NUR 06 99 500

Seguici su:

NUR - Numero Unico Regionale 06 99 500

Cerca

Regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 9

  • BUR 30 aprile 2005, n. 12, s.o. n. 4
  • Testo vigente al:
  • Regolamento per il riconoscimento e l'incentivazione dei mercati delle qualità.
  • Indice

    CAPO I - DISPOSIZIONE GENERALE

    Art. 1 - Oggetto

    CAPO II - RICONOSCIMENTO E LOGO REGIONALE “MERCATO DELLE QUALITÀ”

    Art. 2 - Requisiti minimi
    Art. 3 - Domande
    Art. 4 - Logo e modalità d’uso
    Art. 5 - Revoca della concessione d’uso del logo

    CAPO III - CONTRIBUTI

    Art. 6 - Requisiti dei soggetti beneficiari
    Art. 7 - Tipologia e limite massimo dei contributi
    Art. 8 - Percentuale dei contributi e spese ammissibili
    Art. 9 - Bando
    Art.10 - Istruttoria delle domande
    Art.11 - Criteri di valutazione
    Art.12 - Concessione
    Art.13 - Erogazione
    Art.14 - Realizzazione delle iniziative
    Art.15 - Controlli
    Art.16 - Revoca
    Art.17 - Convenzione

    CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

    Art.18 - Monitoraggio sull’attuazione della legge
    Art.19 - Disposizioni transitorie
    Art.20 - Entrata in vigore


     

    CAPO I
    DISPOSIZIONE GENERALE

     

    Art. 1
    (Oggetto)

    1. Il presente regolamento, in conformità a quanto previsto dall’articolo 3, comma 3, e dall’articolo 4, comma 2, della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 35 (Riconoscimento ed incentivazione dei mercati delle qualità), di seguito denominata legge, disciplina in particolare quanto segue:
    a) i requisiti minimi dei mercati delle qualità;
    b) le modalità di presentazione e d’istruzione delle domande per il riconoscimento del mercato quale “mercato delle qualità”;
    c) le caratteristiche del logo “mercato delle qualità” e il regolamento concernente l’uso del logo stesso, richiesto dalla normativa statale vigente in materia di marchi registrati;
    d) i casi di revoca della concessione all’uso del logo;
    e) le procedure di concessione e di erogazione dei contributi;
    f) i termini e le modalità dei controlli;
    g) le cause e le modalità di revoca dei contributi;
    h) il monitoraggio sull’attuazione della legge.

    CAPO II
    RICONOSCIMENTO E LOGO REGIONALE “MERCATO DELLE QUALITÀ”

    Art. 2
    (Requisiti minimi)

    1. Il mercato al dettaglio su aree pubbliche può ottenere il riconoscimento di “mercato delle qualità” quando la percentuale degli operatori che vendono o somministrano prodotti di qualità è pari o superiore al 50 per cento dell’organico attivo degli operatori del mercato stesso, e quando ogni singolo operatore interessato commercializza tali prodotti in percentuale superiore al 50 per cento delle merci messe in vendita.

    Art. 3
    (Domande)

    1. Gli operatori del mercato, attraverso le relative associazioni, presentano all’Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio -Sviluppo Lazio S.p.A., di seguito denominata Agenzia, domanda per il riconoscimento del “mercato delle qualità”, comprovando la corrispondenza dei requisiti minimi di cui all’articolo 2, mediante autocertificazione.

    2. L’Agenzia, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, trasmette la stessa alla Regione, indicando il numero dell’organico attivo degli operatori del mercato interessato.

    3. Il Direttore del Dipartimento Economico e occupazionale, di seguito denominato Direttore del Dipartimento, salvo delega al Direttore regionale competente in materia di attività produttive, accertata la presenza dei requisiti minimi di cui all’articolo 2, effettua il riconoscimento del mercato e concede l’uso del logo regionale “mercato delle qualità” di cui all’articolo 4.

    Art. 4
    (Logo e modalità d’uso)

    1. Ai sensi della normativa statale vigente sui marchi registrati, la Regione provvede alla registrazione del logo regionale “mercato delle qualità” secondo l’esemplare dell’allegato A e lo concede in uso secondo le norme regolamentari di cui all’allegato B.

    Art. 5
    (Revoca della concessione d’uso del logo)

    1. Il Direttore del Dipartimento procede alla revoca della concessione all’uso del logo regionale “mercato delle qualità” nei confronti di coloro che, avendo avuto la concessione medesima, sono sanzionati ai sensi del comma 2 dell’articolo 5 della legge per più di due volte negli ultimi tre anni.

     

    CAPO III
    CONTRIBUTI

    Art. 6
    (Requisiti dei soggetti beneficiari)

    1. Per beneficiare dei contributi previsti dal presente regolamento gli interessati, salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, della legge, devono possedere, in relazione alle diverse tipologie, i requisiti di cui ai seguenti commi.

    2. Gli operatori del mercato, se singoli, hanno, salvo deroghe previste dalla vigente legislazione, l’autorizzazione comunale all’esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio e la concessione del posteggio, in conformità a quanto disciplinato dal titolo III, capo II della legge regionale 18 novembre 1999, n.33 (Disciplina relativa al settore commercio).

    3. Gli operatori del mercato, se associati, oltre a quanto previsto al comma 2, raggruppano almeno cinque operatori singoli.

    4. Le associazioni di mercato, le associazioni di categoria e le forme associative tra mercati sono costituite secondo legge.

    5. I soggetti di cui ai commi 2, 3 e 4 non devono trovarsi in stato di liquidazione o fallimento, né aver presentato domanda di concordato o avere gravi squilibri economico-patrimoniali tali da non poter far fronte alle proprie obbligazioni, hanno provata redditività, sulla base di una valutazione delle loro prospettive, e rispettano i requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali.

    Art. 7
    (Tipologia e limite massimo dei contributi)

    1. Per incentivare le iniziative concernenti i mercati delle qualità, la Regione concede contributi a fondo perduto nel rispetto delle vigenti disposizioni comunitarie e in particolare del regolamento CE n. 659/1999 del Consiglio, del 22 settembre 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 88 del Trattato della Comunità europea, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 83 del 27 marzo 1999.

    2. Le iniziative devono essere intraprese successivamente alla presentazione della domanda e realizzate nei tempi previsti all’articolo 14.

    3. Gli operatori singoli di cui all’articolo 6, comma 2, possono beneficiare di contributi nel limite massimo di 15.000 euro.

    4. Gli operatori associati di cui all’articolo 6, comma 3, possono beneficiare di contributi nel limite massimo di 15.000 euro per ogni operatore associato.

    5. Le associazioni di mercato, le associazioni di categoria e le forme associative tra mercati di cui all’articolo 6, comma 4, possono beneficiare di contributi nel limite massimo di 25.000 euro.

    Art. 8
    (Percentuale dei contributi e spese ammissibili)

    1. I contributi per gli operatori singoli ed associati sono calcolati, nel limite del 40 per cento, sulla base delle spese concernenti l’acquisto, la ristrutturazione o la rinnovazione di:
    a) banchi fissi o mobili nonché tende, ombrelloni o coperture in genere, utili all’esercizio del commercio;
    b) attrezzature tecniche relative all’esposizione delle merci e alla vendita ed alla somministrazione delle merci;
    c) strumenti e programmi informatici e telematici;
    d) prestazioni di assistenza tecnica, nei limiti di quanto indicato al punto14 degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, di seguito denominati “orientamenti comunitari”, purché finalizzate ai prodotti di qualità.

    2. I contributi per le associazioni di mercato, le associazioni di categoria e le forme associative tra mercati sono calcolati, nel limite del 40 per cento, sulla base delle spese concernenti:
    a) pubblicità relativa ai mercati delle qualità;
    b) investimenti, compresi strumenti e programmi informatici e telematici, finalizzati all’organizzazione dell’acquisto e distribuzione in comune dei prodotti di qualità, nei limiti di quanto individuato al punto 4.2.3 degli orientamenti comunitari;
    c) prestazioni di assistenza tecnica, nei limiti di quanto individuato al punto 14 degli orientamenti comunitari, finalizzate ai prodotti di qualità, anche ai fini dell’organizzazione dell’acquisto e distribuzione in comune degli stessi prodotti. I servizi prestati dai beneficiari in virtù dei contributi in esame devono essere accessibili a tutti gli operatori interessati, previo pagamento del costo della prestazione del servizio richiesto.

    3. Le spese ammissibili sono calcolate al netto di IVA e di altre imposte e tasse.

    Art. 9
    (Bando)

    1. Il Direttore del Dipartimento emana annualmente apposito bando per la concessione dei contributi, specificando, tra l’altro, i seguenti elementi:
    a) termini e modalità di presentazione delle domande di contributo e le condizioni di ammissibilità delle stesse;
    b) contenuto della domanda secondo moduli da allegare al bando;
    c) documentazione da allegare;
    d) le risorse disponibili e la loro ripartizione in quote sia in favore degli operatori singoli ed associati e sia in favore delle associazioni di mercato, le associazioni di categoria e le forme associative tra mercati, prevedendo meccanismi per l’utilizzo completo dei fondi disponibili nel rispetto di quanto stabilito all’articolo 12, comma 2;
    e) il limite massimo dei contributi per le diverse tipologie di beneficiari, se diverso da quello stabilito all’articolo 7.

    2. Il bando è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio (BURL).

     

    Art. 10
    (Istruttoria delle domande)

    1. L’Agenzia, che cura l’istruttoria delle domande per conto della Regione ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge, provvede ai seguenti adempimenti:a) comunica ai richiedenti, non oltre trenta giorni dalla chiusura dei termini di presentazione delle domande, l’avvio del procedimento istruttorio;
    b) accerta la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente;
    c) richiede la rettifica di atti erronei, l’integrazione della documentazione incompleta, e, qualora lo ritenga utile ai fini dell’istruttoria, il rilascio di dichiarazioni, fissando un termine perentorio per l’invio di quanto richiesto, pena l’inammissibilità della domanda alla valutazione della Regione.
    d) propone al Direttore del Dipartimento, nel rispetto dei criteri di valutazione indicati all’articolo 11, ed entro sessanta giorni dalla data di scadenza del bando, un elenco delle domande non ammissibili alla concessione dei contributi e di due schemi di graduatoria delle domande ritenute ammissibili, la prima riferita agli operatori singoli ed associati, la seconda alle associazioni di mercato, le associazioni di categoria ed alle forme associative tra mercati.

    Art. 11
    (Criteri di valutazione)

    1. Nella valutazione delle domande di contributo si tiene conto dei seguenti criteri di priorità:
    a) mercati con la più alta percentuale di adesioni;
    b) mercati situati in zone svantaggiate.

    2. A parità di valutazione, la graduatoria è formulata secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande.

     

    Art. 12
    (Concessione)

    1. Entro trenta giorni dalla ricezione degli atti, il Direttore del Dipartimento provvede a:
    a) approvare:
    1) l’elenco delle domande non ammissibili alla concessione di finanziamento;
    2) le graduatorie delle domande ammissibili alla concessione di contributi, secondo la distinzione indicata all’articolo 10, comma 1, lettera d), e nel rispetto dei criteri di valutazione indicati all’articolo 11, nonché a disporne la pubblicazione sul BURL;
    b) adotta i provvedimenti motivati di non ammissione alla concessione dei contributi di cui alla lettera a) punto 1) e a darne comunicazione agli interessati;
    c) adotta, nei limiti delle risorse disponibili e secondo l’ordine delle graduatorie di cui alla lettera a) punto 2), i provvedimenti motivati di concessione dei contributi e quelli di mancata concessione per insufficienza di risorse e provvede a darne comunicazione agli interessati;
    d) trasmette all’Agenzia gli atti di cui alla lettera c) per gli adempimenti successivi.

    2. Le risorse finanziarie che si rendono disponibili nel corso del medesimo esercizio finanziario a seguito di rinuncia, revoca o per altre cause sono utilizzate mediante scorrimento delle graduatorie, salvo quanto previsto all’articolo 9, comma 1, lettera d).

    Art. 13
    (Erogazione)

    1. I contributi sono erogati, per il tramite dell’Agenzia, secondo le seguenti modalità:
    a) anticipo pari al 30 per cento, alla firma per accettazione dell’atto di impegno del beneficiario nei confronti della Regione;
    b) saldo pari al 70 per cento, alla completa realizzazione dell’iniziativa incentivata, previa verifica della corrispondenza e della congruità della spesa rendicontata.

    Art. 14
    (Realizzazione delle iniziative )

    1. Le iniziative per le quali la Regione concede contributi devono essere realizzate, a pena di decadenza, entro e non oltre dodici mesi dalla data in cui la graduatoria è pubblicata sul BURL, salvo quanto previsto al comma 2.

    2. Il termine di dodici mesi può, a seguito di richiesta documentata da presentare al Direttore del Dipartimento e comunque solo per cause di forza maggiore, essere prorogato una sola volta per un periodo di sei mesi.

    Art. 15
    (Controlli)

    1. La struttura regionale competente effettua idonei controlli, anche a campione, sulla corretta utilizzazione dei contributi.

    2. Al fine di cui al comma 1, i soggetti beneficiari, all’atto di concessione, si obbligano a mettere a disposizione della Regione la documentazione di spesa relativa alle iniziative incentivate per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data del provvedimento di concessione.

    Art. 16
    (Revoca)

    1. Il Direttore di Dipartimento revoca i contributi quando:
    a) l’iniziativa ammessa a contributo è realizzata o in modo difforme rispetto a quanto valutato all’atto di concessione oppure oltre il termine previsto dall’articolo 14;
    b) i controlli hanno evidenziato documenti falsi.

    2. A seguito della revoca, il Dirigente regionale competente esperisce le azioni utili al recupero delle somme eventualmente erogate, maggiorate degli interessi legali, e procede a tutelare l’amministrazione nelle sedi giurisdizionali competenti, ai sensi della normativa vigente.

    Art. 17
    (Convenzione)

    1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento sul BURL, il Direttore di Dipartimento e il legale rappresentante dell’Agenzia stipulano una convenzione, in conformità allo schema approvato dalla Giunta regionale, che disciplina i reciproci diritti ed obblighi ai fini dello svolgimento delle attività istruttorie e di erogazione dei contributi da parte dell’Agenzia, nonché le modalità di verifica da parte della Regione circa l’utilizzo delle risorse assegnate.

    2. L’Agenzia risponde della regolarità e della tempestività dello svolgimento della fase istruttoria e della fase di erogazione dei contributi, nonché dell’utilizzo delle risorse assegnate.

     

    CAPO IV
    DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

    Art. 18
    (Monitoraggio sull’attuazione della legge)

    1. L’Osservatorio regionale per il commercio effettua il monitoraggio sull’attuazione della legge rilevando, semestralmente, almeno i seguenti parametri di riferimento:
    a) numero delle domande presentate per il riconoscimento dei mercati delle qualità e delle domande accolte, catalogazione delle domande respinte, mettendo in evidenza il numero e la localizzazione dei mercati al dettaglio attivi sul territorio regionale;
    b) numero delle domande di contributo presentate, distinguendo tra i diversi soggetti beneficiari di cui all’articolo 6, commi 2, 3 e 4, e delle domande accolte, quantificazione delle risorse concesse in relazione alle diverse tipologie di iniziative, nonché catalogazione delle domande respinte.

    2. L’Osservatorio, previo studio finalizzato alla realizzazione di piani di sviluppo dei mercati al dettaglio, presenta annualmente alla Giunta regionale una relazione sullo stato di attuazione della legge, formulando le osservazioni e le proposte ritenute opportune.

     

    Art. 19
    (Disposizioni transitorie)

    1. I contributi previsti dal presente regolamento sono concessi a condizione che la Commissione europea, ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999 li autorizzi, nei limiti dalla stessa previsti e a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURL dell’avviso relativo all’autorizzazione suddetta.

    2. In fase di prima attuazione, il Direttore del Dipartimento emana il bando previsto dall’articolo 9 entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell’avviso di cui al comma 1.

    Art. 20
    (Entrata in vigore)

    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul BURL.

     

    Il testo non ha valore legale; resta, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari

I nostri portali di utilità

Salute Lazio

Portale del sistema sanitario regionale

Protezione Civile Regione Lazio

Il portale della Protezione Civile della Regione Lazio

Lazio Europa

Il portale dei finanziamenti regionali ed europei

Visit Lazio

Visitlazio.com - Portale del turismo

Parchi Lazio

Portale delle aree naturali protette del Lazio

Agenzia Regionale per lo  Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio

Agenzia Regionale Sviluppo Innovazione Agricoltura Lazio

Sistema Informativo Territoriale Regionale

Sistema Informativo Territoriale Regionale

Generazioni Giovani

Opportunità ed iniziative per i giovani

Statistica Lazio

Il portale della statistica della Regione Lazio