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Regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 10

  • BUR 30 aprile 2005, n. 12, s.o. n. 4
  • Testo vigente al:
  • Regolamento regionale concernente: Criteri, modalità e limiti per la concessione agli enti locali dei contributi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera a, della legge regionale 26 luglio 2002, n. 25 (Norme per la conoscenza, il recupero e la valorizzazione della toponomastica regionale).
  • Indice

    Art. 1 - Oggetto
    Art. 2 –Beneficiari
    Art. 3 – Attività
    Art. 4 - Redazione e presentazione dell’istanza
    Art. 5 - Criteri di valutazione delle istanze
    Art. 6 - Valutazione e formazione della graduatoria
    Art. 7 - Approvazione della graduatoria
    Art. 8 - Importi massimi di spesa da ammettere a contributo e percentuale dei contributi concedibile
    Art. 9 - Concessione ed erogazione dei contributi
    Art.10 - Cumulabilità dei contributi
    Art.11 - Controllo e revoca dei contributi
    Art.12 - Norma transitoria
    Art.13 - Pubblicazione ed entrata in vigore


     Art. 1
    (Oggetto)

    1. Il presente regolamento, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 25 (Norme per la conoscenza, il recupero e la valorizzazione della toponomastica regionale), disciplina:
    a) le modalità per la redazione e la presentazione da parte degli enti locali delle istanze di concessione dei contributi previsti dall’articolo 3, comma 1, lettera a), della l.r. 25/2002, ai fini della realizzazione delle attività di cui all’articolo 2;
    b) i criteri per la valutazione delle istanze e per la conseguente formazione di una graduatoria secondo un ordine di priorità;
    c) gli importi massimi di spesa da ammettere a contributo e la percentuale dei contributi concedibili, nonché le modalità di erogazione;
    d) le condizioni per l’eventuale cumulabilità del contributo con altre agevolazioni pubbliche;
    e) le modalità per l’effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione dei contributi e sullo stato di attuazione delle iniziative, nonché le cause di revoca dei contributi concessi e del recupero delle somme erogate.

    Art. 2
    (Beneficiari)

    1. Possono presentare istanza, ai sensi dell’articolo 4, per accedere ai contributi di cui al presente regolamento:
    a) i comuni, anche in forma associata;
    b) le comunità montane ;
    c) le province.

    Art. 3
    (Attività)

    1. I contributi di cui al presente regolamento possono essere richiesti per l’attuazione delle seguenti attività tese alla conoscenza ed al recupero dei toponimi antichi ed autentici, alla conservazione ed alla valorizzazione dei toponimi esistenti nonché all’attribuzione di nuovi toponimi:
    a) lo studio della documentazione archivistica e cartografica;
    b) l’effettuazione di ricerche storiche su toponimi già in uso in passato;
    c) l’organizzazione di convegni;
    d) la pubblicazione di opere a carattere scientifico;
    e) l’apposizione di adeguata segnaletica sul territorio;
    f) la raccolta e la divulgazione di materiale biografico relativo a cittadini laziali particolarmente meritevoli per la loro attività svolta in Italia e nel mondo.

    Art. 4
    (Redazione e presentazione dell’istanza)

    1. L’istanza di concessione dei contributi per l’attuazione delle attività elencate all’articolo 3, indica:
    a) la denominazione dell’ente locale richiedente ai sensi dell’articolo 2;
    b) la denominazione delle frazioni, delle borgate o dei municipi in cui eventualmente si articola il comune interessato;
    c) il codice ISTAT di riferimento;
    d) la cartografia in cui è rappresentato il territorio dell’ente locale (Carta Tecnica Regionale, scala 1:10.000 con le relative sezioni) e dell’ulteriore eventuale cartografia cui si fa riferimento;
    e) i toponimi del centro urbano e del territorio con riferimento ai quali si intende realizzare l’attività da ammettere a contributo.

    2. All’istanza è allegata la relativa documentazione e, in particolare:
    a) la relazione illustrativa delle caratteristiche storiche, culturali e sociali dei toponimi di cui al comma 1, lettera e);
    b) il progetto di una o più attività tra quelle elencate all’articolo 3 con il relativo piano finanziario;
    c) la deliberazione di approvazione del progetto di cui alla lettera b), da parte dell’ente locale interessato.

    3. L’istanza è presentata con la relativa documentazione, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, alla struttura regionale competente in materia di cultura entro e non oltre il termine di cui all’articolo 93 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 e successive modifiche, a pena di irricevibilità, e vale per l’esercizio finanziario successivo.

    Art. 5
    (Criteri di valutazione delle istanze)

    1. Le istanze di concessione dei contributi, presentate ai sensi dell’articolo 4, sono valutate secondo i seguenti criteri, elencati in ordine di priorità, con i relativi punteggi:
    a) qualità del progetto rispetto alle attività di cui all’articolo 3 e rilevanza degli enti di ricerca coinvolti: punti da 4,00 a 4,50;
    b) validità delle caratteristiche storiche, culturali e sociali illustrate nella relazione di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a): punti da 3,00 a 3,50;
    c) fattibilità del progetto: punti da 2,00 a 2,50;
    d) cofinanziamento da parte dell’ente locale interessato: punti da 1,00 a 1,50.

    2. Il punteggio totale è dato dalla somma dei punteggi di cui al comma 1. A parità di punteggio totale è preferita l’istanza che ha riportato il punteggio più alto in un solo criterio, a partire dal primo, secondo l’ordine di cui al comma 1.

    Art. 6
    (Valutazione e formazione della graduatoria)

    1. All’istruttoria ed alla valutazione delle istanze provvede la direzione regionale competente in materia di cultura avvalendosi di un nucleo di valutazione costituito presso la direzione stessa.

    2. Il nucleo di valutazione, di seguito denominato nucleo, è composto da un presidente, scelto tra i dirigenti appartenenti alla direzione di cui al comma 1, e da quattro membri, scelti tra i dipendenti regionali appartenenti alla categoria D esperti in antropologia, archeologia, geografiacartografia e geologia, nominati con determinazione del Direttore del Dipartimento Sociale, salvo delega al direttore regionale competente in materia di cultura, nonché da un segretario scelto, dallo stesso direttore, tra i dipendenti regionali appartenenti alla categoria C.

    3. Il nucleo, previa istruttoria e valutazione delle istanze sulla base di quanto previsto dagli articoli 4 e 5, redige la graduatoria di quelle ammesse ai contributi e la trasmette alla Commissione regionale per la toponomastica di cui all’articolo 6, comma 1, della l.r. 25/2002, per la formulazione del relativo parere .

    Art. 7
    (Approvazione della graduatoria)

    1. La graduatoria prevista all’articolo 6, comma 3, è approvata dal Direttore del Dipartimento Sociale, salvo delega al direttore regionale competente in materia di cultura, tenuto conto del parere, non vincolante, della Commissione regionale per la toponomastica, formulato entro il termine di venti giorni dal ricevimento della graduatoria stessa. Qualora il parere non viene reso entro il citato termine la graduatoria è approvata prescindendo dallo stesso.

    2. La graduatoria è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

    Art. 8
    (Importi massimi di spesa da ammettere a contributo e percentuale dei contributi concedibile)

    1. Gli importi massimi di spesa da ammettere a contributo sono così determinati:
    a) per le attività di cui all’articolo 3, lettere a), b), c) ed f) l’importo massimo non può superare € 10.000,00;
    b) per le attività di cui all’articolo 3, lettere d) ed e) l’importo massimo non può superare € 20.000,00.

    2. La percentuale dei contributi concedibile ai beneficiari di cui all’articolo 2 è determinata, annualmente, in base all’entità dello stanziamento in bilancio riferito al capitolo G23512, denominato “Contributi agli enti locali per attività concernenti la conoscenza, il recupero e la valorizzazione della toponomastica regionale”, in misura non superiore all’80 per cento dell’ammontare del contributo richiesto e comunque non inferiore al 30 per cento dello stesso.

    Art. 9
    (Concessione ed erogazione dei contributi)

    1. I contributi sono concessi con provvedimento del Direttore del Dipartimento Sociale, salvo delega al direttore regionale competente in materia di cultura, secondo l’ordine della graduatoria di cui all’articolo 6, comma 3 , nella misura non superiore all’ 80 per cento dell’ammontare delle spese ammissibili.

    2. I contributi sono erogati secondo le seguenti modalità:
    a) il 70 per cento all’atto del provvedimento di concessione;
    b) il 30 per cento a seguito della presentazione di apposito rendiconto delle spese sostenute corredato da documentazione in regola con il regime fiscale.

    3.Qualora in sede di erogazione si accerti che le spese sono inferiori a quelle preventivate oppure che la documentazione è nidonea a giustificare il rendiconto presentato, i contributi concessi sono ridotti in proporzione.

    Art. 10
    (Cumulabilità dei contributi)

    1. I contributi sono cumulabili con altri tipi di aiuti comunitari, nazionali e regionali, richiesti in relazione al progetto presentato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera b), a condizione che riguardino parti diverse di esso e non incidano sulle stesse spese.

    Art. 11
    (Controllo e revoca dei contributi)

    1. Il direttore della direzione regionale competente in materia di cultura vigila sul corretto utilizzo dei contributi concessi ai sensi dell’articolo 9 e sullo stato di esecuzione dei progetti.

    2. Il Direttore del Dipartimento Sociale, salvo delega al direttore della direzione regionale competente in materia di cultura, revoca la concessione dei contributi nei casi di:
    a) mancata esecuzione del progetto;
    b) incompleta o difforme esecuzione del progetto rispetto a quello ammesso a contributo.

    3. In caso di revoca, il Direttore del Dipartimento Sociale, salvo delega al direttore della direzione regionale competente in materia di cultura, dispone il recupero delle somme erogate, maggiorate degli interessi legali.

    Art. 12
    (Norma transitoria)

    1. A norma dell’articolo 8 della l.r. 25/2002, le istanze di concessione dei contributi, a valere per l’esercizio finanziario 2005, sono presentate, in deroga a quanto previsto all’articolo 4, comma 3, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

    Art. 13
    (Pubblicazione ed entrata in vigore)

    1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

     

    Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.

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