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Regolamento regionale 19 Ottobre 2017 n.25

  • BUR 24 Ottobre 2017, n.85
  • Testo vigente al:
  • Regolamento regionale di attuazione degli interventi di cui all’articolo 2 della legge regionale 28 maggio 2015 n. 6, “Disposizioni per la promozione del riconoscimento della lingua italiana dei segni e per la piena accessibilità delle persone sorde alla vita collettiva. Screening uditivo neonatale”
  • Art. 1
    (Oggetto)

    1. Il presente regolamento, ai sensi dall’art. 4 della legge regionale 28 maggio 2015, n. 6 (Disposizioni per la promozione del riconoscimento della lingua dei segni italiana e per la piena accessibilità delle persone sorde alla vita collettiva. Screening uditivo neonatale), individua le disposizioni per l’attuazione degli interventi di cui all’articolo 2 della citata legge, nonché i criteri di ripartizione degli stanziamenti e i metodi di verifica dell’attuazione della stessa.


    Art. 2
    (Ambiti di intervento. Disposizioni attuative)

    1. Ai fini dell’attuazione degli interventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), della l.r. n. 6 del 28 maggio 2015, la Regione promuove, attraverso appositi bandi, la formazione del personale impiegato nei servizi educativi della prima infanzia, per:
    a) migliorare le conoscenze e le competenze all’accoglienza e al lavoro con bambini con sordità;
    b) implementare e ampliare le conoscenze e le competenze nell’uso della lingua italiana dei segni (LIS) e delle nuove tecnologie, in attuazione di quanto disposto dalla lettera c) dell’articolo 2 della l.r. n. 6/2015, anche tramite l’uso di tablet e smartphone”;
    2. Ai fini dell’attuazione degli interventi di cui all’art. 2, comma 1, lettera b), della l.r. n. 6 del 28 maggio 2015, la Regione promuove protocolli di intesa:
    a) con l’Ufficio scolastico regionale del Lazio, per azioni di aggiornamento del corpo docente in merito alla disabilità uditiva, all’uso della LIS, oltre che per azioni di miglioramento dell’accessibilità alla didattica grazie all’uso di nuove tecnologie comunemente riconosciute come ausili alla comunicazione, come tablet e smartphone;
    b) con gli enti locali e le amministrazioni a vario titolo coinvolte nell’erogazione dei servizi di assistenza alla comunicazione, per migliorarne le azioni;
    c) fornisce indirizzi o promuove protocolli di intesa con Laziodisu e con gli atenei del Lazio, per rafforzare ogni iniziativa utile alla realizzazione del diritto allo studio degli studenti sordi, attraverso servizi di interpretariato LIS e adottando nuove tecnologie con l’ausilio di programmi o app da diffondere tramite tablet e smatphone;
    3. Ai fini dell’attuazione degli interventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), della l.r. n. 6 del 28 maggio 2015, la Regione:
    a) inserisce nella programmazione dell’offerta formativa professionale specifiche azioni di rafforzamento dell’accessibilità all’apprendimento tramite il ricorso a servizi di interpretariato LIS e alle nuove tecnologie comunemente riconosciute come ausili nella comunicazione, in particolare, tramite il supporto di app erogate con tablet e smartphone;
    b) promuove specifiche azioni con le amministrazioni pubbliche locali al fine di garantire la piena accessibilità per le persone sorde ai servizi erogati dalle stesse, con il supporto di apposite app da diffondere tramite tablet e smartphone;
    c) garantisce la piena fruibilità della propria comunicazione istituzionale alle persone sorde, attraverso la sottotitolazione dei messaggi audio/video trasmessi dalla Regione e l’utilizzo di servizi di interpretariato LIS in occasione di iniziative pubbliche di carattere istituzionale.
    4. Ai fini dell’attuazione degli interventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), della l.r. n. 6 del 28 maggio 2015, la Regione:
    a) promuove, in collaborazione con il Co.Re.Com. Lazio, un monitoraggio permanente sull’utilizzo della LIS e della sottotitolazione nell’ambito dei programmi di interesse generale;
    b) promuove intese con le emittenti pubbliche e private, ed in particolare con la RAI - sede regionale del Lazio, per la realizzazione, con sottotitolazione od uso della LIS, di programmi informativi, culturali o di interesse generale;
    5. Ai fini dell’attuazione degli interventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), della l.r. n. 6 del 28 maggio 2015, la Regione:
    a) garantisce l’utilizzo di servizi di interpretariato LIS e di supporti tecnologici, come tablet e smartphone, in occasione di manifestazioni di carattere culturale ed eventi di pubblico interesse organizzati dalle strutture regionali;
    b) favorisce l’utilizzo della LIS e di supporti tecnologici, nell’ambito delle manifestazioni di carattere culturale ed eventi di pubblico interesse organizzate dagli enti pubblici dipendenti;
    c) promuove, nei bandi per l’assegnazione di fondi per manifestazioni di carattere culturale promosse da enti locali, una specifica clausola per l’utilizzo e garantire i servizi di interpretariato LIS e di specifici dispositivi che garantiscano l’accessibilità alle persone sorde, in attuazione di quanto disposto dalla lettera c) dell’articolo 2 della l.r. n. 6/2015, anche tramite l’uso di tablet e smartphone;
    d) promuove l’utilizzo di servizi di interpretariato LIS e di specifici dispositivi che garantiscano l’accessibilità alle persone sorde, in occasione di eventi di particolare rilevanza pubblica organizzati dalle amministrazioni locali;
    6. Ai fini dell’attuazione degli interventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f), della l.r. n. 6 del 28 maggio 2015, la Regione:
    a) promuove campagne di informazione e di sensibilizzazione, anche attraverso canali di comunicazione via web, sulle tematiche relative alla sordità, sulla LIS e le differenti modalità di comunicazione, e comunque sulla l.r. n. 6 del 28 maggio 2015;
    b) promuove specifiche campagne di informazione presso i punti nascita del Lazio e i servizi pubblici di diagnosi e cura della sordità, al fine del tempestivo orientamento delle famiglie all’offerta dei servizi legati alla disabilità uditiva.


    Art.3
    (Criteri di ripartizione degli stanziamenti e Piano annuale di programmazione degli interventi)

    1. Ai sensi dell’art. 4 della l.r. 6 del 28 maggio 2015 sono individuate le seguenti macro aree di intervento, in riferimento alle quali viene definito annualmente il piano di programmazione, di cui al comma 2:
    a. area educazione e formazione, ai fini della promozione ed implementazione delle azioni ricomprese nell’art. 2, commi 1 e 2 e comma 3, lettera a) del presente regolamento. Le risorse assegnate contribuiscono e rafforzano l’attuazione delle politiche per l’integrazione scolastica e il diritto allo studio previste dalla normativa vigente.
    b. area comunicazione istituzionale, eventi culturali e di rilevante interesse pubblico, ai fini dell’attuazione degli interventi contemplati nell’art 2, comma 3 lettera c, comma 4 e comma 5 del presente regolamento.
    c. area accessibilità ai servizi, ai fini dell’attuazione degli interventi richiamati nell’art. 2, comma 3 lettera b e comma 6 del presente regolamento.
    2. Con deliberazione di Giunta, verificata l’effettiva disponibilità degli stanziamenti in bilancio, si provvede all’approvazione del Piano annuale di programmazione degli interventi di cui all’art. 2 del presente regolamento. Nel Piano vengono stabilite le priorità e le percentuali di ripartizione dei finanziamenti, fermo restando uno stanziamento minimo del 15% delle risorse disponibili per ciascuna macro area di cui al comma 1.
    3. Con atto del Direttore sono fissate le modalità e i termini dell’erogazione dei contributi/finanziamenti degli interventi e della relativa rendicontazione.


    Art. 4
    (Verifica delle azioni)

    1. La Direzione regionale competente in materia di Politiche sociali:
    a) cura gli adempimenti amministrativi connessi alla gestione e al controllo degli interventi di cui al presente regolamento;
    b) svolge un ruolo di promozione e coordinamento degli interventi previsti dalla l.r. 6 del 28 maggio 2015 di competenza di altre Direzioni e altre amministrazioni locali;
    2. La Regione può disporre controlli sulla validità della documentazione e delle dichiarazioni presentate. Per ogni intervento realizzato è prevista la verifica della congruità amministrativa e tecnica in fase di rendicontazione, in termini di ammissibilità delle spese e rispondenza alle finalità di legge.

    Art. 5
    (Entrata in vigore)

    1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applica la specifica normativa vigente nella materia di riferimento.
    2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.


    SOMMARIO

    Art. 1 - Oggetto
    Art. 2 - Ambiti di intervento. Disposizioni attuative
    Art. 3 - Criteri di ripartizione degli stanziamenti e Piano annuale di programmazione degli interventi
    Art. 4 - Verifica delle azioni
    Art. 5 - Entrata in vigore


    Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.

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