Regolamento regionale 18 settembre 2026, n. 16
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BUR Lazio 22 settembre 2026, n. 76
- Testo vigente al:
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Modifiche al regolamento regionale 28 dicembre 2012, n. 18 (Determinazione dei criteri e modalità per la definizione del canone calmierato per l'edilizia sociale ai sensi dell'articolo 3 ter della legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 e successive modifiche) e successive modificazioni.
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Art. 1
(Modifica all’articolo 3 del regolamento regionale 28 dicembre 2012, n. 18 “Determinazione dei criteri e modalità per la definizione del canone calmierato per l’edilizia sociale ai sensi dell’articolo 3 ter della legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 e successive modifiche” e successive modificazioni)1. Alla fine del comma 5 dell’articolo 3 del r.r. n. 18/2012, sono aggiunte le parole: “Nel caso di concessione in uso a titolo gratuito la verifica del possesso dei requisiti è effettuata dall’ente o dal soggetto pubblico concedente, con le modalità previste nell’ articolo 6, comma 2 bis.”.
Art. 2
(Modifiche all’articolo 6 del regolamento regionale 28 dicembre 2012, n. 18)1. All’articolo 6 del r.r. n. 18/2012, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: “convenzionalmente determinate nel valore unico” sono sostituite dalle seguenti: “che non può essere superiore a”;
b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
“2 bis. La concessione in uso dell’alloggio può essere a titolo gratuito se l’immobile è stato acquistato da enti o soggetti pubblici e destinato ad uso abitativo per il personale appartenente al proprio organico. Le assegnazioni di tali alloggi sono effettuate nei confronti di soggetti in possesso dei requisiti previsti nell’articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d). Il requisito reddituale, previsto nell’articolo 3, comma 1, lettera d), non si applica in caso di assegnazione effettuata, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, in favore di personale che presta servizio, per la durata dell’assegnazione stessa e per ragioni d’ufficio, in un comune diverso da quello di residenza anagrafica. L’ente o il soggetto pubblico verifica il possesso dei requisiti da parte degli assegnatari, attestato a mezzo di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modifiche, la quale è trasmessa in copia al comune, nel cui territorio sono ubicati gli alloggi, contestualmente alla stipula di ogni atto di concessione.”.
Art. 3
(Modifiche all’articolo 8 del regolamento regionale 28 dicembre 2012, n. 18)1. All’articolo 8 del r.r. n. 18/2012 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo la lettera b) del comma 3, è aggiunta la seguente:
“b bis) enti o soggetti pubblici, che possono assolvere l’obbligo della locazione degli alloggi anche mediante provvedimento di concessione in luogo del contratto di locazione.”;
b) il comma 4 bis, è sostituito dal seguente:
“4 bis. Il prezzo di alienazione degli immobili di categoria catastale “A/4 ‒ Abitazioni di tipo popolare” e “A/5 – Abitazioni di tipo ultrapopolare” non può essere superiore, in mancanza delle quotazioni OMI, rispettivamente, al 70 per cento e al 60 per cento della quotazione minima OMI relativa alla categoria catastale “A/3 ‒ Abitazioni di tipo economico” del semestre antecedente al trasferimento della proprietà.”.
Art. 4
(Modifiche all’articolo 10 del regolamento regionale 28 dicembre 2012, n. 18)1. All’articolo 10 del r.r. n. 18/2012, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4, le parole: “In attuazione di quanto disposto dall’articolo 2 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 10 (Modifiche alle leggi regionali relative al governo del territorio, alle aree naturali protette regionali ed alle funzioni amministrative in materia di paesaggio) gli atti d’obbligo redatti precedentemente alla data di entrata in vigore della suddetta legge” sono sostituite dalle seguenti: “Gli atti d’obbligo redatti precedentemente alla data di entrata in vigore della legge regionale 30 luglio 2025 n. 12 (Semplificazioni e misure incentivanti il governo del territorio) e successive modifiche”;
b) dopo il comma 4 bis, è aggiunto il seguente:
“4 ter. Nel caso di alienazione delle unità immobiliari a enti o soggetti pubblici, ai sensi dell’articolo 8, comma 3, lettera b bis), l’atto di trasferimento deve contenere l’esplicita assunzione, da parte dell’ente acquirente, degli obblighi derivanti dal presente regolamento, con specifica indicazione della finalità istituzionale perseguita. L’ente o il soggetto pubblico acquirente trasmette al comune, nel cui territorio sono ubicati gli alloggi, entro trenta giorni dalla stipula, una dichiarazione contenente l’indicazione della finalità istituzionale e il programma di utilizzo delle unità immobiliari, nonché, con cadenza annuale, una relazione sull’utilizzo effettivo e sugli assegnatari, con attestazione del rispetto delle condizioni previste nell’articolo 6, comma 2 bis.”.
Art. 5
(Modifiche all’allegato “Schema d’atto d’obbligo” del r.r. n. 18/2012)1. All’allegato “Schema d’atto d’obbligo” del r.r. n. 18/2012, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al punto 5.1) dell’articolo 5 sono aggiunte, alla fine, le parole: “Laddove il proprietario degli alloggi sia un soggetto o ente pubblico può assolvere l’obbligo della locazione anche mediante provvedimento di concessione in luogo del contratto di locazione.”;
b) al punto 6.1) dell’articolo 6, le parole: “è convenzionalmente determinato nel valore unico di” sono sostituite dalle seguenti: “non può essere superiore a”;
c) al punto 6.1) dell’articolo 6, sono aggiunte le parole: “Qualora gli alloggi siano acquisiti da un ente pubblico, ai sensi dell’articolo 8, comma 3 lettera b bis), del r.r. 18/2012, che intenda adibirli, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, all’uso abitativo del proprio personale, la concessione in uso dell’alloggio può essere a titolo gratuito, in conformità a quanto previsto dall’articolo 6, comma 2 bis, del medesimo regolamento.”;
d) il punto 7.3) dell’articolo 7, è sostituito dal seguente:
“7.3) Il proprietario può, al prezzo di vendita previsto nel punto 7.2, anche prima della scadenza del termine ivi fissato, alienare in blocco o in modo frazionato ovvero conferire in gestione gli alloggi riservati ad un fondo immobiliare o ad altro soggetto, privato o pubblico. Resta fermo, in tal caso, in capo all’acquirente o al gestore degli alloggi a canone calmierato l’obbligo di rispettare i prezzi massimi di locazione e vendita fissati dal regolamento. Alle medesime condizioni di cui al primo capoverso, il proprietario può altresì alienare gli alloggi a soggetti in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 3 del regolamento, inclusi i giovani di età fino a 35 anni; tali acquirenti sono assoggettati al vincolo di residenzialità e inalienabilità dell’alloggio fino alla scadenza del termine previsto nell’articolo 2 del regolamento, fatti salvi i casi di difficoltà economiche dei nuclei e di quanto previsto dalla Deliberazione Giunta Regionale 26/11/2019 n. 877 (Revoca Deliberazione di Giunta regionale 15 novembre 1994, n. 8985. Nuovi criteri di attuazione dell'art. 20 della legge n. 179/92, così come modificato dall' art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 85 - "Autorizzazione alla vendita e alla locazione da parte dell'assegnatario o dell'acquirente di alloggi"). Gravano, altresì, sugli acquirenti o sui gestori di cui al presente punto gli ulteriori vincoli e condizioni previsti dal regolamento e dal presente atto d’obbligo. Quest’ultimo dovrà essere allegato al contratto di vendita o all’atto per il cui tramite si conferisce la gestione degli immobili per costituirne parte integrante.”;
e) dopo il punto 7.4) dell’articolo 7, è aggiunto il seguente:
“7.4 bis) Il prezzo di alienazione degli immobili di categoria catastale “A/4 ‒ Abitazioni di tipo popolare” e “A/5 – Abitazioni di tipo ultrapopolare” non può essere superiore, in mancanza delle quotazioni OMI, rispettivamente, al 70 per cento e al 60 per cento della quotazione minima OMI relativa alla categoria catastale “A/3 ‒ Abitazioni di tipo economico” del semestre antecedente al trasferimento della proprietà.”.
Art. 6
(Entrata in vigore)1.Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari
Data di aggiornamento/verifica: 22/09/2026