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Regolamento regionale 2 Marzo 2018 n. 8

  • BUR 06 Marzo 2018, n.19
  • Testo vigente al:
  • Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche
  • Art. 1
    (Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche)

    1. Al regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:
    a) alla rubrica del capo VII, del titolo VIII, dopo la parola: “incarichi” sono inserite le seguenti: “e disciplina degli incentivi per lo svolgimento delle funzioni tecniche”;
    b) dopo la sezione III del capo VII, del titolo VIII è inserita la seguente:
    “Sezione III bis - Disciplina degli incentivi per lo svolgimento delle funzioni tecniche in attuazione dell’articolo 113 del d.lgs.50 del 2016 e successive modifiche”;
    c) dopo l’articolo 383 sono inseriti i seguenti:

    “Art. 383 bis
    (Finalità)

    1. La presente sezione, al fine di dare attuazione all’articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e successive modifiche, disciplina, in conformità a quanto previsto dal piano triennale di prevenzione della corruzione ed anche mediante la predisposizione di elenchi di personale per sezioni di specializzazione, formati sulla base di adesioni volontarie, ai fini dell’individuazione dei destinatari degli incarichi, in particolare:
    a) i criteri per l’affidamento degli incarichi per lo svolgimento delle funzioni tecniche nell’ambito delle procedure contrattuali previste negli atti di programmazione o nelle norme vigenti;
    b) le modalità di costituzione, accantonamento, ripartizione e liquidazione del fondo per l’erogazione degli incentivi;
    c) gli incentivi per lo svolgimento delle funzioni tecniche nell’ambito delle procedure contrattuali previste negli atti di programmazione o nelle norme vigenti.

    Art. 383 ter
    (Ambito oggettivo di applicazione)

    1. Ai sensi dell’articolo 113, comma 2, del d.lgs. 50/2016 e successive modifiche rientrano nell’oggetto della presente sezione le seguenti attività relative a lavori, servizi e forniture:
    a) di programmazione della spesa per investimenti;
    b) di verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici;
    c) di responsabile unico del procedimento;
    d) di direzione dei lavori;
    e) di direzione dell’esecuzione;
    f) di collaudo tecnico amministrativo;
    g) di verifica di conformità;
    h) di collaudatore statico ove necessario per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
    2. La presente sezione si applica altresì allo svolgimento delle attività di cui al comma 1 per le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture espletate per altre amministrazioni o per altri enti o nell’esercizio delle funzioni commissariali:
    a) dal personale dipendente della centrale unica di committenza ai sensi dell’articolo 113, comma 5 del d.lgs. 50/2016 e successive modifiche;
    b) dal personale dipendente nell’ambito di procedure di commissariamento adottate ai sensi dell’articolo 163, comma 6 del d.lgs. 50/2016 e successive modifiche nonché nell’esercizio di funzioni commissariali previste da apposite ordinanze, purché si tratti di ipotesi rientranti pienamente nella sfera di competenza regionale e con oneri a carico delle finanze regionali;
    c) dal personale dipendente previa stipula di apposita convenzione tra l’amministrazione regionale ed altre pubbliche amministrazioni. 
    3. Ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera rr), della legge 28 gennaio 2016, n. 11, sono espressamente escluse dall’oggetto della presente sezione le attività concernenti la progettazione di cui all’articolo 23 del d.lgs. 50/2016 e successive modifiche, e le ulteriori attività ricomprese nell’articolo 113, comma 1, del d.lgs. 50/2016 e successive modifiche, i cui oneri fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa.

    Art. 383 quater
    (Definizione dell’ambito soggettivo di applicazione)

    1. Ai fini della presente sezione si intende per:
    a) “personale dipendente”: il personale dipendente dell’amministrazione regionale, come definita alla lettera b), con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale con prestazione lavorativa superiore al 50% del tempo pieno, nonché, limitatamente, il personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di lavoro a tempo pieno, di durata almeno pari alla durata dell’incarico conferito;
    b) “amministrazione regionale”: Giunta regionale, agenzie regionali ai sensi dell’articolo 54 dello Statuto.
    2. La presente sezione si applica altresì al personale in servizio presso l’amministrazione regionale, in posizione di comando o distacco, sia a tempo pieno che a tempo parziale, con prestazione lavorativa superiore al 50% del tempo pieno.
    3. Fermo quanto previsto al comma 4, i soggetti destinatari della disciplina di cui alla presente sezione sono i seguenti:
    a) il responsabile del procedimento di cui all’articolo 31 del d.lgs. 50/2016 e successive modifiche;
    b) il responsabile della programmazione come prevista all’articolo 21 del d.lgs. 50/2016 e successive modifiche;
    c) il verificatore della progettazione di cui all’articolo 26 del d.lgs. 50/2016 e successive modifiche;
    d) il responsabile della predisposizione e del controllo degli atti di gara, nonché di espletamento della gara;
    e) il direttore dei lavori di cui all’articolo 101 del d.lgs. 50/2016 e successive modifiche;
    f) il direttore dell’esecuzione di cui all’articolo 101 del d.lgs. 50/2016 e successive modifiche;
    g) il direttore operativo di cui all’articolo 101 del d.lgs. 50/2016 e successive modifiche;
    h) l’ispettore di cantiere incaricato ai fini di cui all’articolo 101 del d.lgs 50/2016 e successive modifiche;
    i) il coordinatore della sicurezza per l’esecuzione di cui all’articolo 101 del d.lgs. 50/2016 e successive modifiche;
    l) il collaudatore tecnico amministrativo di cui all’articolo 102 del d.lgs. 50/2016 e successive modifiche;
    m) il collaudatore statico di cui all’articolo 102 comma 6 del d.lgs. 50/2016 e successive modifiche;
    n) il verificatore della conformità di cui all’articolo 102 del d.lgs. 50/2016 e successive modifiche;
    o) i collaboratori dei soggetti come individuati alle lettere da a) ad n). 
    4. La presente disciplina non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

    Art. 383 quinquies
    (Affidamento degli incarichi al personale dipendente)

    1. Le attività della presente sezione sono svolte dal personale come definito all’articolo 383 quater, organizzato in gruppi di lavoro e incaricato con apposito provvedimento adottato dal direttore regionale competente per materia.
    2. Il provvedimento di incarico deve contenere almeno i seguenti elementi:
    a) oggetto della procedura e importo a base della procedura contrattuale;
    b) entità complessiva del fondo costituita così come previsto all’articolo 383 sexies;
    c) indicazione dello specifico ambito di attività che devono essere svolte da ogni singolo componente il gruppo di lavoro e delle corrispondenti quote del fondo da corrispondere che devono essere riverificate alla fine della prestazione effettivamente svolta;
    d) la definizione della ripartizione orizzontale del fondo in relazione alle funzioni oggetto di affidamento, nei termini di cui al successivo articolo 383 septies, tenuto conto della complessità dell’intervento, delle responsabilità connesse al ruolo e dell’impegno richiesto;
    e) quote parti dell’incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti come definiti all’articolo 383 quater, in quanto affidate a personale esterno all’organico dell’amministrazione, che incrementano la quota del fondo di cui all’articolo 383 sexies;
    f) avvenuta verifica del possesso della qualificazione ed esperienza professionale da parte del dipendente, riscontrabili in base al curriculum professionale, tali da poter giustificare l’affidamento dell’incarico e lo svolgimento delle specifiche attività richieste;
    g) avvenuto rispetto del principio di rotazione dei dipendenti nel caso del conferimento di incarichi similari;
    h) assenza di cause di incompatibilità e di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi di quanto previsto, rispettivamente, dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190) e successive modifiche e dal codice di comportamento del personale della Giunta regionale adottato con la deliberazione di giunta regionale 21 gennaio 2014, n. 33 (Adozione del codice di comportamento del personale della Giunta regionale e delle Agenzie regionali);
    i) assenso del direttore della direzione presso la quale il dipendente presta servizio, nel caso in cui l’incarico sia conferito ad un dipendente assegnato ad una direzione diversa da quella che conferisce l’incarico;
    l) consenso del dipendente allo svolgimento dell’incarico;
    m) termini entro cui devono essere ultimate le singole prestazioni intermedie e quella finale, limitatamente alle attività di programmazione, di verifica della progettazione e di affidamento.
    3. Con provvedimento adottato con le stesse modalità di quello con il quale si è proceduto all’affidamento degli incarichi, i termini di cui alla lettera m) del comma 2 possono essere prorogati, prima della scadenza e per un periodo di tempo puntualmente definito, per oggettive cause di forza maggiore, purché la proroga non arrechi danno alla Regione e sia consentita dalle disposizioni vigenti.
    4. L’affidamento degli incarichi può essere modificato e revocato con provvedimento motivato in ogni momento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca ed in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa di modifica o di revoca, previo accertamento da parte del dirigente preposto, delle attività effettivamente svolte, è stabilita l’attribuzione dell’incentivo maturato. 
    5. La disciplina per il conferimento degli incarichi di cui al presente articolo si applica altresì al personale dipendente della centrale unica di committenza per l’attribuzione dell’incentivo ai sensi dell’articolo 113, comma 5 del d.lgs. 50/2016 e successive modifiche.

    Art. 383 sexies
    (Costituzione del fondo)

    1. Ai fini della presente sezione si provvede alla costituzione di un fondo, comprensivo degli oneri previdenziali, assicurativi e assistenziali a carico della Regione, variabile fino alla misura massima pari all’1,875 % dell’importo da porre a base della procedura di affidamento nel rispetto del d.lgs. 50/2016 e successive modifiche.
    2. La misura effettiva del fondo da costituire è rapportata all’importo posto a base della specifica procedura di affidamento secondo le tabelle seguenti:

     

    CLASSI DI IMPORTO DEI LAVORI O DELLE OPERE

    PERCENTUALE DA APPLICARE

    fino a euro 150.000

    1,875%

    oltre euro 150.000 e fino a euro 1.000.000

    1,750%

    oltre euro 1.000.000 e fino a euro 5.225.000

    1,625%

    oltre euro 5.225.000 e fino a euro 20.000.000

    1,500%

    oltre euro 20.000.000

    1,375%

     

    CLASSI DI IMPORTO DEI SERVIZI O DELLE FORNITURE

    PERCENTUALE DA APPLICARE

    fino a euro 40.000

    1,875%

    oltre euro 40.000 e minore delle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche

    1,681%

    pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche e fino a euro 750.000

    1,488%

    oltre euro 750.000

    1,100%

     

    3. L’ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo come sopra costituito è ripartito, per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura con le modalità ed i criteri previsti nella presente sezione, tra il responsabile unico del procedimento ed i soggetti di cui al comma 3 dell’articolo 383 quater. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all’acquisto da parte dell’ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l’edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l’attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
    4. Il fondo è costituito in relazione alle prestazioni professionali oggettivamente rese dai dipendenti incaricati.

    Art. 383 septies
    (Ripartizione del fondo)

    1. Per la realizzazione di opere e lavori le quote di ripartizione verticale del fondo relative alle singole fasi procedimentali sono le seguenti:

    FASI PROCEDIMENTALI

    QUOTA DI RIPARTIZIONE

    Programmazione

    5%

    Verifica della progettazione

    15%

    Affidamento

    20%

    Esecuzione

    60%

     

    Per l’acquisizione di servizi e la fornitura di beni le quote di ripartizione verticale del fondo relative alle singole fasi procedimentali sono le seguenti:

     

    FASI PROCEDIMENTALI

    QUOTA DI RIPARTIZIONE

    Programmazione

    10%

    Affidamento

    30%

    Esecuzione

    60%

     

    Le predette quote saranno ulteriormente ripartite, in sede di affidamento degli incarichi, con riguardo alle prestazioni parziali effettivamente assegnate, nell’ambito delle singole fasi procedimentali, ai vari componenti del gruppo di lavoro. La ripartizione è effettuata secondo le indicazioni della presente sezione.
    La ripartizione orizzontale del fondo per la realizzazione di opere e lavori è disposta nel provvedimento di attribuzione dell’incarico, nell’ambito delle aliquote percentuali indicate nella seguente tabella, che costituiscono limiti massimi inderogabili, entro il totale del 100%.

     

    Funzione affidata

    Quota fase programmazione

    (massimo 5% del fondo)

    Quota fase verifica progettazione

    (massimo 15% del fondo)

    Quota fase

    affidamento

    (massimo 20% del fondo)

    Quota fase esecuzione

    (massimo 60% del fondo)

    Responsabile del procedimento

    55%-75%

    75%-85%

    5% - 10%

    55%-75%

    15%-25%

    Verificatore progettazione

     

     

    70%-80%

     

     

    Direttore dei lavori

     

     

     

     

    35%-45%

    Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione

     

     

     

     

    7%-8%

    Collaudatore statico

     

     

     

     

    7%-8%

    Collaudatore e certificatore regolare esecuzione

     

     

     

     

    10%-20%

    Collaboratore/Ispettore di cantiere

    25%-45%

    15%-25%

    15%-25%

    25%-45%

    5%-15%

    Totale

    ≤ 100%

    ≤ 100%

    ≤ 100%

    ≤ 100%

    ≤ 100%


    La ripartizione orizzontale del fondo per l’acquisizione di servizi e la fornitura di beni è disposta nel provvedimento di attribuzione dell’incarico, nell’ambito delle aliquote percentuali indicate nella seguente tabella, che costituiscono limiti massimi inderogabili, entro il totale del 100%.

     

    Funzione affidata

    Quota fase programmazione

    (massimo 10% del fondo)

    Quota fase affidamento

    (massimo 30% del fondo)

    Quota fase esecuzione

    (massimo 60% del fondo)

    Responsabile del procedimento

    55%-75%

    55%-75%

    25%-45%

    Direttore dell’esecuzione

     

     

    25%-45%

    Verificatore delle conformità  e certificatore regolare esecuzione

     

     

    15%-25%

    Collaboratore

    25%-45%

    25%-45%

    5%-15%

    Totale

    ≤  100%

    ≤ 100%

    ≤ 100%

     

    L’aliquota riguardante il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione si somma a quelle riguardanti il direttore dei lavori o il direttore operativo, qualora le relative funzioni siano ad essi affidate.
    Le aliquote riguardanti il responsabile unico del procedimento sono comprensive degli incentivi connessi allo svolgimento delle funzioni di responsabile dei lavori e di responsabile della predisposizione e del controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti. A tali aliquote devono sommarsi quelle relative al verificatore della progettazione, al direttore dei lavori, al direttore dell’esecuzione, al verificatore della conformità e al certificatore della regolare esecuzione, qualora le relative funzioni siano dallo stesso svolte nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 50/2016 e successive modifiche e relativi provvedimenti attuativi.
    Nel caso in cui la realizzazione di opere e lavori o l’acquisizione di beni o servizi viene effettuata ricorrendo anche all’attività di soggetti esterni alla Regione, ivi compresi quelli appartenenti ad uffici di altre amministrazioni pubbliche di cui la Regione può avvalersi ai sensi della normativa vigente, la costituzione e la ripartizione del fondo devono tenerne conto, decurtando le quote afferenti alle prestazioni affidate all’esterno. Ogni qual volta si provvede alla costituzione di un gruppo di lavoro misto, le aliquote sono ridotte in ragione del rapporto di incidenza della prestazione da svolgere con quella conferita e realizzata da soggetti esterni; la graduazione, fondata su parametri numerico - quantitativi di proporzionalità e incidenza delle prestazioni interne rispetto a quelle conferite all’esterno, dovrà risultare dal provvedimento di incarico. In linea generale, una volta depurata, secondo i criteri individuati dalla presente sezione, la somma complessiva destinata ad incentivo delle quote parti corrispondenti alle prestazioni non svolte dal personale di cui all’articolo 383 quater, la ripartizione della somma residua in favore del personale predetto avverrà nella misura delle attività effettivamente svolte dallo stesso. Qualora tra i membri costituenti il gruppo di lavoro incaricato non figurino uno o più soggetti per le funzioni individuate nel senso definito dalla presente sezione, è possibile incrementare l’aliquota prevista per il responsabile del procedimento o per gli altri collaboratori eventualmente presenti. Le ragioni e l’entità degli incrementi devono essere esplicitate nel provvedimento di incarico. L’incremento non potrà comunque essere superiore al 75% della somma delle aliquote corrispondenti ai collaboratori non previsti.
    2. Le aliquote corrispondenti alle singole prestazioni sono cumulabili.

    Art. 383 octies
    (Accantonamento e liquidazione del Fondo)

    1. Ai sensi dell’articolo 113, commi 1 e 2, del d.lgs. 50/2016 e successive modifiche, il fondo per la realizzazione di opere e lavori o per l’acquisizione di beni e servizi è accantonato sul singolo relativo stanziamento previsto nel bilancio regionale e trasferito, tramite variazione compensativa o in sede di assestamento di bilancio, ai capitoli gestiti dalla struttura competente in materia di personale e relativi ai compensi lordi, agli oneri riflessi ed all’IRAP, ai fini della relativa liquidazione e pagamento, nell’ambito della codificazione SIOPE e dell’inserimento nell’apposito fondo disciplinato dalla vigente contrattazione collettiva nazionale di lavoro.
    2. La liquidazione del fondo è disposta dal dirigente della struttura competente in materia di personale, previa rendicontazione del dirigente della struttura esecutrice dell’incarico.
    3. La suddetta rendicontazione, redatta su proposta del responsabile unico del procedimento contiene:
    a) l’elenco di tutti i partecipanti con evidenziato il tipo di incarico e le mansioni effettivamente svolti, avuto riguardo alle attività previste dalla presente sezione, oltre alla natura del rapporto di lavoro subordinato o autonomo. Nel caso di lavoro dipendente, se a tempo indeterminato o determinato, nonché se a tempo pieno o parziale indicando altresì la percentuale lavorativa;
    b) le quote di ripartizione del fondo, nonché gli importi relativi agli oneri previdenziali, assicurativi ed assistenziali a carico della Regione, di cui all’articolo 383 sexies, comma 1, scorporati dal fondo complessivamente distribuito ed evidenziati distintamente per ciascun avente diritto;
    c) la copia della richiesta di variazione compensativa ai fini del trasferimento delle risorse necessarie al pagamento, dal capitolo di spesa sulle quali sono state originariamente iscritte ai capitoli in gestione della struttura competente in materia di personale;
    d) la copia dei mandati di pagamento, qualora i fondi necessari alla liquidazione siano stati trasferiti da un altro ente sull’apposito capitolo di entrata della Regione;
    e) l’espressa dichiarazione che il singolo incarico è stato concluso nel rispetto del conferimento originario e delle eventuali modifiche o revoche regolarmente sopravvenute;
    f) l’espressa dichiarazione che i contratti stipulati sono stati eseguiti senza necessità di redazione di varianti ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera c) e comma 2, del d.lgs 50/2016 e successive modifiche;
    g) l’indicazione delle penalità o sanzioni per ritardata o omessa prestazione e dei relativi dipendenti coinvolti;
    h) gli anni di espletamento degli incarichi ed i relativi compensi spettanti, distinti per anno e rapportati al periodo lavorato;
    i) l’espressa dichiarazione circa la mancanza di conflitti di interesse sottoscritta dai soggetti beneficiari dell’incentivo.
    4. Ai fini della liquidazione del fondo, l’incarico si considera concluso nei termini che seguono:
    a)  per la fase della programmazione: approvazione ed esecutività degli atti in conformità all’articolo 21 del d.lgs 50/2016 e successive modifiche e relative disposizioni attuative;
    b) per la fase della verifica della progettazione: emissione dell’atto di validazione di cui all’articolo 26, comma 8, d.lgs 50/ 2016 e successive modifiche;
    c) per la fase dell’affidamento: stipulazione del contratto ai sensi dell’articolo 32 del d.lgs 50/2016 e successive modifiche;
    d) per la fase dell’esecuzione: provvedimento di approvazione degli atti di collaudo o di verifica della conformità ovvero di regolare esecuzione, salvo il caso di eventuale contenzioso con il soggetto contraente protrattosi oltre l’emanazione del suddetto provvedimento, per il quale occorre attendere gli esiti definitivi.
    5. La liquidazione del fondo avviene con le seguenti modalità:
    a)  per quanto attiene alla fase della programmazione, della verifica della progettazione e dell’affidamento:
    1) nella misura dell’80% dopo la stipulazione del contratto;
    2) nella misura del 20% ad avvenuta approvazione degli atti di collaudo, di verifica di conformità o di regolare esecuzione, salvo il caso di eventuale contenzioso con il soggetto contraente protrattosi oltre l’emanazione dei suddetti atti, per il quale occorre attendere gli esiti definitivi; 
    b) per quanto attiene alla fase dell’esecuzione:
    1) nella misura del 70% dopo l’emissione del certificato di ultimazione;
    2) nella misura del 30% ad avvenuta approvazione degli atti di collaudo o di regolare esecuzione, salvo il caso di eventuale contenzioso con il soggetto contraente protrattosi oltre l’emanazione dei suddetti atti, per il quale occorre attendere gli esiti definitivi;
    c) per quanto attiene all’attività di collaudo, verifica di conformità o di certificazione di regolare esecuzione:
    1) nella misura del 30% dopo l’emissione del rispettivo certificato;
    2) nella misura del 70% dopo l’approvazione degli atti di collaudo o di regolare esecuzione, salvo il caso di eventuale contenzioso con il soggetto contraente protrattosi oltre l’emanazione dei suddetti atti, per il quale occorre attendere gli esiti definitivi.

    Art. 383 nonies
    (Ritardato adempimento delle prestazioni)

    1. Il dirigente che ha conferito gli incarichi verifica il loro stato di attuazione in conformità a quanto disposto nel provvedimento di attribuzione e negli eventuali provvedimenti di modifica o revoca.
    2. Qualora a seguito della verifica di cui al comma 1 emerga l’impossibilità di rispettare i termini previsti, il medesimo dirigente assume i provvedimenti necessari, ivi comprese la modifica o la revoca degli incarichi affidati.
    3. Laddove a seguito dei provvedimenti del dirigente adottati ai sensi del comma 2, la prestazione viene conclusa recuperando il ritardo maturato, la ripartizione del fondo viene corrisposta nella misura intera prevista in sede di affidamento dell’incarico.
    4. Fatte salve le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore, qualora la prestazione venga conclusa in ritardo rispetto a quanto previsto in sede di affidamento dell’incarico la ripartizione del fondo viene corrisposta nella misura seguente:
    a) decurtazione della ripartizione preventivata in misura pari a 0,025 punti percentuali per ogni giorno di ritardo, se il ritardo non comporta alcun pregiudizio per la Regione;
    b) decurtazione della ripartizione preventivata in misura pari a 0,5 punti percentuali per ogni giorno di ritardo, se il ritardo comporta un pregiudizio per la Regione non ritenuto grave.
    5. Salvo diversa e più restrittiva valutazione del dirigente, si considera non ammissibile un ritardo che comporti la decurtazione della ripartizione preventivata in misura pari a 30 punti percentuali.
    6. L’adozione di provvedimenti di modifica o revoca degli incarichi a causa della inammissibilità del ritardo accumulato ai sensi del comma 5, comporta l’automatica esclusione dalla ripartizione del fondo, indipendentemente dall’attività prestata.

    Art. 383 decies
    (Inesatto o omesso adempimento delle prestazioni affidate)

    1. In caso di inesatto adempimento delle prestazioni affidate si applicano le seguenti penalità:
    a) qualora l’inesatto adempimento sia sanabile senza la necessità del reperimento di diverse o maggiori risorse finanziarie, la quota del fondo relativa alla prestazione per la quale si è verificato l’inesatto adempimento è ridotta del 10%;
    b) qualora l’inesatto adempimento comporti modifiche agli atti di programmazione, ovvero varianti progettuali sotto il profilo tecnico o sotto il profilo finanziario che necessitano di nuove approvazioni, compatibili con i tempi, le finalità e le disponibilità dell’amministrazione, la quota del fondo relativa alla prestazione per la quale si è verificato l’inesatto adempimento è ridotta del 20%;
    c) nei casi di cui alla precedente lettera b), qualora gli eventuali rimedi non siano compatibili coi tempi, le finalità e le disponibilità dell’amministrazione, comportando variazioni del bilancio, o altri pregiudizi gravi per l’attività amministrativa o qualora l’inesatto adempimento o gli errori abbiano costretto l’amministrazione ad abbandonare l’iniziativa o a disporne il rifacimento integrale, oppure siano stati causa inequivocabile di annullamento in sede giurisdizionale o di rigetto o rifacimento integrale imposti da altra autorità a ciò preposta ai sensi della normativa vigente, non si procederà ad alcuna ripartizione del fondo e le quote eventualmente accantonate o distribuite in relazione alle fasi precedenti saranno revocate;
    d) nei casi di cui alla lettera c) l’incarico viene revocato con la garanzia del contraddittorio con gli interessati ed affidato ad altri soggetti ovvero ai titolari del primo affidamento che non siano risultati responsabili.
    2. L’omesso adempimento delle prestazioni affidate comporta l’automatica esclusione dalla ripartizione del fondo.

    Art. 383 undecies
    (Fiscalità, limite ai compensi)

    1. I compensi di cui alla presente sezione sono soggetti a ritenute fiscali con riferimento alle aliquote vigenti nel periodo di imposta di effettivo pagamento nel rispetto del  principio di cassa.
    2. Il compenso massimo annuale derivante dall’applicazione della presente sezione non può superare l’importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo corrisposto al dipendente nell’anno di affidamento dell’incarico.

    Art. 383 duodecies
    (Sottoscrizione ed utilizzazione degli elaborati)

    1. Tutti gli elaborati prodotti nell’ambito delle attività conferite ai sensi della presente sezione:
    a) devono essere sottoscritti dai dipendenti che li hanno redatti e contenere l’indicazione di tutti i dipendenti che hanno comunque collaborato alla loro produzione, secondo gli incarichi conferiti;
    b) devono riportare l’intestazione della Regione Lazio e della struttura responsabile della loro produzione;
    c) devono considerarsi di proprietà della Regione ad esclusione dei casi di espletamento delle prestazioni per conto di altre pubbliche amministrazioni previa stipula di apposita convenzione come previsto dal comma 2, lettera c) dell’articolo 383 ter;
    d) possono essere utilizzati dai dipendenti ai fini dell’inserimento nel proprio curriculum professionale.”

    d) l’articolo 385 è sostituito dal seguente:

    “Art. 385
    (Compensi per lo svolgimento di incarichi di collaudo)

    1. I compensi spettanti ai dipendenti regionali per incarichi di cui all’articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche sono disciplinati nella sezione III bis del presente Capo VII.
    2. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le vigenti disposizioni in materia”.

    e) dopo l’articolo 558 bis è inserito il seguente:

    “Art.558 ter
    (Norme transitorie per l’attuazione della disciplina degli incentivi ai sensi dell’articolo 92 e articolo 93 del d.lgs. 163/2006 come modificato dalla legge 11 agosto 2014, n. 114)

    1. Alle funzioni tecniche incentivate si applica la disciplina normativa vigente in materia al momento dell’effettivo svolgimento delle relative attività, ovvero:
    a) alle attività individuate e conferite ai sensi dell’articolo 92 del d.lgs. 163/2006 e completamente espletate e concluse alla data del 18 agosto 2014 si applica la disciplina di cui all’allegato “EE”;
    b) alle attività individuate e conferite ai sensi dell’articolo 92 del d.lgs. 163/2006:
    1) ma non completamente espletate entro il 18 agosto 2014 si applicano i criteri e le modalità di determinazione del fondo per l’incentivazione di cui all’allegato “EE”, per le sole frazioni temporali di attività completate entro la suddetta data;
    2) alle restanti attività espletate a partire dal 19 agosto 2014 si applicano, in quanto compatibili, i criteri e le modalità di determinazione del fondo per l’incentivazione di cui all’allegato “EE”, nel rispetto delle quote di cui all’articolo 93, commi 7 bis, 7 ter e 7 quater del d. lgs. 163/2006 e successive modifiche, per le sole frazioni temporali di attività completate entro il 18 aprile 2016;
    c) alle attività individuate e conferite ai sensi dell’articolo 93 del d.lgs. 163/2006 come modificato dalla legge 11 agosto 2014, n.114 (Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari):
    1) ed espletate, a partire dal 19 agosto 2014 e completate alla data di entrata in vigore del d.lgs. 50/2016, si applicano i criteri e le modalità di determinazione del fondo per l’incentivazione di cui all’allegato “EE”, in quanto compatibili, nel rispetto delle quote di cui all’articolo 93, commi 7 bis, 7 ter e 7 quater del d.lgs. 163/2006 e successive modifiche;
    2) ed espletate, a partire dal 19 agosto 2014 e non completate alla data di entrata in vigore del d.lgs. 50/2016, si applicano, per le sole frazioni temporali di attività completate entro il 18 aprile 2016, i criteri e le modalità di determinazione del fondo per l’incentivazione di cui all’allegato “EE”, nel rispetto delle quote di cui all’articolo 93, commi 7 bis, 7 ter e 7 quater del d.lgs. 163/2006 e successive modifiche, in quanto compatibili;
    d) alle attività individuate e conferite ai sensi dell’articolo 113 del d.lgs. 50/2016, svolte o completate nel periodo compreso tra il 19 aprile 2016 e l’entrata in vigore degli articoli da 383 bis a 383 duodecies, si applicano i criteri e le modalità di determinazione del fondo per l’incentivazione di cui all’allegato “EE”, nel rispetto delle quote stabilite dall’articolo 113 del d.lgs. 50/2016.”;


    f) all’allegato “EE”, le parole “(rif.artt.363-385)” sono sostituite dalle seguenti “(rif. art. 558 ter)”.

    Art. 2
    (Abrogazioni e disposizioni finali)

    1. E’ abrogato il comma 2 dell’articolo 363 del regolamento regionale 1/2002, nonché ogni altra disposizione in esso contenuta incompatibile con le norme del presente regolamento.
    2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 558 ter del regolamento regionale 1/2002, come introdotto dal presente regolamento, le restanti disposizioni del presente regolamento si applicano a tutte le attività individuate e conferite ai sensi dell’articolo 113 del d.lgs. 50/2016 relativamente alle frazioni temporali di attività svolte e completate successivamente all’entrata in vigore del regolamento stesso ai sensi dell’articolo 3, per le quali non trova applicazione l’allegato “EE”.
    3. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.

    Art. 3
    (Entrata in vigore)

    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Lazio.

           Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.

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