Regolamento regionale 20 Febbraio 2018 n. 7
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BUR 22 Febbraio 2018, n. 16
- Testo vigente al:
- Modifiche al regolamento regionale 14 aprile 2005, n. 5 (Regolamento di attuazione dell'articolo 7 della legge regionale 6 dicembre 2004, n. 17 “Disciplina organica in materia di cave e torbiere e modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 - Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo - e successive modifiche”)
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Art. 1
(Modifica all’articolo 4 del regolamento regionale 14 aprile 2005, n. 5)1. La lettera r) del comma 1 dell’articolo 4 del r.r. 5/2005 è abrogata.
Art. 2
(Modifiche all’articolo 9 del r.r. 5/2005)1. All’articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “nonché il verbale da cui risultano gli esiti della verifica dei lavori relativi al suddetto piano effettuata ai sensi dell’articolo 16 della l.r. 17/2004”;
b) al comma 3, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:
“b bis) il verbale relativo agli esiti della verifica dei lavori di coltivazione e di recupero ambientale di cui all’articolo 16 della l.r. 17/2004;”.
Art. 3
(Modifica all’articolo 14 del r.r. 5/2005)1. Il comma 5 dell’articolo 14 è abrogato.
Art. 4
(Inserimento dell’articolo 14 bis del r.r. 5/2005)1. Dopo l’articolo 14 è inserito il seguente:
“Art.14 bis
(Ulteriori disposizioni per il recupero dei siti estrattivi dismessi)1. Al fine di favorire la riqualificazione ambientale dei territori altamente compromessi dalla presenza di attività estrattive, i comuni possono autorizzare interventi di recupero e riqualificazione ambientale che si rendano necessari in base alle caratteristiche morfologiche, di sicurezza, di inserimento ambientale e paesaggistico di siti estrattivi dismessi alla data di entrata in vigore della l.r. 17/2004, ricompresi tra quelli individuati dai comuni quali siti interessati da pregressa attività estrattiva oggetto di denuncia di esercizio ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n.128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave).
2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere autorizzati anche con la previsione della possibilità di commercializzare il materiale non utilizzato nei lavori di recupero nonché con la previsione di interventi estrattivi, a condizione che gli stessi siano strettamente funzionali e finalizzati ai lavori di recupero e riqualificazione ambientale e di messa in sicurezza del sito. Nel provvedimento di autorizzazione comunale sono stabilite, in funzione della necessità del corretto recupero del sito, la quantità massima del materiale di cui è possibile l’estrazione, nel limite di cinquantamila metri cubi, nonché del materiale da commercializzare. Non è in ogni caso consentito, nei lavori di recupero e riqualificazione ambientale, l’utilizzo di materiale proveniente dall’esterno.
3. La domanda per il rilascio dell’autorizzazione, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia ambientale, è corredata, oltre che dalla documentazione richiesta ai sensi dell’articolo 4, commi 1, lettere c), d) e), f), g) ed h) e 2, dai seguenti documenti:
a) progetto di recupero e riqualificazione ambientale redatto in coerenza con quanto previsto dal comma 6 dell’articolo 5 e composto da una relazione tecnica ed elaborati grafici che descrivono, in particolare:
1) lo stato iniziale dei luoghi;
2) la natura e l’estensione dei vincoli eventualmente gravanti sull’area;
3) la predisposizione del cantiere;
4) la descrizione delle operazioni di definizione del nuovo assetto geomorfologico, idraulico e vegetazionale finale;
b) planimetrie a curve di livello dello stato attuale e modificato dell’area di intervento con indicazione delle varie fasi di lavorazione con cadenza annuale;
c) relazione geologica;
d) relazione naturalistico, faunistico, vegetazionale;
e) computo metrico estimativo.
4. Il comune rilascia, previa verifica dello stato dei luoghi effettuata con le modalità di cui all’articolo 16, comma 3, della l.r. 17/2004 e previo parere della CRC, da rendersi entro il termine di sessanta giorni di cui al comma 9 dell’articolo 15 del presente regolamento, l’autorizzazione all’intervento di recupero e riqualificazione ambientale per una sola volta e per un periodo massimo di cinque anni. Il provvedimento di autorizzazione deve contenere, in particolare, le coordinate geografiche dei vertici che delimitano l’area interessata dall’intervento di recupero ambientale. Il comune provvede alla stipula di apposita convenzione con l’interessato in coerenza con quanto previsto dall’articolo 14 della l.r. 17/2004.
5. Il soggetto autorizzato è tenuto a prestare apposita garanzia fideiussoria in favore del comune a garanzia della corretta realizzazione del progetto autorizzato con una durata temporale pari a sette anni. Ove risulti la mancata esecuzione o la difformità rilevante delle opere realizzate rispetto a quelle autorizzate, l’amministrazione comunale intima al titolare di adempiere i relativi obblighi entro un congruo termine, comunque non superiore a tre mesi, decorso inutilmente il quale la stessa amministrazione provvede d’ufficio escutendo la polizza fideiussoria.
6. Il comune esercita la vigilanza sull’osservanza della normativa vigente e delle disposizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione nonché degli obblighi stabiliti nella convenzione di cui al comma 4, secondo quanto previsto nel capo IV della l.r. 17/2004. Gli interventi autorizzati ai sensi del presente articolo sono sottoposti alla verifica finale dei lavori di recupero e riqualificazione ambientale in conformità a quanto disposto dall’articolo 16 della l.r. 17/2004. Ai suddetti interventi non si applicano le disposizioni relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al DPR 128/1959 e d.lgs. 624/1996.
7. Il sito estrattivo dismesso, recuperato e riqualificato non può essere oggetto di successiva autorizzazione per l’esercizio di attività estrattiva.
8. Relativamente al materiale commercializzato si applicano le disposizioni di cui all’articolo 15 della l.r. 17/2004.”.
Art. 5
(Modifiche all’articolo 16 del r.r. 5/2005 e successive modifiche)1. All’articolo 16 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. La struttura regionale competente in materia di attività estrattive effettua, entro quindici giorni dal ricevimento della domanda, una preliminare verifica in ordine alla regolarità della domanda stessa, alla sussistenza del preminente interesse socio-economico sovracomunale e di salvaguardia dei livelli occupazionali nonché alla compatibilità con il PRAE di cui all’articolo 9 della l.r. 17/2004.”;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. In caso di esito positivo della verifica preliminare di cui al comma 3, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive inoltra la domanda prevista dal comma 1 e la relativa documentazione alla CRC, ai fini del rilascio del parere di competenza, e provvede all’indizione di un’apposita conferenza di servizi ai sensi della normativa vigente.”;
c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
“4 bis. Nei casi di progetti di coltivazione sottoposti a VIA si applicano le disposizioni di cui all’articolo 14, comma 4, della l. 241/1990 e la conferenza di servizi è indetta dall’Autorità competente in materia di VIA in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia ambientale.”;
d) al comma 5 le parole: “con particolare riguardo agli articoli 2, comma 7, e 14 ter, comma 4, della l. 241/1990” sono sostituite dalle seguenti “e ferme restando le disposizioni relative all’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA nonché di quello di conclusione del procedimento di VIA stabilite dalla normativa vigente in materia ambientale”.Art. 6
(Modifica all’articolo 16 bis del r.r. 5/2005)1. Il comma 6 dell’articolo 16 bis è sostituito dal seguente:
“6. In tutti i casi di cui ai commi precedenti, all’istanza di rinnovo devono essere allegati, altresì:
a) una perizia giurata, a firma di un tecnico abilitato, sulla cubatura residua o sul giacimento residuo effettuata sotto il profilo mineralogico e di sfruttamento economico e una dettagliata relazione in ordine alle motivate esigenze produttive poste a fondamento dell’istanza stessa;
b) il verbale relativo agli esiti della verifica dei lavori di coltivazione e di recupero ambientale di cui all’articolo 16 della l.r. 17/2004.”.
Art. 7
(Disposizioni finali)1. Le modifiche apportate dagli articoli l, 2, 5 e 6 del presente regolamento si applicano ai procedimenti la cui istanza sia presentata successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso, ferma restando l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 16, comma 4 bis, del r.r. 5/2005, inserito dalla lettera c) del comma 1 dell’articolo 5 del presente regolamento, nel caso di progetti di coltivazione sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) per i quali non sia stata ancora avviata la valutazione medesima e non siano stati acquisiti pareri, nullaosta o altri atti di assenso, comunque denominati, previsti dalla normativa vigente.
Art. 8
(Entrata in vigore)1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione (BURL).
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.
Data di aggiornamento/verifica: 27/05/2021