Regolamento regionale 2 Settembre 2015 n.10
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BUR 3 Settembre, n.71
- Testo vigente al:
- "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni”
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Art. 1
(Modifiche all’art. 5 del Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni)
1. All’articolo 5 comma 1 del regolamento regionale 1/2002 dopo la lett. c) è aggiunta la seguente:
"c bis) riceve le richieste di accesso formulate dai consiglieri regionali ai sensi dell’articolo 30, commi 3 e 4 dello Statuto e provvede, tempestivamente, ad inoltrarle alle strutture ed agli enti regionali competenti nonché alle Società partecipate e controllate dalla Regione, svolgendo la necessaria attività di coordinamento ed impulso”.
Art. 2
(Entrata in vigore)
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.
Data di aggiornamento/verifica: 27/05/2021