Regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 12
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BUR 30 aprile 2005, n. 12, s.o. n. 4
- Testo vigente al:
- Modifiche al regolamento regionale 28 ottobre 2002, n. 2 (Regolamento per il finanziamento dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle aree laziali di investimento).
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Indice
Art. 1 - Modifiche all’articolo 3 del regolamento regionale 28 ottobre 2002, n. 2 “Regolamento per il finanziamento dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle aree laziali di investimento”
Art. 2 - Modifiche all’articolo 4 del r.r. 2/2002
Art. 3 - Modifiche all’articolo 5 del r.r. 2/2002
Art. 4 - Inserimento dell’articolo 5 bis
Art. 5 - Modifiche all’articolo 6 del r.r. 2/2002
Art. 6 - Modifiche all’articolo 7 del r.r. 2/2002
Art. 7 - Modifiche all’articolo 8 del r.r. 2/2002
Art. 8 - Modifiche all’articolo 9 del r.r. 2/2002
Art. 9 - Modifiche all’articolo 10 del r.r. 2/2002
Art.10 - Modifiche all’articolo 11 del r.r. 2/2002
Art.11 - Modifiche all’articolo 12 del r.r. 2/2002
Art.12 - Modifiche all’articolo 13 del r.r. 2/2002
Art.13 - Modifiche all’articolo 14 del r.r. 2/2002
Art.14 - Modifiche all’articolo 17 del r.r. 2/2002
Art.15 - Modifiche all’articolo 19 del r.r. 2/2002
Art.16 - Inserimento dell’articolo 19 bis
Art. 1
(Modifiche all’articolo 3 del regolamento regionale 28 ottobre 2002, n. 2
“Regolamento per il finanziamento dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle arre laziali di investimento”.)1. Al comma 2 dell’articolo 3 dopo le parole “nel caso delle imprese” sono aggiunte le seguenti parole “commerciali o”.
Art. 2
(Modifiche all’articolo 4 del r.r. 2/2002)1. All’articolo 4 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole “ in conto capitale” sono sostituite dalle seguenti: “a fondo perduto” e dopo le parole “pubblicato nella GUCE L 10 del 13 gennaio 2001” sono aggiunte le seguenti: “come modificato dal regolamento (CE) n. 364/2004 del 25 febbraio 2004, pubblicato sulla GUCE L 63 del 28 febbraio 2004,”;
b) al comma 3 dopo le parole “interventi per investimenti o formazione,” sono aggiunte le seguenti:“o per ricerca industriale e attività di sviluppo precompetitivo,”.Art. 3
(Modifiche all’articolo 5 del r.r. 2/2002)1. Al comma 1 dell’articolo 5, dopo le parole “regolamento (CE) n. 70/2001” sono aggiunte le seguenti: “e successive modifiche,”.
Art. 4
(Inserimento dell’articolo 5 bis)1. Dopo l’articolo 5 è aggiunto il seguente:
“Art. 5 bis
(Finanziamenti per la ricerca industriale e attività di sviluppo precompetitivo)1. I finanziamenti per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo consistono in contributi a fondo perduto, nei limiti delle risorse disponibili ed ai sensi del regolamento (CE) 70/2001 e successive modifiche, da concedere in favore dei soggetti di cui al comma 5, i cui progetti perseguono uno o più degli obiettivi indicati dall’articolo 5 della legge.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi in relazione ad attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo, così come definite all’articolo 2 del regolamento (CE) 70/2001 e successive modifiche.
3. I contributi di cui al comma 2 sono concessi nella seguente misura:
a) per la ricerca industriale, il 60% delle spese ammissibili;
b) per le attività di sviluppo precompetitive, il 35% delle spese ammissibili;
c) per gli studi di fattibilità tecnica in preparazione ad attività di ricerca industriale o ad attività di sviluppo precompetitivo, il 75% delle spese ammissibili;
d) per attività congiunte, che comportino lo svolgimento sia della ricerca industriale che dell’attività di sviluppo precompetitivo, la media ponderata delle percentuali di cui alle lettere a) e b).4. L’intensità dei contributi di cui alle lettere a), b) e d) del comma 3 è maggiorata di 5 punti percentuali se il progetto di ricerca industriale o di sviluppo precompetitivo è realizzato in una delle aree ammesse alla deroga prevista dall’articolo 87, paragrafo 3, lettera c) TCE.
5. I contributi previsti dal presente articolo possono essere richiesti dai soggetti di cui all’articolo 3, ad esclusione delle grandi imprese.”.
Art. 5
(Modifiche all’articolo 6 del r.r. 2/2002)1. L’articolo 6 è sostituito dal seguente:
“Art. 6
(Finanziamenti per formazione)1. I finanziamenti per formazione consistono in contributi a fondo perduto, nei limiti delle risorse disponibili ed ai sensi del regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 “relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (CE) agli aiuti destinati alla formazione”, pubblicato nella GUCE L 10 del 13 gennaio 2001, da concedere in favore dei soggetti di cui all’articolo 3, i cui progetti perseguono uno o più degli obiettivi indicati dall’articolo 5 della legge.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi, limitatamente ai costi ammissibili di cui all’articolo 7, nella seguente misura:
a) per le aree ammesse alla deroga prevista dall’articolo 87, paragrafo 3, lettera c) TCE, per le piccole e medie imprese 40%, per le grandi imprese 30%;
b) per le restanti aree, per le piccole e medie imprese 35%, per le grandi imprese 25%.3. Nel caso in cui gli interventi di formazione non siano inseriti in un progetto che preveda anche investimenti ai sensi dell’articolo 5, i contributi di cui al comma 1 sono concessi nella seguente misura:
a) per le aree ammesse alla deroga prevista dall’articolo 87, paragrafo 3, lettera c) TCE, per le piccole e medie imprese 25%, per le grandi imprese 20%;
b) per le restanti aree, per le piccole e medie imprese 20%, per le grandi imprese 15%.4. I soggetti di cui all’articolo 3 che non perseguono scopo di lucro accedono ai contributi nella stessa misura delle piccole imprese.
Art. 6
(Modifiche all’articolo 7 del r.r. 2/2002)1. Dopo il comma 4 dell’articolo 7 è aggiunto il seguente:
“4 bis. I contributi di cui all’articolo 5 bis sono calcolati sulla base dei seguenti costi:
a) spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto di ricerca), per le piccole e medie imprese nel limite del 20 % del totale dei costi ammissibili, per gli organismi di diritto pubblico e gli enti pubblici non economici aventi nello scopo statutario lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo nel limite del 50 % del totale dei costi ammissibili;
b) costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca, nel limite del 50 % del totale dei costi ammissibili;
c) costi dell’ammortamento o i canoni di leasing della strumentazione e delle attrezzature utilizzate per il progetto di ricerca, per la durata del programma; i costi dell'ammortamento sono calcolati in misura non superiore alle aliquote ordinarie di ammortamento previste dalla normativa fiscale;
d) spese generali supplementari direttamente imputabili al progetto di ricerca;
e) altri costi d’esercizio, inclusi i costi di materiali e forniture direttamente imputabili all’attività di ricerca. Gli importi delle voci di spesa di cui alle lettere d) ed e) possono concorrere fino al massimo del 10% dell’investimento ammissibile.”.Art. 7
(Modifiche all’articolo 8 del r.r. 2/2002)1. Al comma 1 dell’articolo 8, dopo le parole “ ammesse dai regolamenti (CE) n. 68/2001 e n. 70/2001” sono aggiunte le seguenti: “e successive modifiche,”.
Art. 8
(Modifiche all’articolo 9 del r.r. 2/2002)1. Al comma 1 dell’articolo 9, dopo le parole “disciplinato dal regolamento (CE) n. 70/2001” sono aggiunte le seguenti :“e successive modifiche,”.
Art. 9
(Modifiche all’articolo 10 del r.r. 2/2002)1. Al comma 1 dell’articolo 10 le parole “ Direttore della Direzione regionale competente in materia di attività produttive” sono sostituite dalle seguenti: “Direttore del Dipartimento Economico ed occupazionale, salvo delega al Direttore regionale”.
Art. 10
(Modifiche all’articolo 11 del r.r. 2/2002)1. Il comma 3 dell’articolo 11 è abrogato.
Art. 11
(Modifiche all’articolo 13 del r.r. 2/2002) (1)1. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 13, dopo le parole “certificazione contabile e di qualità: punti” sono aggiunte le seguenti: “da 0 a”.
Art. 12
(Modifiche all’articolo 13 del r.r. 2/2002)1. La lettera e) del comma 1 dell’articolo 13 è abrogata.
Art. 13
(Modifiche all’articolo 14 del r.r. 2/2002)1. Al comma 1 dell’articolo 14 le parole “Direttore della Direzione regionale competente in materia di attività produttive” sono sostituite dalle seguenti: “Direttore del Dipartimento Economico ed occupazionale, salvo delega al Direttore regionale”.
Art. 14
(Modifiche all’articolo 17 del r.r. 2/2002)1. All’articolo 17 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole “Direttore della Direzione regionale competente in materia di attività produttive” sono sostituite dalle seguenti: “Direttore del Dipartimento Economico ed occupazionale, salvo delega al Direttore regionale”;
b) al comma due le parole “Direttore della Direzione regionale competente in materia di attività produttive” sono sostituite dalle seguenti: “Direttore del Dipartimento Economico ed occupazionale, salvo delega al Direttore regionale”.Art. 15
(Modifiche all’articolo 19 del r.r. 2/2002)1. Dopo il comma 1 dell’articolo 19 è inserito il seguente:
“1bis. Alla modifica ed al rinnovo della convenzione di cui al comma 1 provvede il Direttore del Dipartimento Economico ed occupazionale, salvo delega al Direttore regionale.”.
Art. 16
(Inserimento dell’articolo 19 bis)1. Dopo l’articolo 19 è aggiunto il seguente:
“Art. 19 bis
(Rispetto della normativa comunitaria concernente gli aiuti di Stato)1. I contributi disciplinati dal presente regolamento, esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del TCE, sono concessi nel rispetto della normativa comunitaria vigente concernente gli aiuti di Stato e, in particolare, dei citati regolamenti della Commissione europea, tenendo conto dei relativi periodi di validità.”.
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.
Note
(1) - Erroneamente pubblicato sul BUR come modifica all'articolo 12
Data di aggiornamento/verifica: 27/05/2021