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Regolamento regionale 19 Febbraio 2020 n.7

  • BUR 20 Febbraio 2020, n.15
  • Testo vigente al:
  • Estremi Atto di modifica: Regolamento regionale 13 ottobre 2021 n. 17
  • Regolamento sull’amministrazione condivisa dei beni comuni

  • Art. 1
    (Finalità, oggetto e ambito di applicazione)

    1.  Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell’articolo 6 della legge regionale 26 giugno 2019, n. 10 (Promozione dell'amministrazione condivisa dei beni comuni) le forme di collaborazione tra i cittadini e l’amministrazione regionale finalizzate alla cura, alla rigenerazione e alla gestione condivisa dei beni comuni, di proprietà della Regione, degli enti strumentali e delle società da essa controllate, nonché appartenenti al demanio statale in gestione alla Regione ai sensi della normativa statale e regionale vigente (1) avviate per iniziativa dei cittadini o su proposta dell'amministrazione regionale.
    2.  La collaborazione tra cittadini e amministrazione si svolge nel rispetto dei principi di cui al richiamato articolo 6.

    Art. 2
    (Definizioni)

    1.  Ai fini del presente regolamento si intendono per:
    a) cura in forma condivisa: azioni e interventi volti alla cura, rigenerazione, valorizzazione, conservazione e gestione condivisa dei beni comuni con carattere di inclusività e integrazione al fine di garantire la libera fruizione da parte della collettività;
    b) gestione condivisa: interventi finalizzati alla fruizione collettiva dei beni comuni, con caratteri di continuità, inclusività, integrazione e sostenibilità;
    c)  proposta di collaborazione: la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura, rigenerazione o gestione dei beni comuni in forma condivisa con l’amministrazione.
    2. Per quanto non previsto nel presente articolo, si rinvia alle definizioni di cui all’articolo 2 della l.r. 10/2019.

    Art. 3
    (I cittadini attivi)

    1.  Gli interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni, intesi quale concreta manifestazione di partecipazione e strumento per il pieno sviluppo della persona umana e la costruzione di legami di comunità, sono aperti a tutti i soggetti, singoli o riuniti in formazioni sociali, anche informali, in cui esplicano la propria personalità senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione.
    2. Non possono far parte dei cittadini attivi i soggetti destinatari delle misure di prevenzione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 59 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) o per i quali ricorre un motivo di esclusione di cui all’articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e successive modifiche o, comunque, dichiarati incapaci di contrarre con la pubblica amministrazione.
    3.  Gli interventi di cui al comma 1 non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro con la Regione, né danno vita ad un rapporto di committenza da parte della Regione ai soggetti realizzatori.
    4.  Gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni possono rientrare nei progetti di servizio civile regionale ai sensi della legge regionale 14 giugno 2017, n. 14 (Istituzione del servizio civile regionale).

    Art. 4
    (Patto di collaborazione)

    1.  Il patto di collaborazione è lo strumento con cui Regione e cittadini attivi definiscono gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni.
    2. Il patto, avuto riguardo alle specificità del bene o dei beni oggetto dello stesso, definisce, in particolare:
    a)  gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura, gestione condivisa e rigenerazione;
    b) l’individuazione puntuale del bene o dei beni comuni oggetto del patto, nonché la descrizione del loro stato di fatto e di diritto;
    c)  la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
    d) le modalità di azione, il ruolo, le responsabilità e i reciproci impegni, eventualmente anche economici, dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
    e)  gli strumenti volti a garantire la fruizione collettiva dei beni comuni oggetto del patto;
    f)  l'eventuale definizione, per lo specifico patto, di strumenti di governo e coordinamento e partecipazione;
    g) le modalità di monitoraggio e valutazione del processo di attuazione del patto e dei suoi risultati;
    h)  le misure di pubblicità del patto e le modalità di documentazione delle azioni realizzate, del monitoraggio e della valutazione, della rendicontazione delle risorse utilizzate e della misurazione, anche su base qualitativa e dell’impatto sociale, dei risultati prodotti dal patto;
    i)   l'eventuale affiancamento del personale regionale ai cittadini attivi, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e le sanzioni per l'inosservanza delle clausole del patto da parte di entrambi i contraenti;
    l)   le cause e le modalità di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto e gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione;
    m) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione, la necessità e le caratteristiche delle eventuali coperture assicurative, le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività, nonché l'assunzione di responsabilità;
    n)  le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati;
    o) il referente dell’amministrazione per il patto.
    3. Il patto di collaborazione può prevedere che i cittadini attivi assumano in via diretta la manutenzione, il restauro e la riqualificazione di beni immobili.
    4. I cittadini attivi non possono realizzare attività o interventi che contrastano con la fruizione collettiva dei beni oggetto dei patti di collaborazione, pena il recesso della Regione dal patto stesso.
    5. La Regione, fermo restando quanto stabilito dalla l.r. 10/2019, può promuovere e aderire a patti di collaborazione aventi ad oggetto interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione di immobili in stato di totale o parziale disuso di proprietà di terzi, con il consenso di questi ultimi.
    6. I patti di collaborazione possono prevedere il recepimento di regolamenti d’uso approvati collettivamente dalle comunità informali, secondo le procedure decisionali da esse autonomamente stabilite, individuando forme di controllo del rispetto dei regolamenti recepiti.

    Art. 5
    (Elenco dei beni immobili)

    1.In attuazione dell’articolo 6, comma 1, lettera m), della l.r. 10/2019, la Regione individua, con deliberazione di Giunta regionale, un elenco di beni immobili, con particolare riguardo a quelli indisponibili e a quelli in stato di parziale o totale disuso o deperimento che, per ubicazione, caratteristiche strutturali e destinazione funzionale, si prestano ad interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione da realizzarsi mediante patti di collaborazione.
    2.Nell’elenco sono inseriti anche i beni immobili di proprietà degli enti strumentali e delle società controllate dalla Regione che sono destinati, in virtù di una autonoma decisione di detti enti, a iniziative di amministrazione condivisa.
    3.Nell’elenco possono essere inseriti gli immobili confiscati alla criminalità organizzata e acquisiti al patrimonio indisponibile della Regione nel rispetto della normativa statale e regionale in materia.
    4.I cittadini possono proporre alla Regione, che ne verificherà la coerenza rispetto alle proprie finalità, ulteriori immobili da inserire nell’elenco di cui al comma 1.
    5.L’elenco è aggiornato periodicamente e, comunque, a cadenza annuale.

    Art. 6
    (Patti di collaborazione semplificati)

    1.I cittadini che intendono realizzare interventi di cura, anche ripetuti nel tempo, su beni comuni inseriti nell’elenco di cui all’articolo 5, che non comportano trasformazioni del bene comune, presentano una proposta di collaborazione alla Regione attraverso il sito istituzionale.
    2.A mero titolo esemplificativo, possono essere oggetto di patti di collaborazione semplificati i seguenti interventi di cura sui beni comuni materiali: pulizia, imbiancatura, opere di arte urbana, piccola manutenzione ordinaria, manutenzione del verde, giardinaggio, allestimenti, decorazioni, attività di animazione territoriale, aggregazione sociale, comunicazione, attività culturali e formative.
    3.La Regione, entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della proposta, approva, con determinazione dirigenziale, la proposta di collaborazione o comunica al soggetto proponente le condizioni necessarie per formulare integrazioni al progetto tali da renderlo compatibile con le previsioni del presente regolamento. Qualora ritenga che non sussistano le condizioni tecniche o di opportunità per procedere, lo comunica al proponente illustrandone le motivazioni.
    4. Il Patto di collaborazione sottoscritto ai sensi del presente articolo è pubblicato sul sito istituzionale nell’ambito della sezione “Amministrazione condivisa dei beni comuni”.

    Art. 7
    (Patti di collaborazione complessi)

    I cittadini che intendono realizzare interventi di cura o rigenerazione che comportano attività complesse o innovative volte al recupero, alla trasformazione e alla gestione continuata nel tempo su beni comuni inseriti nell’elenco di cui all’articolo 5 presentano alla Regione una proposta di collaborazione, corredata dalla documentazione atta a descrivere con chiarezza l’intervento che si intende realizzare, tra cui relazione illustrativa, programma di manutenzione, tavole grafiche in scala adeguata della proposta progettuale, stima dei lavori da eseguirsi.
    2.  La proposta viene pubblicata sul portale istituzionale entro dieci giorni, al fine di acquisire, da parte di tutti i soggetti interessati, entro il termine di sessanta giorni, osservazioni utili alla valutazione degli interessi coinvolti o a far emergere gli eventuali effetti pregiudizievoli della proposta stessa, oppure ulteriori contributi o apporti o la presentazione di ulteriori proposte di collaborazione da parte della cittadinanza relative al medesimo bene comune.
    3. Scaduto il termine di cui al comma 3 e qualora non sia necessario acquisire alcun atto di assenso per la realizzazione dell’intervento, la Regione, con determinazione dirigenziale, approva la proposta di collaborazione entro il termine di sessanta giorni o comunica al soggetto proponente le condizioni necessarie per integrare il progetto in modo tale da renderlo compatibile con le previsioni del presente regolamento. Qualora ritenga che non sussistano le condizioni tecniche o di opportunità per procedere, lo comunica al proponente illustrandone le motivazioni.
    4.  Il termine di conclusione del procedimento può essere interrotto per una sola volta e per un periodo massimo di trenta giorni, durante il quale la Regione svolge una o più riunioni per valutare la possibilità di adeguare e/o modificare la proposta iniziale oppure, in caso di più proposte aventi ad oggetto medesimi beni comuni, per facilitare la formulazione di una proposta condivisa da parte dei diversi soggetti proponenti. Se non si addiviene ad una proposta condivisa, viene data preferenza alla proposta che l’amministrazione ritiene di particolare interesse pubblico. Della valutazione dell’amministrazione è data adeguata motivazione nella determinazione di approvazione della proposta di collaborazione.
    5. Nell’individuazione degli spazi, dei beni comuni e delle proposte che possono essere oggetto di patti di collaborazione complessi, nonché nella definizione delle relative azioni di cura e modalità di gestione in forma condivisa, l’amministrazione può tener conto delle esperienze, anche a carattere informale o in forma di autogestione, già eventualmente poste in essere in relazione a specifici spazi o beni, valorizzando le comunità civiche di cittadini attivi già impegnate in relazione ad essi.
    6. Qualora sia necessario acquisire pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso sull’intervento proposto, la Regione, entro cinque giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3 e fatto salvo quanto previsto dal comma 5, indice una conferenza di servizi decisoria, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche, che si conclude con una determinazione dirigenziale, da pubblicare sul portale istituzionale della Regione, che costituisce approvazione del patto di collaborazione e sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso necessari per la realizzazione e l’esercizio del progetto.

    Art. 8
    (Proposte di collaborazione sui beni degli enti strumentali e delle società controllate)

    1.Le proposte di collaborazione aventi ad oggetto beni degli enti strumentali o delle società controllate dalla Regione, inseriti nell’elenco di cui all’articolo 5, sono presentate all’ente proprietario del bene.
    2.L’ente proprietario istruisce la proposta nei termini e secondo le modalità dettate dagli articoli 6 e 7, in quanto compatibili con la natura e con le specificità dell’ente stesso.

    Art. 9
    (Gestione dei patti di collaborazione complessi)

    1.I soggetti firmatari dei patti di collaborazione complessi devono garantire organizzazione e capacità tecnico-finanziaria adeguate alle normative e agli standard tecnici vigenti. A tale fine è possibile coinvolgere nell’accordo a supporto dei cittadini attivi soggetti che presentano le necessarie garanzie tecniche ed economiche.
    2.Ai patti di collaborazione complessi aventi ad oggetto la gestione condivisa o la rigenerazione di immobili, si applica la disciplina regionale in materia di concessione e locazione dei beni immobili a canoni ricognitori ai sensi dell’articolo 20 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006), fermo restando il vincolo di destinazione definito nei patti stessi.
    3.I patti di collaborazione hanno una durata non superiore a tre anni, fatta eccezione per i patti aventi ad oggetto interventi di recupero edilizio dei beni immobili che necessitano di un periodo di attuazione più lungo, comunque definito nel patto stesso.

    Art. 10
    (Attribuzione di vantaggi economici e altre forme di sostegno)

    1.La Regione può assumere oneri per la realizzazione di azioni e interventi nell'ambito di patti di collaborazione semplificati e complessi.
    2. Qualora il patto di collaborazione abbia ad oggetto azioni e interventi di cura, di gestione condivisa o di rigenerazione dei beni comuni che la Regione ritenga di particolare interesse pubblico e per i quali i cittadini attivi siano in grado di mobilitare adeguate risorse, ai sensi dell’articolo 8 della l.r. 10/2019, il patto può prevedere l'attribuzione di vantaggi economici a favore dei cittadini attivi, quali, a mero titolo esemplificativo:
    a)      l’onere a carico dell’amministrazione delle spese relative alle utenze, alla manutenzione di beni immobili o alle coperture assicurative;
    b)       agevolazioni in materia di canoni, in particolare mediante la compensazione tra gli oneri dovuti all’amministrazione per l’uso di beni immobili e il valore economico ragionevolmente attribuito ai servizi offerti a titolo gratuito dai cittadini attivi;
    c)      la disponibilità a titolo gratuito di beni strumentali, materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale, nonché la fornitura di specifici servizi necessari alla realizzazione delle attività previste.
    3. La Regione concede contributi per la realizzazione degli interventi di amministrazione condivisa a favore dei cittadini attivi, secondo le modalità e nei termini di cui all’articolo 9 della l.r. 10/2019 e nei limiti delle risorse stanziate ai sensi dell’articolo 12 della medesima legge.

    Art. 11
    (Beni strumentali e dispositivi di protezione individuale)

    1. La Regione, nei limiti delle risorse disponibili, può fornire in comodato d'uso gratuito i beni strumentali necessari per lo svolgimento delle attività, compresi, per attività di breve durata, i dispositivi di protezione individuale. Tali beni, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.
    2. Il patto di collaborazione può prevedere la possibilità per il comodatario di mettere temporaneamente i beni a disposizione di altri cittadini e formazioni sociali al fine di svolgere attività analoghe, ferma restando la sua responsabilità per il perimento o il deterioramento dei beni.

    Art. 12
    (Autofinanziamento)

    1. La Regione agevola le iniziative dei cittadini volte a reperire fondi per le azioni di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.
    2. Nel rispetto di quanto previsto al comma 1, il patto di collaborazione può prevedere la realizzazione di iniziative di raccolta fondi o di attività economiche, a carattere temporaneo, comunque accessorie nell'ambito del programma di azioni e interventi previsti dal patto, finalizzate all'autofinanziamento.

    Art. 13
    (Comunicazione di interesse generale)

    1. La Regione, al fine di favorire il progressivo radicamento dell’amministrazione condivisa, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alla cura, alla gestione condivisa e alla rigenerazione dei beni comuni.
    2. L’attività di comunicazione mira in particolare a:
    a) consentire ai cittadini di acquisire maggiori informazioni sull’amministrazione condivisa, anche attraverso le esperienze realizzate;
    b) favorire il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di cittadini, per promuovere lo scambio di esperienze e di strumenti;
    c) mappare i soggetti e le esperienze di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni, facilitando ai cittadini interessati l'individuazione delle situazioni per cui attivarsi;
    d) diffondere tra i Comuni della Regione la cultura dell’amministrazione condivisa e stimolare l’adozione del regolamento comunale sulla collaborazione tra cittadini, cittadine e amministrazioni per la cura, la rigenerazione e la gestione in forma condivisa dei beni comuni.

    Art. 14
    (Misurazione e valutazione delle attività di collaborazione)

    1.La documentazione delle attività svolte e la rendicontazione delle risorse impiegate sono essenziali ai fini di garantire trasparenza e consentire una valutazione pubblica dei risultati prodotti dai patti di collaborazione.
    2.La Regione si adopera per consentire un'efficace diffusione di tali risultati, mettendo tutta la documentazione a disposizione della cittadinanza attraverso strumenti quali la pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione condivisa dei beni comuni”, l'organizzazione di conferenze stampa, convegni, eventi dedicati e ogni altra forma di comunicazione e diffusione.
    3.Le modalità di svolgimento dell'attività di documentazione e di valutazione vengono concordate nel patto di collaborazione.
    4.La valutazione delle attività realizzate si attiene ai seguenti principi generali in materia di:
    a) chiarezza: le informazioni contenute devono avere un livello di chiarezza, comprensibilità e accessibilità adeguato ai diversi soggetti a cui la valutazione è destinata;
    b) comparabilità: la tipologia di informazioni contenute e le modalità della loro rappresentazione devono essere tali da consentire un agevole confronto sia temporale sia di comparazione con altre realtà con caratteristiche simili e di settore;
    c) periodicità: le rendicontazioni devono essere redatte con cadenza annuale e, comunque, alla conclusione del patto di collaborazione, parallelamente alla rendicontazione contabile in senso stretto, ferma restando la possibilità di prevedere, nel patto di collaborazione, valutazioni intermedie;
    d) verificabilità: i processi di raccolta e di elaborazione dei dati devono essere documentati in modo tale da poter essere oggetto di esame, verifica e revisione. Gli elementi relativi alle singole aree di valutazione devono essere descritti in modo da fornire le informazioni quantitative e qualitative utili alla formulazione di un giudizio sull'operato svolto.
    5. a valutazione deve contenere informazioni relative a:
    a) obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;
    b) azioni e servizi resi;
    c) risultati raggiunti;
    d) risorse disponibili ed utilizzate.
    6.  L’Amministrazione promuove l’elaborazione e l’utilizzazione di criteri di valutazione anche su base qualitativa e dell’impatto sociale.

    Art. 15
    (Prevenzione dei rischi)

    1. La Regione promuove la formazione dei cittadini attivi sui rischi potenzialmente connessi con le attività di realizzazione dei patti di collaborazione e sulle misure di prevenzione e di emergenza.
    2. I cittadini attivi sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale adeguati alle attività svolte nell’ambito dei patti, ad agire con prudenza e diligenza ed a mettere in atto tutte le misure necessarie a ridurre i rischi per la salute e la sicurezza.
    3. La Regione può favorire la copertura assicurativa dei cittadini attivi attraverso la stipulazione di convenzioni quadro con operatori del settore assicurativo che prevedano la possibilità di attivare le coperture su richiesta, a condizioni agevolate e con modalità flessibili e personalizzate.

    Art. 16
    (Tentativo di conciliazione)

    1. Qualora insorgano controversie tra le parti del patto di collaborazione o tra queste ed eventuali terzi può essere esperito un tentativo di conciliazione presso la camera regionale di conciliazione ai sensi della legge regionale 7 marzo 2016, n. 1 (Disposizioni per favorire la conciliazione nelle controversie sanitarie e in materia di servizi pubblici).

    Art. 17
    (Clausole interpretative)

    1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra Amministrazione e cittadini, le disposizioni del presente regolamento sono interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere alla cura, alla gestione condivisa ed alla rigenerazione dei beni comuni.

    Art. 18
    (Disposizioni transitorie)

    1. Le esperienze di collaborazione in coerenza con le disposizioni di cui all’articolo 2 della l.r. 10/2019 e già avviate alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono essere disciplinate dai patti di collaborazione, nel rispetto delle presenti disposizioni.

    Art. 19
    (Entrata in vigore)

    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
     
    Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.

    NOTA (1) Parole aggiunte dall’art. 1, comma 1, del 13 ottobre 2021 n. 17, pubblicato sul BUR Lazio 14 ottobre 2021, n. 97
     

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