Regolamento regionale 17 Marzo 2014 n.5
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BUR 18 marzo 2014, N. 22
- Testo vigente al:
- Modifiche al Regolamento regionale 28 ottobre 2002, n. 2 (Regolamento per il finanziamento dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle aree laziali di investimento) e successive modifiche.
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Art. 1
(Modifiche all’articolo 6 del r.r. 2/2002)
- Al comma 6 dell’articolo 6 del r.r. 2/2002 la parola “esclusivamente” è sostituita dalla seguente: “da soggetti pubblici, enti funzionali di diritto pubblico,”.
Art. 2
(Inserimento dell’articolo 6 bis al r.r. 2/2002)
- Dopo l’articolo 6 del Regolamento regionale 28 ottobre 2002, n. 2 è inserito il seguente:
“Art. 6 bis
(Finanziamento dei progetti presentati dai soggetti pubblici, enti funzionali di diritto pubblico)
1. Al finanziamento dei progetti presentati dai soggetti pubblici, enti funzionali di diritto pubblico, con particolare riferimento a quelli previsti dall’articolo 5, comma 2, lettera c) della l.r. 36/2001, da realizzare nell’ambito dei SPL, dei DI e delle ALI, si provvede mediante le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della l.r. 22 settembre 1978, n. 60 e successive modifiche.”.
Art. 3
(Modifiche all’articolo 15 del r.r. 2/2002)
- Dopo il comma 3 dell’art.15 del r.r. 28 ottobre 2002, n. 2 è inserito il seguente:
“3.bis. All’erogazione dei finanziamenti di cui all’articolo 6 bis, l’Agenzia di cui al comma 1, provvede ai sensi dell’ articolo 6 della l.r. 26 giugno 1980, n. 88 e successive modifiche.”.
Art. 4
( Entrata in vigore)
- Il presente regolamento regionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.
Data di aggiornamento/verifica: 27/05/2021