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Regolamento regionale 17 luglio 2018 n. 19

  • BUR Lazio 17 luglio 2018, n. 58, Suppl. n.3
  • Testo vigente al:
  • Estremi Atto di modifica: Regolamento regionale 7 aprile 2022, n.4
  • Regolamento su criteri e modalità per la concessione di contributi finalizzati alla promozione ed alla valorizzazione delle iniziative di interesse regionale.

  • Art. 1
    Oggetto

    1. La Regione, in attuazione dei principi generali dello Statuto, favorisce, valorizza e sostiene le iniziative, di rilevante interesse, promosse in favore del territorio regionale anche mediante l’erogazione di contributi economici.
    2. Per contributo economico si intende l’erogazione di una somma di denaro a sostegno di attività, iniziative e progetti da realizzarsi in favore della collettività e rientranti nelle funzioni istituzionali e nella programmazione della Giunta regionale.
    3. Il contributo può altresì consistere nell’attribuzione di un vantaggio economico diverso dall’erogazione di denaro, quale benefici, anche sotto forma di promozione, di prestazione di servizi e/o concessione temporanea di strutture e beni di proprietà o nella disponibilità dell’Amministrazione, funzionali allo svolgimento dell’iniziativa.
    4. I contributi sono concessi secondo le modalità, le procedure ed i criteri stabiliti dal presente regolamento, in attuazione dell’articolo 51 dello Statuto e dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di assicurare equità e trasparenza all'azione amministrativa, nonché il miglior impiego delle risorse destinate al conseguimento di utilità sociali.
    5. L’erogazione dei contributi può altresì realizzarsi sulla base di specifici accordi con pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241; in tali ipotesi, sono gli stessi accordi a disciplinare forme, termini e modalità di erogazione del contributo.


    Art. 2
    Ambiti di realizzazione delle iniziative

    1.    Fermo restando le opportunità di finanziamento offerte dalla programmazione delle Direzioni Regionali, la Regione concede contributi per la realizzazione di iniziative in linea con le proprie finalità.
    2.    In particolare, la Regione concede contributi nei seguenti ambiti:
    a)       assistenza e sicurezza sociale;
    b)      iniziative di solidarietà, di impegno civile e sociale, tutela e promozione dei diritti umani, con particolare riferimento alle attività di volontariato a favore di giovani, anziani e persone svantaggiate;
    c)       istruzione, formazione e cultura, borse di studio, contrasto alla dispersione scolastica;
    d)      promozione della pratica sportiva e di attività ricreative del tempo libero;
    e)       sviluppo dell'economia e dell'occupazione;
    f)        tutela dell'ambiente, del paesaggio e del territorio anche in occasione di visite istituzionali o  di eventi di particolare rilevanza pubblica;
    g)       valorizzazione, conservazione dei beni artistici e storici anche mediante digitalizzazione e/o riproduzione di documenti esistenti;
    h)      promozione e diffusione dei valori e dei principi: della democrazia, pari opportunità, solidarietà, integrazione tra i popoli, partecipazione e della condivisione dei beni comuni, da realizzarsi anche mediante o in occasione di incontri istituzionali con autorità;
    i)        turismo e folklore regionale, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni, comprese le manifestazioni enogastronomiche e dell'artigianato, le rassegne teatrali, musicali, cinematografiche, pittoriche, scultoree e librarie;
    j)        salvaguardia della salute, con particolare riferimento alle iniziative volte alla divulgazione scientifica.
    3. Sono ammesse a contributo le iniziative che si svolgono sul territorio della Regione Lazio ovvero, in via eccezionale realizzate in altro territorio, purché abbiano come fine la valorizzazione e promozione del territorio regionale.
    4. Sono esclusi dal contributo i soggetti già destinatari, per la medesima iniziativa, di contributi a valere su specifiche leggi regionali, concessi dalla Regione attraverso le Direzioni o Enti dipendenti.
    5. Il presente regolamento non si applica alla concessione dei Patrocini da parte della Regione Lazio.
     

    Art. 3
    Soggetti beneficiari

    1. Possono beneficiare dei contributi di cui alle presenti disposizioni enti pubblici, (1) associazioni, comitati legalmente riconosciuti, fondazioni nonché altri enti di diritto privato di cui agli artt.13-39 del codice civile. I beneficiari dei contributi non devono svolgere, da atto costitutivo o da statuto, attività aventi fini di lucro.
    2. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, ad esclusione degli Enti pubblici, (2) devono comprovare, al momento della presentazione della domanda, di essere legalmente costituiti da non meno di sei mesi.
    3. Sono esclusi dal beneficio dei contributi persone fisiche, partiti o movimenti politici ed organizzazioni sindacali.


    Art. 4
    Tipologia di contributi erogati

    1. La Regione Lazio assegna i contributi secondo le seguenti tipologie:
    a) Contributi per attività con pianificazione annuale (Avvisi pubblici);
    b) Contributi per accordi con altre pubbliche amministrazioni in conformità con l’art. 1 comma 3 del presente regolamento;
    c) Contributi per manifestazioni di rilevante/particolare interesse realizzate e promosse da Enti istituzionali sovra regionali;
     

    Art. 5
    Programmazione e limite alla contribuzione finanziaria

    1.    La Giunta regionale, all'inizio dell’esercizio finanziario, nei limiti dello stanziamento previsto in bilancio, delibera la ripartizione delle risorse da destinare al finanziamento dei contributi disciplinati dalle presenti disposizioni.
    2.    Per le iniziative inerenti “Contributi per attività con pianificazione annuale (Avvisi pubblici)” è ammesso il finanziamento nel limite previsto dal comma 6 dell’art.6. (3)
    3.    I “Contributi per accordi con altre pubbliche amministrazioni” sono concessi sulla base di accordi fra la Regione e le pubbliche amministrazioni, in conformità all’art. 15 della Legge 241/90 e ss.mm..
    4.    I “contributi per manifestazioni di rilevante/particolare interesse” promossi da soggetti Istituzionali sovra regionali sono individuati dalla Giunta regionale con apposita deliberazione, entro il limite previsto dal comma 2 dell’art. 8. (4)


    Art. 6
    Procedura per l’erogazione di “contributi per attività con pianificazione annuale (Avvisi pubblici)”

    1. La Regione individua e pubblicizza attraverso appositi avvisi pubblicati, sul BUR e sulla home page del sito istituzionale, che fissano modalità e termini di presentazione delle richieste, gli ambiti di intervento e i settori di attività per i quali è possibile presentare domanda di contributo. Tali avvisi pubblici sono adottati dalla Direzione Regionale Centrale Acquisti.
    Di norma, gli avvisi pubblici vengono pubblicati:
    - entro il mese di settembre per le iniziative da realizzarsi nei mesi successivi di novembre, dicembre, gennaio;
    - entro il mese di novembre per le iniziative da realizzarsi nei mesi successivi di febbraio, marzo, aprile, maggio;
    - entro il mese di marzo per le iniziative da realizzarsi nei mesi successivi di giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre;
    2. Gli avvisi pubblici di cui al comma 1 del presente articolo prevedono, tra l’altro:
    a) le modalità di presentazione della domanda di contributo;
    b) i criteri di valutazione delle domande con l’indicazione dei relativi punteggi minimo e massimo;
    c) i criteri di irricevibilità e/o di non ammissibilità della domanda;
    d) l’entità del contributo riconoscibile;
    e) le spese ammissibili e inammissibili;
    f) le modalità di liquidazione e rendiconto del contributo;
    g) i casi di decadenza e revoca.
    3.  La domanda di contributo, sottoscritta dal rappresentante legale, nel rispetto dei termini e delle modalità stabilite dall’avviso pubblico di cui al precedente comma, deve contenere:
    a) l’importo del contributo richiesto;
    b) la relazione illustrativa del programma che si intende realizzare, con l'indicazione del periodo e della durata di svolgimento dell'iniziativa;
    c) il piano finanziario dettagliato delle entrate e delle spese;
    d) l'indicazione dell’eventuale concorso finanziario di altri soggetti pubblici o privati;
    e) l'impegno ad indicare espressamente, sui manifesti e sul materiale pubblicitario relativo all'iniziativa o alla manifestazione, la seguente dicitura: "Con il contributo della Regione Lazio".
    Alla domanda devono essere altresì allegati:
    a)       copia fotostatica del documento di identità del rappresentante legale;
    b)      copia dello statuto e dell'atto costitutivo del soggetto richiedente;
    c)       dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali;
    d)      dichiarazione del legale rappresentante, ai sensi e per gli effetti del DPR 28/12/2000, n. 445 sulla non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del d.lgs. 50/2016;
    e)       dichiarazione del legale rappresentante, ai sensi e per gli effetti del DPR 28/12/2000, n. 445 ad assumersi l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/8/2013, n. 136.
    4. La richiesta di contributo sottoscritta dal legale rappresentante dovrà inoltre contenere la dichiarazione, ai sensi e per gli effetti del DPR 28/12/2000, n. 445 circa la eventuale sussistenza di una delle seguenti condizioni:
    a)       aver ottenuto, per la medesima iniziativa, un contributo in esito ad una procedura attuata dalle Direzioni Regionali o Enti dipendenti (causa di esclusione ai sensi dell’articolo 2, c. 4);
    b)      aver partecipato, per la medesima iniziativa, ad una procedura attuata dalle Direzioni Regionali o Enti dipendenti, senza aver ottenuto il finanziamento ovvero con esito da indicare (esclusione, vincitore non finanziato, ecc.);
    c)       aver partecipato, per la medesima iniziativa, ad una procedura attuata dalle Direzioni Regionali o Enti dipendenti ancora in itinere.
    5. Le richieste di finanziamento di cui all’art. 4 comma 1 lett. a) - Contributi per attività con pianificazione annuale (Avvisi pubblici) - sono valutate da una Commissione nominata successivamente alla scadenza dell’Avviso pubblico con apposita determinazione dirigenziale, e composta da tre componenti, di cui uno con qualifica di dirigente e due con qualifica di funzionario individuati dalla Direzione regionale Centrale Acquisti a seguito di sorteggio tra quelli in servizio presso le strutture regionali competenti per materia negli ambiti di cui all’art. 2, comma 2, e riportate  nell’allegato 1 al presente Regolamento. A tal fine, entro il 31 dicembre di ogni anno, i direttori delle strutture regionali di cui all’Allegato 1 designano, in attuazione dei principi di rotazione e di trasparenza, un dirigente e un dipendente con qualifica di funzionario e ne trasmettono i nominativi alla Direzione regionale Centrale Acquisti.(5) Svolge le funzioni di segretario un dipendente regionale di categoria "C", individuato dalla Direzione Regionale Centrale Acquisti.
    5 bis. L’estrazione dei nominativi dei componenti di cui al precedente comma 5 viene effettuata dal responsabile unico del procedimento in presenza di due testimoni. Si procede all’estrazione di un numero di nominativi doppio rispetto a quello previsto per la composizione della Commissione. Vengono estratti dapprima i componenti effettivi ed a seguire i componenti supplenti che subentrano in caso di incompatibilità o impossibilità sopravvenuta dei componenti effettivi.  I nominativi dei componenti della Commissione sono esclusi dal sorteggio successivo. (6)
    6. Le richieste “ammissibili”, sono ordinate in apposita graduatoria, sulla base del punteggio attribuito. Per ciascuna richiesta verrà indicato l’importo del contributo finanziabile entro i limiti previsti negli avvisi pubblici, e, comunque, in misura non superiore al costo complessivo dell’iniziativa e nel limite massimo di contribuzione di euro 40.000,00, o, qualora i beneficiari siano enti pubblici, nel massimo di euro 80.000,00. (7) Le richieste meritevoli di contributo sono finanziate secondo l’ordine della graduatoria, sino all’esaurimento delle somme disponibili nel quadrimestre di riferimento.
    6. Gli uffici competenti comunicano formalmente ai beneficiari l’ammissione al contributo e procedono alla liquidazione dello stesso al termine delle attività previste, previa presentazione di dettagliata rendicontazione delle spese effettivamente sostenute così come previsto al successivo art. 7 (Rendicontazione).
    7. Su motivata istanza del richiedente, la Regione può concedere un’anticipazione, nella misura massima del 50% del contributo assegnato, previa presentazione di polizza fideiussoria (bancaria o di primaria compagnia assicurativa) o garanzia personale o del legale rappresentante, con scadenza 6 mesi dopo il termine per la presentazione del rendiconto di cui al successivo art. 7. La polizza fideiussoria non è richiesta quando il contributo è erogato a favore di enti pubblici.


    Art. 7
    Rendicontazione “Contributi per attività con pianificazione annuale (Avvisi pubblici)”

    1. Ai fini dell’erogazione dei contributi, entro il termine di sei mesi dalla data di conclusione delle iniziative, i beneficiari di contributo producono la rendicontazione, sottoscritta dal legale rappresentante, con idonea documentazione giustificativa delle spese, documentazione fotografica, unitamente ad una relazione descrittiva finale che evidenzi, in maniera analitica, i seguenti elementi:
    a)       l'effettiva attuazione del progetto finanziato;
    b)      il raggiungimento degli obiettivi prefissati;
    c)       i benefici riscontrati sulla realtà territoriale interessata;
    d)      l’apposizione sui manifesti e sul materiale pubblicitario relativi all’iniziativa o alla manifestazione della dicitura: “Con il contributo della Regione Lazio”. (8)
    2. Sono ammissibili a contributo le spese documentate strettamente connesse all'iniziativa approvata e realizzata, conformi alla normativa fiscale, effettivamente sostenute dai beneficiari e a loro intestate, nei tre mesi precedenti la data prevista per l’inizio dell'evento e nei tre mesi successivi alla conclusione del medesimo. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, sono ammesse le seguenti voci di spesa:
    a)       retribuzioni di personale assunto a tempo determinato o comunque nelle forme previste dalla vigente normativa;
    b)      retribuzioni di personale assunto a tempo indeterminato solo se imputate in quota parte;
    c)       noleggio di beni e fornitura di servizi;
    d)      concorsi, borse di studio o premi per i quali siano stati predisposti appositi regolamenti o bandi di concorso e corrisposti da giuria;
    e)       utenze, solo se derivanti da allacci provvisori effettuati esclusivamente per consentire lo svolgimento dell'iniziativa finanziata;
    f)        canoni di locazione non finanziari (leasing), solo se derivanti da contratti conclusi dal beneficiario del contributo esclusivamente per consentire lo svolgimento dell'iniziativa finanziata;
    g)       carburante, trasporto, vitto e alloggio, solo se corredati da idonea documentazione da cui risulti che tali spese sono state sostenute dal beneficiario del contributo per la realizzazione della manifestazione finanziata;
    h)      compensi e spese di trasferimento e vitto ed alloggio per i relatori e gli artisti indicati nella descrizione dell’iniziativa progettuale. Non è ammessa a rendicontazione alcuna spesa per relatori e/o artisti diversi da quelli indicati nel programma, a meno che non sussista specifica autorizzazione preventiva da parte del competente ufficio regionale;
    i)        spese per la pubblicizzazione e divulgazione dell’evento;
    j)        spese per il noleggio di beni mobili funzionali all’iniziativa;
    3. Non sono ammissibili a contributo le spese:
    a)       giustificate da documentazione contabile non intestata o non riconducibile al beneficiario;
    b)      recanti causali incompatibili con l'iniziativa per la quale è stato concesso il contributo;
    c)       relative ad acquisto o ristrutturazione di beni immobili;
    d)      relative all'acquisto di beni mobili, registrati e non, non conformi alla natura, al contenuto e alla finalità dell'iniziativa.
    4. La mancata o irregolare rendicontazione del contributo concesso, accertata nell'ambito del procedimento di verifica, comporta la decadenza dell'intero contributo e il recupero delle somme eventualmente già erogate. Il beneficiario che rinuncia, decade dal contributo.
    5. In caso di rendicontazione parziale delle spese sostenute, il contributo è rideterminato in proporzione alla quota effettivamente e regolarmente rendicontata, tenendo comunque conto delle percentuali massime di contribuzione regionale previste nei precedenti articoli.
    6. La liquidazione dei contributi da parte della Regione Lazio è completata entro il termine massimo dell’esercizio finanziario successivo a quello nel quale sono riconosciuti.


    Art. 8
    Manifestazioni di rilevante interesse

    1. Per manifestazioni, eventi e progetti di particolare interesse e rilevanza di cui all’art. 2, in quanto afferenti ai programmi strategici ed alle finalità istituzionali della Regione possono essere concessi contributi a Istituzioni sovra regionali o a soggetti terzi da queste individuate.
    2. Può essere concesso un contributo in misura non superiore al costo complessivo dell’iniziativa e, comunque, nel limite massimo di contribuzione di euro 40.000,00, o, qualora, i beneficiari siano enti pubblici, nel limite massimo di euro 80.000,00. (9)
    3. La richiesta di contributo deve pervenire alla Presidenza della Giunta Regionale – con sede in Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 00147 Roma - di norma almeno trenta giorni prima della data prevista per lo svolgimento dell’iniziativa.
    4. La domanda deve contenere tutti gli elementi necessari ad identificare il soggetto istituzionale organizzatore dell’evento/iniziativa ed eventualmente quello incaricato, da quest’ultimo, per la realizzazione materiale dell’evento/iniziativa ovvero:
    a) descrizione analitica della natura, delle finalità, degli obiettivi e delle modalità di organizzazione o svolgimento dell’iniziativa, con particolare riferimento ai relativi destinatari e fruitori, della rilevanza sociale e territoriale della stessa;
    b) denominazione e tipologia della manifestazione o dell’attività;
    c) preventivo economico finanziario delle singole voci di spesa, con l’indicazione delle uscite previste, delle eventuali ulteriori entrate da parte di altri soggetti pubblici o privati, della spesa a carico del soggetto presentatore (uscite meno entrate) e l’entità del contributo richiesto alla Regione;
    5. Alla domanda è altresì allegata:
    a) denominazione del soggetto giuridico incaricato dall’Istituzione per la realizzazione dell’evento e scheda anagrafica con l’indicazione delle persone referenti, mail e telefono;
    b) codice fiscale, copia dell’atto costitutivo e dello statuto;
    c) copia del documento del legale rappresentante;
    d) copia dell’incarico di affidamento della realizzazione dell’evento/attività tra il soggetto istituzionale e quello incaricato.
    6. I contributi di cui al presente articolo sono assegnati con deliberazione di Giunta Regionale, previa istruttoria da parte degli uffici delle Direzioni regionali competenti per materia.
    7. L’erogazione del contributo spetterà al Direttore della Direzione Regionale Centrale Acquisti, il quale adotterà specifici atti conseguenti la deliberazione di Giunta Regionale che approva la concessione del contributo.
    8. La richiesta di liquidazione del contributo dovrà pervenire da parte del soggetto Istituzionale promotore dell’evento al termine delle attività svolte, attraverso apposito atto amministrativo che approvi la rendicontazione delle spese sostenute, in conformità delle disposizioni contenute nella presente disposizione, ed una relazione dettagliata delle attività svolte. Qualora l’evento sia stato realizzato da parte di un soggetto terzo su incarico di quello Istituzionale, la rendicontazione dovrà essere predisposta secondo quanto previsto dall’art.7 del presente regolamento e trasmessa sempre dal soggetto Istituzionale.


    Art. 9
    Obblighi dei soggetti beneficiari

    1. I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare i contributi ricevuti a norma delle presenti disposizioni, esclusivamente per le iniziative per le quali sono stati concessi.
    2. In caso di distrazione, anche parziale, dei contributi dalla finalità di concessione, la Regione procede alla revoca totale del contributo ed al recupero delle somme eventualmente già erogate.
    3. In ogni caso, la Regione non assume alcuna responsabilità in merito all'organizzazione e allo svolgimento delle iniziative per cui sono stati concessi i contributi, per nessuna tipologia di sinistro e/o rivendicazione di terzi. I beneficiari dei contributi sono tenuti a rendere conoscibile, mediante appropriata comunicazione, l’assenza di qualsiasi responsabilità da parte della Regione.
     

    Art. 10
    Controlli e decadenza

    1. La Direzione regionale Centrale Acquisti cura il monitoraggio ed il controllo sul corretto utilizzo e rendicontazione delle risorse destinate alla realizzazione degli interventi previsti dal presente regolamento, con la possibilità di richiedere chiarimenti ed integrazioni documentali.
    2. La Regione si riserva il diritto di disporre in qualsiasi momento verifiche, anche a campione, in relazione ai contributi concessi ed erogati, per accertare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dai beneficiari.
    3. In caso di dichiarazioni mendaci, fatte salve le conseguenze penali previste per legge, il beneficiario decade dal contributo assegnato ed è tenuto a restituire ogni somma eventualmente già percepita, maggiorata degli interessi legali a decorrere dalla data dell’erogazione del contributo.
    4. Qualora il beneficiario di un contributo intenda effettuare una variazione rilevante del progetto ammesso a contributo, la stessa sarà ammessa nel caso in cui non comporti modifiche tali da inficiare la ottimale esecuzione dell’evento. Tale variazione dovrà essere preventivamente comunicata ed autorizzata dall’Amministrazione regionale. In caso di difformità rispetto al progetto valutato tale da inficiarne la ottimale esecuzione, la Regione procederà ad esprimere un diniego in merito alla richiesta avanzata.
     

    Art. 11
    Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione

    1. Gli adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione, dei provvedimenti inerenti l’assegnazione dei contributi, previsti dalla vigente normativa, sono a carico del Responsabile del procedimento.
    2. Gli avvisi contengono la modulistica necessaria per la presentazione delle richieste, la valutazione e la rendicontazione.


    Art. 12
    Entrata in vigore

    1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
           

    Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.
          

    Note
    (1) Comma così modificato dall’art.1, comma 1, lett.a), del Regolamento regionale 22 Marzo 2019, n. 3, pubblicato sul BUR Lazio 26 Marzo 2019, n.25
    (2) Inciso così sostituito dall’art.1, comma 1, lett.b), del Regolamento regionale 22 Marzo 2019, n. 3, pubblicato sul BUR Lazio 26 Marzo 2019, n.25
    (3) Comma così modificato dall’art 1, comma 1, lett. a), del r.r. 7 aprile 2022, n.4, pubblicato sul BUR Lazio 12 aprile 2022, n. 31
    (4) Comma così modificato dall’art 1, comma 1, lett. b), del r.r. 7 aprile 2022, n.4, pubblicato sul BUR Lazio 12 aprile 2022, n. 31
    (5) Comma così modificato dall’art. 2, comma 1, del Regolamento regionale 22 Marzo 2019, n. 3, pubblicato sul BUR Lazio 26 Marzo 2019, n.25
    (6) Comma aggiunto dall’art.2, comma 2, del Regolamento regionale 22 Marzo 2019, n. 3, pubblicato sul BUR Lazio 26 Marzo 2019, n.25
    (7) Comma così modificato dall’art 2, comma 1, del r.r. 7 aprile 2022, n.4, pubblicato sul BUR Lazio 12 aprile 2022, n. 31
    (8) Lettera aggiunta dall’art.3, del Regolamento regionale 22 Marzo 2019, n. 3, pubblicato sul BUR Lazio 26 Marzo 2019, n.25
    (9) Comma così modificato dall’art 3, comma 1, del r.r. 7 aprile 2022, n.4, pubblicato sul BUR Lazio 12 aprile 2022, n. 31

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