Regolamento regionale 20 novembre 2002, n. 3
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BUR 30 novembre 2002, n. 33
- Testo vigente al:
- Regolamento ex art. 3 legge regionale 22 aprile 2002, n. 10 recante "Interventi a sostegno della famiglia per l'accesso alle opportunità educative dell'infanzia".
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Indice
Art. 1 - Soggetti beneficiari
Art. 2 - Condizioni di reddito
Art. 3 - Percorsi di inserimento, reinserimento e permanenza nel mercato del lavoro
Art. 4 - Scuole dell'infanzia ricomprese nell'ambito di applicazione
Art. 5 - Contributo
Art. 6 - Presentazione e valutazione delle domande. Risorse finanziarie
Art. 1
(Soggetti beneficiari)1. L'accesso ai contributi, previsti dalla l.r. 10/2002, è riservato alle madri i cui figli frequentano le scuole dell'infanzia e che versano in una delle seguenti condizioni:
a) "disoccupate di lunga durata"e cioè madri che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attività di lavoro autonomo, sono alla ricerca di nuova occupazione da più di dodici mesi;
b) "inoccupate di lunga durata" e cioè madri che, senza aver precedentemente svolto un'attività lavorativa, sono alla ricerca di un'occupazione da più di dodici mesi;
c) "in reinserimento lavorativo" e cioè madri che, già precedentemente occupate, intendono rientrare nel mercato del lavoro dopo almeno due anni di inattività;
d) madri lavoratrici di cui all'articolo 2, comma 1, della l.r 10/2002.2. Le madri di cui al comma 1 ed i loro figli, ai fini dell'accesso ai contributi devono essere stabilmente residenti nel Lazio.
Art. 2
(Condizioni di reddito)1. L'accesso ai contributi è riservato alle madri di cui al comma 1 il cui reddito familiare annuo, determinato in conformità all'articolo 2 del d.lgs. 31 marzo 1998, n.109 e successive modifiche, è equivalente o inferiore a EURO 25.822,84.
Art. 3
(Percorsi di inserimento, reinserimento e permanenza nel mercato del lavoro)1. Durante il periodo di fruizione del contributo le madri di cui al comma 1 sono tenute ad attivare e documentare percorsi finalizzati all'inserimento, reinserimento e permanenza nel mercato del lavoro attraverso l'assistenza tecnica e il tutoraggio di apposito soggetto individuato secondo quanto previsto dall'avviso di cui all'articolo 6.
Art. 4
(Scuole dell'infanzia ricomprese nell'ambito di applicazione)1. Rilevano, ai fini della presentazione della domanda di accesso ai contributi di cui alla l.r. 10/2002, le seguenti tipologie delle scuole dell'infanzia con sede legale nella Regione:
a) paritarie private;
b) private autorizzate al funzionamento ai sensi dell'articolo 333, del d.lgs.16 aprile 1994, n. 297;
c) statali e paritarie degli enti locali.Art. 5
(Contributo)1. Il contributo alle madri di cui all'articolo 1, per ogni figlio che frequenta le scuole dell'infanzia previste dall'articolo 4, è determinato nella misura massima di 400 Euro annui, elevabili a 500 Euro per madri che risiedono in zone con difficoltà strutturali (zona obiettivo 2);
2. Il contributo di cui al comma 1, di natura monetaria, fruito e certificato conformemente alle disposizioni di cui al reg. CE 1685/2000, è corrisposto, dai comuni competenti per territorio, per un periodo di due anni, subordinatamente al perdurare delle condizioni previste dal presente regolamento.
3. Il contributo di cui al comma 1 è finalizzato a concorrere al pagamento delle rette e dei servizi (mensa, trasporto ed altri) per la frequenza delle scuole dell'infanzia di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), ovvero al pagamento dei servizi (mensa, trasporto ed altri) per la frequenza delle scuole dell'infanzia di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c).
Art. 6
(Presentazione e valutazione delle domande. Risorse finanziarie)1. Nei termini fissati dall'Avviso pubblico approvato dalla Giunta regionale entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento le madri di cui all'articolo 1, possono presentare domanda, ai fini dell'accesso al contributo, attraverso l'apposito modello e secondo le modalità descritte nell'Avviso stesso.
2. La Direzione regionale Scuola, Lavoro e Formazione procede alla redazione della graduatoria delle domande e, nei limiti delle risorse di cui al comma 3, ammette al contributo le domande stesse secondo le seguenti condizioni di priorità:
a) domande di madri con figlio disabile o con difficoltà di adattamento e di integrazione;
b) domande di madri con Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore a euro 5.164,57;
c) domande di madri con figlio in situazione di svantaggio socio-culturale, determinato anche da carenza di servizio pubblico nell'ambito territoriale di residenza o in cui si svolge l'attività lavorativa dei genitori;3. A parità di condizione di priorità, vengono ammesse a finanziamento le domande presentate dalle madri più anziane di età.
4. Alla copertura finanziaria degli interventi previsti dalla l.r. 10/2002 e dal presente regolamento si provvede, per ciascuno degli esercizi finanziari 2002 e 2003, con uno stanziamento complessivo di Euro 1 milione, gravante sui capitoli A 22113 in misura pari all'11%, A 22114 in misura pari al 44% e A 22115 in misura pari al 45% . Relativamente all'esercizio finanziario 2002 viene impiegato lo stanziamento aggiuntivo di Euro 600 mila di cui all'articolo 5, comma 2 della predetta legge, secondo la ripartizione prevista nella stessa.
Il testo non ha valore legale; rimane dunque, inalterata l'efficacia degli atti nominativi originari
Data di aggiornamento/verifica: 27/05/2021