Regolamento regionale 19 maggio 2011 n. 4
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BUR 28 maggio 2011, n.20
- Testo vigente al:
- "Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale) e successive modifiche"
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ART. 1
(Modifiche all'articolo 200 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1)1. Al comma 1 dell'articolo 200 del r.r. 1/2002 le parole: "Resta ferma la disciplina vigente in materia di collocamento fuori ruolo nei casi consentiti." sono sostituite dalle seguenti: "Resta fermo quanto previsto in materia di comando e collocamento fuori ruolo dall'articolo 200 bis.".
2. Al comma 2 dell'articolo 200 del r.r. 1/2002 le parole: "articolo 15, comma 7" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 162, comma 13".
ART. 2
(Inserimento dell'articolo 200 bis al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1)1. Dopo l'articolo 200 del r.r. 1/2002 è inserito il seguente:
"Art. 200 bis
(Comandi e collocamento fuori ruolo)1. La mobilità del personale con qualifica dirigenziale può essere attuata anche attraverso l'istituto del comando da e verso l'amministrazione regionale. Il comando verso la Regione è disposto, in via eccezionale, soltanto per posti vacanti, nei limiti percentuali previsti dall'articolo 162, comma 10 e per riconosciute esigenze di servizio o quando sia richiesta una particolare professionalità o competenza non presente all'interno dell'amministrazione. Per le modalità di attivazione dei comandi dei dirigenti e il pagamento delle spese relative si applica quanto previsto dall'articolo 233.
2. Per il disimpegno di funzioni attinenti agli interessi dell'amministrazione regionale e che non rientrino nei compiti istituzionali deIl'amministrazione regionale stessa, può farsi ricorso all'istituto del collocamento fuori ruolo. Il dirigente collocato fuori ruolo non occupa posto nel ruolo della dirigenza. In tal caso è lasciato indisponibile, per la durata dell'incarico, il posto del dirigente collocato fuori ruolo. Per le modalità di collocamento fuori ruolo dei dirigenti e il pagamento delle spese relative si applica quanto previsto dall'articolo 234.".
ART. 3
(Modifica all'articolo 234 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1)1. Il comma 2 dell'articolo 234 del r.r. 1/2002 è abrogato.
ART. 4
(Modifiche all'allegato H al r.r. 1/2002)1. All'allegato H al r.r. 1/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il punto 34 bis. del paragrafo F è inserito il seguente: "34 ter. Resta fermo quanto previsto per i comandi dall'articolo 200 bis.";
b) il punto 38. del paragrafo G è sostituito dal seguente: "38.. Per gli incarichi con funzioni di staff, ispettive, di studio, programma, ricerca, progetto e consulenza e per i comandi, la durata del contratto può essere anche inferiore a quella prevista ai punti precedenti, in relazione rispettivamente al programma da svolgere e alla durata del comando.".
ART. 5
(Entrata in vigore)1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti normativi originari.
Data di aggiornamento/verifica: 27/05/2021