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Regolamento regionale 2 Agosto 2018 n. 20 (1)

  • BUR 7 Agosto 2018, n.64
  • Testo vigente al:
  • Nuovo regolamento per la determinazione dei criteri per la partecipazione, l’assegnazione, l’erogazione e delle procedure per il monitoraggio e per la rendicontazione in materia di contributi allo spettacolo dal vivo di cui alla Legge regionale 29 dicembre 2014, n. 15
  •  Art. 1

    (Oggetto)

     

    1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 15 comma 2 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 15 “Sistema cultura Lazio: Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale”, disciplina i criteri e le modalità di partecipazione, assegnazione ed erogazione dei contributi, nonché le procedure per il monitoraggio e la rendicontazione, anche in attuazione di quanto disposto dall’articolo 51 dello Statuto e dall’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”, al fine di assicurare equità e trasparenza all'azione amministrativa, nonché il miglior impiego delle risorse destinate al conseguimento di utilità sociali.

     

     

    Art. 2

    (Definizioni)

     

    1. Ai fini del presente regolamento s’intendono per:

    a. “contributo”: l’erogazione in denaro, a fondo perduto, volta alla parziale copertura delle spese ammissibili delle attività in misura non superiore all’80% delle stesse e comunque nella misura massima di trentamila euro, e di cinquantamila euro per i “centri di produzione” indicati dall’Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento, e fino al pareggio di bilancio del progetto;

    b. “progetto”: insieme della attività che rispettano i requisiti specifici di ammissibilità previsti dal comma 2 dell’articolo 3, e dall’ Allegato A.

    c. “soggetto beneficiario”: enti locali, nonché altri enti pubblici e soggetti giuridici privati operanti nel settore dello spettacolo dal vivo ed in possesso dei requisiti soggettivi indicati all’articolo 6 .

     

     

    Art. 3

    (Ambito di realizzazione delle iniziative e attività ammissibili)

     

    1. La Regione, al fine di garantire un’equilibrata e qualificata distribuzione dell’offerta culturale di spettacolo dal vivo nell’ambito del territorio regionale, sostiene, in particolare, i seguenti interventi:

    a) le attività di produzione comprendenti:

    I. produzione di spettacolo dal vivo in tutte le sue forme;

    II. progetti dei centri di produzione;

    b) lo sviluppo di festival e rassegne di spettacolo dal vivo comprendenti:

    I. attività di teatro, musica, danza e a carattere multidisciplinare;

    II. attività circensi e degli artisti di strada;

    c) il sostegno allo spettacolo dal vivo mediante:

    I. sviluppo di circuiti regionali, attraverso reti tra enti locali, inclusa Roma Capitale, per la diffusione sul territorio regionale dell’offerta di spettacolo dal vivo;

    II. realizzazione di ensemble musicali ed orchestre, in particolare giovanili, in qualsiasi forma giuridica costituite;

    d) le attività che favoriscono la formazione, l’educazione e la partecipazione del pubblico mediante:

    I. progetti svolti in collaborazione con le istituzioni scolastiche, le università e le istituzioni dell’alta formazione artistica, teatrale, musicale e coreutica, riconosciute dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e con gli enti e le associazioni, purché anch’essi riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

    II: progetti di educazione e formazione musicale, teatrale e coreutica;

    III. progetti per lo sviluppo del teatro di figura e iniziative di spettacolo dal vivo destinate ai bambini e all’infanzia.

    2. Per gli interventi di cui al presente regolamento, ai fini del rispetto dei requisiti specifici di ammissibilità previsti nell’Allegato A e della riconoscibilità delle spese sostenute, sono prese in considerazione esclusivamente le rappresentazioni alle quali chiunque può accedere con l’acquisto di titolo di ingresso. Alla necessità di acquisto di titolo di ingresso fanno eccezione, solo se in possesso di idonea documentazione e/o di dichiarazione resa da pubblica autorità: a) le attività del teatro di figura e degli artisti di strada; b) le manifestazioni svolte nei luoghi di culto; c) progetti di cui al punto I della lett. d) del comma 1; d) manifestazioni svolte nei luoghi di rilevante interesse storico-artistico di cui all’articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”; e) concerti d’organo; f) rappresentazioni ad ingresso gratuito sostenute finanziariamente da altri enti pubblici e/o privati, retribuite in maniera certificata e munite di attestazione SIAE.

    3. Sono espressamente esclusi i progetti che realizzano iniziative di spettacolo dal vivo all’interno di sagre, fiere, mostre e manifestazioni di carattere politico, partitico, sindacale, religioso, o di carattere tradizionale e folklorico così come definite negli articoli 9 e 11 della l.r. 15/2014.

     

    Art. 4

    (Le risorse)

     

    1. Gli interventi di cui all’articolo 3 sono finanziati con il Fondo Unico per lo Spettacolo dal Vivo di cui all’articolo 23 della l.r. 15/2014.

    2. Al riparto del suddetto Fondo si provvede con il programma operativo annuale previsto dall’articolo 14 della l.r. 15/2014, nel rispetto delle disposizioni del documento d’indirizzo regionale per lo spettacolo dal vivo e per la promozione delle attività culturali.

     

    Art. 5

    (Caratteristiche del contributo)

     

    1. Nel rispetto del principio generale del pareggio di bilancio, il contributo regionale non può essere superiore alla differenza fra il totale delle spese ammissibili ed il totale delle entrate al netto del contributo regionale, relative alla realizzazione delle attività previste nel progetto.

    2. Il contributo è destinato a sostenere i progetti ammessi entro i limiti indicati all’articolo 2 e quindi nel rispetto di tutti i seguenti massimali: a) 80% delle spese ammissibili; b) euro 30.000,00, o euro 50.000,00 per i “centri di produzione”; c) pareggio di bilancio come definito al comma 1.

    3. La Regione finanzia gli interventi realizzati a partire dal 1 gennaio al 31 dicembre dell’esercizio finanziario successivo a quello in cui è presentata la domanda di contributo.

    4. Non è ammissibile, pena la decadenza dal contributo di cui al presente regolamento, percepire ulteriori contributi e/o finanziamenti a qualsiasi titolo erogati dalla Regione Lazio per la realizzazione delle attività del progetto proposto.

     

     

    Art. 6

    (Soggetti beneficiari e requisiti soggettivi)

     

    1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento gli enti locali, nonché altri enti pubblici e soggetti giuridici privati purché operanti nel settore dello spettacolo dal vivo da almeno 2 anni ed in possesso, al momento della presentazione e fino all’erogazione del saldo del contributo, degli ulteriori requisiti soggettivi  previsti nell’articolo 7 e nelle definizioni contenute nell’Allegato A.

    2. Nel caso di progetti presentati in forma aggregata, fermo restando l’operatività nel settore dello spettacolo dal vivo e gli ulteriori requisiti generali e speciali indicati al comma 1, necessari per tutti i soggetti aggregati, il requisito minimo biennale di esperienza nel settore deve essere posseduto almeno dal soggetto capofila.

    3. Non possono presentare domanda di contributo: a) le fondazioni e associazioni di rilevanza statale e regionale indicate all’articolo 7 della l.r. 15/2014; b) le bande musicali e i gruppi corali, coreutici e teatrali a carattere amatoriale iscritti all’Albo di cui all’articolo 8 della l.r. 15/2014.

    4. Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti soggettivi di cui al presente articolo comporterà la non ammissibilità alla fase di valutazione della proposta progettuale o comunque la non ammissione a contributo. La perdita del requisito intervenuta successivamente alla concessione ma prima del saldo del contributo, salvo per il requisito di cui all’articolo 7 comma 2 lettera a), comporterà la decadenza dal contributo concesso, con conseguente recupero dell’acconto eventualmente già erogato.

     

    Art. 7

    (Requisiti soggettivi generali)

     

    1. I soggetti giuridici privati devono essere costituiti con atto pubblico o scrittura privata registrata.

    2. I medesimi soggetti devono inoltre:

    a. non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, cessazione d'attività o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura prevista da leggi e/o regolamenti nazionali, ovvero avere in corso un procedimento per la dichiarazione di tali stati;

    b. non essere stata pronunciata, nei confronti del legale rappresentante, condanna irrevocabile o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, a pena detentiva in misura non inferiore a due anni per qualunque delitto non colposo. E’ comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione o altri reati contro la pubblica amministrazione, frode, riciclaggio. L’esclusione in ogni caso non opera quando il reato sia stato depenalizzato o sia intervenuta la riabilitazione o il reato sia stato dichiarato estinto dopo la condanna o la condanna sia stata comunque revocata;

    c. ai sensi dell’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, non aver concluso, nell’ultimo triennio, contratti di lavoro subordinato o autonomo o attribuito incarichi professionali a ex dipendenti della Regione Lazio che, nel triennio antecedente alla cessazione del loro rapporto di lavoro con l’Amministrazione, hanno esercitato nei confronti del richiedente poteri autoritativi o negoziali per conto della Regione stessa;

    d. non aver commesso irregolarità rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali risultanti dal DURC;

    e. non essere destinatari di provvedimenti che limitano la possibilità di ricevere contributi o altre agevolazioni da Pubbliche Amministrazioni ai sensi delle norme vigenti.

     

    Art. 8

    (Modalità di ammissione al contributo)

     

    1. L’ammissione al contributo avviene sulla base di una procedura che si articola in 3 fasi:

    - presentazione della domanda;

    - istruttoria di ammissibilità;

    - valutazione della domanda.

     

     

    Art. 9

    (Presentazione della domanda)

     

    1. Le domande per l’ammissione al contributo devono essere presentate nei termini di cui all’articolo 15, comma 3, della l.r. 15/2014 e valgono per l’esercizio finanziario successivo. La domanda, pena l’esclusione, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto istante, o del soggetto con ruolo di capofila nel caso di raggruppamenti, e presentata per via telematica, su apposita piattaforma informatica, secondo la procedura che la direzione competente renderà nota con specifici avvisi sul sito www. regione.lazio.it, sezione cultura, in cui sono indicate anche le modalità di supporto alla presentazione.

    2. E’ ammessa la presentazione di una sola domanda per ciascun soggetto, in forma singola o associata. Nel caso di presentazione di più domande in forma singola, ovvero di più domande in forma associata, verrà presa in considerazione esclusivamente l’ultima domanda presentata. In caso di pluralità di domande in forma singola e associata verrà presa in considerazione esclusivamente l’ultima domanda presentata in forma associata.

    3. La Regione Lazio non assume alcuna responsabilità per impossibilità o ritardi di presentazione delle domande dipendenti da problemi tecnici o comunque dipendenti da caso fortuito o forza maggiore.

     

    Art. 10

    (Istruttoria di ammissibilità)

     

    1. La direzione regionale competente in materia di cultura procede all’istruttoria formale-amministrativa delle domande pervenute, anche avvalendosi di proprie società strumentali, entro 120 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

    2. Le domande pervenute sono sottoposte all’istruttoria formale-amministrativa di ammissibilità volta a verificare il rispetto dei requisiti soggettivi e progettuali di partecipazione, delle modalità e dei termini di presentazione e la completezza della documentazione richiesta.

    3. Salvo quanto indicato al successivo comma 4, la carenza di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, ad esclusione di quelli incidenti sulla descrizione tecnica ed economica del progetto, può essere regolarizzata mediante soccorso istruttorio. In tal caso, la direzione di cui al comma 1 provvede a trasmettere, tramite PEC, apposita richiesta di regolarizzazione assegnando al soggetto proponente un termine non superiore a 10 giorni per provvedere. In caso di mancata o incompleta regolarizzazione entro il termine assegnato la domanda è dichiarata non ammissibile alla fase di valutazione. La richiesta di regolarizzazione interrompe i termini di cui al comma 1, che ricominciano a decorrere dalla scadenza del termine concesso per la regolarizzazione stessa.

    4. Non possono essere regolarizzate attraverso soccorso istruttorio le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del progetto e del soggetto responsabile dello stesso.

    5. Con determinazione del direttore competente in materia di cultura sono approvati gli elenchi delle domande non ammissibili a valutazione per mancato superamento dell’istruttoria formale. La determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale con valore di notifica per gli interessati, a tutti gli effetti di legge.

     

     

    Art. 11

    (Valutazione della domanda e riparto delle risorse)

     

    1. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge regionale di bilancio, la Giunta Regionale, predispone il programma operativo annuale degli interventi di cui all’articolo 14 della l.r. n. 15/2014, che invia alla commissione consiliare competente per il parere ivi previsto.

    2. Le risorse di cui all’articolo 4 sono ripartite, nel citato programma operativo, tra le tipologie di interventi per i quali risultano presentate domande ammissibili a valutazione, con indicazione delle modalità di riutilizzo nel caso di interventi privi di domande ammesse a contributo.

    3. Entro 5 giorni dall’invio del programma operativo alla commissione consiliare competente, il direttore della direzione regionale competente convoca le commissioni di valutazione, costituite a norma dell’articolo 15, comma 4, della l.r. 15/2014. La convocazione delle riunioni può avvenire anche tramite posta elettronica.

    4. La partecipazione dei componenti ai lavori delle commissioni di valutazione può avvenire anche con gli strumenti della teleconferenza o della videoconferenza.

     

     

    Art. 12

    (Modalità di valutazione della proposta progettuale)

     

    1. Le commissioni di cui all’articolo 15, comma 4, della l.r. 15/2014 procedono alla valutazione dei progetti relativi alle domande ritenute ammissibili attribuendo agli stessi un punteggio fino ad un massimo di 100 punti articolati secondo le tabelle di cui all’Allegato A.

    2. Sono ammissibili a contributo soltanto le proposte che conseguono un punteggio complessivo pari o superiore a 60/100 ed un punteggio specifico, con riferimento al criterio della qualità artistica, pari o superiore a 30/55.

     

     

    Art. 13

     (Assegnazione dei contributi)

     

    1. Le commissioni di valutazione, all’esito dei lavori svolti, predispongono le graduatorie delle domande valutate, con l’indicazione dei punteggi assegnati e del contributo richiesto.

    2. Con determinazione del direttore regionale competente in materia di cultura sono approvate, per ogni tipologia di intervento, le graduatorie dei progetti valutati, i punteggi assegnati e i contributi concessi.

    3. L’atto di cui al comma 2 è pubblicato sul Bollettino Ufficiale, sul sito istituzionale della Regione Lazio all’indirizzo www.regione.lazio.it, sezione cultura. Tale pubblicazione ha valore di notifica per gli interessati, a tutti gli effetti di legge.

    4. Le richieste di contributo sono finanziate secondo l’ordine della graduatoria, sino all’esaurimento delle risorse disponibili.

    5. In sede di predisposizione delle graduatorie di cui al comma 2 l’ultimo dei progetti ammessi è finanziato a concorrenza delle risorse disponibili, se le stesse sono pari all’importo del contributo richiesto.

    6. In caso di economie di spesa, o comunque di maggiori risorse, le graduatorie dei beneficiari sono utilizzate a scorrimento e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

     

     

    Art. 14

    (Comunicazione e formalizzazione)

     

    1. La comunicazione ai beneficiari dell’assegnazione del contributo avviene sia con la pubblicazione di cui all’articolo 13 sia a mezzo posta elettronica certificata.

    2. La direzione regionale competente, a mezzo posta elettronica certificata, comunica al beneficiario l’assegnazione del contributo e la data in cui deve presentarsi per la sottoscrizione della relativa accettazione. Nella stessa comunicazione è resa nota altresì la procedura per la presentazione delle variazioni progettuali di cui all’articolo 15.

    3. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 15, la mancata accettazione del contributo entro 30 giorni dalla convocazione da parte degli Uffici competenti senza formale comunicazione di motivato impedimento è considerata quale rinuncia al contributo.

     

     

    Art. 15

    (Variazioni)

     

    1. I beneficiari del contributo realizzano le attività  conformemente a quanto previsto nel progetto ammesso a contributo.

    2. Sono ammissibili le variazioni progettuali, solo se autorizzate dalla Regione Lazio, che non alterano le condizioni che hanno dato luogo alla valutazione di ammissibilità, congruità e finanziabilità del progetto medesimo, non ne modificano complessivamente la qualità artistica o indicizzata, gli obiettivi originari o l’impianto complessivo, ovvero che non costituiscono una modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione dello stesso.

    3. L’istanza di variazione, comprensiva di una sintetica relazione che evidenzi e motivi gli scostamenti previsti rispetto alle caratteristiche originarie del progetto, sottoscritta dal legale rappresentante del beneficiario, o del capofila nel caso di raggruppamenti, deve essere inviata alla direzione regionale competente, a mezzo PEC, entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione di assegnazione del contributo.

    4. La direzione competente invia l’elenco dei progetti per i quali è richiesta la variazione alla commissione di valutazione che accoglie o rigetta la richiesta.

    5. Non sono ammissibili variazioni del costo complessivo del progetto.

    6. La direzione competente provvede a comunicare l’esito della valutazione delle variazioni progettuali al soggetto beneficiario richiedente che dovrà procedere all’accettazione del contributo nei termini di cui all’articolo 14.

    7. In caso di rigetto della richiesta di variazione, il soggetto beneficiario deve accettare il contributo impegnandosi a realizzare il progetto originario, pena la decadenza dal contributo stesso.

     

     

     

     

    Art. 16

    (Erogazione del contributo)

     

    1. L’erogazione del contributo può avvenire in due rate, secondo le modalità di seguito indicate:

    a) una eventuale anticipazione, da richiedersi in sede di accettazione del contributo nella misura massima del 60% dell’importo concesso. Ove l’anticipazione sia richiesta da soggetti che non abbiano ricevuto, nell’ultimo triennio, contributi concessi ai sensi della l.r. 15/2014, ovvero nei confronti dei quali siano stati adottati provvedimenti di revoca o decadenza dagli stessi contributi, la stessa è concessa solo dietro presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta, a copertura dell’importo dell’anticipazione, rilasciata da soggetti autorizzati e con le caratteristiche indicate nel manuale di rendicontazione indicato al comma 2 dell’articolo 17;

    b) una erogazione a saldo, da richiedersi entro e non oltre 90 giorni dalla data di conclusione del progetto, e comunque entro e non oltre il 30 marzo dell’anno successivo alla concessione del contributo, pena la revoca dello stesso, dietro presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute.

     

     

    Art. 17

    (Rendicontazione e condizioni di ammissibilità delle spese)

     

    1. L’erogazione di ciascuna rata di contributo avviene dietro presentazione del relativo modulo di richiesta predisposto dalla direzione competente.

    2. Con provvedimento del direttore della direzione regionale competente, ogni anno, è approvato il manuale di rendicontazione.

    3. Il suddetto manuale è pubblicato sul sito www.regione.lazio.it, sezione cultura, al momento dell’apertura della piattaforma informatica per la presentazione della domanda e resta disponibile e liberamente consultabile per tutta la procedura.

    4. Sono ammissibili, ai fini della liquidazione del contributo, per ogni tipologia di intervento, le categorie di spese indicate nel modello di bilancio preventivo fornito dalla Regione ai fini della richiesta del contributo, direttamente imputabili ad una o più attività del progetto, sostenute e pagate dal beneficiario del contributo, documentabili e tracciabili, riferibili all’arco temporale di attuazione del progetto e considerate al lordo di imposte e altri oneri ove non recuperabili dal beneficiario, rispondenti agli ulteriori requisiti eventualmente previsti nel citato manuale di rendicontazione.

    5. Fermo restando l’effettiva attuazione del progetto ammesso a contributo, con le eventuali variazioni di cui all’articolo 15, qualora il costo complessivo dell’iniziativa risulti inferiore a quello preventivato, in misura comunque non superiore al 20%, non è operata alcuna riduzione del contributo concesso, fatto salvo il rispetto dei massimali indicati all’articolo 5, comma 2.

    6. In caso diverso, il contributo viene ridotto proporzionalmente, salvo l’ipotesi di diminuzione delle uscite superiore al 50% rispetto a quanto previsto nel bilancio preventivo, per la quale la direzione competente provvede alla revoca integrale del contributo.

    7. Qualsiasi eventuale variazione progettuale non autorizzata, emersa in fase di rendicontazione e non riguardante esclusivamente il costo complessivo dell’iniziativa ma elementi di qualità artistica o indicizzata, come definiti nell’Allegato A, comporterà, secondo le disposizioni di dettaglio contenute nel citato manuale di rendicontazione, la non riconoscibilità delle spese relative agli eventi variati, oppure, nei casi più rilevanti, la decadenza integrale del contributo stesso.

     

     

    Art. 18

    (Obblighi dei soggetti beneficiari)

     

    1. I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare i contributi ricevuti a norma delle presenti disposizioni, esclusivamente per le iniziative per le quali sono stati concessi.

    2. In ogni caso, la Regione non assume alcuna responsabilità in merito all'organizzazione e allo svolgimento delle iniziative per cui sono stati concessi i contributi, per nessuna tipologia di sinistro e/o rivendicazione di terzi. I beneficiari dei contributi sono tenuti a rendere conoscibile mediante appropriata comunicazione l’assenza di qualsiasi responsabilità da parte della Regione.

    3. I beneficiari sono obbligati, negli atti di informazione, compresi manifesti e cartellonistica, a citare il contributo regionale, ai sensi dell’articolo 20 della Legge regionale n. 16/1996, pena l’applicazione di sanzioni fino alla revoca integrale del contributo.

     

    Art. 19

    (Controlli e decadenza)

     

    1. La direzione regionale competente cura il monitoraggio ed il controllo sul corretto utilizzo e rendicontazione delle risorse destinate alla realizzazione degli interventi previsti dal presente regolamento, con la possibilità di richiedere chiarimenti ed integrazioni documentali.

    2. La Regione si riserva il diritto di disporre in qualsiasi momento verifiche, anche a campione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, in relazione ai contributi concessi ed erogati, per accertare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dai beneficiari.

    3. In caso di dichiarazioni mendaci, fatte salve le conseguenze penali previste per legge, il beneficiario decade dal contributo assegnato ed è tenuto a restituire ogni somma eventualmente già percepita, maggiorata degli interessi legali a decorrere dalla data dell’erogazione del contributo.

    4. Il contributo concesso sarà soggetto a revoca da parte della direzione regionale competente nei casi espressamente previsti dal presente regolamento, dall’atto di accettazione del contributo e dal manuale di rendicontazione.

    5. Entro 120 giorni dall’approvazione del programma operativo annuale di cui all’art. 14 della l.r. 15/2014 la direzione regionale trasmette alla commissione consiliare competente in materia di cultura una dettagliata relazione sullo stato di attuazione degli interventi finanziati, nell’annualità precedente, ai sensi del presente regolamento.

     

     

     

    Art. 20

    (Aiuti di Stato)

     

    1. I contributi che costituiscono Aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 107 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, sono concessi nel rispetto dei regolamenti della Commissione Europea, tenendo conto dei relativi periodi di validità, emanati in conformità al regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio del 7 maggio 1998, relativo all’applicazione delle disposizioni in materia di Aiuti di Stato a determinate categorie di Aiuti di Stato orizzontali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie L 142 del 14 maggio 1998, e successive modifiche.

    2. L’individuazione dell’eventuale regime di aiuti applicabile ai singoli interventi è disposta nei documenti di programmazione previsti agli articoli 13 e 14 della l.r. 15/2014.

     

     

    Art. 21

    (Entrata in vigore)

     

    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e disciplina le domande di contributo relative alle annualità 2019 e seguenti.

    2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento regionale 24 marzo 2016, n. 6 “Criteri per la partecipazione, l’assegnazione, l’erogazione e procedure per il monitoraggio e per la rendicontazione in materia di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul fondo unico regionale per lo spettacolo dal vivo di cui alla legge regionale 29 dicembre 2014, n. 15” e successive modifiche e integrazioni, il quale continua comunque ad applicarsi per la conclusione dei procedimenti inerenti le domande di contributo relative alle annualità fino al 2018.

     

     

    INDICE

     

    Art. 1  (Oggetto)

     

    Art. 2  (Definizioni)

     

    Art. 3  (Ambito di realizzazione delle iniziative e  attività ammissibili)

     

    Art. 4  (Le Risorse)

     

    Art. 5  (Caratteristiche del contributo)

     

    Art. 6  (Soggetti beneficiari e requisiti soggettivi)

     

    Art. 7  (Requisiti soggettivi generali)

     

    Art. 8  (Modalità di ammissione al contributo)

     

    Art. 9  (Presentazione della domanda)

     

    Art. 10 (Istruttoria di ammissibilità)

     

    Art. 11 (Valutazione della domanda e riparto delle risorse)

     

    Art. 12 (Modalità di valutazione della proposta progettuale)

     

    Art. 13 (Assegnazione dei contributi)

     

    Art. 14 (Comunicazione e formalizzazione)

     

    Art. 15 (Variazioni)

     

    Art. 16 (Erogazione del contributo)

     

    Art. 17 (Rendicontazione e condizioni di ammissibilità delle spese)

     

    Art. 18 (Obblighi dei soggetti beneficiari)

     

    Art. 19 (Controlli e decadenza)

     

    Art. 20 (Aiuti di Stato)

     

    Art. 21 (Entrata in vigore)

     

         Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.


    NOTA

    (1) ABROGATO DALL'ART. 22 DEL R.R. 5 AGOSTO 2019, N.16, PUBBLICATO SUL BUR LAZIO 6 AGOSTO 2019 N.63

     

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