Regolamento regionale 2 dicembre 2024, n. 11
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BUR Lazio 5 dicembre 2024, n. 98
- Testo vigente al:
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Modifiche al regolamento regionale 15 gennaio 2019, n. 1 (Regolamento per la disciplina degli interventi a sostegno delle famiglie dei minori fino al dodicesimo anno di età nello spettro autistico) e successive modificazioni
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Art. 1
(Modifiche all’articolo 4 del regolamento regionale 15 gennaio 2019, n. 1 e successive modificazioni)1. All’articolo 4 del r.r. 1/2019 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera b) del comma 2, dopo le parole: “Abilitazione all’esercizio della professione” sono inserite le seguenti: “e iscrizione ai rispettivi ordini”;
b) al comma 2 bis, dopo le parole: “devono essere in possesso” sono inserite le seguenti: “dell’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo o di medico specializzato in psichiatria o neuropsichiatria infantile e”.
Art. 2
(Modifica all’articolo 10 del regolamento regionale15 gennaio 2019, n. 1 e successive modificazioni)1. Al comma 1 dell’articolo 10 del r.r. 1/2019 e successive modificazioni, dopo le parole: “che emanano un avviso pubblico” sono inserite le seguenti: “anche a modalità sportello”.
Art. 3
(Modifiche all’articolo 11 del regolamento regionale15 gennaio 2019, n. 1 e successive modificazioni)1. Dopo il comma 1 dell’articolo 11 del r.r. 1/2019 e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti:
“1 bis. Il distretto sociosanitario adotta procedure a tutela dei nuclei più fragili, prevedendo la presentazione della documentazione attestante le spese sostenute dalle famiglie con cadenza periodica, per consentire l’anticipazione dei tempi di liquidazione del rimborso.
1 ter. Nelle ipotesi di spese riferite a trattamenti eseguiti da professionisti, la cui domanda di iscrizione all’Elenco sia in corso di istruttoria da parte della Regione Lazio, la famiglia, al momento della richiesta di rimborso, allega alla documentazione attestante le spese, un’autodichiarazione del professionista, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che attesti l’avvenuta presentazione della domanda di iscrizione all’Elenco, in data antecedente all’esecuzione del trattamento.
1 quater. Nelle ipotesi previste al comma 1 ter, gli uffici competenti del distretto sociosanitario sospendono il visto di regolarità propedeutico alla liquidazione del rimborso, fino alla verifica della data di presentazione della domanda di iscrizione all’Elenco del professionista e alla conclusione positiva dell’istruttoria finalizzata all’iscrizione all’Elenco, effettuate dalla Regione.
1 quinquies. Gli uffici competenti del distretto sociosanitario concludono il procedimento, previsto ai commi 1 bis, 1 ter e 1 quater, rigettando la richiesta di rimborso presentata dalle famiglie, nel caso in cui la domanda di iscrizione all’Elenco sia stata presentata dal professionista in data successiva all’esecuzione del trattamento e qualora l’esito dell'istruttoria regionale di iscrizione del professionista all’Elenco risulti negativo.”.
Art. 4
(Disposizione transitoria)1. Le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 1 bis, 1 ter e 1 quater e 1 quinquies, del r.r. 1/2019, previste dall’articolo 3 del presente regolamento, non si applicano ai procedimenti in corso.
Art. 5
(Entrata in vigore)1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.
Data di aggiornamento/verifica: 11/12/2024