1. All’articolo 17, comma 1, lettera b), del r.r. 1/2002 e successive modificazioni, le parole: “in ventidue ” sono sostituite dalle seguenti: “in ventiquattro”.

     

     Art. 2
    (Modifiche all’articolo 20 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni)

     1. All’articolo 20, comma 1, lettera d), del r.r. 1/2002 e successive modificazioni:
    a) il numero 1) è sostituito dal seguente:

    “1) Direzione regionale “Programmazione sanitaria. Politiche della prevenzione e sicurezza sul lavoro”;

    b) dopo il numero 1) è inserito il seguente:

    “1 bis) Direzione regionale “Risorse umane e finanziarie e investimenti nel servizio sanitario regionale”;

    c) il numero 4) è sostituito dal seguente:

    “4) Direzione regionale “Istruzione, programmazione dell’offerta scolastica e formativa e diritto allo studio”;

    d) dopo il numero 4) è inserito il seguente:

    “4 bis) Direzione regionale “Formazione professionale, FSE e altri interventi cofinanziati”.

     
    Art. 3
    (Modifica all’allegato A al r.r. 1/2002 e successive modificazioni)

     1. All’ allegato A al r.r. 1/2002 e successive modificazioni, nelle competenze della struttura “Politiche in favore dei giovani”, incardinata nel Segretariato generale, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “Svolge le funzioni di cui all’articolo 4, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e) della legge regionale 29 novembre 2001, n.29.”.

     Art. 4
    (Modifiche all’allegato B al r.r. 1/2002 e successive modificazioni)

     1. All’allegato B al r.r. 1/2002 e successive modificazioni, nell’ambito del dipartimento “Sociale”:
    a) la direzione regionale “Tutela della salute e sistema sanitario regionale” con le relative competenze è sostituita dalla seguente:

    Programmazione sanitaria. Politiche della prevenzione e sicurezza sul lavoro

    Cura l’attuazione della politica di tutela della salute e l’integrazione sociosanitaria.
    Provvede alla pianificazione e all’organizzazione del sistema sanitario regionale, ivi compresa l’autorizzazione e l’accreditamento delle strutture sanitarie, nonché alla vigilanza e al controllo sul sistema stesso. Provvede, altresì, alla programmazione degli interventi di edilizia sanitaria.
    Provvede alla attuazione e alla regolamentazione dei livelli essenziali di assistenza.
    Procede all’attuazione dell’assetto istituzionale e normativo del servizio sanitario regionale e cura i rapporti istituzionali con gli altri enti (I.R.C.C.S., Università etc).
    Definisce i sistemi e le modalità di remunerazione dei soggetti accreditati.
    Cura gli adempimenti connessi ai sistemi informativi relativi al S.S.R.
    Provvede alla definizione di programmi di prevenzione e di educazione sanitaria, nonché di specifici programmi di vaccinazione.
    Esercita la competenza in tema di tutela della salute sui posti di lavoro.
    Cura le attività connesse alla politica del farmaco, ivi compresi il controllo ed il monitoraggio sulla spesa farmaceutica e le attività inerenti la farmacovigilanza.
    Cura l’attività sanitaria correlata alle dipendenze ed alla salute mentale.
    Cura le attività connesse alla sanità veterinaria e alla tutela degli animali.
    Cura il coordinamento e il raccordo tra le proprie attività e quelle della direzione regionale “Risorse umane e finanziarie e politiche degli investimenti nel servizio sanitario regionale”.”;

    b) dopo la direzione regionale “Programmazione sanitaria. Politiche della prevenzione e sicurezza sul lavoro” è inserita la seguente direzione regionale con le relative competenze:

    “Risorse umane e finanziarie e investimenti nel servizio sanitario regionale

    Cura il governo tecnico ed economico-finanziario del sistema sanitario ivi compresi gli adempimenti connessi al debito informativo.
    Adotta le direttive per la predisposizione del budget e dei piani strategici delle aziende sanitarie, policlinici universitari e IRCCS e provvede all’approvazione dei bilanci di esercizio e al consolidamento contabile.
    Esercita le attività di controllo, di gestione e di monitoraggio della spesa sanitaria e adotta le direttive in materia di contabilità generale e analitica.
    Fissa i criteri di finanziamento degli enti del servizio sanitario regionale e ne cura i rapporti economici anche con riferimento alla determinazione dei fabbisogni di forniture di beni e servizi.
    Esercita la competenza in materia di gestione e formazione del personale dipendente del SSR ivi compreso il personale dei policlinici universitari e il personale convenzionato.
    Cura l’elaborazione ed il monitoraggio dei programmi di ricerca.
    Cura gli investimenti in materia di edilizia in coerenza con la programmazione sanitaria e gli investimenti in materia di attrezzature e strumentazioni sanitarie e informatiche.”.

    c) la direzione regionale: “Istruzione, formazione e diritto allo studio” con le relative competenze è sostituita dalla seguente:

    Istruzione, programmazione dell’offerta scolastica e formativa e diritto allo studio

    Elabora gli atti di pianificazione e programmazione delle azioni di intervento in materia di istruzione e di diritto allo studio nonché gli atti di programmazione dell’offerta scolastica e formativa, ivi compresa l’educazione degli adulti. Svolge le attività connesse all’organizzazione territoriale della rete scolastica e formativa.
    Propone iniziative per lo sviluppo delle attività di orientamento scolastico ed universitario, nel rispetto delle autonomie scolastiche e universitarie.
    Promuove l’interazione e la collaborazione tra i soggetti istituzionali e con la Conferenza Stato-Regioni, per favorire l’efficacia dell’integrazione tra i sistemi dell’istruzione, della formazione, dell’università, della ricerca e del mondo del lavoro.
    Assicura assistenza agli enti e alle agenzie operanti nelle materie di competenza e provvede alle conseguenti attività di vigilanza e controllo.
    Attua il monitoraggio delle attività e la valutazione dei risultati in relazione alla programmazione delle azioni di intervento per l’area di competenza.
    Gestisce le risorse finanziarie nazionali e regionali di competenza.”;

    d) dopo la direzione regionale “Istruzione, programmazione dell’offerta scolastica e formativa e diritto allo Studio” è inserita la seguente direzione regionale con le relative competenze:

    Formazione professionale, FSE e altri interventi cofinanziati

    Promuove lo sviluppo e la qualità della formazione professionale, per l’inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro, dell’alta formazione; della formazione per l’apprendistato e della formazione continua.
    Realizza e coordina le azioni di sistema di competenza.
    Gestisce e aggiorna il Repertorio regionale delle qualifiche e dei profili professionali.
    Elabora gli atti programmatici in ordine agli interventi nell’ambito degli obiettivi strategici stabiliti dall’Unione Europea e cura le attività connesse al negoziato relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE).
    Assicura l’unitarietà di azione e il coordinamento delle attività svolte dagli enti intermedi cofinanziati dal FSE Ob.2.
    Rappresenta l’Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale Ob.2 FSE e in tale ambito svolge le attività previste dai regolamenti comunitari in ordine alla programmazione, progettazione, gestione, monitoraggio, valutazione e controllo delle risorse del Fondo e dei relativi cofinanziamenti.
    Assicura il raccordo con altri strumenti comunitari e con enti e organismi europei, nazionali e locali, anche al fine di promuovere e attuare l’utilizzo integrato dei fondi strutturali. Promuove e definisce progetti europei di settore.
    Cura il raccordo con i programmi a carico di altri fondi comunitari e nazionali.”.          


    Art. 5
    (Entrata in vigore )

     1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

    Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti normativi originari.

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