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Regolamento regionale 18 ottobre 2021 n. 19

  • BUR Lazio 19 ottobre 2021 n. 98
  • Testo vigente al:
  • Disposizioni in materia di impianti alimentati a biomasse forestali, in attuazione dell’articolo 3 bis, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 2011. n. 16 (Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili) e successive modificazioni

  • Art. 1
    (Oggetto e finalità)

    1.    Al fine di provvedere al controllo e al costante monitoraggio della diffusione degli impianti alimentati a biomasse forestali situati sul territorio regionale, il presente regolamento, in attuazione dell’articolo 3 bis, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 2011, n. 16 (Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili) e successive modificazioni, disciplina:
    a) le modalità di funzionamento del registro regionale degli impianti a biomassa (RIB);
    b) i compiti in capo ai proprietari dei suddetti impianti.


    Art. 2
    (Ambito di applicazione)

    1. Il presente regolamento si applica agli impianti alimentati a biomassa forestale con potenza termica nominale uguale o superiore a 50 kW termici, anche in configurazione combinata con altri combustibili diversi per la produzione di energia elettrica e termica, fermo restando quanto previsto dalla normativa statale e regionale vigente in materia di energia da fonti rinnovabili.   
    2. Qualora gli impianti di cui al comma 1 siano destinati, anche in parte, ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o siano destinati alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore, eventualmente combinati con impianti di ventilazione, si applicano le disposizioni di cui al regolamento regionale 23 dicembre 2020, n. 30 (Regolamento di attuazione dell’articolo 21, comma 6 lettere a), b), c), d), g), h) ed i) della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7 (Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale in materia di conduzione, manutenzione, controllo e ispezione degli impianti termici), anche con riferimento alla disciplina degli organi di regolazione e controllo.


    Art. 3
    (Definizioni)

    1. Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) e successive modificazioni, all’articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni, all’articolo 2 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 luglio 2012, all’articolo 2 e all’allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, (Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell’edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia) e successive modificazioni e all’articolo 2 del r.r. 30/2020, nonché le seguenti ulteriori definizioni:
    a) autorità competente: autorità titolare delle funzioni amministrative di cui all’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modificazioni, all’articolo 6 del d.lgs. 28/2011 e successive modificazioni, all’articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità) e successive modificazioni, all’articolo 27 bis del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni, rispettivamente in materia di attività di edilizia libera (CEL), di procedura abilitativa semplificata (PAS), di autorizzazione unica (PAU) e di valutazione di impatto ambientale (VIA);
    b) codice identificativo dell’impianto: codice alfanumerico che identifica in modo univoco un impianto iscritto al registro regionale degli impianti a biomassa, definito come “codice” nel registro stesso;
    c) COP nominale dell’impianto: parametro termodinamico che indica il coefficiente di prestazione, rappresentativo della quantità di energia termica che può essere convertita in energia frigorifera; 
    d) piani di gestione e assestamento forestale “PGAF”: piani di cui alla legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali);
    e) portata di alimentazione della caldaia: indica la quantità massica (espressa in kg/h) di combustibile in ingresso al generatore/caldaia nelle condizioni nominali di funzionamento, rilevate alla potenza nominale di caldaia/generatore; 
    f) portata massica di syngas: misura dell’uscita utile del gassificatore;
    g) portata termica o potenza termica del focolare: potenza data dal prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato (kW); 
    h) potere calorifico inferiore (P.C.I): potere calorifico riferito all’unità di massa. Nel caso di un combustibile gassoso il volume è riferito alle condizioni ISO Standard - Smc (Standard metro cubo): misura del volume di un combustibile riferito alle condizioni ISO Standard (T= 15°C; P= 1,013 bar a); 
    i) potenza frigorifera disponibile: potenza frigorifera della macchina installata per la parte di trigenerazione;
    l) potenza termica disponibile: potenza termica installata in centrale termica, pari alla somma delle potenze termiche installate del gruppo CHP (PthCHP) e delle caldaie ausiliarie (PthB) se presenti; 
    m) potenza termica utile: potenza data dalla quantità di calore trasferita dal focolare al fluido termovettore (kW);
    n) potenza termica utile nominale: potenza termica utile a pieno carico che il generatore di calore può fornire in condizioni nominali di riferimento, dichiarata dal fabbricante; 
    o) proprietario: la persona fisica o giuridica proprietaria del terreno sul quale è prevista la realizzazione dell’impianto a biomassa oppure il proprietario dell’immobile cui l’impianto stesso è asservito;
    p) registro regionale degli impianti a biomassa, di seguito RIB: banca dati informatizzata, contenente i dati tecnici delle installazioni, compresi gli elementi funzionali alla localizzazione e alla georeferenziazione degli impianti;
    q) rendimento termico utile: rapporto tra la potenza termica utile e la potenza termica del focolare;
    r) resa del gassificatore: quantità specifica di syngas prodotto in rapporto alla portata massica del combustibile gassificato;  
    s) scheda tipo “semplificata”: scheda recante i principali dati caratteristici dell’impianto da inserire nel RIB, come risultanti nel progetto da sottoporre al procedimento autorizzatorio;
    t) scheda tipo “dettagliata”: scheda recante i dati dettagliati relativi all’impianto da inserire nel RIB, come risultanti al termine del procedimento autorizzatorio;
    u) sezione di alimentazione: prima sezione delle schede tipo di cui alle lettere s) e t), riguardante i dati relativi a “tipologia”, “stoccaggio”, “movimentazione” da inserire nel RIB;
    v) sezione di combustione: seconda sezione delle schede tipo di cui alle lettere s) e t), riguardante i dati relativi al sistema tecnologico che caratterizza l’impianto da inserire nel RIB; 
    z) sezione di produzione: terza sezione delle schede tipo di cui alle lettere s) e t), riguardante i dati relativi alla produzione energetica dell’impianto da inserire nel RIB;
    aa) sistema informativo territoriale (SIT) biomasse: sistema informativo regionale con funzioni di raccolta, elaborazione e ricerca dei dati e delle informazioni tecnico-scientifiche, nonché della disciplina vincolistica vigente, utili alla corretta pianificazione delle indagini necessarie alla progettazione e alla realizzazione degli impianti a biomassa di cui alla l.r. 16/2011 e successive modificazioni e al presente regolamento.


    Art. 4
    (Registro regionale degli impianti a biomassa)

    1.    Ai sensi dell’articolo 3 bis, comma 1, della l.r. 16/2011 e successive modificazioni, è istituito, presso la struttura regionale competente in materia energia, il RIB, la banca dati regionale contenente i dati riguardanti gli impianti di cui all’articolo 2 del presente regolamento e contenente:
    a) i dati generali degli impianti di cui al presente regolamento presenti sul territorio regionale; 
    b) i dati anagrafici del proprietario dell’impianto, nonché del professionista incaricato del progetto relativo alla realizzazione dell’impianto medesimo;
    c) i dati tecnici del progetto per la realizzazione dell’impianto;
    d) i dati relativi alla certificazione di fine lavori;
    e) i dati e le indicazioni concernenti il relativo procedimento autorizzatorio; 
    2. Il RIB è realizzato dalla Regione in collaborazione con l’Istituto sull’Inquinamento Atmosferico del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-IIA), secondo quanto previsto dalla Convenzione reg. cron. 14890 del 3 gennaio 2012 e dai relativi atti aggiuntivi.
    3. Il RIB è articolato in diverse sezioni e garantisce l’interoperabilità con il SIT per le biomasse di cui all’articolo 3, comma 1, lettera aa).


    Art. 5
    (Compiti in capo ai proprietari degli impianti)

    1.    Il proprietario dell’impianto di cui all’articolo 2 è tenuto, prima dell’avvio dei lavori di realizzazione dell’impianto stesso, a registrare presso il RIB il relativo progetto, allegando un modulo, presente sul sistema informativo, contenente le seguenti informazioni:
    a) localizzazione dell’impianto;
    b) descrizione dell’impianto e delle relative caratteristiche tecniche; 
    c) dati anagrafici propri e del tecnico incaricato della progettazione;
    d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modificazioni, attestante la disponibilità dell’immobile sul quale si intende realizzare l’impianto;
    e) dichiarazione di assenso alla realizzazione dell’impianto medesimo da parte dell’autorità competente ai sensi della normativa vigente. 
    2. Al termine della registrazione del progetto prevista dal comma 1, il RIB produce il codice identificativo dell’impianto di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b). 
    3. Entro un anno dalla sua realizzazione, il proprietario dell’impianto è tenuto a certificare la conclusione dei lavori, attraverso la compilazione dell’apposita sezione del RIB. 


    Art. 6
    (Trattamento dei dati personali)

    1. Il trattamento dei dati personali relativi ai soggetti che si registrano sul RIB ai sensi dell’articolo 5, è effettuato nel rispetto della normativa di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE) e successive modificazioni.
    2.Il trattamento dei dati richiesti ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente regolamento è obbligatorio. 
    3. La Regione è titolare del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento n. 2016/679/UE. 
    4. La società LAZIOcrea SpA è nominata responsabile del trattamento nel rispetto delle istruzioni operative di cui alla deliberazione di giunta regionale 20 dicembre 2018, n. 840 e delle sue eventuali successive modificazioni. 


    Art. 7
    (Disposizioni transitorie)

    1. Per gli impianti di cui all’articolo 2 già realizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, qualora la messa in esercizio non sia ancora avvenuta alla medesima data, i titolari degli impianti sono tenuti ad effettuare la registrazione al RIB contestualmente alla messa in esercizio dell’impianto.
    2. Per gli impianti di cui all’articolo 2 la cui messa in esercizio è avvenuta prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, i titolari degli impianti devono provvedere alla registrazione degli stessi al RIB, procedere alla compilazione dell’apposita sezione relativa alla scheda tipo dettagliata di cui all’articolo 3, comma 1, lettera t) e certificare la conclusione dei lavori di cui all’articolo 5, comma 3, entro sei mesi dalla medesima data.
    3. Il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 costituisce il presupposto per poter avviare, presso le autorità competenti, i procedimenti di integrale ricostruzione, rifacimento, potenziamento, riattivazione, rinnovo e riesame relativi all’impianto. 
    4. L’autorità competente, nell’ambito dei procedimenti di cui al comma 3, accerta il rispetto, da parte del proprietario dell’impianto, delle disposizioni di cui all’articolo 5.
    5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il direttore regionale competente in materia, con una o più determinazioni, pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione, approva il manuale d’uso del RIB e del SIT. Con atti successivi, laddove necessario, provvede all’aggiornamento dei manuali stessi.


    Art. 8
    (Entrata in vigore)

    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. 
    2. Le disposizioni del presente regolamento, ad eccezione di quelle di cui all’articolo 7, comma 5, si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione dei manuali di cui al medesimo articolo. 


         Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.
     

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