NUR 06 99 500

Numero Unico Regionale (NUR) 06 99 500

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Regolamento regionale 17 marzo 2026 n. 2

  • BUR Lazio 19 marzo 2026 n. 23
  • Testo vigente al:
  • Criteri generali per la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio di autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti per l’attività di bonifica di siti contaminati

  • CAPO I
    DISPOSIZIONI GENERALI


    Art. 1
    (Oggetto)

    1. Il presente regolamento regionale, adottato ai sensi dell’articolo 23, comma 2, lettera o) dello Statuto della Regione Lazio, disciplina, ai sensi dell’articolo 195, comma 2, lettere a) e g) e comma 5 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche, i criteri generali per la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio di autorizzazioni agli impianti di gestione rifiuti, ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti) e della Parte II, Titolo III bis e dell’articolo 208 del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche.


    CAPO II
    DISCARICHE


    Art. 2
    (Discariche)

    1. Gli impianti di discarica, che ricadono nell’ambito di applicazione del presente regolamento, ai fini della prestazione delle garanzie finanziarie da parte dei gestori, ai sensi dell’articolo 4 del d.lgs. 36/2003, sono ricompresi nelle seguenti categorie:
    a) le discariche per rifiuti inerti;
    b) le discariche per rifiuti non pericolosi;
    c) le discariche per rifiuti pericolosi.
    2. A seguito del rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, prevista nell’articolo 5, comma 1, lettera o bis) del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche, oppure dell’autorizzazione unica, prevista nell’articolo 208 del d.lgs. 152/2006, da parte dell’autorità competente, ha inizio l’esercizio dell’attività di discarica che si articola come previsto nell’articolo 13 del d.lgs. 36/2003 e successive modifiche, in due fasi: 
    a) la fase di gestione operativa;
    b) la fase di gestione post-operativa.
    3. La fase di gestione operativa, conseguente al rilascio della prima autorizzazione, termina dopo il completamento delle procedure e delle opere di chiusura della discarica, previste nell’articolo 12 del d.lgs. 36/2003 e successive modifiche, con l’emissione di un apposito provvedimento regionale, che approva la chiusura e autorizza la gestione post-operativa.
    4. La fase di gestione post-operativa decorre dal provvedimento regionale di chiusura dell’impianto, previsto nel comma 3. Il periodo di gestione post-operativa è da garantirsi per almeno trenta anni, come previsto nell’articolo 8, comma 1, lettera m), del d.lgs. 36/2003 e successive modifiche, per tutte le categorie di discarica, che ricadono nell’ambito di applicazione del presente regolamento. La gestione post-operativa si conclude con l’avvenuta dimostrazione da parte del gestore dell’assenza di rischio, con particolare riferimento alle emissioni prodotte dalla discarica, ovvero che il corpo di discarica non comporti rischi per la salute e per l’ambiente, in conformità alle procedure previste nell’articolo 13, comma 6 bis del d.lgs. 36/2003. Tale dimostrazione dell’assenza di rischio è attestata da uno studio che il gestore presenta al termine del periodo di gestione post-operativa, unitamente a una valutazione del responsabile tecnico.
    5. Le disposizioni del presente articolo si applicano:
    a) alle discariche di nuova realizzazione;
    b) alle discariche o agli invasi in gestione operativa che presentano, per lo smaltimento di rifiuti, volumetrie non ancora esaurite; in tali casi i gestori adeguano l’importo delle garanzie finanziarie, sulla base delle modalità di calcolo stabilite dall’articolo 7, comma 1, lettera a), e presentano il piano economico-finanziario attualizzato e l’importo della garanzia finanziaria rivalutata come previsto nell’articolo 5;
    c) alle discariche o agli invasi che abbiano terminato le volumetrie utili per lo smaltimento di rifiuti, ma che non abbiano ancora eseguito i lavori di capping o effettuato il relativo collaudo o ottenuto la determinazione dirigenziale di presa d’atto e autorizzazione alla effettiva chiusura, prevista nell’articolo 12 del d.lgs. 36/2003, ovvero non siano ancora entrati nella fase di gestione post-operativa; in tali casi  i gestori presentano, a integrazione della garanzia di gestione operativa, la garanzia di gestione post-operativa, calcolata secondo le modalità previste nell’articolo 7, comma 1, lettera b);
    d) alle discariche in fase di gestione post-operativa.


    Art. 3
    (Definizioni e modalità di prestazione delle garanzie finanziarie)

    1. La garanzia finanziaria è costituita da un’obbligazione che il gestore contrae con un garante a favore della Regione, quale ente competente al rilascio dell’autorizzazione alla gestione della discarica, ed è volta ad assicurare la copertura di tutti i costi derivanti dall’inosservanza degli obblighi previsti dal titolo abilitativo, nonché dalla violazione delle prescrizioni contenute in autorizzazione.
    2. Le garanzie finanziarie sono prestate sia per la gestione operativa che per la gestione post-operativa della discarica, quale condizione del rilascio dell’atto autorizzatorio all’esercizio, previa accettazione, da parte della Regione, in funzione dell’avvio effettivo dell’impianto, come previsto nell’articolo 14 del d.lgs. 36/2003 e successive modifiche e nell’articolo 208 del d. lgs. 152/2006. Tali garanzie sono:
    a) la garanzia per l’attivazione e la gestione operativa della discarica, comprese le operazioni di chiusura per assicurare l’adempimento delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione e delle prescrizioni eventualmente stabilite dall’ente competente al controllo nel piano di gestione operativa e ripristino dell’area;
    b) la garanzia per la gestione post-operativa della discarica, fase successiva al collaudo dei lavori di chiusura (capping) della discarica, per assicurare l’adempimento delle obbligazioni derivanti dal titolo autorizzatorio in ordine alla manutenzione, sicurezza e ripristino dell’area. 
    3. Le garanzie previste al comma 2 sono prestate in modo da garantire la realizzazione degli obiettivi e degli adempimenti fissati in capo al gestore nell’atto autorizzatorio. Tali garanzie sono:
    a) la garanzia finanziaria da prestare per l’attivazione della discarica e per la gestione operativa, comprese le procedure di chiusura, garantisce la copertura delle spese necessarie, inerenti o connesse:
    1) alle operazioni di smaltimento o recupero rifiuti prodotti dall’impianto, compreso il trasporto durante la fase di gestione operativa, parametrata al tempo necessario a realizzare la chiusura dell’impianto, certificata a mezzo cronoprogramma di realizzazione;
    2) alla chiusura dell’impianto;
    3) alla bonifica, al ripristino ambientale, alla messa in sicurezza permanente del sito di discarica;
    4) agli adempimenti previsti nell’articolo 13, comma 1, del d.lgs. 36/2003, come indicati nel piano di gestione operativa previsto nell’articolo 8, comma 1, lettera g), del d.lgs. 36/2003;
    b) la garanzia finanziaria da prestare per la gestione post-operativa, successiva alla chiusura, garantisce la copertura delle spese necessarie agli adempimenti dall’articolo 13, comma 2, del d.lgs. 36/2003, come previsto nel piano di gestione post-operativa previsto nell’articolo 8, comma 1, lettera h), del d.lgs. 36/2003, relativamente a tutte le azioni necessarie al monitoraggio e manutenzione del corpo rifiuti in gestione post-operativa.
    4. Le garanzie finanziarie, ai sensi dell’articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348 (Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici) e successive modifiche, sia per la gestione operativa che per la gestione post operativa, sono prestate a favore dell’autorità amministrativa competente al rilascio delle autorizzazioni, con le seguenti modalità:
    a) reale e valida cauzione, ai sensi dell’articolo 54 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato) e successive modifiche;
    b) conto corrente bancario di deposito cauzionale, intestato al gestore, acceso presso un primario istituto di credito con sede legale in Italia, sottoposto alla vigilanza della Banca d’Italia, con apposizione di vincolo esclusivo sui fondi depositati a favore della Regione Lazio, valido per la durata temporale fissata con apposito Atto integrativo (Addendum) al contratto di conto corrente, previsto nell’Allegato, firmato dalle parti (gestore, Regione Lazio e istituto di credito), recante la regolamentazione di ogni movimentazione  e svincolo; 
    c) conto corrente di deposito cauzionale costituito quale somma vincolata, anche integrativa a polizze fidejussorie o fidejussioni bancarie afferenti alla gestione post-operativa e alla gestione operativa. In questo ultimo caso, tale conto reca l’accantonamento progressivo di importi a garanzia, tramite versamenti con cadenza trimestrale vincolati a favore dell’ente competente al rilascio dell’autorizzazione, secondo quanto previsto nell’ambito della tariffa di conferimento, per un importo pari alla quantità di rifiuto effettivamente smaltito in discarica nel precedente trimestre di riferimento. I versamenti devono essere eseguiti entro il quindicesimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento. Gli importi da versare sono quantificati nelle voci di gestione post-operativa, determinati dal piano economico finanziario di progetto, previsto nell’Allegato 2, parte 6, al d.lgs. 36/2003 e successive modifiche, contenuti nel progetto di discarica approvato ovvero nel piano di adeguamento, presentato ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs. 36/2003 e successive modifiche e approvato dall’autorità competente. A seguito dell’esaurimento, previo accertamento dell’autorità competente, della fase di gestione che tale conto vincolato garantisce, con la conseguente  adozione del relativo atto amministrativo che ne ratifica la conclusione, le somme accantonate sono progressivamente svincolate dalla autorità competente, previa presentazione da parte del gestore degli atti di competenza, stabiliti nell’Atto integrativo (Addendum) al contratto di conto corrente, opportunamente sottoscritto per l’apposizione del vincolo al conto dedicato, previsto nell’Allegato 4;
    d) cauzione in titoli di stato italiani, depositati su un conto titoli intrattenuto presso primario istituto di credito, con sede legale in Italia, sottoposto alla vigilanza della Banca d’Italia, con apposizione di vincolo esclusivo a favore della Regione Lazio valido per la durata temporale fissata con apposito Atto integrativo (Addendum) al contratto di conto corrente, come previsto nell’Allegato 4, firmato dalle parti (gestore, Regione Lazio e istituto di credito), recante la regolamentazione di ogni movimentazione e svincolo;
    e) polizza fidejussoria, stipulata mediante una delle modalità previste all’articolo 1, della l. 348/1982:
    1) fideiussione bancaria rilasciata da un primario istituto di credito, con sede legale in Italia, sottoposto alla vigilanza della Banca d’Italia;
    2) polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da primarie imprese di assicurazione, in regime di libertà di stabilimento o di libera prestazione di servizi, anche estere, opportunamente autorizzate dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2, comma 15, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private) e successive modifiche e che abbiano realmente esercitato nell’ultimo quinquennio il ramo cauzioni o il ramo crediti previsto negli Allegati 2 e 3.
    5. Gli importi delle garanzie finanziarie per la gestione degli impianti di discarica sono calcolati in rapporto ai costi determinati dal Piano economico finanziario (PEF) previsto dall’Allegato 2 al d.lgs. 36/2003, riportati nel progetto di discarica approvato, distinguendo tra importi per garanzia finanziaria di gestione operativa e importi per gestione post-operativa.
    6. Se viene rilasciata l’autorizzazione all’esercizio della discarica per singoli lotti, entrambe le garanzie, previste al comma 1, sono prestate per ciascun lotto, così come individuato nel provvedimento autorizzatorio.
    7. Le garanzie finanziarie rilasciate dal gestore, nel loro complesso, sono valide e trattenute dalla Regione per tutto il tempo necessario alle operazioni di gestione operativa e di gestione successiva alla chiusura della discarica e, salvo che l’autorità competente non preveda un termine maggiore se ritenga sussistere rischi per l’ambiente.


    Art. 4
    (Accettazione delle garanzie finanziarie)

    1. Il gestore trasmette le proposte di polizze fidejussorie o di fideiussioni bancarie all’ente competente che fornisce indicazioni su eventuali modifiche o integrazioni e che, all’esito positivo dei controlli degli enti di vigilanza, quali l’IVASS e la Banca d’Italia, rilascia il nulla osta all’emissione definitiva.
    2. Le proposte di polizze, previamente presentate mediante draft, come previsto al comma 1, sono redatte secondo le disposizioni previste nel presente regolamento, in conformità agli schemi di condizioni contrattuali previste negli Allegati 2 e 3.
    3. In seguito ai controlli che l’autorità competente effettua nei confronti delle compagnie assicurative o istituti di credito proponenti, ne viene comunicata la formale accettazione ai gestori.
    4. Le garanzie finanziarie definitive, firmate digitalmente, sono trasmesse all’ente a mezzo posta elettronica certificata e sono consegnate, in copia cartacea conforme, firmata in originale, agli uffici competenti.
    5. In caso di apertura di conto corrente di deposito vincolato, il gestore trasmette all’ente beneficiario tutti i dati riferiti all’iban e all’istituto bancario depositario, finalizzati alla redazione e sottoscrizione dell’Atto integrativo (Addendum) al contratto di conto corrente, per l’apposizione del vincolo a suo favore.


    Art. 5
    (Piano economico finanziario)

    1. Ai fini del calcolo degli importi delle garanzie finanziarie, il piano economico finanziario è redatto in ottemperanza al disposto dell’Allegato 2 al d.lgs. 36/2003, tenendo conto dei seguenti fattori dei costi di realizzazione dell’impianto ed esercizio della discarica, quali:
    a) i costi relativi a spese di investimento per la costruzione dell’impianto;
    b) gli oneri finanziari;
    c) i costi per la realizzazione di opere di mitigazione ambientale;
    d) le spese per la gestione operativa, comprese quelle relative al personale e ai mezzi d’opera utilizzati;
    e) le spese generali e tecniche;
    f) le spese previste per la ricomposizione ambientale e i costi stimati di chiusura;
    g) i costi per la gestione post-operativa, coperti dal prezzo del gestore per lo smaltimento;
    h) gli oneri fiscali previsti dalla normativa vigente;
    i) i costi connessi alla garanzia prevista nell’articolo 14 del d.lgs. 36/2003, per la fase operativa e la fase post-operativa.
    2. Il PEF è sottoscritto dal tecnico progettista della discarica e asseverato con perizia giurata.
    3. L’aggiornamento del piano è presentato a ogni rinnovo di autorizzazione e al rinnovo di prestazione della polizza fidejussoria.
    4. Al rinnovo delle autorizzazioni, gli importi delle garanzie sono ricalcolati in base all’aggiornamento del piano economico-finanziario attualizzato.
    5. Il rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio per la gestione operativa è rilasciato a seguito della prestazione. 
    6. Il piano economico finanziario è aggiornato, secondo quanto previsto dall’Allegato 2, parte 6, al d.lgs. 36/2003, almeno in sede di rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio della discarica o in fase di rinnovo di polizza fidejussoria di gestione post-operativa prestata con piani quinquennali.


    Art. 6
    (Definizioni per il calcolo delle garanzie finanziarie)

    1. La garanzia per la Gestione operativa della discarica (GFo), comprese le procedure di chiusura, che assicura l’adempimento delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, è prestata per una somma commisurata ai costi di gestione operativa e calcolati nel piano economico finanziario, relativi esclusivamente alle attività per la messa in sicurezza del sito, realizzazione e collaudo di chiusura della discarica nonché ai costi di gestione operativa del sito per il tempo necessario alla messa in sicurezza del sito, realizzazione e collaudo di chiusura della discarica fino all’approvazione della chiusura da parte dell’ente competente previsto nell’articolo 12, comma 3, del d.lgs. 36/2003. 
    2. La garanzia per la gestione post-operativa (GFpo), successiva alla chiusura della discarica, che assicura che le procedure previste nell’articolo 13 del d.lgs. 36/2003, siano eseguite, è commisurata al costo complessivo della gestione post-operativa.
    3. Il coefficiente della garanzia finanziaria per la gestione operativa e post operativa, a tutela del verificarsi di eventuali imprevisti, è pari al tre per cento (F=0,03).
    4. Il costo di gestione annuo (GPO) è calcolato come media dei costi di gestione annuali relativi alla gestione post-operativa, successiva alla chiusura.
    5. Gli anni (n) di gestione post operativa successiva alla chiusura è uguale a trenta anni.


    Art. 7
    (Modalità di calcolo delle garanzie finanziarie)

    1. Le modalità di calcolo degli importi da garantire per le garanzie finanziarie sono determinate distinguendo le seguenti tre fattispecie:
    a) discariche di nuova realizzazione e in fase di gestione operativa:
    1) l’entità delle garanzie si calcola sulla base del piano economico finanziario previsto nell’articolo 8, comma 1, lettera m), e nell’Allegato 2 al d.lgs. 36/2003, contenuto nel progetto di discarica approvato oppure nel piano di adeguamento, presentato ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs. 36/2003 e approvato dall’autorità competente; 
    2) il PEF, al fine di valutare la congruità delle garanzie finanziarie, è aggiornato in sede di rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio della discarica, ai sensi di quanto previsto nell’Allegato 2 al d.lgs. 36/2003;
    3) il PEF è, inoltre, aggiornato su istanza dell’interessato a seguito di eventuali variazioni riscontrate a consuntivo, o previste per le annualità successive, nei costi di gestione, sia operativa che post-operativa, e di realizzazione dei lavori di sistemazione finale, oppure, a seguito di eventuali variazioni connesse a sopraggiunte e nuove prescrizioni imposte da normative o disposizioni vigenti;
    4) l’importo della garanzia per la gestione operativa della discarica, comprese le opere di chiusura si ottiene dalla formula: GFo + (GFo F);
    5) l’importo della garanzia per la gestione post-operativa della discarica si ottiene dalla formula: GFpo + (GFpo F);
    6) la garanzia per la gestione post-operativa è valutata con la formula: GFpo = GPO·n;
    7) per la prestazione di garanzie finanziarie per la gestione post-operativa, su istanza di parte, è possibile ricalcolare la somma a garanzia prestata secondo piani quinquennali di attività in cui il gestore rappresenti e dimostri i costi sostenuti per la gestione post-operativa già eseguita. I costi sono documentati e sono compatibili con il documento di piano economico finanziario parte integrante del progetto. L’aliquota massima che può essere scomputata dall’importo originario non può superare quella proporzionalmente relativa al periodo di gestione post-operativa già trascorsa. Al fine di questo calcolo l’importo totale garantito, rispetto al quale è calcolata la somma massima detraibile per la gestione residua, è abbattuto del 10 per cento. Al termine della gestione post-operativa, svolta nel rispetto delle autorizzazioni e comunque non inferiore di trenta anni, l’autorità competente trattiene una garanzia pari almeno al dieci per cento delle somme garantite all’inizio della gestione post-operativa fino a che non sussistano più rischi per la salute e per l’ambiente e non sia decretata la conclusione del periodo di gestione post-operativa;
    b) discariche che hanno terminato le volumetrie utili per lo smaltimento di rifiuti:
    1) per le discariche che abbiano terminato le volumetrie utili per lo smaltimento di rifiuti, ma non siano ancora in gestione post-operativa, oppure non abbiano ancora eseguito i lavori di chiusura (capping), gli importi delle garanzie devono essere calcolati con il metodo previsto al comma 1, lettera a); 
    2) le garanzie, in ogni caso non possono essere inferiori agli importi calcolati come previsto al comma 1, lettera c), relativi agli impianti in fase di esercizio post-operativo al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento;
    c) discariche in fase di gestione post-operativa: 
    1) per gli impianti di discarica che hanno già completato la gestione operativa e si trovano in gestione post operativa si applicano i criteri di calcolo previsti nella Tabella A:

    Tabella A

    Categoria di discaricaGestione post operativa
    Discarica per inerti1,00 € x m³ calcolato sulla capacità totale del lotto/discarica
    Discarica per rifiuti non pericolosi13,925 €/t per rifiuto autorizzato per lotto/discarica
    Discarica per rifiuti non pericolosi dedicata al conferimento di rifiuti prodotti dal trattamento di rifiuti urbani13,925 €/t per rifiuto autorizzato per lotto/discarica
    Discarica per rifiuti pericolosi30,00 €/t per rifiuto autorizzato per lotto/discarica
    Discarica per rifiuti non pericolosi dedicata al conferimento di amianto legato in matrice cementizia o resinoide5,00 €/t per rifiuto autorizzato per lotto/discarica

    2) ai fini del computo delle somme da garantire, gli importi calcolati secondo quanto previsto nella Tabella A, sono rivalutati con decorrenza dall’anno 2009 per tutte le discariche, escluse quelle sottoposte a tariffazione regionale;
    3) per le discariche sottoposte a tariffazione regionale, per espressa indicazione nell’atto di rilascio della tariffa, non è consentita la rivalutazione economica dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) dell’importo fissato quale tariffa, pari a 13,925 euro, previsto nella deliberazione di Giunta regionale 16 luglio 2004, n. 630 (Determinazione della quota di tariffa di accesso in discarica destinata all’assolvimento degli obblighi connessi al periodo di post gestione così come previsti dal D.lgs. n. 36 del 13 gennaio 2003 di attuazione della direttiva 1999/31/CE) e successive modifiche, quota da accantonare relativa alla fase di post-gestione. In ogni caso, la tariffa regionale è parametrata per compensare tutti i costi della gestione e post-gestione della discarica, compresi gli oneri delle garanzie finanziarie, previsti dall’Allegato 1.

     


    Art. 8
    (Scontistica applicabile)

    1. L’importo da garantire per le garanzie finanziarie, calcolato secondo le modalità previste nell’articolo 7, ai sensi dell’articolo 4 del decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2016, n. 14 (Criteri da tenere in conto nel determinare l’importo delle garanzie finanziarie, di cui all’articolo 29 sexies, comma 9 septies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), è ridotto:
    a)    per i gestori in possesso di certificazione ambientale Eco-Management and Audit Scheme (EMAS), fino alla misura del 50 per cento, tenuto conto della riduzione del rischio ambientale e dei costi di post-chiusura derivanti dalla adozione di procedure di registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento e del Consiglio, del 25 novembre 2009, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera m), del d.lgs. 36/2003;
    b)    per i gestori in possesso di certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, fino alla misura del 40 per cento.
    2. Le certificazioni previste nel comma 1, per le quali si accerta la validità ed efficacia, come previsto nell’Allegato 1, non sono cumulabili, ai fini dell’applicazione della scontistica.
    3. L’autorità competente se, nei controlli d’ufficio che effettua sulle certificazioni previste nel comma 1, rileva criticità relative alla veridicità o scadenza delle stesse, invia al gestore, che le ha presentate, una diffida a rimuovere tali criticità, nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della stessa.
    4. Il gestore che non ottempera alla richiesta dell’autorità competente, prevista nel comma 3, è tenuto o a pagare la differenza, tra l’intero importo e quello scontato, con la conseguente emissione di una polizza integrativa o di una nuova polizza per l’intero importo.


    Art. 9
    (Durata delle garanzie finanziarie)

    1. La garanzia finanziaria per la gestione operativa è pari alla durata dell’autorizzazione, maggiorata di due anni ed è prestata fino alla conclusione delle attività di chiusura previste nell’articolo 12 del d.lgs. 36/2003. La garanzia è trattenuta dall’ente competente per tutto il periodo di gestione operativa, fino alla verifica del completamento degli interventi di chiusura dell’impianto.
    2. La garanzia finanziaria per la gestione post-operativa è trattenuta per almeno trenta anni dalla data della chiusura della discarica sancita dalla procedura di chiusura prevista nell’articolo 12 del d.lgs. 36/2003.
    3. Possono essere accettate garanzie finanziarie per la gestione post-operativa, trattenute, come previsto all’articolo 14 del d.lgs. 36/2003, per un periodo di almeno trenta anni, ma emesse per piani quinquennali rinnovabili maggiorati di un anno. L’importo a garanzia dalla polizza fidejussoria su piani quinquennali deve essere pari al totale delle somme garantite per l’intera attività di gestione post-operativa calcolate su almeno trenta anni. Il rinnovo della garanzia deve essere effettuato entro il periodo di validità della precedente, a meno che non sia prorogata di un anno nell’interesse dell’amministrazione pubblica. Nel caso di piani quinquennali il mancato rinnovo della garanzia nei termini previsti, costituisce elemento per l’attivazione del potere sostitutivo da parte della pubblica amministrazione e per chiedere l’escussione delle garanzie.
    4. Per le discariche per rifiuti inerti, fermo restando che l’importo da garantire sia calcolato su base trentennale e che la garanzia presentata per piani quinquennali al termine del primo quinquennio di post-gestione, il gestore presenta all’autorità competente e all’Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio (ARPA Lazio), uno studio che verifica e dimostra che il corpo di discarica non comporta rischi per la salute e per l’ambiente, nel rispetto di quanto previsto nell’articolo 13, comma 6 bis, del d.lgs. 36/2003. L’ente territoriale competente, una volta svolti, con il contributo tecnico di ARPA Lazio, con esito positivo, gli accertamenti ai sensi dell’articolo 12, comma 3, del d.lgs. 36/2003, svincola la garanzia. In caso di esito negativo, l’ente proroga il periodo garantito per la gestione post operativa, per un ulteriore quinquennio, al termine del quale è effettuato un nuovo studio da parte del gestore, secondo la procedura prevista, conformemente agli Allegati 2 e 3 al d.lgs. 36/2003.


    CAPO III
    IMPIANTI


    Art. 10
    (Impianti)

    1. Gli impianti, che ricadono nell’ambito di applicazione del presente Capo, ai fini della prestazione delle garanzie finanziarie da parte dei gestori, sono quelli:
    a) autorizzati ai sensi degli articoli 208, 209, 211, del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche, per l’esercizio di operazioni di smaltimento e di recupero di rifiuti, previste negli Allegati B e C alla Parte IV del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche;
    b) autorizzati per le operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, relative alle procedure semplificate previste nella Parte IV, Titolo I, Capo V, del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche e quelli autorizzati ai sensi della Parte II, Titolo III bis, del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche.


    Art. 11
    (Garanzie finanziarie)

    1. La garanzia finanziaria per gli impianti di recupero e smaltimento rifiuti è prestata al fine di assicurare l’adempimento da parte del gestore delle obbligazioni nascenti dal titolo autorizzatorio e dall’esercizio dell’attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti. Ferma restando l’attività di stoccaggio, se l’autorizzazione all’esercizio si riferisce a un impianto ove si svolgono due o più operazioni indipendenti, la garanzia finanziaria si applica per ciascuna operazione. Per le operazioni di stoccaggio, previste nell’articolo 183, comma 1, lettera aa), del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche, la garanzia finanziaria è riferita alla capacità massima di stoccaggio istantanea, mentre per le altre operazioni, è riferita alla potenzialità annua autorizzata.
    2. La garanzia finanziaria, per gli impianti di co-incenerimento è prestata, in attuazione dell’articolo 237 duovicies, comma 4, del d.lgs. 152/2006, anche per l’avvio delle attività di co-incenerimento di rifiuti soggette alle procedure semplificate.
    3. I titolari di autorizzazioni regionali, riguardanti gli impianti di sperimentazione e ricerca previste nell’articolo 211 del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche, prestano le medesime garanzie finanziarie previste per le altre tipologie impiantistiche calcolate secondo le operazioni e i quantitativi autorizzati.
    4. Non sono, in ogni caso, tenuti alla presentazione delle garanzie finanziarie:
    a) i centri di conferimento (Ecocentri);
    b) le aree attrezzate di raggruppamento (Trasferenze) di proprietà dei comuni o gestiti a 
    nome e per conto degli stessi.


    Art. 12
    (Modalità di prestazione delle garanzie finanziarie)

    1. La garanzia finanziaria è prestata, prima della messa in esercizio degli impianti, a favore della Regione Lazio, per quanto concerne le autorizzazioni dalla stessa rilasciate oppure a favore delle province o comuni, secondo le rispettive competenze.
    2. I soggetti già titolari di autorizzazione rilasciata, alla data di pubblicazione della presente deliberazione, provvedono ad adeguare, se necessario, oppure a prestare ex novo, le garanzie finanziarie nei novanta giorni successivi alla pubblicazione sul BUR.
    3. Il gestore trasmette le proposte di polizze fidejussorie o di fideiussioni bancarie all’ente competente che fornisce indicazioni su eventuali modifiche o integrazioni e, a esito positivo dei controlli degli enti di vigilanza e controllo, quali l’IVASS e la Banca d’Italia, rilascia il nulla osta all’emissione definitiva.
    4. Le garanzie finanziarie definitive, firmate digitalmente, sono trasmesse all’ente a mezzo posta elettronica certificata e sono inoltre consegnate in copia conforme cartacea, firmata in originale, agli uffici competenti.
    5. In caso di rinnovo dell’autorizzazione ai sensi degli articoli 208 e 209 del d.lgs. 152/2006 o della Parte II, Titolo III bis, del d.lgs. 152/2006, le garanzie finanziarie aggiornate o estese nella durata sono presentate entro e non oltre sessanta giorni dalla data di rilascio del nuovo provvedimento.
    6. Limitatamente alla fase di costruzione dei nuovi impianti di smaltimento o recupero di rifiuti, è prescritta la stipula di una polizza assicurativa a copertura di eventuali danni causati a terzi nella fase di costruzione degli stessi. Una volta terminata la fase di costruzione dei nuovi impianti e acquisito il certificato di regolare esecuzione delle opere, si procede allo svincolo della polizza.
    7. La garanzia finanziaria da prestare prima della messa in esercizio, relativamente agli impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti, può essere costituita secondo le tipologie previste all’articolo 3. Gli importi delle garanzie finanziarie sono determinati secondo i criteri previsti all’Allegato 1. Le garanzie finanziarie sono redatte secondo lo schema di condizioni contrattuali previsto all’Allegato 2.


    Art. 13
    (Accettazione delle garanzie finanziarie)

    1. Il gestore trasmette le proposte di polizze fidejussorie o di fideiussioni bancarie all’ente competente, che può fornire indicazioni su eventuali modifiche o integrazioni e, a esito positivo dei controlli degli enti di vigilanza, quali l’IVASS e la Banca d’Italia, rilascia il nulla osta all’emissione definitiva.
    2. Le garanzie finanziarie, previamente proposte, come previsto nel comma 1, sono redatte in conformità alle disposizioni del presente regolamento, avvalendosi dello schema di condizioni contrattuali, previsto all’Allegato 2.
    3. La formale accettazione delle proposte di polizze previste al comma 1 è comunicata ai gestori, all’esito dei controlli, che l’autorità competente svolge presso le compagnie assicurative o istituti di credito proponenti.
    4. Le garanzie finanziarie definitive, firmate digitalmente, sono trasmesse all’ente a mezzo posta elettronica certificata e sono consegnate in copia conforme cartacea, firmata in originale, agli uffici competenti.


    Art. 14
    (Modalità di calcolo delle garanzie finanziarie)

    1. I criteri di calcolo degli importi delle garanzie finanziarie da prestare, differenziati a seconda delle diverse operazioni di smaltimento e recupero da effettuare, previsto nell’Allegato 1, sono:
    a)    le operazioni deposito, raggruppamento preliminare, ricondizionamento, D13, D14, D15 previste nella Parte IV all’Allegato B al d.lgs. 152/2006: 
    1)    il calcolo delle garanzie finanziarie per le operazioni di deposito, raggruppamento preliminare, ricondizionamento è effettuato considerando la capacità massima di stoccaggio istantaneo dell’impianto. Tale capacità, quantificata in tonnellate, è moltiplicata per 200,00 euro/tonnellata, se lo stoccaggio riguarda rifiuti pericolosi e 100,00 euro/tonnellata, se riguarda rifiuti non pericolosi; 
    2)    la garanzia minima non è, in ogni caso, inferiore a 30.000,00 euro in caso di rifiuti pericolosi o a 15.000,00 euro in caso di rifiuti non pericolosi;
    3)    nel caso di rifiuti inerti l’importo della garanzia finanziaria è calcolato moltiplicando la capacità massima di stoccaggio istantaneo, quantificata in metri cubi, per 1,25 euro/metrocubo;
    4)    la garanzia minima non è, in ogni caso, inferiore a 10.000,00 euro;
    b)    le operazioni D2, D3, D4, D6, D7, D8, D9, D10, previste nella Parte IV all’Allegato B al d.lgs. 152/2006:
    1)    l’importo delle garanzie finanziarie per gli impianti che svolgono tali operazioni deve essere quantificato moltiplicando la potenzialità annua dell’impianto autorizzata, espressa in tonnellate, per 15,00 euro/tonnellata per i rifiuti pericolosi e per 10,00 euro/tonnellata per i rifiuti non pericolosi;
    2)    la garanzia minima non è, in ogni caso, inferiore a 100.000,00 euro in caso di rifiuti pericolosi o a 50.000,00 euro in caso di rifiuti non pericolosi; 
    c)    l’operazione R13, Messa in riserva, prevista nella Parte IV all’Allegato C al d.lgs. 152/2006:
    1)    il calcolo delle garanzie finanziarie per l’operazione R13 è effettuato considerando la capacità massima di stoccaggio istantaneo presso l’impianto. Tale capacità, quantificata in tonnellate, è moltiplicata per 200,00 euro/tonnellata, se lo stoccaggio riguarda rifiuti pericolosi e 100,00 euro/tonnellata, se riguarda rifiuti non pericolosi;
    2)    la garanzia minima non è, in ogni caso, inferiore a 30.000,00 euro, in caso di rifiuti pericolosi o a 15.000,00 euro, in caso di rifiuti non pericolosi;
    3)    nel caso di rifiuti inerti, il calcolo della garanzia finanziaria è effettuato considerando la capacità massima di stoccaggio istantaneo presso l’impianto. Tale capacità, quantificata in tonnellate, è moltiplicata per 1,25 euro/tonnellata;
    4)     la garanzia minima non è, in ogni caso, inferiore a 10.000,00 euro; 
    d)    l’operazione R1, Recupero energetico, prevista nella Parte IV all’Allegato C al d.lgs. 152/2006:
    1)    l’importo delle garanzie finanziarie per gli impianti che svolgono tale operazione è quantificato moltiplicando la potenzialità annua dell’impianto autorizzata, espressa in tonnellate, per 20,00 euro/tonnellata per i rifiuti pericolosi e per 10,00 euro/tonnellata, per i rifiuti non pericolosi;
    2)    la garanzia minima non è, in ogni caso, inferiore a 200.000,00 euro in caso di rifiuti pericolosi o a 150.000,00 euro in caso di rifiuti non pericolosi;
    e)    l’operazione R3, Recupero sostanza organica per produzione compost con caratteristiche di legge, prevista nella Parte IV all’Allegato C al d.lgs. 152/2006:
    1)    l’importo delle garanzie finanziarie per gli impianti che svolgono tale operazione è quantificato moltiplicando la potenzialità annua dell’impianto autorizzata, espressa in tonnellate, per 5,00 euro/tonnellata, per i rifiuti non pericolosi;
    2)    la garanzia minima non è, in ogni caso, inferiore a 50.000,00 euro;
    f)    l’operazione R10, Ripristino ambientale, prevista nella Parte IV all’Allegato C al d.lgs. 152/2006:
    1)    l’importo delle garanzie finanziarie per gli impianti che svolgono tale operazione è quantificato moltiplicando l’entità complessiva dell’intervento, espressa in metro cubi, per 3,00 euro/metrocubo e aggiungendo una quota pari alla superficie dell’area, espressa in metro quadrato, per 5,00 euro/metro quadrato; 
    2)    la garanzia minima non è, in ogni caso, inferiore a 100.000,00 euro;
    3)    se il ripristino ambientale avviene unicamente attraverso terre e rocce da scavo, gli importi sono ridotti del cinquanta per cento. Tale criterio di calcolo si applica anche alle garanzie da prestare eventualmente per singoli lotti funzionali autorizzati in analogia alle disposizioni previste nell’articolo 10, comma 3, del d.lgs. 36/2003 e successive modifiche;
    4)    l’importo delle garanzie finanziarie, per quanto concerne l’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura mediante il loro spandimento sul suolo, è quantificato moltiplicando l’importo di 20.000,00 euro per ogni ettaro di terreno. La garanzia minima non è, in ogni caso, inferiore a 20.000,00 euro; 
    g)    le altre operazioni di recupero da R2 a R9, R11, R12 prevista nella Parte IV all’Allegato C al d.lgs. 152/2006:
    1)    l’importo delle garanzie finanziarie per gli impianti che svolgono le suddette operazioni è quantificato moltiplicando la potenzialità annua dell’impianto autorizzata, espressa in tonnellate, per 15,00 euro/tonnellata per i rifiuti pericolosi e per 10,00 euro/tonnellata per i rifiuti non pericolosi; 
    2)    la garanzia minima non è, in ogni caso, inferiore a 100.000,00 euro per i rifiuti pericolosi e 50.000,00 euro per i rifiuti non pericolosi;
    h)    gli impianti di recupero rifiuti inerti per operazioni da R2 a R9, R11 e R12 prevista nella Parte IV all’Allegato C al d.lgs. 152/2006: 
    1)    l’importo delle garanzie finanziarie per gli impianti in questione è quantificato moltiplicando la quantità di rifiuti autorizzati annualmente espressa in tonnellate per 1,25 euro/tonnellata; 
    2)    la garanzia minima non è, in ogni caso, inferiore a 100.000,00 euro;
    i)    i centri di raccolta per la messa in sicurezza, demolizione, recupero materiali di rottamazione veicoli a motore previsti nel decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 (Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso) e successive modifiche:
    1)    l’importo delle garanzie finanziarie per tali impianti è quantificato moltiplicando la potenzialità autorizzata dell’impianto in tonnellate per 3,00 euro/tonnellata e aggiungendo una quota pari alla superficie dell’area, in metro quadro, per 15,00 euro/metro quadrato; 
    2)    la garanzia minima non è, in ogni caso, inferiore a 50.000,00 euro;
    j)    gli impianti mobili per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti previsti nell’articolo 208, comma 15, del d.lgs. 152/2006:
    1)    gli impianti mobili che svolgono campagne di trattamento rifiuti all’interno del territorio della Regione Lazio rilasciano una garanzia finanziaria:
    1.1    per i rifiuti pericolosi: 
    1.1.1 per ogni singola campagna di attività, moltiplicando la quantità di rifiuti autorizzata per ciascuna campagna, espressa in tonnellate, per 30,00 euro/tonnellata; 
    1.1.2 in ogni caso la garanzia minima non è inferiore a 400.000,00 euro;
    1.2 per i rifiuti non pericolosi: 
    1.2.1 per ogni singola campagna di attività, moltiplicando la quantità di rifiuti autorizzata per ciascuna campagna, espressa in tonnellate, per 15,00 euro/tonnellate;
    1.2.2 in ogni caso la garanzia minima non è inferiore a 200.000,00 euro;
    1.3 per i rifiuti inerti: 
    1.3.1 per ogni singola campagna di attività, moltiplicando la quantità di rifiuti autorizzati per ciascuna campagna, espressa in tonnellate, per 2,00 euro/tonnellate; 
    1.3.2 la garanzia minima non è, in ogni caso, inferiore a 100.000,00 euro;
    2) la garanzia finanziaria può essere restituita al termine delle singole campagne di trattamento, previo sopralluogo, con esito positivo, da parte degli enti di controllo. Gli impianti mobili per il trattamento di rifiuti inerti provenienti da demolizioni e costruzioni, che operano all’interno del territorio della Regione, sono esentati dal presentare garanzie finanziarie per le campagne svolte, purché risultino coperti da polizza assicurativa a copertura di eventuali danni causati a terzi in fase di funzionamento con massimale non inferiore a 5.000.000,00 euro;
    k)    le operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti relative alle procedure semplificate previste nella Parte IV, Titolo I, Capo V del d.lgs. 152/2006:
    1) l’importo delle garanzie finanziarie per le operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti relative alle procedure semplificate previste nella Parte IV, Titolo I, Capo V del d.lgs. 152/2006, è quantificato moltiplicando la potenzialità annua dell’impianto autorizzata, espressa in tonnellate, per 10,00 euro/tonnellata per i rifiuti pericolosi e per 5,00 euro/tonnellata per i rifiuti non pericolosi;
    2) la garanzia minima non è, in ogni caso, inferiore a 10.000,00 euro per gli impianti che trattano rifiuti pericolosi e 5.000,00 euro per gli impianti che trattano rifiuti non pericolosi;
    3) nel caso di gestione di rifiuti inerti. la quantificazione delle garanzie finanziarie si determina secondo le previsioni riguardanti gli impianti autorizzati secondo la procedura ordinaria.


    Art. 15 
    (Scontistica applicabile)

    1. L’importo da garantire per le garanzie finanziarie, calcolato secondo le modalità previste nell’articolo 14, è ridotto:
    a) per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE, nella misura del 50 per cento;
    b) per le imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, nella misura del 40 per cento.
    2. L’autorità competente, se, nei controlli d’ufficio che effettua sulle certificazioni previste nel comma 1, rileva criticità relative alla veridicità o scadenza delle stesse, invia al gestore, che le ha presentate, una diffida a rimuovere tali criticità, nel termine perentorio di sessanta giorni, dal ricevimento della stessa.
    3. Il gestore che non ottempera alla richiesta dell’autorità competente prevista nel comma 3 è tenuto o a pagare la differenza, tra l’intero importo e quello scontato, con la conseguente emissione di una polizza integrativa o di una nuova polizza per l’intero importo.


    Art. 16
    (Durata delle garanzie finanziarie)

    1. La durata delle garanzie finanziarie per l’attivazione e la gestione operativa, comprese le operazioni di chiusura, deve essere pari a quella dell’autorizzazione maggiorata di due anni, per consentire i necessari controlli e, se necessario, garantire la copertura dei rischi in attesa dell’atto di rinnovo. La garanzia finanziaria può essere prestata secondo piani quinquennali maggiorati di due anni rinnovabili previsti nell’autorizzazione. 
    2. Per gli impianti autorizzati, previsti nel Titolo III bis, Parte II del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche, in caso di inadempienza e ferma restando l’applicazione delle sanzioni e delle misure di sicurezza previste nell’articolo 29 quattuordecies del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche, si procede ai sensi dell’articolo 29 decies, comma 9, del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche. 
    3. Per gli impianti autorizzati ai sensi degli articoli 208, 209 e 211, in caso di inadempienza e ferma restando l’applicazione delle sanzioni e delle misure di sicurezza previste nella Parte IV, Titolo VI, Capo I del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche, si procede ai sensi dell’articolo 208, comma 13 del d.lgs. 152/2006.
    4. Il gestore, in caso di frazionamento della garanzia finanziaria come previsto nel comma 1, provvede per tempo a prolungarne la validità, in modo da garantire che l’impianto abbia sempre almeno ventiquattro ulteriori mesi di copertura. Tale adempimento si configura come condizione minima per il rispetto dei contenuti autorizzativi prescritti nell’articolo 29 sexies, comma 9 septies, del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche, e pertanto la sua violazione è sanzionata ai sensi dei commi 2 e 3. L’autorità competente, inoltre, ha facoltà, previa diffida, di trattenere la garanzia, o parte di essa.


    CAPO IV
    ATTIVITÀ DI CONTROLLO

    Art. 17
    (Attività di controllo)

    1. La Regione, che nell’ambito dell’esercizio delle attività di controllo, accerta l’inadempimento o l’adempimento non conforme a obblighi di legge, di regolamenti e di provvedimenti di autorizzazione da parte del gestore, comunica l’avvio del procedimento per l’escussione della garanzia prestata, prevedendo un termine di trenta giorni per le eventuali controdeduzioni del gestore destinatario dell’avviso e un termine non inferiore a trenta e non superiore a novanta giorni per l’adempimento. Il termine per l’adempimento decorre dalla scadenza del termine per l’invio delle controdeduzioni, nel caso di mancato invio o dalla comunicazione del provvedimento di non accoglimento di quanto dedotto nelle stesse.


    Art. 18
    (Escussione della garanzia)

    1. Nel caso di mancato adempimento, la Regione adotta una determinazione dirigenziale che accerta l’inadempimento, i danni o le violazioni del gestore. Tale determinazione è notificata alla compagnia o banca garante, con richiesta di escussione della garanzia prestata, dandone contestuale comunicazione al contraente, intimando che la corresponsione dell’escussione avvenga entro e non oltre quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta, pena l’applicazione dei relativi interessi e l’avvio delle procedure di recupero coattivo del credito.


    CAPO V 
    BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI


    Art. 19
    (Garanzie finanziarie per l’attività di bonifica dei siti contaminati)

    1. L’importo delle garanzie finanziarie da prestare in favore della Regione Lazio per la corretta esecuzione e il completamento degli interventi per l’attività di bonifica dei siti contaminati, come previsto nell’articolo 242, comma 7, del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche, è determinata:
    a) per i rifiuti pericolosi, in una garanzia pari al 35 per cento del costo stimato dell’intervento;
    b) per i rifiuti non pericolosi, in una garanzia pari al 30 per cento del costo stimato dell’intervento.
    2. Le garanzie finanziarie, previste nel comma 1, sono prestate per l’intero intervento e sono svincolate solo al raggiungimento di tutti gli obiettivi di bonifica, accertati dalla certificazione rilasciata dalla Città metropolitana di Roma Capitale o dalla provincia di riferimento, come previsto nell’articolo 248 del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche.


    CAPO VI 
    DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI


    Art. 20
    (Disposizioni transitorie)

    1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento i soggetti obbligati devono conformarsi alle relative disposizioni.


    Art. 21
    (Entrata in vigore)

    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

     

      Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari

     

    SOMMARIO
    CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
    Art. 1 Oggetto

    CAPO II DISCARICHE 
    Art. 2 Discariche
    Art. 3 Definizioni e modalità di prestazione delle garanzie finanziarie
    Art. 4  Accettazione delle garanzie finanziarie
    Art. 5  Piano economico finanziario
    Art. 6  Definizioni per il calcolo delle garanzie finanziarie
    Art. 7  Modalità di calcolo delle garanzie finanziarie
    Art. 8  Scontistica applicabile
    Art. 9  Durata delle garanzie finanziarie

    CAPO III IMPIANTI
    Art. 10  Impianti
    Art. 11  Garanzie finanziarie
    Art. 12  Modalità di prestazione delle garanzie finanziarie 
    Art. 13  Accettazione delle garanzie finanziarie
    Art. 14  Modalità di calcolo delle garanzie finanziarie 
    Art. 15  Scontistica applicabile
    Art. 16  Durata delle garanzie finanziarie

    CAPO IV ATTIVITÀ DI CONTROLLO
    Art. 17  Attività di controllo
    Art. 18  Escussione della garanzia

    CAPO V BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI
    Art. 19  Garanzie finanziarie per l’attività di bonifica dei siti contaminati

    CAPO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
    Art. 20  Disposizioni transitorie
    Art. 21  Entrata in vigore

Data di aggiornamento/verifica: 23/03/2026

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