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Regolamento regionale 21 giugno 2005, n. 14

  • BUR 30 giugno 2005, n. 18, s.o. n. 4
  • Testo vigente al:
  • Regolamento per l'adozione del piano regionale del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti, in attuazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, e successive modifiche e disposizioni applicative.
  • Indice

    Art. 1 – Oggetto
    Art. 2 - Adozione e durata del piano regionale
    Art. 3 - Ambito di applicazione
    Art. 4 - Soggetti beneficiari
    Art. 5 - Azioni ammissibili al regime di sostegno
    Art. 6 - Tipologia e limite massimo del sostegno
    Art. 7 - Norma finale. Bando
    Art. 8 - Entrata in vigore


    Art. 1
    (Oggetto)

    1. Il presente regolamento, in conformità a quanto previsto dall’articolo 8, comma 1, della legge regionale 2 marzo 2005, n. 13 (Disposizioni per la regolarizzazione dei vigneti abusivamente impiantati e rideterminazione di talune sanzioni amministrative per il controllo del potenziale produttivo vitivinicolo. Regolamenti regionali per il comparto vitivinicolo), detta le norme per l’adozione del piano regionale del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti, di seguito denominato piano regionale, in attuazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999 (relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo), e successive modifiche e disposizioni applicative.

    Art. 2
    (Adozione e durata del piano regionale)

    1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, provvede all’adozione del piano regionale nel perseguimento dei seguenti obiettivi:
    a) adeguare la produzione del vino alla domanda del mercato;
    b) garantire che non si verifichi un aumento globale del potenziale produttivo viticolo;
    c) rendere il settore più competitivo mediante il miglioramento della qualità della produzione vinicola;
    d) salvaguardare le piccole realtà imprenditoriali vitivinicole.

    2. L’adozione del piano regionale è effettuata nel rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli successivi.

    3. Il piano regionale ha la durata di due campagne vitivinicole.

    Art. 3
    (Ambito di applicazione)

    1. L’ambito di applicazione del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti, di seguito denominato regime di sostegno, è individuato dal piano regionale.

    2. Il piano regionale deve in particolare individuare la dimensione minima di superficie vitata che può essere oggetto di sostegno, prevedendo agevolazioni per le domande presentate in forma collettiva.

    Art. 4
    (Soggetti beneficiari)

    1. Possono presentare domanda per accedere al regime di sostegno gli imprenditori agricoli.

    Art. 5
    (Azioni ammissibili al regime di sostegno)

    1. Nell’ambito delle seguenti tipologie d’intervento sui vigneti, il piano regionale specifica le azioni ammissibili al regime di sostegno:
    a) riconversione varietale;
    b) diversa collocazione o reimpianto;
    c) ristrutturazione.

    Art. 6
    (Tipologia e limite massimo del sostegno)

    1.Il sostegno è concesso nella misura del cinquanta per cento di ognuna delle seguenti componenti:
    a) contributo per i costi di ristrutturazione e riconversione del vigneto;
    b) indennizzo per le perdite di entrate conseguenti alle azioni che comportano estirpazione di superfici vitate o sovrainnesto.

    2. Laddove le risorse comunitarie sono assegnate ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (CE) n.1493/1999, il sostegno di cui al comma 1 è concesso nel limite del massimale per ettaro assegnato dalla Comunità.

    Art. 7
    (Norma finale. Bando)

    1. Quanto non previsto dal presente regolamento è specificato nel piano regionale o, se ivi previsto, nel relativo bando.

    2. Il bando contiene la modulistica finalizzata alla semplificazione e trasparenza delle procedure di concessione del sostegno comunitario.

    3. Il piano regionale ed il relativo bando sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio (BURL).

    Art. 8
    (Entrata in vigore)

    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul BURL.

     

    Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.

Data di aggiornamento/verifica: 27/05/2021

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