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Regolamento regionale 18 Dicembre 2018 n. 22

  • BUR 20 Dicembre 2018, n. 103
  • Testo vigente al:
  • Criteri per la definizione della procedura di accertamento straordinario di compatibilità paesaggistica e determinazione delle sanzioni di cui all’articolo 1, commi 37, 38 e 39, della legge 15 dicembre 2004, n. 308
  • Art. 1

    (Finalità)

     

    1. Con il presente regolamento si definiscono le fasi procedurali per l’accertamento straordinario di compatibilità paesaggistica previsto all’articolo 1 commi 37, 38 e 39 della legge n. 308 del 15 dicembre 2004, ed in particolare:
      a. l’ambito di applicazione dell’istituto;
      b. le condizioni di ammissibilità dell’istanza;
      c. la procedura di accertamento straordinario di compatibilità paesaggistica;
      d. la determinazione delle sanzioni pecuniarie.

     

    Art. 2

    (Ambito di applicazione)

     

    1. L’accertamento c.d. straordinario di compatibilità paesaggistica si riferisce solo agli interventi edilizi, così come definiti dall’art. 3 del D.P.R. 380/01.
    2. Per la valutazione della conformità delle “tipologie edilizie” e dei “materiali utilizzati” previsti dalla lettera a) del comma 37 dell’articolo 1 della legge n. 308 del 15 dicembre 2004 deve farsi riferimento ai Piani Territoriali Paesistici, al PTPR adottato con delibere di Giunta regionale nn. 556 e 1025 del 2007, pubblicato sul BURL il 14 febbraio 2008, e comunque agli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti al momento della valutazione dell’istanza.

     

    Art. 3

    (Condizioni di ammissibilità dell’istanza)

     

    1. Sono richieste le seguenti condizioni di ammissibilità dell’istanza:

          a. Conformità urbanistica dell’intervento, ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 380/01, come recepito dall’art. 22 della L.R. 15/08;

          b. Inesistenza di beni culturali sottoposti a tutela di cui alla Parte II del D.Lgs 42/2004;
          c. Inesistenza di domande di condono edilizio pendenti presentate ai sensi delle leggi 28 febbraio 1985, n. 47, 23 dicembre 1994 n. 724 e 24 novembre 2003, n. 326;

         d. Esatto adempimento alla richiesta di integrazione documentale ai sensi della legge 7 dicembre 1990, n. 241.

     

    Art. 4

    (Procedura di accertamento straordinario di compatibilità paesaggistica)

     

    1. Al procedimento di accertamento straordinario di compatibilità paesaggistica si applicano le disposizioni di cui all’art. 146, commi 7 e 8, del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, nonché, per quanto non disciplinato, quelle di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.
    2. Il termine per la conclusione del procedimento è sospeso fino alla data di ricezione della documentazione integrativa richiesta. Qualora il richiedente non provveda a completare la documentazione di cui all’allegato A) nel termine indicato in 30 giorni, così come disposto dalla L. 241/90, art. 2 co.7, la domanda è dichiarata improcedibile con provvedimento che viene comunicato al richiedente stesso e contestualmente al Comune ed alla competente Autorità Giudiziaria.
    3. Il provvedimento di accertamento straordinario di compatibilità paesaggistico è rilasciato dopo l’avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria di cui al successivo articolo 5. Il provvedimento è comunicato all’interessato, al Comune e alla Soprintendenza. La medesima comunicazione è inviata all’Autorità Giudiziaria competente, qualora la Regione abbia notizia di un procedimento penale in atto per i medesimi lavori.

     

    Art. 5

    (Determinazione della sanzione pecuniaria)

     

    1. In caso di esito positivo della domanda di accertamento straordinario di compatibilità paesaggistica, ai sensi dell’articolo 1 comma 37 lettera b) numeri 1 e 2 della legge 308/04, il richiedente è tenuto al pagamento della sanzione pecuniaria di cui all’articolo 167 del Codice maggiorata da un terzo alla metà e della ulteriore sanzione di importo compreso tra un minimo di tremila euro ed un massimo di cinquantamila euro.
    2. Al fine di calcolare le sanzioni di cui al comma precedente si fa riferimento alla griglia dei sistemi del paesaggio di seguito riportata riferita alla normativa del PTPR di cui in premessa. Per quanto attiene al computo dei metri quadri occorre fare riferimento al prospetto (Tab. A) definito dall’art. 11 del D.M. 10.05.1977 utilizzato dai Comuni per la determinazione del costo di costruzione di cui alla legge 28 gennaio 1977, n. 10.
    3. La sanzione di cui all’articolo 1 comma 37 lettera b) numero 1, della legge 308/2004 è riscossa dalla Regione. Per il computo della sanzione corrispondente al “maggiore importo tra danno arrecato e profitto conseguito, aumentato da un terzo alla metà”, occorra fare riferimento:
             a. al "danno arrecato", che si determina calcolando la somma che risulterebbe necessaria per la rimessione in pristino delle opere eseguite. Per il calcolo di tale somma  occorre fare riferimento al Tariffario Regionale approvato con Deliberazione di Giunta regionale 6 agosto 2012, n. 412 concernente "Tariffa dei prezzi 2012 Regione Lazio" o a quello in vigore al momento del rilascio dell'accertamento straordinario di compatibilità paesaggistica; ai fini della determinazione del danno arrecato la Regione utilizza la dichiarazione asseverata indicata al punto 14 dell'Allegato A);
             b. al "profitto conseguito", che si determina in base all'incremento del valore dell'immobile calcolato secondo i criteri dell'ultima IMU complessiva pagata, risultante dalle trasformazioni conseguenti ai lavori eseguiti. A tal fine il richiedente produce la documentazione indicata al punto 13 dell'Allegato A), attestante l'avvenuta variazione della rendita catastale, ovvero una dichiarazione asseverata da un tecnico/progettista, siglata dal proprietario, dalla quale risulti che l'esecuzione dei lavori non ha comportato variazione catastale.

          4. Per la sanzione di cui al comma precedente deve essere utilizzata la griglia dei sistemi del paesaggio sotto indicata, maggiorata di un terzo da “insediamenti urbani, insediamenti in evoluzione, infrastrutture” al “sistema agrario di valore” compreso e della metà da “naturale, storico-diffuso, agrario di rilevante valore” a “centro storico, archeologico m”.

          5. La sanzione di cui all’articolo 1 comma 37 lettera b) numero 2, della legge 308/2004, è riscossa dalì Ministero; per il calcolo della stessa si deve fare riferimento alla seguente griglia dei sistemi del paesaggio, calibrando la sanzione da tremila euro a cinquantamila euro a seconda del tipo di paesaggio.

     

    Sistema del paesaggio

    Articoli PTPR di riferimento

    Euro x mq

    a)

    Centro storico – zone di interesse archeologico

    29 – 41 c. 3 lett. b)

    250

    b)

    Fasce di rispetto, coste marine, lacuali, corsi d’acqua e fossi

    33 -34 -35

    150

    c)

    Insediamenti urbani, storici e fasce di rispetto

    43

    120

    d)

    Naturale, Naturale di Continuità, Naturale Agrario,  Storico-diffuso,  Agrario di Rilevante valore, zone di interesse archeologico

    21- 22 -23 – 24 – 41 c. 3 lett. a)

    100

    e)

    Agrario di Valore

    25

    80

    f)

    Agrario di continuità

    26

    50

    g)

    Insediamenti urbani, insediamenti in evoluzione, Infrastrutture e Servizi

    27- 28 - 32

    20

     
     

     

    Art. 6

    (Entrata in vigore)

     

    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione

     

     

    SOMMARIO

     

    Art. 1 – Finalità

    Art. 2 – Ambito di applicazione

    Art. 3 – Condizioni di ammissibilità dell’istanza

    Art. 4 – Procedura di accertamento straordinario di compatibilità paesaggistica

    Art. 5 – Determinazione della sanzione pecuniaria

    Art. 6 – Entrata in vigore

    Allegato A - Documentazione

     

           Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.

     

  • File allegati:

Data di aggiornamento/verifica: 27/05/2021

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