NUR 06 99 500

NUR - Numero Unico Regionale 06 99 500

Cerca

Regolamento regionale 17 ottobre 2022 n. 14

  • BUR Lazio 18 ottobre 2022 n. 86
  • Testo vigente al:
  • Modifiche al regolamento regionale 22 luglio 2022, n.9 (Disposizioni di attuazione e integrazione dell’articolo 6 bis della legge regionale 19 marzo 2014, n.4 (Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna) concernente l’albo regionale delle organizzazioni di donne impegnate nel contrasto alla violenza di genere e nel sostengo ai percorsi di uscita dalla violenza.)

  • Art. 1
    (Modifiche all’articolo 3 del regolamento regionale 22 luglio 2022, n. 9)

    1.    Al comma 1 dell’articolo 3 del regolamento regionale 22 luglio 2022, n. 9 sono apportate le seguenti modifiche:
    a)    la lettera b) è sostituita dalla seguente:
    “b) avere nello Statuto, da almeno cinque anni, gli scopi del contrasto alla violenza maschile e di genere, del sostegno, della protezione e dell’assistenza delle donne vittime di violenza e dei/delle loro figli/e e perseguire statutariamente, in modo esclusivo o prevalente, le attività di prevenzione e contrasto alla violenza maschile, valutate anche in relazione alla congruità della percentuale di risorse destinate in bilancio;”
    b)    dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:
    “b bis) avere una consolidata, comprovata e documentata esperienza almeno quinquennale nell'impegno contro la violenza di genere, con particolare riguardo alla gestione delle strutture antiviolenza di cui all’articolo 4 della legge regionale 4/2014 e successive modifiche;
    b ter) avvalersi esclusivamente di personale femminile adeguatamente formato sul contrasto della violenza di genere ed utilizzare una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne;”.


    Art. 2
    (Modifiche all’articolo 4 del regolamento regionale 22 luglio 2022, n. 9)

    1.    Al comma 3 dell’articolo 4 del regolamento regionale 22 luglio 2022, n. 9 dopo le parole “organismi esterni” sono inserite le seguenti: “e di figure esperte con comprovata esperienza nel campo”.


    Art. 3
    (Modifiche all’articolo 5 del regolamento regionale 22 luglio 2022, n. 9)

    1.    Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 5 del regolamento regionale 22 luglio 2022, n. 9 le parole “, entro e non oltre la data del 30 giugno di ciascun anno, una relazione sull'attività di gestione delle strutture antiviolenza svolta nell'anno solare precedente” sono sostituite dalle seguenti: “la relazione di cui all’articolo 6 bis”.


    Art. 4
    (Inserimento dell’articolo 6 bis nel regolamento regionale 22 luglio 2022, n. 9)

    1.    Dopo l’articolo 6 del regolamento regionale 22 luglio 2022, n. 9 è inserito il seguente:

    Art. 6 bis
    (Monitoraggio)

    1.    Le organizzazioni che gestiscono le strutture antiviolenza di cui all’articolo 4 della legge regionale 4/2014 e successive modifiche inviano alla Regione una relazione semestrale sulle attività svolte che descriva anche il percorso di accompagnamento delle donne prese in carico e inseriscono nel sistema informativo regionale LARA, con cadenza mensile, i dati richiesti al fine del monitoraggio di cui al comma 2.
    2.    Al fine di un monitoraggio integrato, la Regione predispone un piano per la verifica della qualità, dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi e delle prestazioni erogate e finanziate, anche attraverso l’utilizzo del sistema informativo regionale LARA.”.


    Art. 5
    (Modifiche all’articolo 8 del regolamento regionale 22 luglio 2022, n. 9)

    1.    Dopo il comma 1 dell’articolo 8 del regolamento regionale 22 luglio 2022, n. 9 è aggiunto il seguente:
    “1 bis. Fino all’effettivo trasferimento dei dati nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), il requisito di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 si intende soddisfatto con l’iscrizione nei registri e negli albi regionali delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle cooperative sociali.” 


    Art. 6
    (Entrata in vigore)

    1.    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


    Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.
     

Data di aggiornamento/verifica: 09/11/2022

I nostri portali di utilità

Salute Lazio

Portale del sistema sanitario regionale

Protezione Civile Regione Lazio

Il portale della Protezione Civile della Regione Lazio

Lazio Europa

Il portale dei finanziamenti regionali ed europei

Visit Lazio

Visitlazio.com - Portale del turismo

Parchi Lazio

Portale delle aree naturali protette del Lazio

Agenzia Regionale per lo  Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio

Agenzia Regionale Sviluppo Innovazione Agricoltura Lazio

Sistema Informativo Territoriale Regionale

Sistema Informativo Territoriale Regionale

Banner Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio

Il portale dell'Ufficio Speciale Ricostruzione

Statistica Lazio

Il portale della statistica della Regione Lazio

Lascia un feedback