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regolamento regionale 19 Giugno 2012 n. 11

  • BUR 28 giugno 2012, n. 24
  • Testo vigente al:
  • "Disposizioni attuative ed integrative dell'articolo 1, commi da 111 a 122, della legge regionale 13 agosto 2011 n. 12 in materia di Bollettino Ufficiale telematico della Regione Lazio"

  • CAPO I
    ORDINAMENTO DEL BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE

    Art. 1
    (Disposizioni generali)

    1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 1, commi da 111 a 122 della legge regionale 13 agosto 2011 n. 12 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011-2013), detta disposizioni relative all'organizzazione e gestione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Lazio, di seguito denominato B.U.R.

    2. Sono oggetto di pubblicazione nel B.U.R. gli atti previsti dall'articolo 1, comma 116, della l.r. 12/2011.

    3. Il B.U.R. è lo strumento di informazione e comunicazione istituzionale della Regione Lazio e di pubblicità legale delle leggi, dei regolamenti e degli atti di alta amministrazione regionali, nonché di altri atti della Regione, fatti salvi gli effetti ricollegati ad altre forme di conoscenza e pubblicità previste dall'ordinamento vigente. La pubblicazione sul B.U.R. degli atti amministrativi ha efficacia notiziale, fatta salva la facoltà degli organi della Regione di prevedere espressamente, nel dispositivo dei propri atti, l'efficacia legale della pubblicazione.

    4. Il B.U.R. costituisce un prodotto editoriale soggetto alla disciplina della legge 15 aprile 2004 n. 106 (Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico) e del D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252 (Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico).

     

    Art. 2
    (Direzione, redazione e gestione del B.U.R.)

    1. La pubblicazione del B.U.R. è curata dalla competente struttura amministrativa della Giunta regionale, cui spetta la direzione, la redazione e la gestione complessiva del periodico.
    2. La redazione del B.U.R. è composta da un direttore responsabile, da individuarsi nella persona di un dirigente nominato con decreto del Presidente della Regione, nonché dal dirigente della struttura regionale competente e dai funzionari ed assistenti amministrativi assegnati al settore.
    3. Il direttore responsabile, nominato ai sensi del comma 2, è iscritto all'albo speciale dei giornalisti ai sensi della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista).
    4. La diffusione telematica dei files relativi all'edizione del B.U.R., è disposta dal direttore responsabile dello stesso, mediante l'apposita procedura informatica.

     

    Art. 3
    (Struttura ed articolazione del B.U.R.)

    1. Il B.U.R. si articola in sezioni distinte con riferimento al soggetto emanante l'atto, tenendo conto della tipizzazione degli atti stessi.

    2. Un'apposita sezione del B.U.R. è dedicata all'archivio storico dei Bollettini Ufficiali relativi agli anni precedenti rispetto a quello di pubblicazione del primo B.U.R. telematico, disponibile ai soli fini della consultazione, e senza che tale pubblicazione abbia valore legale. Il sito del B.U.R. contiene, altresì, un elenco degli ultimi B.U.R. oggetto di pubblicazione.

    3. Le edizioni del B.U.R. sono identificate da un numero progressivo annuale e dalla data relativa al giorno di edizione. Qualora se ne ravvisi la necessità è possibile disporre la pubblicazione di uno o più supplementi a ciascun B.U.R.

    4. La grafica del sito e l'uso del logo della Regione Lazio devono rispettare l'identità visiva regionale.

     

    Art. 4
    (Conservazione dell'edizione informatica del B.U.R. e degli originali
    degli atti oggetto di pubblicazione)

    1. Il processo di conservazione del B.U.R. in formato digitale avviene in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di conservazione dei documenti amministrativi in formato digitale, così da garantirne la validità legale.

    2. Il direttore responsabile del B.U.R. individua il soggetto responsabile della conservazione che cura la verifica della qualità dell'archiviazione del B.U.R. telematico, avvalendosi delle procedure informatiche appositamente predisposte a tale scopo e della consulenza della struttura regionale competente in materia di informatizzazione degli uffici.

    3. Gli originali delle leggi e dei regolamenti regionali in forma analogica sono custoditi secondo le modalità indicate nell'articolo 1, comma 119, della l.r. 12/2011.

    4. Le modalità di custodia del B.U.R. digitale e degli atti oggetto di pubblicazione sul B.U.R. stesso sono ulteriormente specificate nell'allegato "A" al presente regolamento.

     

    Art. 5
    (Contabilità)

    1. La struttura competente in materia di B.U.R. verifica il rispetto della normativa vigente in materia di pagamento dell'imposta di bollo, quando dovuta, cura la contabilità relativa al B.U.R. stesso riguardante le inserzioni a pagamento, i diritti di copia e le stampe soggette a pagamento previste dal presente regolamento. Cura, altresì, la registrazione delle entrate e l'emissione delle relative fatture ai sensi della normativa vigente.

    2. Le somme dovute alla Regione Lazio ai sensi del comma 1 sono versate sul conto corrente intestato al "Bollettino Ufficiale della Regione Lazio" e confluiscono nel capitolo di entrata del bilancio regionale n. E 311501.

     

    CAPO II
    PUBBLICAZIONE E CONSULTAZIONE DEGLI ATTI
    SUL BOLLETTINO UFFICIALE

    Art. 6
    (Modalità di pubblicazione del B.U.R.)

    1. Il B.U.R. è redatto in formato digitale ed è diffuso in forma telematica, sul sito ufficiale della Regione Lazio, con modalità che garantiscono l'autenticità, l'integrità e la conservazione dei documenti digitali nativi in esso contenuti e che assicurano l'accessibilità dei contenuti, nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 53 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

    2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12 della legge regionale 16 marzo 2011, n. 1, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle amministrazioni regionali e fatto salvo il rispetto dei principi di pertinenza, indispensabilità, necessità e non eccedenza nel trattamento dei dati personali eventualmente contenuti negli atti medesimi ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), la pubblicazione degli atti amministrativi regionali sul B.U.R. avviene in forma integrale e gli atti provenienti da soggetti diversi dalla Regione Lazio possono essere pubblicati per estratto, limitando la pubblicazione alle parti dell'atto preliminarmente individuate e trasmesse dallo stesso soggetto richiedente.

    3. Il B.U.R. è pubblicato in versione accessibile ai normali programmi di lettura di testi in formato pdf, ai fini della mera consultazione, nonché in versione firmata digitalmente dal direttore responsabile.

     

    Art. 7
    (Periodicità della pubblicazione)

     

    1. Il B.U.R. è pubblicato nei giorni di martedì e giovedì.

    2. Nel caso in cui il giorno previsto per la pubblicazione ricada in un giorno festivo, la pubblicazione avverrà il primo giorno successivo non festivo, con esclusione del sabato.

    3. Qualora, per cause di forza maggiore, non sia possibile far pubblicare l'edizione del B.U.R. nei giorni previsti ai sensi dei commi 1 e 2, ne viene data tempestiva comunicazione sul sito internet della Regione e la numerazione progressiva riprende a decorrere dal bollettino successivamente pubblicato, senza soluzione di continuità.

    4. E' consentito pubblicare un'edizione straordinaria del BUR

    in giorni non previsti dal comma 1, anche se festivi, esclusivamente:

    a) per le leggi regionali riguardanti il il Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio, la Legge di stabilità regionale ed il Rendiconto generale della Regione Lazio;

    b) per gli atti regionali che dispongono misure amministrative straordinarie per far fronte a situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente. (1)

    Art. 8
    (Richiesta di pubblicazione)

    1. La richiesta di pubblicazione da parte delle strutture della giunta regionale è effettuata mediante la procedura prevista all'interno del sistema informatico di gestione degli atti amministrativi.

    2. La pubblicazione degli atti del consiglio regionale, di enti pubblici o di altri soggetti non regionali è effettuata su richiesta indirizzata alla struttura regionale competente in materia di B.U.R. secondo le modalità indicate nell'allegato "A" al presente regolamento.

    3. Nei casi in cui la pubblicazione non sia obbligatoria per legge, la richiesta di pubblicazione deve essere accompagnata da idonea documentazione relativa all'avvenuto pagamento di quanto dovuto ai sensi dell'allegato "B" al presente regolamento.

    Art. 9
    (Disposizioni a tutela della riservatezza dei dati personali)

    1. Al fine di salvaguardare il diritto alla riservatezza, gli atti per i quali viene richiesta la pubblicazione sono trasmessi dal soggetto che la richiede, nel rispetto di quanto disposto dal d.lgs. 196/2003 ed in particolare dei principi di pertinenza, indispensabilità, necessità e non eccedenza nel trattamento dei dati personali.

    2. La struttura regionale competente in materia di B.U.R. assicura la puntuale osservanza di quanto disposto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, nonché dalle linee guida formulate dall'Autorità di settore.

    3. Titolare del trattamento dei dati personali contenuti nei files del B.U.R. è la Regione Lazio ai sensi dell'articolo 477 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) .
    4. La struttura regionale competente in materia di B.U.R. garantisce la tutela dei dati personali, sensibili e giudiziari, nonché degli altri dati di cui all'articolo 17 del d.lgs. 196/2003, riservandosi di rendere non accessibili agli utenti le parti dei documenti pervenuti che li contengano, nell'ambito del rispetto dei principi di cui al comma 1. Le decisioni assunte ai sensi del presente comma sono adottate previa comunicazione al soggetto richiedente la pubblicazione.
    5. E'inibita la possibilità di selezionare il testo degli atti il cui contenuto sia stato parzialmente oscurato a tutela del diritto di riservatezza. Il testo degli atti sottoposti a oscuramento può essere escluso dalle ricerche disponibili tramite le apposite funzionalità on-line.
    6. Le edizioni del B.U.R. non devono contenere dati personali tutelati dal d.lgs. 196/2003, a meno che la loro diffusione sia prescritta da una norma di legge o di regolamento, ai sensi dell'articolo 19, comma 3 del medesimo d.lgs.196/2003.
    7. La Regione, laddove necessario, garantisce per il B.U.R. telematico l'implementazione di meccanismi intesi a garantire il cosiddetto diritto all'oblio.

     

    Art. 10
    (Termini per la pubblicazione)

    1. Le leggi e i regolamenti della Regione Lazio sono pubblicati entro i termini indicati dall'articolo 1, comma 118, della l.r. 12/2011.

    2. Gli atti diversi da quelli di cui al comma 1 sono pubblicati entro trenta giorni dalla data della loro ricezione da parte della redazione del B.U.R..

    Art. 11
    (Spese e tariffe)

    1. Il costo della pubblicazione del B.U.R. è a carico della Regione.

    2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 120, della l.r. 12/2011 la pubblicazione degli atti degli enti pubblici ovvero di altri soggetti, qualora obbligatoria, è effettuata senza oneri per il soggetto richiedente.

    3. Il costo per la pubblicazione degli atti diversi da quelli di cui al comma 2, e per la richiesta di copie di atti pubblicati sul B.U.R. telematico è a carico dei soggetti richiedenti, secondo le tariffe riportate nell'allegato "B" al presente regolamento.

    Art. 12
    (Consultazione del B.U.R.)

    1. La consultazione del B.U.R. sul sito web della Regione Lazio è libera, permanente e gratuita, ed è garantita presso l'ufficio relazioni con il pubblico (URP) della Regione e le biblioteche degli enti locali.

    2. La ricerca degli atti pubblicati sul sito regionale del B.U.R. può essere effettuata per anno e tipo di atto, per data e/o numero dell'atto, per data di pubblicazione e/o numero di bollettino, per soggetto emanante, per oggetto. Ulteriori funzionalità di ricerca sono rese disponibili con progressivi aggiornamenti del software di gestione del B.U.R.

    3. Gli utenti possono richiedere la stampa di uno o più atti di proprio interesse pubblicati sul B.U.R. all'ufficio relazioni con il pubblico (URP) regionale o all'ufficio stampa regionale, previo versamento di un contributo stabilito nella misura prevista nell'allegato "B".

    4. Gli utenti che risiedono in una zona del territorio regionale ove gli operatori pubblici non rendono disponibili servizi di connessione alla rete in banda larga, possono chiedere alla struttura regionale competente per la redazione del B.U.R., l'invio per posta cartacea o telematica di una stampa dell'atto di interesse, dietro pagamento, in caso di inoltro in formato cartaceo, di un contributo comprensivo dei diritti di estrazione di copie, maggiorato delle spese di spedizione, secondo le tariffe riportate nell'allegato "B".

    5. Il funzionario regionale competente verifica la corrispondenza tra l'importo versato dal richiedente la copia e l'importo dovuto secondo la normativa vigente, provvedendo a comunicare all'interessato le eventuali difformità riscontrate, ai fini della tempestiva regolarizzazione degli importi.

     

    Art. 13
    (Avviso di rettifica o errata corrige)

    1. Nei casi in cui vi sia difformità tra il testo originale dell'atto e il testo pubblicato, il direttore responsabile del B.U.R. provvede a pubblicare sul B.U.R. stesso un avviso in cui è indicata sia la parte erronea, sia l'esatta formulazione del testo pubblicato. Se necessario è ripubblicato l'intero testo.
    .

    CAPO III
    NORME TRANSITORIE E FINALI

    Art. 14
    (Norme transitorie e finali)

    1. In attesa della predisposizione degli opportuni adattamenti al software di gestione, la ricerca di atti all'interno della sezione del B.U.R. relativa all'archivio storico dei Bollettini Ufficiali regionali pubblicati anteriormente alla data di pubblicazione del primo B.U.R. telematico, può essere effettuata esclusivamente per anno e per numero di bollettino.

    2. La struttura regionale competente in materia di B.U.R. cura il tempestivo adeguamento del presente regolamento ai mutamenti normativi concernenti le forme di comunicazione istituzionale, la dematerializzazione dei procedimenti amministrativi, la formazione, la trasmissione, la diffusione e la conservazione dei documenti informatici, la protezione dei dati personali, predisponendo gli atti amministrativi all'uopo necessari. Cura altresì, d'intesa con la struttura competente in materia di informatizzazione degli uffici ed avvalendosi delle competenze esistenti presso le strutture regionali, gli adempimenti necessari ad aggiornare le modalità tecnologiche ed informatiche di invio, ricezione, gestione e conservazione dei documenti digitali, adeguandole agli sviluppi delle tecnologie informatiche, in conformità ai principi ed alle procedure previsti dal presente regolamento.

    3. Ai fini dell'assolvimento degli obblighi relativi all'imposta di bollo, quando dovuta, nelle more dell'entrata in vigore della normativa statale in materia di pagamento dell'imposta di bollo per via telematica, i soggetti tenuti al pagamento dell'imposta trasmettono gli atti da pubblicare anche in formato cartaceo, in plico raccomandato o tramite consegna a mano presso l'ufficio accettazione posta della Regione Lazio.

    Art. 15
    (Entrata in vigore)

    1. Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio ed entra in vigore alla data di cui all'articolo 1, comma 122, della l.r. 12/2011.

     


    SOMMARIO

    CAPO I - Ordinamento del Bollettino Ufficiale Regionale
    Art. 1 (Disposizioni generali)
    Art. 2 (Direzione, redazione e gestione del B.U.R.)
    Art. 3 (Struttura ed articolazione del B.U.R.)
    Art. 4 (Conservazione dell'edizione informatica del B.U.R. e degli originali degli atti oggetto di pubblicazione)
    Art. 5 (Contabilità)

    CAPO II - Pubblicazione e consultazione degli atti sul Bollettino Ufficiale
    Art. 6 (Modalità di pubblicazione del B.U.R.)
    Art. 7 (Periodicità della pubblicazione)
    Art. 8 (Richiesta di pubblicazione)
    Art. 9 (Disposizioni a tutela della riservatezza dei dati personali)
    Art.10 (Termini per la pubblicazione)
    Art. 11 (Spese e tariffe)
    Art. 12 (Consultazione del B.U.R.)
    Art. 13 (Avviso di rettifica o errata corrige)

    CAPO III - Norme transitorie e finali
    Art. 14 (Norme transitorie e finali)
    Art. 15 (Entrata in vigore)

    Allegati:
    "A" Disposizioni tecniche
    "B" Tariffe

     

    Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti normativi originari.


    Note

    (1) Comma inserito dal r.r. 27 Dicembre 2017 n.31, pubblicato sul Bur Lazio 28 Dicembre 2017 n.104, successivamente sostituito dall'art. 1, comma 1 del r.r. 25 marzo 2020, n. 10, pubbl. sul BUR LAZIO 26 marzo 2020, n. 33

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