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Regolamento regionale 20 Giugno 2012, n. 12 (1)

  • BUR 3 luglio 2012, n.25
  • Testo vigente al:
  • "Disposizioni attuative e integrative della legge regionale 29 luglio 2011, n. 8 (Disposizioni per favorire la qualità e la semplificazione della normativa regionale in materia di micro, piccola e media impresa)"  
  • Capo I
    Disposizioni generali

    Art. 1
    (Oggetto)

    1. Il presente regolamento detta disposizioni di attuazione e integrazione della legge regionale 29 luglio 2011, n. 8 (Disposizioni per favorire la qualità e la semplificazione della normativa regionale in materia di micro, piccola e media impresa). Ai sensi dell'articolo 7 della citata l.r. 8/2011 disciplina, in particolare:
    a) le modalità di svolgimento dell'analisi d'impatto economico della regolamentazione in materia di micro, piccola e media impresa (AIEPI);
    b) le modalità di funzionamento del Comitato delle micro, piccole e medie imprese, di cui all'articolo 5 della l.r. 8/2011.

    Capo II
    Analisi d'impatto economico della regolamentazione in materia di micro, piccola e media impresa (AIEPI)

    Art. 2
    (Unità per la qualità della regolamentazione in materia di micro, piccola e media impresa)

    1. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 8/2011, istituisce l'Unità per la qualità della regolamentazione in materia di micro, piccola e media impresa, di seguito denominata Unità, alla quale è affidato il compito di effettuare l'AIEPI e di redigere la relativa relazione tecnico-economica di cui all'articolo 3, comma 4, della l.r. 8/2011.

    2. L'Unità, per l'effettuazione dell'AIEPI, collabora, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della l.r. 8/2011, con le strutture regionali proponenti l'atto normativo e con le strutture addette all'attività normativa della Giunta e del Consiglio regionali.

    3. L'Unità si avvale, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della l.r. 8/2011, del supporto tecnico di Sviluppo Lazio S.p.A. per lo svolgimento delle attività previste dall'AIEPI e per la redazione della relazione tecnica-economica contenente le risultanze della stessa AIEPI.

    Art. 3
    (Atti normativi sottoposti all'AIEPI)

    1. L'effettuazione dell'AIEPI è obbligatoria per tutti gli atti normativi, sia legislativi che regolamentari, riguardanti le micro, piccole e medie imprese (MPMI).


    Art. 4
    (Procedimento dell'AIEPI)

    1. Le strutture regionali proponenti gli atti normativi di cui all'articolo 3, trasmettono il progetto di intervento normativo all'Unità ai fini dell'effettuazione dell'AIEPI, secondo i criteri e le modalità di svolgimento di cui all'articolo 5.

    2. L'Unità effettua l'AIEPI sull'atto normativo di cui al comma 1 e ne dà comunicazione scritta alla struttura regionale proponente l'atto stesso. Le risultanze dell'AIEPI sono riportate in una relazione tecnico-economica, che viene trasmessa, in via preventiva, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della l.r. 8/2011 al Comitato delle micro, piccole e medie imprese, di seguito denominato Comitato.

    3. Entro e non oltre sette giorni lavorativi dal ricevimento della relazione tecnico-economica di cui al comma 2, il Comitato comunica all'Unità parere motivato sulla relazione stessa. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, l'Unità procede indipendentemente dall'espressione del parere.

    4. L'Unità trasmette, entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, alle strutture regionali proponenti l'atto normativo, la relazione finale sull'AIEPI, elaborata in collaborazione con la struttura regionale addetta all'attività normativa, che costituisce il documento di sintesi di cui all'articolo 4, comma 2, della l.r. 8/2011.

    5. Le strutture regionali proponenti l'atto normativo trasmettono la proposta di atto normativo, corredata della relazione finale sull'AIEPI, alla struttura regionale addetta all'attività normativa, per il prosieguo dell'iter dell'iniziativa normativa. La relazione finale sull'AIEPI costituisce una delle relazioni di accompagnamento dell'atto normativo.

    6. Le risultanze dell'AIEPI, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della l.r. 8/2011, non sono vincolanti per la Giunta e il Consiglio regionali e sono adeguatamente pubblicizzate, su uno spazio dedicato, all'interno del sito web regionale o, in alternativa, tramite stampa o altri idonei strumenti di comunicazione.

    Art. 5
    (Criteri e modalità di svolgimento dell'AIEPI)

    1. I criteri e le modalità di svolgimento dell'AIEPI sono previsti nell' Allegato A al presente regolamento.

     

    Capo III
    Comitato delle micro, piccole e medie imprese

    Art. 6
    (Elenco dei soggetti in possesso dei requisiti per la nomina a componente del Comitato
    delle micro, piccole e medie imprese)

    1. Ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 8/2011 i componenti del Comitato delle micro, piccole e medie imprese, di seguito denominato Comitato, sono nominati con decreto del Presidente della Regione, che ne individua, altresì, il presidente, scegliendoli tra i soggetti in possesso di comprovata professionalità ed esperienza nelle materie economiche, statistiche e manageriali, iscritti nell'elenco di cui al comma 2.

    2. Presso l'assessorato competente in materia di attività produttive è istituito l'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1. Sono iscritti nell'elenco, previa istruttoria per l'accertamento dei requisiti di cui al comma 1 da parte della struttura regionale competente in materia di attività produttive, i soggetti proposti dalle associazioni più rappresentative delle MPMI a livello regionale, individuate sulla base dei dati elaborati dal Ministero del Lavoro con riferimento ai seguenti indici della rappresentatività:
    a) numero delle imprese associate;
    b) addetti al settore rappresentato;
    c) presenza nelle principali sedi di rappresentanza;
    d) numero dei contratti collettivi siglati;
    e) attività di conciliazione sindacale e di formazione svolte per gli associati;
    f) consistenza e diffusione delle strutture organizzative dell'associazione nel territorio e nelle filiere.

    3. L'elenco è tenuto e aggiornato in formato cartaceo e telematico. La struttura regionale competente in materia di attività produttive può, previa comunicazione motivata alle associazioni delle MPMI e ai diretti interessati, escludere dall'elenco i soggetti che non risultano in possesso dei requisiti previsti dal comma 1.

    4. Qualora le associazioni non provvedano ad indicare i nominativi da iscrivere nell'elenco di cui al comma 2, la struttura regionale competente in materia di attività produttive provvede a emanare un avviso pubblico per individuare i soggetti da nominare nel Comitato, in possesso dei requisiti di cui al comma 1.

    Art. 7
    (Comitato)

    1. Il Comitato svolge i compiti previsti dall'articolo 5, comma 4, della l.r. 8/2011.

    2. Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della l.r. 8/2011, i membri del comitato restano in carica per tre anni, salvo revoca. Al fine di garantire il regolare funzionamento del Comitato, ai membri uscenti è affidato lo svolgimento delle funzioni dello stesso fino alla data di nomina dei nuovi membri, da effettuarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza dei precedenti membri.

    3. I membri del Comitato non possono essere nominati per più di due mandati consecutivi.

    4. In caso di dimissioni, di revoca o di accertata impossibilità permanente di uno o più membri a partecipare ai lavori del Comitato, il Presidente della Regione nomina un nuovo membro in sostituzione, ai sensi dell'articolo 6, che dura in carica per il restante periodo di durata del Comitato stesso.

    5. Le attività dei membri del Comitato sono svolte a titolo gratuito, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della l.r. 8/2011.

    Art. 8
    (Funzionamento del Comitato)

    1. Il Comitato è convocato almeno una volta l'anno nonché ogni volta venga richiesto il suo parere motivato su una relazione sull' AIEPI da parte dell'Unità. Esso si riunisce presso la sede dell'assessorato competente in materia di attività produttive o, per giustificati motivi, in altra sede indicata dal presidente all'atto della convocazione.

    2. Il Comitato è convocato dal presidente su sua iniziativa o su richiesta di almeno tre membri del Comitato stesso, mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo nonché dell'elenco delle materie da trattare poste all'ordine del giorno. L'avviso è inviato ai membri almeno dieci giorni lavorativi prima della data fissata per la riunione. Ciascun membro del Comitato può proporre ulteriori materie da porre all'ordine del giorno, mediante presentazione della relativa richiesta alla segreteria tecnica del Comitato, di cui all'articolo 9, entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione dell'ordine del giorno. Il presidente, valutate le proposte pervenute, definisce l'ordine del giorno e trasmette la documentazione relativa alle materie da trattare a ciascun membro del Comitato.

    3. Il Comitato è regolarmente riunito se sono presenti almeno due membri, oltre al presidente. I membri che, per giustificato motivo, non possono prendere parte alle sedute devono darne tempestiva comunicazione al presidente. Ciascun membro del Comitato deve astenersi dal presenziare alla discussione e alla votazione di argomenti ai quali sia personalmente interessato.

    4. Le decisioni del Comitato sono approvate a maggioranza semplice dei membri presenti.

    5. Le riunioni del Comitato, su iniziativa del presidente, possono essere precedute da riunioni tecniche, che si svolgono, di norma, il giorno precedente la seduta del Comitato stesso.

    6. Tutte le comunicazioni avvengono mediante posta elettronica o mediante fax. A tal fine è fatto carico a tutti i membri di comunicare alla segreteria tecnica del Comitato l'indirizzo di posta elettronica e il numero del fax a cui inviare comunicazioni e documentazioni.

    7. Il presidente può, in casi eccezionali e motivati, disporre convocazioni urgenti del Comitato, a condizione che la convocazione stessa sia comunicata a ciascun membro almeno cinque giorni lavorativi prima della riunione.

    8. Ai fini della formulazione del parere sulle relazioni sull'AIEPI, il presidente convoca, in via d'urgenza, mediante avviso inviato almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione e secondo le modalità di cui al presente articolo, il Comitato, ponendo all'ordine del giorno la formulazione del parere.

    9. Alle riunioni del Comitato, previa decisione presa a maggioranza dei membri del Comitato stesso, possono essere invitati a partecipare senza diritto di voto dirigenti o funzionari della struttura regionale proponente l'atto normativo e/o di altre strutture regionali competenti in materia, nonché di ogni altro soggetto esperto nelle materie concernenti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

    10. Alla chiusura della riunione la segreteria tecnica di cui all'articolo 9 redige la sintesi delle decisioni assunte dal Comitato e la consegna ai membri del Comitato stesso che la approvano. Il parere motivato sulle relazioni sull'AIEPI espresso dal Comitato è trasmesso, alla fine della riunione, all'Unità.

    11. Le sedute del Comitato sono verbalizzate a cura della segreteria tecnica di cui all'articolo 9. Il verbale deve riportare:
    a) l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora d'inizio della riunione;
    b) l'indicazione dei nomi dei relatori e dei soggetti intervenuti alla discussione;
    c) il resoconto della seduta, indicante i punti salienti della discussione e anche le opinioni e le
    proposte degli intervenuti ai sensi del comma 9;
    d) il nominativo degli eventuali membri astenuti ai sensi del comma 3;
    e) la formulazione del parere sulla relazione sull'AIEPI;
    f) l'indicazione dei voti espressi e le eventuali dichiarazioni di voto.

    12. Il verbale di cui al comma 11 è trasmesso dalla segreteria tecnica ai membri del Comitato, di norma, entro dieci giorni decorrenti dalla data della riunione.

    Art. 9
    (Segreteria tecnica del Comitato)

    1. Il Comitato è coadiuvato dalla segreteria tecnica istituita presso l'Unità di cui all'articolo 3, che svolge i seguenti compiti:
    a) redige i verbali delle sedute;
    b) assicura il funzionamento del Comitato;
    c) collabora con i relatori per l'istruttoria delle questioni da sottoporre all'esame del Comitato.

    Capo IV
    Disposizioni finali

    Art. 10
    (Formazione e aggiornamento del personale)

    1. La Regione assicura la periodica effettuazione di corsi di formazione e di aggiornamento per il proprio personale preposto alle attività oggetto della l.r. 8/2011 e del presente regolamento, individuandoli anche nell'ambito dei piani annuali di formazione del personale della Giunta regionale.

    Art. 11
    (Entrata in vigore)

    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

    Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti normativi originari.

     

    Capo I - Disposizioni generali

    Art. 1 - Oggetto

    Capo II - Analisi d'impatto economico della regolamentazione in materia di micro, piccola e media impresa (AIEPI)

    Art. 2 - Unità per la qualità della regolamentazione in materia di micro, piccola e media impresa
    Art. 3 - Atti normativi sottoposti all'AIEPI
    Art. 4 - Procedimento dell'AIEPI
    Art. 5 - Criteri e modalità di svolgimento dell'AIEPI

    Capo III - Comitato delle micro, piccole e medie imprese

    Art. 6 - Elenco dei soggetti in possesso dei requisiti per la nomina a componente del Comitato
    delle micro, piccole e medie imprese
    Art. 7 - Comitato
    Art. 8 - Funzionamento del Comitato
    Art. 9 - Segreteria tecnica del Comitato

    Capo IV - Disposizioni finali

    Art. 10 - Formazione e aggiornamento del personale
    Art. 11 - Entrata in vigore

    (1) Il presente regolamento è stato abrogato dall'art. 3, comma 76, lett.c) della legge della Regione Lazio 31 dicembre 2016, n.17 - Legge di stabilità regionale 2017

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