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Regolamento regionale 20 giugno 2024 n. 5

  • BUR Lazio 25 giugno 2024 n. 51
  • Testo vigente al:
  • Regolamento di attuazione della legge regionale 27 ottobre 2023, n. 14 (Disciplina delle attività enoturistiche e oleoturistiche)”.

  • Art. 1
    (Finalità)

    1.    Il presente regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, dell’articolo 2 bis, comma 7, della legge regionale 2 novembre 2006 n. 14 (Norme in materia di diversificazione delle attività agricole) e successive modifiche e dell’articolo 15 della legge regionale 27 ottobre 2023 n.14 (Disciplina delle attività enoturistiche e oleoturistiche), definisce:
    a)    la documentazione attestante il possesso dei requisiti per lo svolgimento delle attività enoturistiche e oleoturistiche;
    b)    i criteri e le modalità per la stipula della polizza assicurativa per la responsabilità civile nei confronti dei visitatori;
    c)    le modalità di presentazione della SCIA e la relativa modulistica;
    d)    i dati, anche in forma di elaborati, oggetto di comunicazione da parte dei comuni, ovvero dei SUAP, da effettuarsi entro trenta giorni dall’avvenuto inizio attività, ai fini dell’iscrizione nell’Elenco regionale degli operatori, che svolgono attività enoturistiche e oleoturistiche;
    e)    le modalità per il raccordo dei dati tra l’Elenco degli operatori  che svolgono attività  enoturistiche e oleoturistiche e l’Elenco  dei soggetti agricoli e dei soggetti connessi per l’esercizio delle attività rurali multimprenditoriali, previsto  dall’articolo 57 bis, comma 8, della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche;
    f)    le modalità di svolgimento delle iniziative in materia di formazione, informazione e divulgazione, riqualificazione e aggiornamento professionale degli operatori enoturistici e oleoturistici e dei loro collaboratori;
    g)    le modalità per il supporto relativo alla promozione di ogni forma di collaborazione tra gli operatori iscritti nell’Elenco, finalizzata alla creazione di percorsi enoturistici e oleoturistici e l’integrazione dei servizi nel territorio regionale;
    h)    le modalità e i termini per l’esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo sull’osservanza delle disposizioni della legge regionale n. 14/2023 e del presente regolamento;
    i)    le modalità di attuazione per la cessazione e la sospensione dell’attività, nei casi previsti dall’articolo 13 della l.r. n. 14/2023;
    j)    le caratteristiche igienico-sanitarie.


    Art. 2
    (Definizioni)

    1.    Ai fini del presente regolamento si intende per:
    a)    attività di enoturismo: le attività enoturistiche previste dall’articolo 2 comma 1 della l.r. n. 14/2023;
    b)    attività di oleoturismo: le attività oleoturistiche previste dall’articolo 2, comma 2 della l.r. n. 14/2023;
    c)    attività rurali aziendali: il complesso delle attività svolte nell’ambito dell’azienda agricola, previste nell’articolo 2, comma 1 bis, lettera a) della l.r. n. 14/2006, comprendenti sia le attività agricole aziendali enoturistiche e oleoturistiche, esercitate dagli imprenditori agricoli, singoli o associati, che le attività multimprenditoriali; 
    d)    operatori: i soggetti che possono esercitare le attività di enoturismo e di oleoturismo, previste dall’articolo 3, commi 1 e 2, della l. r. n. 14/2023; 
    e)    soggetto connesso: l’operatore multimprenditoriale, definito dall’articolo 3, comma 3, della l.r. n. 14/2023;
    f)    Direzione Regionale Agricoltura, (DRA): la Direzione Regionale competente in materia di agricoltura;
    g)    SAAR: il sistema autorizzativo per l’agricoltura, previsto dall’articolo 8 della legge regionale 27 febbraio 2020, n.1 (Misure per lo sviluppo economico, l’attrattività degli investimenti e la semplificazione) e successive modifiche; 
    h)    PUA: il Piano di utilizzazione aziendale, previsto agli articoli 57 e 57 bis della l.r. 38/1999 e successive modifiche;
    i)    Commissione agraria: organismo tecnico-consultivo, previsto dall’articolo 57, comma 6, della l.r. 38/1999,   nominato dal comune, che esprime un parere  sui PUA; che, ove richiesto dal comune, può esprimere parere, nell’ambito delle attività previste dall’articolo 6 della l.r. 14/2006 e successive modifiche; che effettua, nell’ambito delle modalità autorizzative di inizio attività,  su istanza del soggetto proponente, l’esame preliminare del progetto da allegare all’istanza, come previsto  dall’articolo 8, comma 22, della l.r. 1/2020  e successive modifiche;
    j)    SCIA: la Segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell’articolo 19 della l. 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche;
    k)     SUAP: Sportello unico per le attività produttive, l’unico punto di accesso territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l’esercizio di attività produttive e di prestazioni di servizi, come individuato dall’articolo 2 del D.P.R 07/09/2010 n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133); 
    l)    SUAA: Sportello unico delle attività agricole, inteso come articolazione amministrativa tematica del SUAP dedicata al comparto agricolo, come previsto dall’articolo 8, comma 5, della l.r. 1/2020;
    m)    Procedimento unico: procedimento amministrativo ordinario, che costituisce la sola procedura di natura autorizzativa di competenza del SUAP o del SUAA;
    n)    Conferenza di servizi: strumento di semplificazione attivabile dalle pubbliche amministrazioni, quando siano coinvolti vari interessi pubblici in un procedimento amministrativo o in più procedimenti connessi riguardanti i medesimi risultati e attività amministrativa, suscettibile di produrre un’accelerazione dei tempi procedurali, disciplinato, in via generale, dagli articoli 14 e seguenti della l. n. 241/1990 e successive modifiche;
    o)    amministrazione procedente: l’amministrazione responsabile del procedimento di inizio attività;
    p)    Impresainungiorno: il portale di supporto ai SUAP, del quale possono avvalersi i comuni, previsto dall’articolo 38 del Decreto-Legge 25 giugno 2008 n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
    q)    fabbricati aziendali: i manufatti e le strutture individuati e classificati all’articolo 55, commi 5 ter e 5 quater della l.r. 38/1999 e successive modifiche, presenti all’interno dell’azienda agricola, in possesso dei requisiti di cui al comma 4 del medesimo articolo 55, costituiti da annessi agricoli strumentali e abitazioni rurali;
    r)    annessi agricoli strumentali: i fabbricati aziendali strumentali all’esercizio delle attività rurali aziendali e i fabbricati destinati ad ospitare attività rurali aziendali esercitate esclusivamente nel rapporto di connessione di cui all’articolo 57 bis della l.r. 38/1999 e successive modifiche, classificati in annessi agricoli tamponati e annessi agricoli stamponati; 
    s)    cantine: strutture dedicate ad ospitare le attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione delle produzioni derivanti dalle attività agricole tradizionali di viticultura di cui all’articolo 2 della l.r. 14/2006. Qualora tali attività siano svolte all’interno delle cantine, dalle imprese agricole singole o associate e dal soggetto connesso, tali strutture vengono classificate tra gli annessi agricoli strumentali. Le attività da questi svolte ricadono tra le attività di multifunzionalità produttiva di cui all’articolo 2 della l.r. 14/2006, in caso di esercizio delle attività da parte delle imprese agricole; ricadono invece nelle attività multimprenditoriali, in caso di esercizio da parte del soggetto connesso; 
    t)    frantoi: strutture dedicate ad ospitare le attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione delle produzioni derivanti dalle attività agricole tradizionali di olivicoltura di cui all’ articolo 2 della l.r. 14/2006. Qualora tali attività siano svolte, all’interno di frantoi, dalle imprese agricole singole o associate e dal soggetto connesso, tali strutture vengono classificate tra gli annessi agricoli strumentali. Le attività da essi svolte ricadono tra le attività di multifunzionalità produttiva, di cui all’articolo 2, della l.r. 14/2006, in caso di esercizio delle attività da parte delle imprese agricole; ricadono invece nelle attività multimprenditoriali in caso di esercizio da parte del soggetto connesso.


    Art. 3
    (Inizio attività)

    1.    L’esercizio delle attività enoturistiche e oleoturistiche è disciplinato dalle modalità autorizzative di inizio attività previste dall’articolo 7 della l.r. 14/2023. 
    2.    Il presente articolo disciplina le modalità di presentazione della SCIA per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere c) e d), e comma 2, lettere c) e d), della legge regionale. Sono esclusi dalle presenti previsioni i soggetti previsti al comma 5.
    3.    La SCIA è presentata ai SUAP comunali competenti per territorio, esclusivamente tramite il portale telematico dedicato.
    4.    Ai fini dell’effettuazione delle verifiche in merito al contenuto delle SCIA presentate, il SUAP può richiedere una relazione tecnica redatta da un professionista abilitato, secondo quanto previsto dall’articolo 19 della l. 241/1990, attinente, in particolare, alla descrizione delle attività enoturistiche e oleoturistiche esercitate e alle caratteristiche igienico-sanitarie di cui agli articoli 7, 8 e 9.
    5.    Ai sensi della previsione di cui al comma 1, per gli operatori di cui all’articolo 7, comma 3, della legge regionale, valgono le disposizioni previste all’articolo 8 della l.r. 1/2020, in materia di SAAR. Rientrano nelle presenti disposizioni gli operatori multimprenditoriali, i consorzi di tutela dei vini a denominazione geografica e indicazione geografica e i consorzi di tutela delle DO e IGP dell’olio extra-vergine di oliva, qualora tali consorzi siano esclusivamente costituiti da imprese agricole singole o associate.
    6.    L’inizio delle attività di enoturismo e oleoturismo per gli operatori agricoli può essere presentato congiuntamente ad altro inizio attività inerente a una differente attività rurale aziendale, sulla base e con le modalità previste dall’articolo 8 della l.r. 1/2020.
    7.    L’amministrazione procedente, in sede di valutazione preliminare all’inizio attività, effettuata anche nell’ambito di una Conferenza di servizi, può attivare, su istanza dei soggetti proponenti, la Commissione Agraria ai fini dell’esame preliminare del progetto allegato alle istanze.  
    8.    La Commissione Agraria esprime parere obbligatorio in caso di procedimento unico che preveda l’approvazione di un PUA. 
    9.    L’amministrazione procedente verifica, ai sensi dell’articolo 7, comma 6, della l. r.  14/2023, la presenza dei requisiti di cui all’articolo 5 della l.r. 14/2023, gli standard minimi di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a) ed h), della l.r. 14/2023, le caratteristiche igienico sanitarie di cui agli articoli 7, 8 e 9. Nel caso di procedimento unico che preveda l’indizione di una Conferenza di servizi, l’ASL competente per territorio esprime il proprio parere, ai sensi dell’articolo 4, comma 9, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28 (Legge di stabilità regionale 2020) e successive modifiche. 
    10.    L’Amministrazione procedente o il SUAP comunale, comunica alla Direzione regionale competente in materia di agricoltura, entro trenta giorni dalla conclusione positiva delle verifiche dell’istanza di inizio attività, i dati di cui all’art. 4, ai fini dell’iscrizione nell’Elenco regionale degli operatori che svolgono attività enoturistiche e oleoturistiche.


    Art. 4
    (Elenco regionale degli operatori che svolgono attività enoturistiche e oleoturistiche)

    1.    La Direzione regionale competente in materia di agricoltura iscrive gli operatori che svolgono attività enoturistiche e oleoturistiche, a fini conoscitivi e promozionali, nonché per l’esercizio delle attività di vigilanza, come previsto dall’articolo 8 della l.r. n.14/2023, nell’Elenco di cui all’articolo 2 quater della l.r. n.14/2006.
    2.    La Direzione regionale competente in materia di agricoltura iscrive nell’Elenco dei soggetti agricoli e dei soggetti connessi per l’esercizio delle attività rurali multimprenditoriali, istituito dall’articolo 57 bis, comma 8, l.r. n. 38/1999 e previsto dall’articolo 12, comma 3 del regolamento regionale 5 gennaio 2018, n. 1 (Disposizioni attuative per le attività integrate e complementari all’attività agricola ai sensi dell’articolo 57 bis della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 e successive modifiche. Abrogazione del regolamento regionale 2 settembre 2015, n. 11 “Attuazione della ruralità multifunzionale ai sensi dell’articolo 57 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38”) e successive modifiche, gli imprenditori e le attività coinvolte nel regime di connessione, a fini conoscitivi e promozionali, nonché per l’esercizio delle attività di vigilanza.
    3.    I dati contenuti negli Elenchi di cui ai commi 1 e 2, comunicati con apposita modulistica, sono: 
    a)    l’anagrafica dell’operatore, comprendente l’eventuale denominazione dell’attività, nonché le sedi legali e operative; 
    b)  le principali caratteristiche dell’attività svolta; 
    c)  i riferimenti dei procedimenti amministrativi d’inizio attività.
    4.    La Direzione regionale competente in materia di agricoltura, sentito anche il Tavolo della diversificazione, di cui all’articolo 9 della l.r. n. 14/2023, approva con atto dirigenziale la modulistica per l’iscrizione nell’“Elenco regionale degli operatori che svolgono attività enoturistiche e oleoturistiche” di cui al comma 1.
    5.    L’invio della comunicazione inviata dall’Amministrazione, con la modulistica di cui al comma 4, perfeziona l’iscrizione all’Elenco regionale degli operatori che svolgono attività enoturistiche e oleoturistiche di cui al comma 1 e automaticamente anche l’iscrizione all’Elenco dei soggetti agricoli e dei soggetti connessi per l’esercizio delle attività rurali multimprenditoriali di cui al comma 2.


    Art. 5
    (Possesso dei requisiti)

    1.    Per l’esercizio delle attività di enoturismo e oleoturismo è necessario il possesso dei requisiti individuati all’articolo 4 della l.r. 14/2023.
    2.    Per l’acquisizione del requisito derivante dal corso di formazione valgono le disposizioni di cui all’articolo 4 della l.r. 14/2023 e all’articolo 10 del presente regolamento.
    3.    È equiparato al corso di formazione, che consente l’esercizio delle attività enoturistiche e oleoturistiche, il corso effettuato da un ente formativo accreditato presso la Regione, finalizzato all’acquisizione del requisito della professionalità di Imprenditore agricolo professionale (IAP), anche in assenza della certificazione definitiva di IAP.  L’attestato di frequenza, con esito positivo, del corso per IAP, costituisce idonea documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti per l’esercizio delle attività di enoturismo e oleoturismo. 
    4.    La documentazione necessaria all’attestazione dei requisiti idonei allo svolgimento delle attività enoturistiche e oleoturistiche, nei casi in cui è richiesta la qualifica di IAP, si riferisce, per la qualifica di IAP, alla certificazione definitiva rilasciata dal Comune capofila competente per territorio, con le modalità previste da apposito atto dirigenziale della Direzione regionale competente in materia. In caso di sola attestazione provvisoria si applica quanto previsto al comma 5. Ai fini del presente regolamento è equiparata alla qualifica di IAP, la qualifica di Coltivatore diretto (CD).
    5.    La documentazione necessaria all’attestazione del possesso di almeno uno dei requisiti idonei allo svolgimento delle attività enoturistiche è riferita:
    a)    al diploma di laurea triennale o magistrale in materie agrarie, all’attestato di conseguimento del titolo accademico rilasciato dall’Istituto universitario presso il quale è stato conseguito il titolo, al diploma di agrotecnico e perito agrario o titolo equiparato o equipollente ovvero al diploma conseguito presso gli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy) nel settore di agraria, agroalimentare e agroindustria, secondo la normativa vigente; 
    b)    all’esperienza lavorativa di durata almeno triennale svolta presso le imprese vitivinicole; in tale caso si applica quanto previsto al comma 7;
    c)    all’attestato di frequenza di master universitari di primo e di secondo livello aventi a oggetto la viticoltura o il marketing del vino o enologia rilasciato dal pertinente istituto universitario;
    d)    al titolo di enologo individuato nel diploma di laurea triennale relativa al settore vitivinicolo rilasciato dal pertinente istituto universitario, come previsto dalla legge del 10 aprile 1991, n. 129 (Ordinamento della professione di enologo) e successive modifiche.
    6.    La documentazione necessaria all’attestazione del possesso di almeno uno dei requisiti idonei allo svolgimento delle attività oleoturistiche è riferita:
    a)    al diploma di laurea triennale o magistrale in materie agrarie, all’attestato di conseguimento del titolo accademico rilasciato dall’Istituto universitario presso il quale è stato conseguito il titolo al diploma di agrotecnico e perito agrario o titolo equiparato o equipollente ovvero al diploma conseguito presso gli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy) nel settore di agraria, agroalimentare e agroindustria, secondo la normativa vigente;
    b)    all’esperienza lavorativa di durata almeno triennale svolta presso le imprese olivicole; in tale caso si applica quanto previsto al comma 7;
    c)    all’iscrizione nell’elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini di cui all’articolo 3 della legge 3 agosto 1998, n. 313, tenuto presso il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sia in sede di verifica di inizio attività di cui all’articolo 3, sia in sede di vigilanza di cui all’articolo 12 del presente regolamento ad opera dell’amministrazione competente; 
    d)    all’attestato di frequenza di master universitari di primo o secondo livello aventi ad oggetto l’olivicoltura o il marketing dell’olio rilasciato dal pertinente istituto universitario.
    7.    L’esperienza lavorativa, di durata almeno triennale, è comprovata dalla corrispondente iscrizione ad uno dei seguenti Enti previdenziali: 
    a)    all’Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS);
    b)    all’Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura (ENPAIA) per i soli impiegati agricoli.
    8. L’esperienza lavorativa è comprovata, unitamente all’iscrizione in uno degli Enti di cui al comma 7, da uno dei documenti attestanti l’esercizio delle attività vitivinicole e olivicole delle imprese presso le quali si è svolta l’attività lavorativa, di seguito indicati:
    a)    fascicolo aziendale comprovante la presenza delle colture della vite o dell’olivo;
    b)    corrispondente titolo di inizio attività per una delle attività di vitivinicoltura o olivicoltura; rientrano in tali titoli quelli individuati dall’articolo 8 della l.r. 1/2020;
    c)    certificato della Camera di Commercio con codice ATECO corrispondente ad almeno ad una delle attività di vitivinicoltura e olivicoltura.


    Art. 6
    (Standard minimi di qualità e polizza assicurativa per la responsabilità civile)

    1.    Per l’esercizio delle attività di enoturismo e oleoturismo gli operatori devono essere in possesso degli standard minimi di qualità, previsti dall’articolo 5, comma 1, della l.r. 14/2023.
    2.    Il possesso degli standard minimi di qualità, di cui al comma 1, è oggetto di verifica nell’ambito del procedimento per l’inizio attività, di cui all’articolo 3. 
    3.    La polizza assicurativa RCT per lo svolgimento delle attività di enoturismo ed oleoturismo è stipulata con una primaria compagnia di assicurazioni autorizzata dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS).
    4.    La stipula della polizza RCT è effettuata al fine di garantire l’operatore per la responsabilità civile, ai sensi della vigente normativa, nei confronti dei visitatori e dei clienti, per fatto proprio o di persone delle quali debba rispondere, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, per distruzione o danneggiamento di cose, in conseguenza di un fatto accidentale, in relazione alle attività esercitate.
    5.    La garanzia della polizza RCT opera sia nei luoghi individuati in sede di inizio attività di cui all’articolo 3 per l’esercizio delle attività enoturistiche e oleoturistiche, sia nelle strutture nella disponibilità dell’operatore, qualora queste risultino più ampie dei luoghi deputati all’esercizio delle attività enoturistiche e oleoturistiche, di cui all’articolo 8.
    6.    Rientrano nella garanzia della polizza RCT le visite nei luoghi di coltivazione, ossia vigneti e oliveti e la partecipazione a piccole attività manuali, ivi compresa la vendemmia didattica e la raccolta dimostrativa delle olive, oltre alle attività ricreative, culturali, didattiche, ricomprese nelle attività enoturistiche e oleoturistiche, previste dall’articolo 2 della l.r. n. 14/2023. La copertura RCT deve, inoltre, essere estesa ai rischi derivanti dalle attività di degustazione effettuate anche in abbinamento alla somministrazione di alimenti, di cui all’articolo 6 della l.r 14/2023.
    7.    La copertura RCT deve prevedere un massimale unico minimo fissato in euro pari a € 1.500.000,00.
    8.    Salve le previsioni del presente articolo, la polizza può essere ricompresa all’interno di polizze RCT relative all’esercizio di diverse attività e in polizze attivate per la copertura di rischi inerenti ai compendi in possesso degli operatori, come nel caso delle aziende agricole, con la espressa previsione dell’estensione della garanzia, conformemente a quanto previsto dai commi 5 e 6.


    Art. 7
    (Individuazione caratteristiche igienico- sanitarie)

    1.    I fabbricati, le attrezzature e i servizi destinati alle attività enoturistiche e oleoturistiche sono organizzati e gestiti in modo da garantire l’igiene, la sanità e la sicurezza degli ospiti e degli operatori. 
    2.    Le caratteristiche igienico-sanitarie sono individuate per le attività svolte tra quelle di enoturismo e di oleoturismo, come di seguito indicate: 
    a)    attività formative e informative rivolte alle produzioni e al territorio;
    b)     iniziative di carattere didattico, culturale e ricreativo; 
    c)    degustazione delle produzioni aziendali effettuata anche in abbinamento ad alimenti freddi.
    3.    Le caratteristiche igienico-sanitarie sono comprese nelle seguenti tipologie:
    a)    elementi strutturali di cui all’articolo 8;
    b)    somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 9.


    Art. 8
    (Elementi strutturali)

    1.    L’individuazione degli elementi strutturali è strettamente riferita alla definizione delle idonee caratteristiche delle strutture destinate ad ospitare stabilmente le attività previste all’articolo 7, comma 1.
    2.    Si definisce struttura enoturistica e oleoturistica: la struttura o un locale tamponato nonché un annesso agricolo tamponato, anche ricompreso all’interno di un annesso agricolo misto di cui all’articolo 55, comma 5 quater, della l.r. 38/1999, aventi come destinazione l’esercizio delle attività enoturistiche e oleoturistiche. 
    3.    Tra le strutture previste al precedente comma 2 possono essere incluse anche quelle a carattere temporaneo.
    4.    Si definisce struttura enoturistica e oleoturistica polifunzionale: la struttura di cui al comma 2, avente come destinazione l’esercizio di più attività disciplinate dal presente regolamento.
    5.    Si applicano le vigenti normative igienico sanitarie comunitarie, nazionali, regionali e regolamentari.

         
    Art. 9
    (Somministrazione di alimenti e bevande)

    1.    Le caratteristiche igienico-sanitarie inerenti alla somministrazione di alimenti e di bevande sono previste per le attività di degustazione anche in abbinamento alla somministrazione di alimenti. La somministrazione di alimenti, come previsto dall’articolo 6 della l.r.14/2023:
    a)    è esclusivamente riferita a prodotti agro-alimentari freddi;
    b)    non prevede la somministrazione di preparazioni gastronomiche;
    c)    non si configura, in ogni caso, quale attività di ristorazione.
    2.    La disciplina della somministrazione di alimenti, prevista dal presente articolo, non è relativa   alla somministrazione di alimenti nelle attività di agriturismo, di cui all’articolo 2, comma 3, lettera b), della l.r. 14/2006 e alla somministrazione di alimenti nelle attività multimprenditoriali, di cui all’articolo 54, comma 2, lettera b) della l.r.38/1999. 
    3.    Previa presentazione della segnalazione di inizio attività, di cui all’articolo 3, le attività di cui al presente regolamento posso essere esercitate, in abbinamento alle attività di cui al comma 2, con le seguenti modalità:
    a)    dalle imprese agricole, singole o associate, in abbinamento con la somministrazione di alimenti riferita alle attività di agriturismo;
    b)     dai soggetti connessi, in abbinamento con la somministrazione di alimenti riferita alle attività multimprenditoriali.
    4.    Le degustazioni delle produzioni effettuate dagli operatori di cui al comma 3, con modalità diverse da quelle previste al comma 1, sono ricomprese nelle attività di cui al comma 3, lettere a) o b).
    5.    La somministrazione di alimenti e di bevande di cui al presente articolo è soggetta alle disposizioni del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari, del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare. 
    6.    L’operatore attua e mantiene le procedure permanenti relative all’analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP), di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) 852/2004 e rispetta i manuali di buona pratica igienica (GHP), di cui al medesimo regolamento. 
    7.    L’operatore redige il Piano di autocontrollo igienico-sanitario, nel quale sono previste le misure da adottare per garantire la sicurezza, l’igiene e l’integrità dei prodotti alimentari ai sensi della normativa vigente.
    8.    Nell’ambito dello svolgimento di una o più attività di cui all’articolo 7, comma 1, l’attività di degustazione, di somministrazione e preparazione degli alimenti, anche in abbinamento con somministrazione di alimenti freddi, può essere svolta in assenza, nelle strutture enoturistiche e oleoturistiche, di aree dedicate alla preparazione di alimenti, salvo il rispetto dei requisiti igienico-sanitari di cui ai commi 5, 6 e 7 e di sicurezza di cui all’articolo 7.
    9.    In assenza, nelle strutture enoturistiche e oleoturistiche, di aree dedicate alla preparazione di alimenti, può essere effettuata la somministrazione degli alimenti preparati, con integrazione nelle stesse aree, mediante: 
    a)    attrezzature, anche motorizzate, idonee alla somministrazione di alimenti e di bevande di tipo itinerante;
    b)    strutture agrituristiche anche non riferite agli operatori di cui al comma 3, come espressamente previsto dall’articolo 5, comma 3, del regolamento regionale 23 aprile 2021, n. 8 (Disposizioni per la disciplina delle attività agrituristiche) o in strutture, anche non riferite agli operatori di cui al comma 3, dedicate alla preparazione di alimenti per attività multimprenditoriali, come previsto dall’articolo 54 della l.r. 38/1999 e dall’articolo 6 del r.r. 1/2018.


    Art. 10
    (Formazione professionale)

    1.    La formazione professionale per le attività enoturistiche e oleoturistiche è effettuata sulla base di quanto previsto dall’articolo 10 della l.r.14/2023.
    2.     I corsi di formazione, di cui all’articolo 10, comma 2 della l.r. 14/2023, possono essere organizzati dalle associazioni di categoria, ordini e collegi professionali del settore agrario, agenzie di formazione o altro soggetto abilitato e sono svolti dagli enti di formazione accreditati presso la Regione ai sensi della normativa vigente. 
    3.    L’attuazione dei corsi effettuata dagli Enti accreditati, di cui all’articolo 10, comma 3, l.r. 12/2023, è realizzata con le modalità previste dal presente articolo.
    4.    I corsi di formazione di cui al comma 2 sono attivabili, previo provvedimento dirigenziale della Direzione Regionale competente in materia di agricoltura, di concerto con la Direzione Regionale competente in materia di istruzione, formazione e politiche per l’occupazione, per l’individuazione dello standard minimo necessario del percorso formativo dei corsi erogati dagli Enti autorizzati e accreditati dalla Regione.
    5.    L’attivazione dei corsi di formazione è effettuata su richiesta dell’ente accreditato per la formazione alla competente Direzione Regionale in materia di formazione. La citata Direzione rilascia la propria autorizzazione, di durata triennale, allo svolgimento del corso, con apposito provvedimento, previa verifica della presenza dei requisiti, previsti nei commi 6 e 7.
    6.    I corsi di formazione inerenti alle attività enoturistiche, della durata minima di 30 (trenta) ore, prevedono il seguente modulo formativo:
    a)    analisi del contesto di riferimento (normativo, obblighi amministrativi, aspetti economici, fiscali e gestionali dell'attività, salute e sicurezza sul lavoro, antinfortunistica e norme igieniche); 
    b)    il settore enoturistico: evoluzione e prospettive, modelli aziendali, politiche di sostegno all'impresa agricola e al territorio rurale;
    c)    elementi di comunicazione, marketing territoriale e turistico: accoglienza in azienda, valorizzazione degli arredi e delle attrezzature tradizionali e recupero/conservazione del patrimonio edilizio, emergenze storiche, paesaggistiche ed enogastronomiche del territorio, associazionismo e collaborazioni aziendali (strade dei vini, unioni di prodotto, distretti del cibo, etc.), redazione di materiale informativo;
    d)    viticoltura ed enologia nel territorio della Regione, con particolare riguardo alle DO e IGP del territorio regionale;
    e)    percorsi didattici e viste guidate: obiettivi, contenuti, metodi e strumenti, modalità.
    7.    I corsi di formazione inerenti alle attività oleoturistiche, della durata minima di 30 (trenta) ore, prevedono il seguente modulo formativo:
    a)    analisi del contesto di riferimento (normativo, obblighi amministrativi, aspetti economici, fiscali e gestionali dell'attività, salute e sicurezza sul lavoro e antinfortunistica e norme igieniche); 
    b)    il settore oleoturistico: evoluzione e prospettive, modelli aziendali, politiche di sostegno all'impresa agricola e al territorio rurale;
    c)    elementi di comunicazione, marketing territoriale e turistico: accoglienza in azienda, valorizzazione degli arredi e delle attrezzature tradizionali e recupero/conservazione del patrimonio edilizio, emergenze storiche, paesaggistiche ed enogastronomiche del territorio, associazionismo e collaborazioni aziendali (unioni di prodotto, distretti del cibo, etc.), redazione di materiale informativo;
    d)    l’olivicoltura nel territorio della Regione, con particolare riguardo alle DO e IGP del territorio regionale;
    e)    percorsi didattici e viste guidate: obiettivi, contenuti, metodi e strumenti, modalità.
    8.    All’esito della verifica positiva della frequenza del corso da parte degli operatori e collaboratori viene rilasciato, dall’Ente di formazione, l’attestato di frequenza ai corsi inerenti alle attività enoturistiche e oleoturistiche.
    9.    Il Tavolo della diversificazione, di cui all’articolo 11 della l.r. 14/2006 e all’articolo 9 della l.r. 14/2023, può presentare proposte di modifica delle attività di formazione e dei relativi strumenti didattici alle competenti strutture regionali.


    Art. 11
    (Promozione delle attività)

    1.    La promozione delle attività di enoturismo e oleoturismo è attuata, in conformità a quanto previsto dall’articolo 11 della l.r. 14/2023.
    2.    La Direzione Regionale competente in materia di agricoltura supporta gli operatori iscritti all’elenco di cui all’articolo 4 e promuove ogni forma di collaborazione tra gli operatori stessi, finalizzata alla creazione e allo sviluppo di percorsi enoturistici e oleoturistici e allo sviluppo dell’integrazione dei servizi all’interno del territorio regionale. 
    3.    La Direzione Regionale competente in materia di agricoltura  svolge le attività di supporto per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 2, anche avvalendosi dell’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL), in collaborazione e di concerto con le altre Direzioni regionali interessate, in particolare con quelle competenti in materia di turismo e di attività produttive, nonché con le amministrazioni locali e le organizzazioni di categoria, con particolare riferimento a quelle agricole, turistiche e delle altre attività produttive interessate.
    4.    La Direzione Regionale competente in materia di agricoltura può attivare il Tavolo della diversificazione, di cui all’articolo 9 della l.r. 14/2023, per assumere indicazioni e suggerimenti in merito alle attività promozionali previste dalla legge regionale.
    5.    La Direzione Regionale competente in materia di agricoltura provvede, avvalendosi di ARSIAL, all’attivazione e allo sviluppo del portale di cui all’articolo 11, comma 2, della l.r. 14/2023, quale strumento prioritario per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2; l’attivazione del portale è prevalentemente indirizzata alle attività di diversificazione agricola. 
    6.    La Direzione Regionale Agricoltura può pubblicare avvisi pubblici per sostenere le attività di animazione e promozione sul territorio, anche avvalendosi di ARSIAL. 
    7.    Con successivi provvedimenti amministrativi la Direzione Regionale competente in materia di agricoltura individua le specifiche iniziative di promozione di cui al presente articolo.


    Art. 12
    (Vigilanza e controllo)

    1.    Le attività di vigilanza e controllo relative alle attività, di cui al presente regolamento, sono effettuate dalle amministrazioni interessate, secondo quanto previsto dall’articolo 12 della l.r. 14/2023.
    2.    Le funzioni di vigilanza e controllo sono anche indirizzate alla verifica delle condizioni di adozione del provvedimento di sospensione e di cessazione dell’attività, come previsto all’articolo 13, comma 4, l.r. 14/2023.
    3.    Le funzioni di vigilanza e controllo sono esercitate dalla Direzione regionale competente e dalle amministrazioni comunali nel cui territorio sono svolte le attività enoturistiche e oleoturistiche, fatti salvi gli specifici compiti delle autorità competenti in materia di sanità e di pubblica sicurezza.
    4.    Alle imprese agricole, singole e associate, e per gli altri operatori, ad esclusione di quelli previsti al comma 5, in materia di vigilanza e controllo, si applicano le disposizioni previste dall’articolo 27 bis della l.r. 14/2006.
    5.    Ai soggetti connessi di cui all’articolo 3, comma 3, della l.r. 14/2023, si applica la disciplina di cui all’articolo 13 del Regolamento regionale 5 gennaio 2018, n. 1 (Disposizioni attuative per le attività integrate e complementari all’attività agricola ai sensi dell’articolo 57 bis della legge regionale 22 dicembre 1999 n. 38 e successive modifiche. Abrogazione del regolamento regionale 2 settembre 2015 n. 11 “Attuazione della ruralità multifunzionale ai sensi dell’articolo 57 della legge regionale 22 dicembre 1999 n. 38 e successive modifiche).
    6.    L’applicazione delle sanzioni amministrative, conseguente all’attività di verifica e controllo, fatto salvo quanto indicato nei commi precedenti, è disciplinata dalla legge 24 novembre 1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modificazioni e dalla legge regionale 5 luglio 1994 n.30 (Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e successive modificazioni.


    Art. 13
    (Cessazione e sospensione delle attività)

    1.    Le cessazioni e le sospensioni delle attività di cui al presente regolamento, effettuate dall’amministrazione comunale competente per territorio, sono disciplinate dall’articolo 13 della l.r. n. 14/2023. 
    2.    Per la cessazione e sospensione dell’attività si applica la disciplina prevista:
    a)     dall’articolo 27 ter, comma 2, lettere a), b) c) e d), della l.r. 14/2006, con riferimento alle imprese agricole, singole o associate;
    b)    dall’articolo 57 bis, commi 11 e 13, della l.r. 38/1999 e dall’articolo 10 del R.R. 1/2018 con riferimento ai soggetti connessi, ossia agli operatori di cui all’articolo 3, comma 3, della l.r. 14/2023.
    3.    L’amministrazione comunale provvede, a seguito dell’attività di vigilanza e controllo di cui all’articolo 12, all’adozione del provvedimento di sospensione delle attività, nei casi e con le modalità indicate dall’articolo 13, comma 2, della l. r. 14/2023, a seguito dell’accertamento del mancato possesso degli standard minimi di qualità effettuato in sede di azione di vigilanza e controllo.
    4.    L’amministrazione comunale provvede, a seguito dell’attività di vigilanza e controllo di cui all’articolo 12, all’adozione del provvedimento di cessazione delle attività nei casi di:
    a) violazione delle condizioni per l’esercizio delle attività previste nel provvedimento di inizio attività di cui all’articolo 3;
    b) assenza dei requisiti giuridico-amministrativi dell’operatore per le specifiche attività; per le attività enoturistiche e oleoturistiche esercitate come attività multimprenditoriali, nei casi previsti dall’articolo 57 bis, comma 11, della l.r. 38/1999, relativo alla perdita delle qualifiche di IAP o di CD, previste dall’articolo 57, comma 1, della l.r. 38/1999 e dall’articolo 10 del R.R. 1/2018. Nel caso di decadenza del regime di connessione, le opere realizzate a seguito del PUA sono da considerarsi difformi rispetto al titolo abilitativo edilizio ai sensi della legge regionale 11 agosto 2008, n. 15 (Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia) e successive modifiche.
    c) assenza dei requisiti di prevalenza, come disciplinati dall’articolo 2 bis della l.r. 14/2006 per le imprese agricole singole o associate; 
    d) esercizio delle attività da parte dei soggetti indicati dall’articolo 2 ter, comma 5, della l.r. 14/2006 e dall’articolo 3, comma 5, della legge regionale;
    e) assenza di uno o più requisiti, di cui all’articolo 5 sulla base di quanto previsto dall’articolo 13, comma 1, della legge regionale;
    f) reiterata violazione delle disposizioni in materia di standard minimi di qualità, di cui al comma 3.
    5.    L’amministrazione comunale comunica l’avvenuta adozione dei provvedimenti di cessazione alla Direzione Regionale competente in materia di agricoltura, che provvede alla cancellazione dell’operatore dall’Elenco regionale di cui all’articolo 4.


    Art. 14
    (Entrata in vigore)

    1.    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale delle Regione.

     

     Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.
     

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