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Regolamento regionale 18 gennaio 1974, n. 1

  • BUR 19 gennaio 1974, n. 2, s.o. (senza numero)
  • Testo vigente al:
  • Erogazione alle imprese private esercenti atuoservizi ordinari di interesse regionale di contributi previsti dalla Legge regionale 2 aprile 1973, n. 12.
  • Art. 1

    Le imprese private esercenti autoservizi ordinari di competenza regionale che intendono ottenere i contributi stanziati dalla Regione, devono inoltrare domanda alla Regione Lazio - Assessorato ai trasporti - entro il 15 aprile dell'anno successivo al quale si riferisce il contributo richiesto.

    Per il 1972 il termine è fissato entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

    Le imprese richiedenti, relativamente all'anno per il quale chiedono il contributo, debbono fornire le dichiarazioni e la documentazione che siano ritenute necessarie dall'Assessorato ai trasporti per procedere all'istruttoria delle domande.

    Art. 2

    Il contributo può essere erogato solo se non ricorra uno dei casi di esclusione previsti dall'art. 10 della legge regionale n. 12 del 1973.

    Art. 3

    Ai fini della determinazione del contributo vanno considerati:
    a)         i costi chilometrici entro i limiti ritenuti ammissibili dall'Assessorato ai trasporti;
    b)         le percorrenze espresse in autobus/km relative alle corse previste dagli atti concessionali delle sole autolinee ordinarie e stagionali di competenza regionale nonché delle corse bis denunciate e delle corse plurime autorizzate sulle linee medesime.

    Non sono da considerare le percorrenze relative ai giorni di sospensione dei servizi, alla corsa fuori linea ed agli altri eventuali trasporti estranei all'esercizio delle autolinee ordinarie nonché le percorrenze delle autolinee di gran turismo e di quelle concesse dallo Stato, da altre Regioni e dai Comuni.

    I prodotti dei due termini di cui ai precedenti punti a) e b) determinano le spese di esercizio ritenute ammissibili.

    Art. 4

    L'ammontare del contributo da erogare per ogni anno ad ogni singola impresa, è dato dal prodotto delle spese di esercizio ritenute ammissibili ai sensi del precedente art. 3 per un coefficiente di riduzione determinato quale rapporto tra l'ammontare dello stanziamento previsto in bilancio e la sommatoria delle spese di esercizio ritenute ammissibili di tutte le imprese richiedenti il contributo.

    Art. 5

    L'Assessorato ai trasporti, effettuati i controlli e le eventuali rettifiche alle dichiarazioni delle imprese interessate, propone alla Giunta il contributo da concedere a ciascuna impresa.

    I provvedimenti di liquidazione dei contributi sono adottati con deliberazione della Giunta regionale.

    Art. 6

    Per l'erogazione dei contributi relativi all'anno 1972 stanziati in lire 200 milioni dalla legge regionale n. 12 del 2 aprile 1973 si tiene conto della percorrenza relativa al solo periodo 1° aprile - 31 dicembre.

    Per la liquidazione del contributo restano fermi gli altri criteri stabiliti ai precedenti articoli.

    Art. 7

    La Giunta regionale può disporre il pagamento di acconti sui contributi per l'anno in corso, da erogare a favore delle imprese private esercenti autoservizi ordinari di competenza regionale.

    Le domande per la richiesta dell'acconto devono essere presentate separatamente dalle domande di cui all'art. 1 entro il termine e con le modalità che verranno stabilite dall'Assessorato ai trasporti e sempreché siano trascorsi almeno sei mesi dall'inizio dell'esercizio finanziario.

    L'acconto può essere erogato alle seguenti condizioni:
    a)         che non ricorrano le condizioni ostative indicate all'art. 2 del presente regolamento;
    b)         che l'impresa non abbia inoltrato domanda di cessione delle autolinee gestite;
    c)         che l'impresa s'impegni per l'anno in cui ha chiesto l'acconto sul contributo a non cedere ad altri le autolinee da essa gestite;
    d)         che non siano in corso nei confronti dell'impresa procedure di risoluzione ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 2 aprile 1973, n. 12;
    e)         che l'impresa abbia percepito il contributo relativo all'anno precedente.

    L'ammontare dell'acconto da erogare a ciascuna impresa richiedente, sarà commisurato al 50 per cento della somma liquidata alla stessa impresa a titolo di contributo relativamente all'anno precedente.

    Si procede al conguaglio all'atto della liquidazione definitiva, del contributo relativo all'anno di cui trattasi.

    In caso di mancata concessione del contributo o di concessione di un contributo inferiore alla somma liquidata per l'acconto, la Giunta regionale Provvederà al conseguente recupero.

    L'ammontare dell'acconto per l'anno 1973 sarà commisurato al doppio della somma liquidata per il contributo relativo all'anno 1972.

    Il testo non ha valore legale; rimane, comunque,  inalterata l’efficacia degli atti normativi originari

     

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