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Regolamento regionale 21 febbraio 2008, n. 3

  • BUR 28 febbraio 2008, n. 8
  • Testo vigente al:
  • “Modifiche al regolamento regionale 28 ottobre 2002, n.2 (Regolamento per il finanziamento dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle aree laziali di investimento) e successive modifiche”.
  • Indice

    Art. 1 - Modifiche all’articolo 3 del regolamento regionale 28 ottobre 2002, n. 2
    Art. 2 - Modifiche all’articolo 4 del r. r. n. 2/2002
    Art. 3 - Modifiche all’articolo 5 del r. r. n. 2/2002
    Art. 4 - Modifiche all’articolo 5 bis del r. r. n. 2/2002
    Art. 5 - Modifiche all’articolo 6 del r. r. n. 2/2002
    Art. 6 - Modifiche all’articolo 7 del r. r. n. 2/2002
    Art. 7 - Modifiche all’articolo 9 del r. r. n. 2/2002
    Art. 8 - Modifiche all’articolo 10 del r. r. n. 2/2002
    Art. 9 - Modifiche all’articolo 11 del r. r. n. 2/2002
    Art.10 – Modifiche all’articolo 13 del r. r. n. 2/2002
    Art.11 - Modifiche all’articolo 15 del r. r. n. 2/2002
    Art.12 - Modifiche all’articolo 18 del r. r. n. 2/2002
    Art.13 - Modifiche all’articolo 19 del r. r. n. 2/2002


    Art. 1
    (Modifiche all’articolo 3 del regolamento regionale 28 ottobre 2002, n. 2 )

    1. Al comma 1 dell’articolo 3 del r.r. 2/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
    a)      alla lettera a) sono aggiunte in fine le seguenti parole: “, enti funzionali di diritto pubblico”;
    b)     alla lettera d) le parole: “e b)” sono sostituite dalle seguenti: “, b) e c), anche sotto forma di Associazioni temporanee di imprese (A.T.I.) e di Associazioni temporanee di scopo (A.T.S.).”.

    2. Il comma 2 dell’articolo 3 del r.r. 2/2002 è sostituito dal seguente:

    “2. I soggetti di cui al comma 1, lettera b), possiedono i seguenti requisiti:
    a)      essere iscritti presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura  ed operare da almeno sei mesi prima della data di pubblicazione del bando di cui all’articolo 10;
    b)      avere da almeno sei mesi prima della data di pubblicazione del succitato bando, la sede operativa in uno dei  comuni appartenenti ai SPL, DI  o ALI, indicati nello stesso;
    c)      possedere il codice di attività  ATECO 2002 compreso nei settori indicati nel bando o essere parte integrante della filiera produttiva dei medesimi  settori di attività; nel caso di imprese commerciali e di servizi, queste devono svolgere attività strumentale alla filiera produttiva stessa e dimostrare di aver realizzato una percentuale del loro fatturato non inferiore al 30 per cento nell’ambito dei settori individuati dai codici ATECO 2002 dei SPL, DI o ALI indicati nel bando”.

    3. Al comma 3 dell’articolo 3 del r.r. 2/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
    a)      all’alinea le parole: “ lettere c) e d) ” sono sostituite dalle seguenti: “lettera c), costituiti da imprese in possesso di tutti i requisiti di cui al comma 2, possiedono, altresì, i seguenti requisiti:”;
    b)     alla lettera a), la parola: “cinque” è sostituita dalla seguente: “tre”;
    c)      alla lettera b), la parola: “cinquantamila” è sostituita dalla seguente: “venticinquemila”.

    4. Dopo il comma 5 dell’articolo 3 del r.r. 2/2002 è aggiunto il seguente:

    “5 bis. L’accesso ai finanziamenti di cui al presente regolamento è subordinato alla dimostrazione da parte dei soggetti beneficiari, all’atto della richiesta:
    a)      dell’integrale applicazione dei contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali di settore;
    b)     della presentazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC).”.

    Art.  2
    (Modifiche all’articolo 4 del r. r. n. 2/2002)

    1.L’articolo 4 del r.r. 2/2002 è abrogato.

    Art. 3
    (Modifiche all’articolo 5 del r. r. n. 2/2002)

    1. L’articolo 5 del r.r. 2/2002 è abrogato.

    Art. 4
    (Modifiche all’articolo 5 bis del r. r. n. 2/2002)

    1. L’articolo 5 bis del r.r. 2/2002 è abrogato.

    Art.  5
    (Modifiche all’articolo 6 del r. r. n. 2/2002)

    1. L’articolo 6 del r.r. 2/2002 è sostituito dal seguente:

     “Art. 6
    (Progetti di sviluppo e qualificazione delle imprese e delle aggregazioni
    di imprese e progetti innovativi di sistema
    )

    1. La Regione, ai sensi dell’articolo 5 della legge, finanzia progetti di sviluppo e qualificazione delle imprese e delle aggregazioni di imprese relativi a investimenti, attività di ricerca e sviluppo, servizi reali e formazione.

    2. Ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 70/2001 e successive modifiche, sono concessi contributi per investimenti, nei limiti delle risorse disponibili, ai soggetti che realizzano investimenti in immobilizzazioni materiali ed immateriali. Detti contributi possono essere sono concessi a tutti i soggetti di cui all’articolo 3, ad esclusione delle grandi imprese, a condizione che il soggetto richiedente si impegni a conservare i beni per un periodo di almeno cinque anni nell’area oggetto del finanziamento.

    3. Ai sensi dell’articolo 5 bis del regolamento (CE) n. 70/2001 e successive modifiche sono concessi contributi per l’attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo, nei limiti delle risorse disponibili, ai soggetti che realizzano attività di ricerca industriale, intesa come ricerca pianificata, indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze nonché attività di sviluppo precompetitivo, inteso come piani di concretizzazione dei risultati della ricerca industriale.

    4. Ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 70/2001 e successive modifiche, sono concessi contributi per servizi reali, nei limiti delle risorse disponibili, ai soggetti che acquisiscono qualificati servizi di consulenza di carattere non continuativo né periodico e non connessi alle normali spese di funzionamento delle imprese.

    5. Ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 68/2001 e successive modifiche, sono concessi contributi per la formazione, nei limiti delle risorse disponibili, ai soggetti che realizzano attività di formazione specifica, correlata direttamente e prevalentemente alla posizione, attuale o futura, occupata dai dipendenti presso le imprese beneficiarie.

    6. La Regione, ai sensi dell’articolo 5 della legge, finanzia i progetti innovativi di sistema, che rappresentano uno strumento mirato al rafforzamento complessivo dei SPL, Distretti o ALI con programmi caratterizzati da utilità comune per le aree interessate. Detti progetti possono essere presentati esclusivamente da società miste  pubblico/privato e dalle associazioni temporanee di scopo costituite da uno o più soggetti pubblici  e dalle imprese di cui alle lettere b) e c) dell’articolo 3, con sede operativa nelle aree dei SPL, Distretti o ALI indicati.”.

    Art. 6
    (Modifiche all’articolo 7 del r. r. n. 2/2002)

    1. Il comma 1 dell’articolo 7 del r. r. n. 2/2002 è abrogato.

    2. L’alinea del comma 2 dell’articolo 7 del r. r. n. 2/2002 è sostituito dal seguente:

    “2. I contributi per investimenti  sono calcolati, relativamente all’investimento materiale, sulla base dei seguenti costi:”.

    3. Al comma 3 dell’articolo 7 del r. r. n. 2/2002 le parole: “Nel settore dei trasporti” sono soppresse.

    4. Al comma 4 dell’articolo 7 del r. r. n. 2/2002  le parole: “di cui all’articolo 5” sono sostituite dalle seguenti: “per investimenti”.

    5. Al comma 4 bis dell’articolo 7 delr. r. n. 2/2002 le parole: “ di cui all’articolo 5 bis”  sono sostituite dalle seguenti: “per attività di ricerca e sviluppo”.

    6. Dopo il comma 4 bis dell’articolo 7 del r. r. n. 2/2002 è inserito il seguente:

    “4 ter. I contributi relativi ai servizi reali sono calcolati sui costi dei servizi stessi.”.

    7. Al comma 5 dell’articolo 7 del r. r. n. 2/2002 le parole: “ di cui all’articolo 6” sono sostituite dalle seguenti:“per la formazione”.

    Art. 7
    (Modifiche all’articolo 9 del r. r. n. 2/2002)

    1. Il comma 1 dell’articolo 9 delr. r. n. 2/2002, è sostituito dal seguente:

    “1. In alternativa a quanto disciplinato dal regolamento (CE) 70/2001, e successive modifiche,  nei limiti delle risorse disponibili, sono concessi ai soggetti di cui all’articolo 3,  i cui progetti perseguono uno o più degli obiettivi di cui all’articolo 5 della legge, contributi in regime “de minimis” ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d’importanza minore, pubblicato nella G.U.U.E. L 379 del 28 dicembre 2006.”.

    Art. 8
    (Modifiche all’articolo 10 del r. r. n. 2/2002)

    1. Al comma 1 dell’articolo 10 del r. r. n. 2/2002 le parole: “Sviluppo Lazio Spa,” sono soppresse.

    Art. 9
    (Modifiche all’articolo 11 del r. r. n. 2/2002)

    1. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 11 del r. r. n. 2/2002, la parola: “trenta” è sostituita dalla seguente: “sessanta”.

    Art. 10
    (Modifiche all’articolo 13 del r. r. n. 2/2002)

    1. L’articolo 13 del r. r. n. 2/2002 è sostituito dal seguente:

    “Art. 13
    (Criteri di valutazione)

    1. Il Nucleo valuta i progetti secondo i seguenti criteri elencati in ordine di priorità:
    a)      effettiva cantierabilità;
    b)     percentuale di contributo richiesto rispetto alla spesa ammessa a contributo;
    c)      rapporto tra il contributo per addetto ed occupazione aggiuntiva prevista nel progetto;
    d)     struttura proponente sotto il profilo della professionalità, dell’organizzazione e presenza della certificazione contabile e di qualità;
    e)      congruità tra costi e benefici per le imprese ed il territorio;
    f)       tempi di esecuzione;
    g)      grado di partecipazione delle parti economiche e sociali.

    2. I punteggi da attribuire a ciascun criterio sono specificati nel bando. A parità di punteggio totale è preferito il progetto con il punteggio più alto in un solo criterio, a partire dal primo, seguendo l’ordine di cui sopra.”.

    Art. 11
    (Modifiche all’articolo 15 del r. r. n. 2/2002)

    1. Il comma 1 dell’articolo 15 del r. r. n. 2/2002 è sostituto dal seguente:

    “1. L’Agenzia procede all’erogazione dei contributi ai soggetti beneficiari.”.

    2. Al comma 2 dell’articolo 15 del r. r. n. 2/2002 la parola: “trenta” è sostituita dalla seguente: “sessanta”.

    Art. 12
    (Modifiche all’articolo 18 del r. r. n. 2/2002)

    1. Al comma 1 dell’articolo 18 delr. r. n. 2/2002 le parole: “il Direttore regionale”sono sostituite dalle seguenti: “il Direttore del Dipartimento Economico ed occupazionale, salvo delega al Direttore regionale”.

    2. Dopo il comma 1 dell’articolo 18 del r. r. n. 2/2002 è aggiunto il seguente:

    “1 bis. Alla modifica ed al rinnovo della convenzione di cui al comma 1 provvede il Direttore del Dipartimento Economico ed occupazionale, salvo delega al Direttore regionale.”.

    Art. 13
    (Modifiche all’articolo 19 del r. r. n. 2/2002)

    1. Alla rubrica dell’articolo 19 le parole: “Cumulo di contributi” sono sostituite dalle seguenti: “Norma transitoria”.

    Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari

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