Regolamento regionale 17 ottobre 2022 n. 14
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BUR Lazio 18 ottobre 2022 n. 86
- Testo vigente al:
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Modifiche al regolamento regionale 22 luglio 2022, n.9 (Disposizioni di attuazione e integrazione dell’articolo 6 bis della legge regionale 19 marzo 2014, n.4 (Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna) concernente l’albo regionale delle organizzazioni di donne impegnate nel contrasto alla violenza di genere e nel sostengo ai percorsi di uscita dalla violenza.)
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Art. 1
(Modifiche all’articolo 3 del regolamento regionale 22 luglio 2022, n. 9)1. Al comma 1 dell’articolo 3 del regolamento regionale 22 luglio 2022, n. 9 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
“b) avere nello Statuto, da almeno cinque anni, gli scopi del contrasto alla violenza maschile e di genere, del sostegno, della protezione e dell’assistenza delle donne vittime di violenza e dei/delle loro figli/e e perseguire statutariamente, in modo esclusivo o prevalente, le attività di prevenzione e contrasto alla violenza maschile, valutate anche in relazione alla congruità della percentuale di risorse destinate in bilancio;”
b) dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:
“b bis) avere una consolidata, comprovata e documentata esperienza almeno quinquennale nell'impegno contro la violenza di genere, con particolare riguardo alla gestione delle strutture antiviolenza di cui all’articolo 4 della legge regionale 4/2014 e successive modifiche;
b ter) avvalersi esclusivamente di personale femminile adeguatamente formato sul contrasto della violenza di genere ed utilizzare una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne;”.
Art. 2
(Modifiche all’articolo 4 del regolamento regionale 22 luglio 2022, n. 9)1. Al comma 3 dell’articolo 4 del regolamento regionale 22 luglio 2022, n. 9 dopo le parole “organismi esterni” sono inserite le seguenti: “e di figure esperte con comprovata esperienza nel campo”.
Art. 3
(Modifiche all’articolo 5 del regolamento regionale 22 luglio 2022, n. 9)1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 5 del regolamento regionale 22 luglio 2022, n. 9 le parole “, entro e non oltre la data del 30 giugno di ciascun anno, una relazione sull'attività di gestione delle strutture antiviolenza svolta nell'anno solare precedente” sono sostituite dalle seguenti: “la relazione di cui all’articolo 6 bis”.
Art. 4
(Inserimento dell’articolo 6 bis nel regolamento regionale 22 luglio 2022, n. 9)1. Dopo l’articolo 6 del regolamento regionale 22 luglio 2022, n. 9 è inserito il seguente:
“Art. 6 bis
(Monitoraggio)1. Le organizzazioni che gestiscono le strutture antiviolenza di cui all’articolo 4 della legge regionale 4/2014 e successive modifiche inviano alla Regione una relazione semestrale sulle attività svolte che descriva anche il percorso di accompagnamento delle donne prese in carico e inseriscono nel sistema informativo regionale LARA, con cadenza mensile, i dati richiesti al fine del monitoraggio di cui al comma 2.
2. Al fine di un monitoraggio integrato, la Regione predispone un piano per la verifica della qualità, dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi e delle prestazioni erogate e finanziate, anche attraverso l’utilizzo del sistema informativo regionale LARA.”.
Art. 5
(Modifiche all’articolo 8 del regolamento regionale 22 luglio 2022, n. 9)1. Dopo il comma 1 dell’articolo 8 del regolamento regionale 22 luglio 2022, n. 9 è aggiunto il seguente:
“1 bis. Fino all’effettivo trasferimento dei dati nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), il requisito di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 si intende soddisfatto con l’iscrizione nei registri e negli albi regionali delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle cooperative sociali.”
Art. 6
(Entrata in vigore)1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.
Data di aggiornamento/verifica: 09/11/2022