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Regolamento regionale 21 luglio 1997, n. 3

  • BUR 9 agosto 1997, n. 22
  • Testo vigente al:
  • Regolamento concernente la gestine e l'uso degli automezzi della Regione Lazio.
  • Il presente regolamento è stato abrogato dall'art. 559, comma 1, lettera h), del r.r. 6 settembre 2002, n. 1.

     

    Punto 1
    (Istituzione autoparco)

    [È istituito presso la Regione Lazio un autoparco comprendente tutti gli automezzi ed i motoveicoli regionali destinati ai servizi degli uffici della Giunta e delle strutture periferiche nel rispetto ed in coerenza con autonomia funzionale e contabile del Consiglio regionale. L'Ufficio di Presidenza adegua i criteri per la gestione e l'uso degli automezzi del Consiglio regionale, alle seguenti disposizioni]

    Punto 2
    (Determinazione consistenza autoparco)

    [La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente alla gestione dell'autoparco, sentita la Commissione consiliare competente, determina il numero ed il tipo degli autoveicoli costituenti l'autoparco, in relazione alle effettive esigenze dei vari servizi.(1)]

    Punto 3
    (Assegnazione autoveicoli)

    [Il dirigente della struttura preposta alla gestione dell'autoparco provvede all'assegnazione degli autoveicoli destinati:
    a)         al Presidente della Giunta;
    b)         a ciascuno degli Assessori;
    c)         al Capo di Gabinetto (2);
    d)         al direttore della struttura per le relazione esterne e la comunicazione (3).

    È consentita l'assegnazione di autovetture di riserva per i destinatari di cui punti a), b), c) e d) del precedente comma (4).

    Le autovetture per le esigenze degli Uffici centrali e periferici restano assegnate all'autoparco.]

    Punto 4
    (Uso automezzi)

    [Gli autoveicoli dell'autoparco devono essere utilizzati esclusivamente per l'assolvimento di compiti istituzionali. Possono, altresì, essere adibiti anche per i servizi di rappresentanza.

    Le autovetture di cui ai punti a), b), c) e d) del precedente punto 3, possono essere utilizzate anche per il trasporto da e al luogo di residenza del Presidente e degli Assessori (5).

    È vietato trasportare sugli automezzi persone estranee all'Amministrazione regionale, salvo che il predetto trasporto non sia giustificato da motivi istituzionali di rappresentanza e di correlazione con i compiti svolti.

    L'uso delle autovetture dell'autoparco per le esigenze degli uffici centrali deve essere disposto, sulla base delle esigenze di servizio espresse dagli uffici, di volta in volta dal dirigente della struttura preposta alla gestione dell'autoparco stesso, nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento.

    L'uso delle vetture dell'autoparco per le esigenze degli uffici periferici deve essere disposto, sulla base delle esigenze di servizio espresse dagli Uffici, dal funzionario responsabile della struttura decentrata del Provveditorato che vigila sulla gestione dei mezzi di trasporto ]

    Punto 5
    (Personale adibito alla conduzione degli automezzi regionali)

    [Alla guida degli automezzi dell'autoparco sono adibiti i dipendenti della Regione in possesso della qualifica funzionale di «autista», nonché il personale comandato da altri enti con il fine precipuo della conduzione di automezzi, purché in possesso degli specifici requisiti richiesti per la conduzione dei mezzi regionali.

    Ogni autista, autorizzato alla conduzione di autovetture regionali ai sensi del successivo Punto 6, deve essere munito di un tesserino rilasciato dall'Assessorato competente alla gestione dell'autoparco, contenete la fotografia, le generalità, la qualifica, la sede di servizio ed il sanguigno (6) ]

    Punto 6
    (Requisiti profilo autista)

    [Il profilo professionale di autista ed i relativi requisiti di accesso sono individuati dalla Giunta regionale nell'ambito del provvedimento di istituzione e di disciplina dei profili professionali ai sensi del comma 40 dell'art. 22 della legge regionale n. 25 del 1996.

    Tale individuazione, tuttavia, avviene sulla base dei seguenti indirizzi:

    A) autista-meccanico:
    a)         svolge compiti e mansioni inerenti alla guida degli automezzi dell'autoparco pur se non in modo specifico e continuativo;
    b)         è addetto alla guida delle autovetture, per il trasporto di persone, di cui al Punto 3;
    c)         è adibito al trasporto della posta;
    d)         oltre alle mansioni proprie di autista cura lo stato di efficienza di automezzi eseguendo direttamente le riparazioni necessarie in relazione ai mezzi tecnici messi a disposizione dell'Amministrazione, ovvero controlla la regolare esecuzione di quelle affidate ad officine esterne;
    e)         durante i periodi di servizio custodisce il veicolo affidatogli, ed i relativi documenti di pertinenza;
    f)         esegue le prescritte annotazioni sul libretto di bordo;
    g)         viene collocato alla IV qualifica funzionale;
    h)         è in possesso della patente «C» o superiori;

    B) autista-meccanico specializzato:
    a)         svolge compiti e mansioni inerenti alla guida degli automezzi dell'autoparco e in modo specifico e continuativo;
    b)         è addetto al servizio di guida delle autovetture di cui al Punto 3 a), b);
    c)         è addetto agli automezzi, anche speciali, e coordina la preparazione e l'impiego degli stessi;
    d)         è addetto al controllo dello stato di efficienza degli automezzi, alla individuazione dei difetti e guasti e alla effettuazione di interventi di montaggio e riparazione in relazione ai mezzi tecnici messigli a disposizione dall'Amministrazione;
    e)         coordina l'attività del personale con profili di minor contenuto professionale, al fine di assicurare la complessiva efficienza dell'autoparco regionale;
    f)         cura la tenuta dei registri e dei documenti relativi alla gestione dell'autorimessa;
    g)         viene collocato alla V qualifica funzionale;
    h)         è in possesso della patente «D»; entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento gli autisti meccanici specializzati che non siano in possesso del CAP sono tenuti ad acquisire tale certificato;

    C) capo-garage:
    a)         svolge attività operativa ed amministrativa dei servizi dell'autoparco;
    b)         viene collocato alla VI qualifica funzionale;
    c)         è in possesso della patente «D» comprensiva del CAP.

    Nell'ambito del provvedimento previsto dal comma secondo dell'art. 22 della legge regionale n. 25 del 1996 viene definita la pianta organica anche dell'autoparco.

    Il personale attualmente adibito al servizio di autoparco ed inserito nella delibera ricognitiva di cui al Punto 7, se in possesso dei requisiti previsti, ed alle condizioni di cui al comma primo dell'art. 22 della legge regionale n. 25 del 1996 previe procedure selettive, viene collocato nelle qualifiche funzionali di cui al precedente comma nel limite dei posti previsti nella pianta organica dell'autoparco.]

    Punto 7
    (Autorizzazione alla conduzione di automezzi regionali)

    [Nelle more della definizione delle procedure per l'attribuzione del profilo professionale di autista, il personale di cui al primo comma del Punto 5 è individuato con apposita deliberazione della Giunta regionale.

    In attesa dell'inserimento nei profili professionali, tutto il personale addetto in via continuativa alla conduzione di autovetture continuerà a svolgere le mansioni attualmente espletate ]

    Punto 8
    (Gestione autoparco)

    [La gestione nel servizio dell'autoparco è affidato all'Assessorato competente alla gestione dell'autoparco (7).

    Il funzionario preposto all'autoparco è responsabile della manutenzione e dell'amministrazione degli automezzi.

    Alla fine di ogni trimestre redige una relazione con la statistica delle spese di consumo, di manutenzione e di riparazione di ogni singolo automezzo, indicando i chilometri percorsi.

    Detta relazione deve essere presentata all'assessore competente alla gestione dell'autoparco il quale può impartire le opportune necessarie istruzioni per un migliore funzionamento del servizio in rapporto all'economicità della gestione ( 8).

    Entro il 31 gennaio di ogni anno il funzionario responsabile dell'autoparco deve compilare una statistica riassuntiva, riferita all'anno precedente, dei consumi e dei costi di tutti gli automezzi dell'Amministrazione regionale, nonché una relazione sullo stato di usura di ogni automezzo.

    I funzionari responsabili degli Uffici periferici regionali - cui sono state assegnate autovetture - devono trasmettere all'Assessore competente alla gestione autoparco, alla fine di ogni trimestre e non oltre il quindicesimo giorno del mese successivo, la documentazione delle spese sostenute per la gestione di ogni singolo automezzo, nonché copia dei fogli di viaggio debitamente compilati (9).

    Il carico e lo scarico degli automezzi della Regione ed il relativo movimento sono rilevati in apposito registro ]

    Punto 9
    (Organizzazione dell'autoparco)

    [La gestione dell'autoparco, di norma, si svolge su 12 ore giornaliere per due turni di 6 ore, fissando l'orario di inizio per le ore 7:30 e l'orario di chiusura per le ore 19:30, fatte salve le inderogabili ed improrogabili necessità dovute alla specificità del servizio da svolgere.

    Nell'ambito dei criteri formalizzati con protocollo di intesa per l'orario di servizio e di lavoro dell'Ente il dirigente dell'autoparco organizza la gestione dell'orario di servizio anche utilizzando gli istituti della reperibilità e della turnazione con cadenza settimanale.

    A tale scopo pianifica in base alle esigenze di servizio l'orario individuale dei dipendenti assegnati.

    Al personale autista per servizio prestato per ore 8:30 spetta n. 1 buono pasto; qualora il servizio venga protratto oltre le 12 ore, spettano n. 2 buoni pasto].

    Punto 10
    (Missioni)

    [La richiesta del servizio fuori sede deve pervenire, di norma, all'autoparco entro le ore 24:00 antecedenti lo svolgimento del servizio in questione, in modo tale che il funzionario delegato individuato e nominato per l'autoparco, possa anticipare all'autista che ne fa richiesta, fino al 75% della spesa presunta e sulla base delle normative previste. Con le stesse modalità può essere erogato all'autista che si reca in missione un fondo spese non superiore alle lire 500.000 (cinquecentomila) per eventuali riparazioni e spese impreviste da restituire al ritorno della missione e con rendicontazione delle spese effettuate.

    Al personale autista che trovasi in missione per una durata giornaliera inferiore alle 12 ore e superiore alle 6 ore, in alternativa a quanto previsto al Punto 9, spetta il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute per un pasto giornaliero nei limiti previsti dalla normativa regionale.

    Per le missioni superiori alle 12 ore si applica il comma secondo dell'art. 12 della legge regionale n. 20 del 1992.

    All'autista che si reca in missione a seguito di componenti della Giunta o del Consiglio è riconosciuto il rimborso per il pernottamento anche in albergo di prima categoria su motivata ed espressa autorizzazione degli stessi]

    Punto 11
    (Consegna automezzi)

    [Gli autoveicoli regionali vengono consegnati dal dirigente responsabile dell'autoparco ai conducenti mediante apposito verbale contenente le caratteristiche dell'automezzo e l'indicazione dell'assegnatario.

    Ogni autista consegnatario di autovetture è munito di apposito «foglio di viaggio mensile» sul quale deve essere annotata giornalmente la data, l'ora di partenza e dell'arrivo, l'indicazione del contachilometri circa il chilometro di inizio e di fine del viaggio, la denominazione delle località raggiunte seguendo gli itinerari più brevi agibili, i chilometri percorsi, i rifornimenti di carburante effettuati, i lubrificanti sostituiti, la firma di riscontro dell'Assessore o del funzionario all'uopo delegato.

    Alla fine di ogni mese, e non oltre il decimo giorno del mese successivo, ciascun autista deve consegnare il proprio foglio di viaggio all'autoparco, il quale provvede ad effettuare i necessari riscontri ed alla loro successiva archiviazione.]

    Punto 12
    (Contrassegno)

    [Gli automezzi dell'autoparco di norma devono essere muniti di uno speciale contrassegno numerato progressivamente.

    Il contrassegno è applicato sulla parte posteriore dell'autoveicolo e deve contenere, in modo chiaramente visibile, la dicitura Regione Lazio - Servizio.

    Per motivi di sicurezza, può essere autorizzata in singoli casi la eliminazione del contrassegno di cui al precedente comma del presente articolo.]

    Punto 13
    (Libretto auto)

    [Ogni autoveicolo e motoveicolo dell'autoparco è dotato di un libretto di macchina sul quale vengono annotati:
    1)         le caratteristiche dell'automezzo;
    2)         le generalità del conducente consegnatario
    3)         indicazioni giornaliere (copia del «foglio di viaggio» di cui al Punto 8) circa:
    data, ora, km. inizio del viaggio
    data, ora, km. fine del viaggio
    chilometraggio totale giornaliero
    4)         i prelevamenti del carburante e dei materiali di consumo
    5)         le riparazioni eseguite
    6)         le annotazioni della manutenzione programmata e/o straordinaria.

    Il conducente è responsabile della regolare tenuta del libretto, che deve essere mensilmente vistato dal Dirigente dell'Autoparco.]

    Punto 14
    (Autorimessa)

    [Il Dirigente responsabile dell'Autoparco individua nell'ambito dell'edificio della sede in via C. Colombo n. 212, i locali da adibire ad autorimessa regionale per il ricovero degli automezzi assegnati ad amministratori o funzionari residenti nel capoluogo della Regione o ad altri Uffici aventi la propria sede nel capoluogo stesso.

    Per motivate esigenze di servizio, ovvero per conseguire una maggiore economia gestionale, funzionale e d'esercizio, le autovetture assegnate di cui ai punti 1) e 2) possono, su autorizzazione del Dirigente responsabile su richiesta motivata, essere custodite in garages di enti pubblici o in garages privati sulla base delle tariffe in vigore ]

    Punto 15
    (Personale addetto all'autorimessa regionale)

    [Con apposita disposizione del dirigente responsabile sono individuati i dipendenti incaricati nella gestione del servizio di autorimessa.

    Tale incarico, mediante selezione che tenga conto dell'anzianità di servizio e della professionalità a svolgere l'incarico stesso, deve essere affidato ad un dipendente con qualifica non inferiore alla V qualifica, con profilo di autista a cui è affidata la responsabilità dell'autorimessa stessa.

    Il responsabile dell'autorimessa deve provvedere a registrare su apposito registro di controllo l'ora di uscita e di rientro degli automezzi.

    Deve, altresì, provvedere al controllo della normale manutenzione, delle revisioni degli autoveicoli dell'autoparco, nonché al controllo delle riparazioni effettuate presso officine private autorizzate o dalla casa costruttrice.

    La gestione del rimessaggio delle autovetture dell'autoparco, per le esigenze degli uffici periferici, è affidata al funzionario responsabile della struttura decentrata del Provveditorato, secondo quanto previsto al punto 4, comma quinto.]

    Punto 16
    (Assicurazione)

    [Gli automezzi di proprietà della Regione devono essere coperti da assicurazione per i seguenti rischi:
    a)         infortuni del conducente e delle persone trasportate
    b)         responsabilità civile verso terzi
    c)         furto e incendio
    d)         «Kasco». La polizza assicurativa Kasco deve essere stipulata per la copertura dei danni riportati per fatti non imputabili al conducente.

    I massimali relativi sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

    La scelta della compagnia assicuratrice viene effettuata con le modalità previste dalla legge e dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

    All'assicurazione degli automezzi, al pagamento dei premi ed all'eventuale rinnovo delle polizze nonché alla denuncia alla compagnia assicuratrice di ogni sinistro in cui sia coinvolto provvede il Dirigente dell'autoparco.

    In caso di sinistro in cui sia coinvolto un automezzo della Regione, il conducente deve tempestivamente trasmettere una dettagliata relazione sulla dinamica del sinistro stesso all'autoparco ai fini della denuncia nei termini contrattuali previsti dalla compagnia di assicurazione]

    Punto 17
    (Rifornimento carburante e lubrificante Pedaggi autostradali)

    [Il rifornimento di carburante è consentito presso le stazioni di servizio a mezzo di appositi «buoni di benzina»; detti buoni sono consegnati al conducente da parte dell'autoparco.

    L'autoparco provvede all'acquisizione ed assegnazione ai conducenti degli automezzi regionali, di tessere di accesso e di percorribilità della rete autostradale italiana o al rimborso diretto su presentazione del tagliando autostradale. Dello smarrimento o della sottrazione di tali tessere deve essere data immediata comunicazione all'Ufficio Gestione autoparco.]

    Punto 18
    (Acquisto, permuta e alienazione automezzi)

    [Per l'acquisto, la permuta, l'alienazione degli automezzi si applicano le disposizioni contemplate nella legge e nel regolamento sulla contabilità di Stato]

    Punto 19
    (Fondo di solidarietà)

    [Successivamente alla approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1997 sarà istituito un fondo di solidarietà a cui partecipano il personale autista della Giunta regionale, del Consiglio e l'Amministrazione al fine di concorrere a coprire gli specifici inconvenienti ed i rischi dell'attività svolta.

    La regolamentazione e le procedure di gestione di detto fondo sono stabilite con successivo provvedimento ]

    Punto 20
    (Disposizioni finali)

    [Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio]

    Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originali.

    NOTE

    (1) Comma modificato dal punto 1) del  r.r. 11 febbraio 1998,n.1,pubblicato sul BUR 28 febbraio 1998,n.6.
    (2)
    Lettera aggiunta dalla DGR 20 giugno 2000,n.1619, pubblicata sul BUR 29 luglio 2000.n.21.
    (3)
    Lettera aggiunta dalla DGR 19 luglio 2002,n.956 pubblicata sul BUR 30 agosto 2002,n. 24.
    (4)
    Comma modificato dalle DGR n.1619/2000 e n.956/2002.
    (5)
    Comma modificato dalle DGR n.1619/2000 e n.956/2002.
    (6)
    Comma modificato dal punto 2) del r.r.n.1 /1998 (nel testo del r.r. 1/1998 pubblicato nel Bur è erroneamente indicato, quale punto da modificare, il punto 3).
    (7)
    Comma modificato dal punto 3) del r.r.1/1998.
    (8)
    Comma modificato dal punto 4) del r.r.1/1998.
    (9)
    Comma modificato dal punto 5) del r.r.1/1998

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