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Regolamento regionale 20 agosto 2009, n. 14

  • BUR 14 settembre 2009, n. 34
  • Testo vigente al:
  • Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche.
  • ART. 1
    (Modifiche all'articolo 20 del r.r.1/2002 e successive modifiche)

    1. Al numero 1 della lettera d) del comma 1 dell'articolo 20 del r.r. 1/2002 e successive modifiche le parole: "Politiche della prevenzione e sicurezza sul lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "Politiche della prevenzione e dell'assistenza sanitaria territoriale".

     

    ART. 2
    (Modifiche all'allegato B al r.r. 1/2002 e successive modifiche)

    1 All'allegato B al r.r. 1/2002 e successive modificazioni sono apportate le modifiche di cui ai seguenti commi.

    2. Nell'ambito del Dipartimento "Sociale" la denominazione della direzione Politiche della prevenzione e sicurezza sul lavoro è sostituita dalla seguente : "Politiche della prevenzione e dell'assistenza sanitaria territoriale".

    3. Nella declaratoria delle competenze della direzione regionale "Politiche della prevenzione e dell'assistenza sanitaria territoriale", sono apportate le seguenti modifiche:

    a) all'ultimo periodo, dopo le parole: "le funzioni" sono aggiunte le seguenti parole: "di vigilanza e";

    b) dopo l'ultimo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: " Cura l'integrazione sociosanitaria. Provvede alla concessione delle autorizzazioni e degli accreditamenti delle strutture sanitarie. Cura l'attività sanitaria correlata alle dipendenze ed alla salute mentale. Provvede alla attuazione e alla regolamentazione dei livelli essenziali di assistenza, per quanto di propria competenza. Si raccorda, in caso di interventi congiunti, con la direzione Programmazione sanitaria.".

    4. Nell'ambito del Dipartimento "Sociale", nella declaratoria delle competenze della direzione regionale Risorse umane e finanziarie del servizio sanitario regionale dopo l'ultimo periodo sono aggiunte le seguenti parole:"Cura gli adempimenti connessi ai sistemi informativi relativi al S.S.R.".

    5. Nell'ambito del Dipartimento "Sociale", nella declaratoria delle competenze della direzione regionale Programmazione sanitaria sono apportate le seguenti modifiche:

    a) al primo periodo le parole: " e l'integrazione sociosanitaria" sono soppresse;

    b) al secondo periodo le parole: ", ivi compresa l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie, nonché alla vigilanza e al controllo sul sistema stesso" sono soppresse;

    c) al quarto periodo dopo le parole: "di assistenza" sono aggiunte le seguenti parole: ", per quanto di propria competenza";

    d) il settimo e il nono periodo sono soppressi;

    e) l'undicesimo periodo è sostituito dal seguente: "Si raccorda, in caso di interventi congiunti, con la direzione "Politiche della prevenzione e dell'assistenza sanitaria territoriale.".

     

    ART. 3
    (Entrata in vigore )

    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

     

    Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti normativi originari.

     

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