Regolamento regionale 19 maggio 2026, n. 6
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BUR Lazio 21 maggio 2026, n. 41
- Testo vigente al:
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Modifiche al regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 7 (Regolamento di attuazione dell'articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 "Norme in materia di gestione delle risorse forestali") e successive modificazioni
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Art. 1
(Modifiche al regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 7 “Regolamento di attuazione dell’articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali)” e successive modificazioni)1. Al r.r. 7/2005, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica del capo III, è sostituita dalla seguente: “Procedimenti amministrativi in materia forestale”;
b) l’articolo 6, è sostituito dal seguente:“Art. 6”
(Funzioni delle strutture amministrative regionali nei procedimenti amministrativi in materia forestale)1. Le strutture amministrative regionali competenti in materia ambientale, ai sensi dell’articolo 2, commi 31 e 32 della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 “Misure finalizzate al miglioramento della funzionalità della Regione: Disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione dell'ordinamento regionale nonchè interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori e a sostegno delle famiglie” e successive modifiche, assumono le funzioni del soppresso comitato tecnico-scientifico per l’ambiente ed esprimono, entro novanta giorni dalla richiesta, oltre ai pareri obbligatori e vincolanti nei casi previsti negli articoli 31,37 e 38 della legge forestale, anche pareri obbligatori, ma non vincolanti in materia di:
a) tutela degli alberi monumentali prevista nell’articolo 31 della legge forestale;
b) trasformazione del bosco e degli arbusteti in altre qualità di coltura, ai sensi dell’articolo 37 della legge forestale;
c) conversione del bosco e sostituzione della specie, ai sensi dell’articolo 38 della legge forestale;
d) piani previsti dagli articoli 13, 14 e 15 della legge forestale;
e) proroga per l’applicazione dei piani di gestione e assestamento forestale e degli altri piani comunque denominati, che pianifichino nello spazio e nel tempo le risorse agro-silvo-pastorali;
f) in tutte le materie in cui è specificatamente richiesto dalla legge forestale e dal presente regolamento.
2. Le strutture amministrative regionali competenti in materia ambientale esprimono, altresì, pareri facoltativi su richiesta dell’assessorato competente in materia.
c) l’articolo 7, è sostituito dal seguente:“Art. 7
(Disposizioni sui procedimenti amministrativi di autorizzazione, di comunicazione di inizio attività e di termine dei lavori)1. L’esecuzione di interventi di utilizzazione forestale è soggetta ad autorizzazione oppure a comunicazione di inizio attività.
2. Il termine per la conclusione dei procedimenti amministrativi di autorizzazione, ai sensi dell’articolo 45, comma 4, della legge forestale, è di novanta giorni decorrenti dalla data di presentazione della richiesta di autorizzazione.
3. Il decorso del termine previsto nel comma 2, è sospeso quando:
a) l’ente competente richieda all’interessato chiarimenti o documentazione integrativa; in tal caso il decorso del termine riprende dalla data di comunicazione dei chiarimenti o dall’invio della documentazione integrativa;
b) l’ente competente per il rilascio del provvedimento necessita di acquisire due o più pareri, nulla osta o atti di assenso e, per tale fine, indice una conferenza di servizi decisoria ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche. Il decorso del termine riprende dalla data di acquisizione della totalità dei pareri richiesti e comunque non oltre il termine di quarantacinque giorni, decorrente dalla data in cui è stata indetta la conferenza di servizi decisoria.
4. Quando per il rilascio del provvedimento è necessario acquisire un solo atto di assenso, si applicano le disposizioni dell’articolo 17-bis della l. 241/1990.
5. L’ente competente, conclusa la fase istruttoria, emette, entro il termine previsto nel comma 2, il provvedimento di autorizzazione o di rigetto per gli interventi di utilizzazione forestale richiesti.
6. Per l’esecuzione di interventi, che il presente regolamento assoggetta a comunicazione di inizio attività, decorsi trenta giorni dall’invio della stessa all’ente competente, il richiedente può avviare i lavori. L’ente competente, entro trenta giorni dalla data di presentazione della comunicazione, se la stessa è priva dei presupposti e dei requisiti previsti dalla normativa, adotta un provvedimento motivato, da notificare all’interessato, di divieto di inizio dell’attività. L’ente competente, contestualmente alla notifica del provvedimento di divieto di inizio attività, trasmette copia delle comunicazioni e dei provvedimenti connessi al Gruppo Carabinieri Forestale competente per territorio.
7. I soggetti interessati comunicano l’inizio effettivo e il termine dei lavori autorizzati o comunicati ai sensi del presente articolo, alla stazione Carabinieri Forestale competente per territorio.
8. Le richieste di autorizzazione e le comunicazioni, previste nel comma 1, devono essere corredate da:
a) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dall’interessato, attestante il fatto di essere proprietario o di avere in disponibilità il fondo sul quale si richiede di effettuare l’intervento;
b) uno degli elaborati tecnici di gestione previsti nell’articolo 9, o la dichiarazione di taglio prevista nell’articolo 12, in relazione al tipo di intervento.
9. La presentazione delle richieste di autorizzazione e delle comunicazioni previste nel comma 1, deve effettuarsi mediante posta elettronica certificata (PEC).
10. Con l’entrata in funzione della piattaforma amministrativa delle foreste (PAF), afferente al progetto LIFE Foliage, finalizzata alla dematerializzazione delle procedure amministrative regionali, le istanze per il rilascio dell’autorizzazione o le comunicazioni previste nel presente articolo, potranno essere gestite tramite l’infrastruttura PAF.”;
d) l’articolo 8, è sostituito dal seguente:“Art. 8
(Durata e sospensione delle attività, revoca delle autorizzazioni e cessazione delle attività. Varianti in corso d’opera)1. Gli interventi di utilizzazione forestale soggetti alle autorizzazioni previste nell’articolo 7, comma 1, devono concludersi entro trentasei mesi dalla data di rilascio del provvedimento, mentre gli interventi assoggettati alla comunicazione prevista dall’articolo 7, comma 1, esclusi gli interventi attuativi dei Piani di Gestione e Assestamento Forestale (PGAF) previsti nell’articolo 13 della legge forestale o dei Piani Poliennali di Taglio (PPT) previsti nell’articolo 14 della legge forestale, devono concludersi entro diciotto mesi dal decorso del termine fissato per l’inizio dell’attività, fatte salve le proroghe previste nel comma 3.
2. Gli interventi attuativi dei PGAF previsti nell’articolo 13 della legge forestale o PPT previsti nell’articolo 14 della legge forestale, devono concludersi in ventiquattro mesi dal decorso del termine fissato per l’inizio dell’attività, fatte salve le proroghe previste nel comma 3. La presente disposizione si applica anche agli interventi in corso di esecuzione.
3. I termini indicati nei commi 1 e 2 possono essere prorogati, per una sola volta, su richiesta motivata dell’interessato, per un periodo non superiore a dodici mesi. La richiesta di proroga va presentata almeno trenta giorni prima della scadenza naturale del provvedimento. L’ente competente, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di proroga, autorizza o nega la richiesta. Qualora l’ente competente non si pronunci nel termine di trenta di giorni, la domanda di proroga si intende accolta.
4. L’ente competente dispone la sospensione dell’attività autorizzata o dell’attività soggetta a comunicazione ed intima all’interessato di conformare, entro il termine di trenta giorni, l’attività e i suoi effetti alla normativa vigente, nei seguenti casi:
a) violazione delle condizioni e delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni;
b) violazione delle disposizioni della legge forestale, del regolamento, del piano di gestione e assestamento forestale o di altri atti in materia forestale;
c) violazione delle prescrizioni del piano e del regolamento dell’area naturale protetta, dei criteri forestali previsti nell’articolo 33 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 “Norme in materia di aree naturali protette regionali” e successive modifiche, qualora gli interventi autorizzati siano da eseguirsi su fondi ricadenti in aree naturali protette;
d) all’insorgenza di emergenze non previste negli elaborati tecnici.
5. Qualora, entro il termine indicato nel comma 4, l’interessato non adempia alle prescrizioni intimate dall’ente competente, quest’ultimo revoca le autorizzazioni e nel caso di procedimenti soggetti a comunicazione adotta un provvedimento motivato, da notificare all’interessato, di cessazione immediata delle attività.
6. L’ente competente comunica alla Regione, nonché al Gruppo Carabinieri Forestale, i provvedimenti previsti nei commi 4 e 5, ai fini dell’applicazione delle sanzioni previste nell’ articolo 84 della legge forestale e della prescrizione a carico del trasgressore dei lavori di ripristino, consolidamento o adeguamento che risultino necessari al fine di ricostruire il bosco o di assicurare, con altre opere o lavori, la stabilità dei suoli e la regimazione delle acque.
7. I soggetti interessati possono chiedere, all’ente competente, la sospensione dei lavori in bosco o le singole operazioni, in caso di particolari condizioni meteorologiche che possano precludere lo svolgimento dei lavori e la sicurezza degli operatori. Il decorso del termine di fine attività, previsto nel comma 1, rimane sospeso per tutta la durata delle particolari condizioni meteorologiche, fino alla ripresa dei lavori.
8. Quando, per l’esecuzione degli interventi autorizzati, si rendano necessarie delle varianti rispetto a quanto previsto negli elaborati tecnici di gestione, gli interessati, prima della loro messa in opera, devono acquisire specifica autorizzazione, oppure procedere a una nuova comunicazione di inizio attività, ai sensi dell’articolo 7.”;
e) l’articolo 14, è sostituito dal seguente:“Art. 14
(Rimboschimento compensativo)1. Il destinatario dell’autorizzazione alla trasformazione boschiva, nei casi in cui la trasformazione del bosco e delle aree assimilate ai boschi, previste nell’articolo 4 della legge forestale, comporti, anche a causa di interventi successivi e anche se attuati da soggetti diversi, l’eliminazione di un’area boscata superiore a cinquemila metri quadrati, individuata ai sensi degli articoli 3 e 5 del presente regolamento, è tenuto a compiere le opere di rimboschimento compensativo. L’area boscata eliminata è compensata con la creazione, su terreni nudi del medesimo bacino idrografico, di aree boscate di superficie uguale a quelle trasformate. Il rimboschimento deve avvenire impiegando le specie arboree previste negli allegati A1 e A3 della legge forestale, preferibilmente di provenienza locale.
2. Ai sensi dell’articolo 40 della legge forestale, le spese relative al rimboschimento compensativo sono a carico del destinatario dell’autorizzazione alla trasformazione boschiva.
3. L’interessato, per i fini previsti nel comma 1, presenta agli enti competenti, al rilascio dell’autorizzazione e del nulla osta previsti dall’articolo 13, apposita documentazione che indichi in particolare:
a) la superficie e la localizzazione topografica e catastale dell’area boscata da trasformare;
b) la superficie e la localizzazione delle eventuali aree boscate oggetto di trasformazioni nei cinque anni precedenti alla data della richiesta di autorizzazione;
c) la localizzazione topografica e catastale dell’area da sottoporre a rimboschimento compensativo, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 40, comma 4, della legge forestale;
d) la superficie, la destinazione attuale dei terreni previsti nella lettera c), nonché i vincoli urbanistici e paesaggistici eventualmente insistenti sulla stessa area;
e) le modalità e i tempi di realizzazione del rimboschimento, nonché il programma degli interventi colturali da eseguire almeno nei cinque anni successivi all’impianto.
4. Il destinatario dell’autorizzazione alla trasformazione boschiva, prima dell’avvio dei lavori, a garanzia della realizzazione delle opere di rimboschimento compensativo, deve versare un deposito cauzionale oppure presentare garanzia fideiussoria, pari al costo della realizzazione del rimboschimento compensativo e della relativa manutenzione per almeno i cinque anni successivi alla sua realizzazione, a favore dell’ente competente al rilascio dell’autorizzazione. Ai sensi dell’articolo 40 della legge forestale, lo svincolo della somma può avvenire solo a esito positivo del rimboschimento e non prima di cinque anni dalla sua realizzazione.
5. Qualora il destinatario non disponga di terreni da sottoporre a rimboschimento compensativo nel medesimo bacino idrografico, deve farne espressa dichiarazione nella documentazione prevista nel comma 3 e, in tal caso, l’ente competente può disporre l’attuazione del rimboschimento compensativo, a cura e spese del destinatario, su terreni di proprietà dell’ente stesso, ricadenti nel medesimo bacino idrografico nel quale è stata autorizzata la trasformazione.
6. Qualora non sia possibile effettuare gli interventi compensativi, come previsti nel comma 5, l’ente competente può disporre il versamento, a suo favore, di un importo pari a sessanta euro per ogni cento metri quadrati o frazione di terreno oggetto della trasformazione. Le somme riscosse dall’ente sono vincolate ai fini della realizzazione di rimboschimenti compensativi nell’area della Comunità montana o della provincia territorialmente competente, ovvero in altre aree, anche ricadenti in bacini idrografici diversi.
7. Gli interventi di rimboschimento compensativo sono soggetti alla comunicazione di inizio attività prevista nell’articolo 7. L’interessato, preventivamente all’avvio dei lavori di compensazione, presenta la comunicazione, per interventi su terreni di dimensioni maggiori di tre ettari, alla Provincia o alla Città Metropolitana mentre, per interventi su terreni di dimensioni inferiori ai tre ettari, presenta la comunicazione al Comune.
8. L’ente competente, in caso di inadempimento dell’interessato all’obbligo di rimboschimento compensativo, ovvero del versamento della somma prevista nel comma 4, provvede, in via sostitutiva alla realizzazione dei lavori di rimboschimento. Per il recupero delle somme relative all’onere sostenuto dall’ente competente, si applicano le disposizioni previste dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 “Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato” e successive modifiche.”;
f) l’articolo 110, è sostituito dal seguente:“Art. 110
(Modalità del pascolo)1. Per l'esercizio del pascolo devono osservarsi le seguenti disposizioni:
a) è vietato asportare dai pascoli le deiezioni degli animali; esse devono essere distribuite, per quanto è possibile, in modo uniforme sulla superficie pascoliva;
b) il pascolo nei terreni pascolivi, ad altitudine compresa tra i seicento e milleduecento metri, può esercitarsi solo dal 1° marzo al 30 novembre e, ad altitudine superiore ai milleduecento metri, dal 15 maggio al 15 ottobre. L’esercizio del pascolo in periodi differenti è subordinato alla comunicazione di inizio attività prevista nell’articolo 7. Alla comunicazione, da inoltrare alla struttura regionale compente in materia, dovranno essere allegati:
1) un elaborato tecnico predisposto da professionista abilitato, che attesti, al fine di salvaguardare il cotico erboso, l’assenza di impatti sulla capacità di carico animale;
2) qualora i territori ricadano all’interno di siti afferenti alla Rete Natura 2000 o all’interno di aree protette nazionali o regionali, gli eventuali atti a carattere endoprocedimentale derivanti da regimi vincolistici interessati. Nell’ambito delle proposte di pianificazione silvopastorali, per le attività relative al pascolo, potranno essere presentate modifiche ai periodi di pascolo a seguito di motivate proposte di pianificazione pascoliva;
c) il pascolo vagante, cioè senza custode idoneo, può esercitarsi nei terreni liberi per il pascolo appartenenti al proprietario degli animali pascolanti oppure concessi in uso, purché i terreni contermini in cui il pascolo è vietato, siano garantiti dallo sconfinamento degli animali a mezzo di chiudende e recinzioni;
d) nei casi diversi dalla lettera c) il pascolo deve essere esercitato nei modi indicati dal presente regolamento;
e) i pascoli montani appartenenti agli enti pubblici, devono essere utilizzati in conformità a quanto previsto nell’articolo 135 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267 “Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani” e successive modifiche;
f) i pascoli che ospitano punti di captazione idropotabili devono rispettare le disposizioni specifiche previste per la tutela delle sorgenti.”;
f) l’articolo 119, è sostituito dal seguente:“Art. 119
(Eliminazione di arbusti e cespugli)1. L’eliminazione mediante taglio e estirpazione di arbusti e cespugli è consentita, fatto salvo le specie protette e rare, per:
a) la realizzazione di trasformazioni o interventi autorizzati ai sensi della legge forestale o del presente regolamento;
b) la manutenzione e ripulitura delle opere idrauliche, idraulico-forestali e di bonifica; la manutenzione dei corsi d’acqua naturali, limitatamente al taglio per la realizzazione di interventi di ripristino o risagomatura dell’alveo, purché autorizzati ai sensi della normativa vigente;
c) la raccolta del ciocco d’erica, previa autorizzazione rilasciata dall’ente competente;
d) la manutenzione della rete sentieristica.
2. L’eliminazione mediante taglio e estirpazione degli arbusti e dei cespugli è vietata nei boschi, nei pascoli e nei terreni non soggetti a coltura agraria o a periodica lavorazione da almeno dieci anni.
3. Sono vietati il taglio o l’estirpazione di arbusti o cespugli finalizzati alla raccolta dei prodotti dagli stessi ottenuti.
4. Per i pascoli e i terreni non soggetti a coltura agraria o a periodica lavorazione da meno di dieci anni, salvo che gli interventi non siano finalizzati al mantenimento dell’attività agro-silvo-pastorale ordinaria, si applicano le procedure previste nell’articolo 120.”;
g) l’articolo 120, è sostituito dal seguente:“Art. 120
(Attività di controllo di arbusti e cespugli)1. Nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico, chiunque intenda procedere, fatte salve le specie protette e rare, alla ripulitura di arbusti e cespugli, da attuarsi mediante soli interventi sulla parte aerea o epigea, deve darne comunicazione all'ente competente, con i termini e le modalità previste nell’articolo 7.
2. Le attività di controllo mediante il taglio degli arbusti e dei cespugli sono soggette alla comunicazione prevista nell’articolo 7 e sono ammesse per i seguenti scopi:
a) facilitare l'insediamento mediante rinnovazione naturale di specie arboree presenti;
b) favorire lo sviluppo della rinnovazione naturale;
c) procedere al rimboschimento dell’area;
d) favorire lo sviluppo di giovani popolamenti derivati da rimboschimento;
e) recuperare aree pascolive, con pendenza mediamente minore al trenta per cento;
f) recuperare aree agricole in aree con pendenze minori al trenta per cento;
g) creare fasce antincendio;
h) consentire la ricerca sperimentale.
3. Relativamente ai casi previsti dalle lettere c) ed e) del comma 2, la ripulitura di arbusti e cespugli è subordinata all’obbligo di provvedere, nella stagione silvana successiva, rispettivamente al rimboschimento o all'inerbimento del terreno.
4. È sempre consentita, anche senza comunicazione, la ripulitura di rovi, vitalbe, felci e canne, in qualsiasi periodo dell’anno.
5. Nei terreni mobili o in forte pendenza, la ripulitura dei cespugli e degli arbusti deve essere fatta a strisce alternate, o parallelamente alle curve di livello, ovvero a scacchiera.
6. Alla comunicazione suddetta è allegata una relazione tecnica che descrive l’inquadramento dell’area, la copertura vegetale esistente, le modalità e le finalità dell’intervento, con le relative cartografie.
7. Per gli interventi non ricompresi nel comma 2 si applicano le procedure previste nell’articolo 119. Sono fatti salvi gli interventi finalizzati al mantenimento dell’attività ordinaria su terreni non riconducibili ai casi previsti nell’articolo 123.”.
Art. 2
(Entrata in vigore)1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterate l’efficacia degli atti normativi originari.
Data di aggiornamento/verifica: 26/05/2026