Regolamento regionale 18 ottobre 2021 n. 18
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BUR Lazio 19 ottobre 2021 n. 98
- Testo vigente al:
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Regolamento per la valorizzazione, promozione e diffusione della Street art ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 23 dicembre 2020, n. 22 (Disposizioni per la valorizzazione, promozione e diffusione della Street art).
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Art. 1
(Finalità e oggetto)1. La Regione, al fine di favorire percorsi di costruzione pubblica e collettiva degli spazi urbani o extraurbani, intesi nella dimensione di patrimonio sociale, civico e culturale, nonché per creare un rapporto costruttivo tra istituzioni pubbliche e cittadini, in particolare giovani, offrendo a questi ultimi spazi idonei nei quali esprimere il proprio talento artistico, con il presente regolamento adottato ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2020, n. 22 (Disposizioni per la valorizzazione, promozione e diffusione della Street art), di seguito denominata legge, disciplina:
a) i criteri e le modalità di concessione dei contributi regionali per la valorizzazione, promozione e diffusione della Street art, previsti dall’articolo 3 della legge;
b) le modalità di redazione, trasmissione e aggiornamento dell’elenco comunale dei beni e degli spazi disponibili per interventi di Street art, previsto all’articolo 4 della legge e del relativo elenco regionale;
c) le modalità di ricognizione, censimento e comunicazione degli interventi di Street art realizzati nel territorio regionale per la diffusione della conoscenza e per la realizzazione del catalogo delle opere di cui all’articolo 5, comma 1 della legge;
d) le modalità di svolgimento del concorso annuale relativo al premio regionale “Lazio Street Art” istituito dall’articolo 5, comma 2 della legge.
2. Resta fermo il rispetto delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli interventi di Street art riguardino beni culturali e paesaggistici.
Art. 2
(Definizioni)1. Ai fini del presente regolamento s’intendono per:
a) interventi di Street art: le opere artistiche di Street art, come definita al comma 1 dell’articolo 1 della legge, singole o plurime ma collegate da un unico progetto artistico, realizzate con qualunque tecnica e con carattere di unicità, su beni e spazi autorizzati, di proprietà pubblica o privata, ricadenti nei contesti urbani o extraurbani e destinate alla pubblica fruizione, purché non aventi finalità di veicolazione di messaggi pubblicitari di natura commerciale e non contenenti elementi lesivi od offensivi della dignità personale, della pubblica decenza o di convinzioni etiche, morali, politiche, sindacali o religiose;
b) elenco comunale: l’elenco predisposto dai comuni del territorio regionale, ai sensi dell’articolo 4 della legge, nel quale sono indicati i beni e gli spazi, pubblici o privati, presenti nel territorio del comune interessato, da destinare a interventi di Street art e trasmesso dai comuni medesimi alla Regione;
c) elenco regionale: l’elenco recante l’indicazione dei beni e degli spazi disponibili per la realizzazione di interventi di Street art, individuati dai comuni e dalla Regione;
d) muri liberi: spazi urbani individuati dalla Regione o dai comuni, inseriti negli elenchi di cui alle lettere b) e c) e concessi ai cittadini ai fini della libera espressione artistica.
Art. 3
(Modalità di concessione dei contributi regionali e limite di ammissibilità)1. La Regione, per la promozione, valorizzazione e diffusione della Street art, ai sensi dell’articolo 3 della legge, concede contributi finalizzati a sostenere la realizzazione e la conoscenza di interventi di Street art che, in particolare, si distinguano per la valenza sociale e artistica del messaggio da veicolare.
2. Per i fini di cui al comma 1, la direzione regionale competente in materia di cultura, di seguito direzione competente, adotta annualmente un avviso pubblico nel quale sono definiti:
a) eventuali requisiti dei partecipanti, anche concernenti la professionalità ed esperienza posseduta;
b) eventuali ambiti tematici degli interventi di Street art proponibili;
c) i limiti massimi del contributo regionale, anche con riferimento a singole categorie o voci di spesa;
d) le spese ammissibili ai fini del riconoscimento dei contributi regionali;
e) le modalità di presentazione delle domande ed i documenti da allegare alle stesse;
f) i criteri di valutazione degli interventi di Street art;
g) le modalità di attuazione degli interventi di Street art, di erogazione del contributo e di rendicontazione delle spese;
g) ogni altra questione relativa alla concessione ed erogazione, nonché alla revoca o decadenza dei contributi, non disciplinata nel presente regolamento.
3. L’avviso di cui al comma 2 è pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regionale e nella sezione “cultura” del sito istituzionale della Regione.
4. Fermo restando quanto indicato alla lettera c) del comma 2, il contributo regionale non può essere comunque superiore alla differenza fra il totale delle spese ammissibili ed il totale di ulteriori contributi pubblici eventualmente ricevuti, al netto del contributo regionale, per la realizzazione dell’intervento di Street art.
Art. 4
(Soggetti proponenti e requisiti degli interventi)1. Possono accedere ai contributi per la realizzazione di interventi di Street art i comuni e Roma Capitale, ivi compresi per quest’ultima i propri municipi, nonché gli altri soggetti giuridici, pubblici o privati, indicati all’articolo 3, comma 1 della legge.
2. I soggetti indicati al comma 1 possono partecipare anche in forma associata, secondo le modalità stabilite nell’avviso.
3. Sono ammissibili a contributo gli interventi di Street art, come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera a), ad eccezione degli interventi proposti sui muri liberi, rispondenti ai seguenti requisiti:
a) produzione di un’opera artistica singola, oppure plurima purché collegata da un unico progetto artistico da realizzare nell’ambito di un intervento unitario;
b) assenso del proprietario del bene o dello spazio destinato alla realizzazione dell’intervento di Street art proposto;
c) iscrizione del bene o dello spazio nell’elenco regionale;
d) assenza di finalità di veicolazione di messaggi pubblicitari di natura commerciale e di elementi lesivi od offensivi della dignità personale, della pubblica decenza o di convinzioni etiche, morali, politiche, sindacali o religiose;
e) rispetto degli eventuali ulteriori requisiti stabiliti nell’avviso pubblico.
4. Il requisito indicato alla lettera c) del precedente comma si applica successivamente alla costituzione dell’elenco regionale ivi indicato.
Art. 5
(Modalità di presentazione e valutazione delle domande di contributo)1. Le domande per l’ammissione a contributo sono presentate secondo le specifiche disposizioni e i termini stabiliti dall’avviso pubblico di cui all’articolo 3.
2. La valutazione delle domande, che può esser effettuata anche tramite strumenti telematici, si articola nelle seguenti fasi:
a) istruttoria formale, volta a verificare l’ammissibilità, la regolarità e la completezza della domanda e dei documenti allegati;
b) valutazione qualitativa, volta a valutare gli interventi ritenuti ammissibili ai sensi della lettera a) secondo i criteri indicati al comma 5.
3. La valutazione qualitativa è realizzata da un’apposita commissione di esperti in materia, costituita con decreto del direttore della direzione competente, adottato successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande, composta da tre membri, di cui un dirigente regionale, con funzioni di presidente, e due soggetti esterni di comprovata competenza ed esperienza nel settore dell’arte contemporanea. In caso di indisponibilità per ragioni di servizio di dirigenti regionali con competenza ed esperienza nel settore dell’arte contemporanea, la commissione è costituita da tre membri esterni e le funzioni di presidente sono svolte dal membro più anziano.
4. La commissione opera a titolo gratuito. Le funzioni di segreteria e verbalizzazione sono svolte da un dipendente della direzione regionale competente.
5. La commissione procede alla valutazione dei progetti relativi alle domande ritenute formalmente ammissibili, attribuendo agli stessi un punteggio fino ad un massimo di cento punti, articolato secondo i seguenti criteri:
a) qualità artistica dell’intervento di Street art;
b) valenza sociale e culturale del messaggio da veicolare;
c) coerenza dell’intervento rispetto al contesto di riferimento ed agli eventuali ambiti tematici stabiliti nell’avviso;
d) carattere originale e inedito dell’opera;
e) utilizzo di materiali e tecniche che assicurino la capacità conservativa a lungo termine dell’intervento;
f) impatto sociale e culturale dell’intervento, anche in termini di capacità di rigenerazione urbana e di recupero all’uso collettivo di spazi dismessi o di valorizzazione di luoghi di particolare importanza per le comunità locali;
g) grado di accessibilità e fruibilità pubblica dell’intervento, anche ai fini di promuovere il territorio ed incoraggiare lo sviluppo dell’aggregazione sociale e culturale;
h) grado di partecipazione e coinvolgimento dei cittadini, e dei giovani che si avvicinano alla Street art, nella fase di progettazione e realizzazione;
i) multidisciplinarietà dell’intervento;
l) presenza di un curatore artistico e grado di coerenza e innovatività del progetto curatoriale, anche con riferimento al contesto di riferimento.
6. L’avviso pubblico stabilisce i punteggi massimi attribuibili a ciascuno dei criteri di cui al comma 5, nel rispetto delle priorità di intervento indicate all’articolo 3, comma 1, della legge.
7. Sono ammissibili a contributo le proposte che conseguono un punteggio complessivo pari o superiore a 60/100 ed alle eventuali ulteriori soglie previste nell’avviso pubblico con riferimento a singoli criteri di valutazione.
8. L’assegnazione dei contributi è disposta con determinazione della direzione competente, sulla base della graduatoria formata dalla commissione all’esito della valutazione di cui al comma 5, fino all’esaurimento delle risorse disponibili. La determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale e nella sezione “cultura” del sito istituzionale regionale.
9. Al fine di garantire un’adeguata distribuzione territoriale degli interventi, l‘avviso pubblico può prevedere la formazione di graduatorie distinte per ciascun ambito provinciale di realizzazione degli interventi, con l’indicazione delle modalità di utilizzo delle eventuali economie.
Art. 6
(Attuazione degli interventi, controlli e decadenza o revoca del contributo)1. I soggetti i cui progetti sono stati ammessi a contributo ai sensi dell’articolo 5, di seguito beneficiari, realizzano gli interventi di Street art in conformità a quanto richiesto nell’avviso pubblico e previsto nel progetto ammesso a contributo.
2. I beneficiari assumono ogni responsabilità in merito alla realizzazione degli interventi per cui sono stati concessi i contributi, ivi comprese eventuali responsabilità patrimoniali per danni arrecati a cose altrui o a soggetti terzi durante la realizzazione dell’opera.
3. Gli interventi si concludono con la realizzazione di un evento di presentazione pubblica dell’opera realizzata.
4. I beneficiari sono obbligati a citare, negli atti di informazione e negli eventi concernenti gli interventi, compresi i manifesti, la cartellonistica, le presentazioni, le conferenze e le inaugurazioni, il contributo regionale, ai sensi dell’articolo 20 della legge regionale 20 maggio 1996, n. 16 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1996), pena l’applicazione delle relative sanzioni, fino alla revoca integrale del contributo. Le modalità di informazione e comunicazione sono previamente concordate con la direzione recompetente.
5. Gli interventi realizzati con il contributo regionale sono inseriti nel catalogo delle opere di cui all’articolo 8 e oggetto di promozione, senza finalità commerciali, attraverso i mezzi di comunicazione e i canali istituzionali della Regione. A tal fine gli autori e gli altri eventuali titolari di diritti provvedono a conferire alla Regione le autorizzazioni eventualmente necessarie ai sensi della normativa vigente.
6. La direzione competente può disporre in qualsiasi momento verifiche e controlli, anche a campione, sugli interventi ammessi a contributo, per accertarne lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dall’avviso, dal provvedimento di concessione e dalle disposizioni vigenti, nonché la veridicità delle dichiarazioni e informazioni trasmesse dai beneficiari.
7. In caso di accertata violazione degli obblighi previsti o della mendacità di dichiarazioni rese, fatte salve le conseguenze penali e amministrative previste per legge, è disposta la decadenza o revoca del contributo assegnato e si provvede al recupero di ogni somma eventualmente già percepita, maggiorata degli interessi legali a decorrere dalla data dell’erogazione del contributo.
Art. 7
(Elenchi dei beni e degli spazi per la realizzazione di interventi di Street art)1. L’elenco regionale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), è suddiviso in due sezioni, una sezione relativa agli elenchi comunali trasmessi dai comuni e da Roma Capitale, ivi compresi per quest’ultima i propri municipi, con le modalità descritte al comma 6, ed una sezione recante i beni e gli spazi di pertinenza della Regione, individuati secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta.
2. I beni e gli spazi individuati ai sensi del comma 1 sono censiti mediante una scheda descrittiva conforme al modello adottato dalla direzione competente con apposita determinazione pubblicata sul Bollettino Ufficiale e sul sito istituzionale della Regione, nella quale sono riportati, in particolare, i seguenti dati:
a) le fotografie e la descrizione del bene o dello spazio;
b) il provvedimento con il quale è stato individuato il bene o lo spazio;
c) un recapito del proprietario del bene o dello spazio e l’atto di assenso del proprietario medesimo alla realizzazione di interventi di Street art;
d) gli eventuali vincoli o limiti agli interventi realizzabili sul bene o sullo spazio.
3. I beni e gli spazi degli elenchi di cui al presente articolo sono individuati anche su proposta dei soggetti giuridici, pubblici o privati, indicati all’articolo 3, comma 1 della legge nonché dei cittadini, singoli o associati, purché siano in possesso dei requisiti indicati al comma 4.
4. Ai fini dell’inserimento negli elenchi comunali e nell’elenco regionale, i beni e gli spazi devono essere dotati dei seguenti requisiti:
a) conformità alle linee guida di cui all’articolo 6, comma 2, della legge e ai regolamenti e agli altri provvedimenti comunali adottati in materia;
b) accessibilità al pubblico, in modo tale da consentire la fruizione degli interventi di Street art;
c) utilizzabilità del bene o dello spazio senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi e nel rispetto degli eventuali vincoli derivanti dalla normativa statale o locale;
d) assenso del proprietario del bene o dello spazio alla realizzazione di interventi di Street art.
5. Gli elenchi dei beni e degli spazi di cui al presente articolo possono includere anche i muri liberi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), per la partecipazione al catalogo delle opere ed al premio “Lazio Street Art” di cui agli articoli 8 e 9.
6. Ai fini della costituzione della sezione relativa agli elenchi comunali dell’elenco regionale, gli elenchi comunali, contenenti le schede descrittive di cui al comma 2, sono approvati e pubblicati sui rispettivi siti istituzionali dai medesimi comuni e da Roma Capitale, ivi compresi per quest’ultima i propri municipi, entro 180 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, ai sensi dell’articolo 4 della legge. Entro il medesimo termine i suddetti elenchi sono trasmessi con posta elettronica certificata anche alla direzione competente, ai fini della pubblicazione dell’elenco regionale nella sezione “cultura” del sito istituzionale regionale e negli altri siti regionali correlati.
7. La sezione dell’elenco regionale avente ad oggetto i beni e gli spazi di pertinenza regionale è costituita con determinazione del direttore della direzione competente, adottata entro il medesimo termine stabilito al comma 6 e pubblicata negli stessi siti internet ivi indicati.
8. Ai fini dell’aggiornamento dell’elenco regionale, i comuni e Roma Capitale, ivi compresi per quest’ultima i propri municipi, provvedono ad approvare e pubblicare sui propri siti istituzionali gli aggiornamenti dei propri elenchi, trasmettendone copia con posta elettronica certificata anche alla direzione regionale competente, ai fini della pubblicazione dell’elenco regionale nella sezione “cultura” sul sito istituzionale regionale e negli altri siti regionali correlati. I provvedimenti con i quali ogni comune approva gli aggiornamenti e li trasmette alla direzione competente devono contenere l’intero elenco comunale vigente, completo degli aggiornamenti.
9. La sezione dell’elenco regionale relativa ai beni e agli spazi di pertinenza regionale è aggiornata con determinazione del direttore della direzione competente.
10. I comuni e Roma Capitale, nonché i relativi municipi, trasmettono, inoltre, una copia dei propri elenchi e dei relativi aggiornamenti anche alla soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente. Al medesimo adempimento provvede la direzione competente in relazione alla sezione dell’elenco regionale relativa ai beni e agli spazi di propria pertinenza.
Art. 8
(Catalogo delle opere di Street art)1. Il catalogo delle opere di Street art, istituito all’articolo 5, comma 1, della legge, è lo strumento attraverso il quale la Regione promuove e valorizza, anche a fini turistici, gli interventi di Street art realizzati nel territorio regionale.
2. Il catalogo è realizzato dalla Regione, anche avvalendosi delle proprie società strumentali, mediante una piattaforma digitale condivisa e popolata di concerto con i comuni, nella quale sono riprodotti e descritti gli interventi di Street art:
a) realizzati nel territorio con il sostegno della Regione, anche ai sensi dell’articolo 3 del presente regolamento, o dei comuni del territorio;
b) oggetto di ricognizione o censimento da parte della Regione o dei comuni nell’ambito di attività di promozione o valorizzazione turistica, sociale, artistica o culturale;
c) ammessi a valutazione qualitativa nell’ambito del procedimento per il conferimento del premio “Lazio Street art” di cui all’articolo 9.
3. Con determinazione della direzione competente sono definite le modalità di presentazione delle istanze di adesione al catalogo e di caricamento e gestione dei dati.
4. Possono accedere al popolamento del catalogo i comuni che presentano l’istanza di adesione di cui al comma 3, nel rispetto delle modalità ivi indicate.
5. Il catalogo è oggetto, da parte della Regione e delle proprie società ed enti strumentali, di attività di comunicazione e diffusione istituzionale, per fini non commerciali, a carattere didattico, di ricerca, divulgazione e valorizzazione delle opere stesse e del territorio, senza alcuna concorrenza all’eventuale utilizzazione economica da parte degli autori.
Art. 9
(Premio “Lazio Street art”)1. Il premio “Lazio Street Art”, di seguito denominato premio, è conferito dalla Regione, in attuazione dell’articolo 5, comma 2, della legge, per promuovere e valorizzare la conoscenza degli interventi di Street art realizzati nel territorio regionale.
2. Il premio è conferito, annualmente e a titolo onorifico, nel rispetto delle disposizioni indicate nel presente regolamento e nell’avviso pubblico adottato allo scopo dalla direzione regionale competente.
3. Possono essere candidati gli interventi di Street art realizzati nell’ambito del territorio regionale da autori la cui identità sia identificata o identificabile. Non sono candidabili interventi realizzati da soggetti nei cui confronti sussistano situazioni ostative alla concessione di benefici pubblici o alla capacità di contrarre con l’amministrazione pubblica, secondo le disposizioni statali e regionali vigenti.
4. La candidatura:
a) è riservata agli interventi di Street art in possesso dei requisiti di cui all’articolo 4, comma 3, con esclusione del requisito previsto alle lettere c) ed e) del medesimo comma;
b) è presentata dal comune o da Roma Capitale, ivi compresi per quest’ultima i propri municipi, per gli interventi realizzati nel proprio territorio, unitamente all’attestazione del rispetto dei requisiti indicati alla lettera a). Nel caso di interventi di Street art consistenti in un progetto artistico coinvolgente opere realizzate in diversi comuni, la candidatura può essere presentata in forma associata o da uno dei comuni interessati in qualità di soggetto promotore;
c) non è ammessa per gli interventi di Street art già candidati nell’ambito di altre annualità dell’avviso pubblico indicato al comma 2.
5. Ogni candidatura ha ad oggetto un unico intervento di Street art. I soggetti di cui alla lettera b) del comma 4 possono presentare più candidature. I medesimi soggetti procedono ad individuare gli interventi di Street art da candidare mediante apposito avviso o manifestazione di interesse o analoghi strumenti, adottati nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e parità di trattamento, favorendo il coinvolgimento attivo dei cittadini e degli organismi pubblici e privati.
6. Alle candidature, da presentare nei termini e modalità indicate dall’avviso pubblico, sono allegati i seguenti documenti:
a) relazione descrittiva dell’intervento di Street art, nella quale sono indicati il titolo, l’autore, la tecnica artistica ed i materiali utilizzati, nonché ogni altra informazione necessaria alla completa descrizione dell’opera;
b) documento indicante gli spazi e i luoghi dove è stato realizzato l’intervento di Street art e i soggetti proprietari degli stessi;
c) documentazione fotografica dell’intervento;
d) relazione descrittiva dell’impatto sociale e culturale dell’intervento sul territorio, con particolare riferimento alle metodologie usate per l’eventuale coinvolgimento dei cittadini nell’ambito della progettazione o attuazione dell’intervento, alle finalità di recupero all’uso collettivo degli spazi, di aggregazione sociale, di incremento dei visitatori o attivazione di nuovi flussi turistici;
e) eventuali pubblicazioni coinvolgenti l’intervento realizzato;
f) documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti al comma 4, lettera a).
7. L’avviso pubblico individua le ipotesi di inammissibilità della domanda e di soccorso istruttorio, nel rispetto dei principi applicabili in materia, nonché eventuali ulteriori documenti da allegare alle candidature.
Art. 10
(Modalità di valutazione delle candidature)1. Le candidature pervenute ai sensi dell’articolo 9 sono sottoposte ad una istruttoria formale, volta a verificare la completezza della documentazione e la regolarità della trasmissione, e ad una successiva valutazione qualitativa dell’intervento.
2. La valutazione qualitativa è effettuata da un’apposita commissione composta da un dirigente della direzione competente, che svolge le funzioni di presidente, e due esperti esterni di comprovata competenza ed esperienza nel settore dell’arte contemporanea. In caso di indisponibilità per ragioni di servizio di dirigenti regionali con competenza ed esperienza nel settore dell’arte contemporanea, la commissione è costituita da tre membri esterni e le funzioni di presidente sono svolte dal membro più anziano.
3. La commissione indicata al comma 1 è nominata con decreto del direttore della direzione regionale competente ed opera a titolo gratuito. Le funzioni di segreteria e di verbalizzazione sono svolte da un dipendente della direzione regionale competente.
4. La valutazione qualitativa è effettuata mediante l’attribuzione di punteggi fino ad un massimo di cento punti, sulla base dei seguenti criteri:
a) qualità artistica dell’intervento, anche rispetto al contesto urbanistico e sociale in cui è inserito;
b) valenza culturale e sociale del messaggio veicolato;
c) capacità di recupero e di rigenerazione urbana di spazi dismessi, periferici o extra-urbani o di luoghi di particolare importanza per le comunità locali di riferimento;
d) grado di coinvolgimento della cittadinanza nella fase di progettazione o realizzazione dell’intervento;
e) livello di fruibilità pubblica dell’intervento;
f) capacità di conservazione dell’opera nel tempo.
5. L’avviso pubblico stabilisce i punteggi massimi attribuibili a ciascuno dei criteri di cui al comma 4, nonché la soglia minima del punteggio necessario ai fini dell’ammissione nel catalogo di cui all’articolo 8.
6. Il premio è conferito, per l’anno di riferimento, all’intervento classificato primo a seguito della valutazione qualitativa. La premiazione dei vincitori avviene nell’ambito di un evento pubblico appositamente organizzato dalla Regione.
7. L’attribuzione del premio comporta la successiva attivazione, da parte della Regione, di iniziative di promozione, diffusione e valorizzazione dell’intervento di Street art premiato, concordate con l’autore. Nell’ambito di tali attività è, inoltre, fatta specifica menzione del primo intervento di Street art classificato in ogni territorio provinciale, diverso da quello vincitore.
8. Tutti gli interventi di Street art che hanno superato la soglia di punteggio di cui al comma 5, sono inseriti nel catalogo disciplinato all’articolo 8 e sono oggetto, da parte della Regione e delle proprie società controllate ed enti strumentali, nonché degli enti partecipati operanti nel settore dell’arte contemporanea, di attività di comunicazione e diffusione istituzionale, per fini non commerciali, a carattere didattico, di ricerca, divulgazione e valorizzazione delle opere stesse e del territorio, senza alcuna concorrenza all’eventuale utilizzazione economica da parte degli autori, previa autorizzazione dell’autore dell’opera.
Art. 11
(Entrata in vigore)1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.
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Data di aggiornamento/verifica: 14/11/2021