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Regolamento regionale 17 Giugno 2019 n. 8

  • BUR 18 Giugno 2019, n. 49
  • Testo vigente al:
  • Regolamento concernente la definizione dei criteri e dei requisiti per il riconoscimento della qualifica di ecomuseo regionale.
  •  
     

    CAPO 1

    Art. 1

    (Oggetto e finalità)

     

    1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b) dello Statuto della Regione Lazio, definisce, in applicazione di quanto previsto all’articolo 2, comma 3, della legge regionale 11 aprile 2017 n. 3 “Riconoscimento e valorizzazione degli ecomusei regionali”, i criteri e i requisiti per il riconoscimento della qualifica di ecomuseo regionale, di seguito Ecomuseo.

    2. Il regolamento definisce in particolare:

    a)      le caratteristiche di omogeneità culturale, geografica e paesaggistica dell’ambito territoriale dell’Ecomuseo;

    b)      il coinvolgimento documentato della comunità locale nel progetto di interpretazione ambientale e culturale;

    c)      la presenza di beni ovvero di elementi patrimoniali, materiali e immateriali, naturalistici, ambientali e culturali, riconosciuti di valore dalla comunità locale;

    d)      la presenza di almeno un centro di interpretazione attrezzato con quanto di necessità per il conseguimento delle finalità e per svolgere il ruolo, le funzioni e le attività pratiche che ne derivano;

    e)      l’esistenza di itinerari di visita, luoghi ed elementi di interpretazione.

    3. Ai fini del presente regolamento si intende per Ecomuseo una forma museale territoriale mirante a conservare, valorizzare, comunicare e rinnovare l’identità culturale di una comunità, attraverso un progetto integrato di tutela e valorizzazione di un territorio geograficamente, socialmente ed economicamente omogeneo, connotato da peculiarità storiche, culturali, paesistiche ed ambientali.

    4. In linea con quanto indicato nell’ambito del coordinamento nazionale degli ecomusei italiani, gli Ecomusei si caratterizzano anche come processi partecipati di riconoscimento, cura e gestione del patrimonio culturale locale al fine di favorire uno sviluppo sociale, ambientale ed economico sostenibile.

    5. In attuazione ed integrazione da quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 1 della L.R. 3/2017 gli Ecomusei devono perseguire prioritariamente le seguenti finalità:

    a)      favorire nella comunità, intesa come custode del patrimonio e del cambiamento, lo sviluppo del sentimento di partecipazione alla vita del territorio;

    b)      orientare lo sviluppo del territorio in una logica di sostenibilità ambientale, economica e sociale, di responsabilità e di partecipazione aggregativa dei soggetti, pubblici e privati, e dell’intera comunità locale;

    c)      valorizzare, salvaguardare e promuovere, la diversità e la complessità dei patrimoni culturali locali che si esprimono nelle memorie e nei segni storici, nei saperi e nel saper fare locali, nella specificità del paesaggio anche di interesse ambientale e archeologico a vocazione agricola, faunistica e floristica, favorendo l’integrazione tra habitat naturale ed economia sostenibile e promuovendo il patrimonio storico ed archeologico regionale;

    d)      contribuire a rafforzare il senso di integrazione e di appartenenza delle identità locali, in chiave dinamico-evolutiva, attraverso il recupero delle radici storiche e culturali delle comunità;

    e)      contribuire alla valorizzazione del territorio attraverso la realizzazione di specifici progetti;

    f)       favorire l’incremento delle ricadute economiche provenienti dall’utilizzo sostenibile delle risorse locali quali il turismo, l’artigianato ed i prodotti tipici locali;

    g)      salvaguardare, ripristinare, restaurare e valorizzare ambienti di vita e di lavoro tradizionali, utili a tramandare le testimonianze della cultura e a ricostruire le abitudini di vita e di lavoro delle popolazioni locali;

    h)      valorizzare gli impianti industriali e produttivi di particolare interesse storico o artistico;

    i)       attuare strategie per la salvaguardia dei dialetti locali, anche attraverso operazioni di ricerca e documentazione;

    j)       promuovere la partecipazione diretta delle comunità, delle istituzioni culturali e scolastiche, anche promuovendo laboratori di cittadinanza attiva o di analoghi strumenti efficaci nell’integrare i diversi punti di vista in un percorso condiviso di riconoscimento, comprensione, cura e rigenerazione, nonché delle associazioni locali affinché realizzino processi di valorizzazione, ricerca e fruizione attiva del patrimonio culturale, sociale e ambientale, compresi i saperi tramandati, anche oralmente, e le tradizioni locali;

    k)      promuovere l’utilizzo delle nuove tecnologie, dei nuovi media, in particolar modo di quelli interattivi e collaborativi, e delle fonti energetiche rinnovabili;

    l)       promuovere la tutela e la valorizzazione dei beni quali l’acqua, l’aria, l’energia, la biodiversità, il territorio ed il paesaggio, le risorse agro-alimentari e la cultura gastronomica, nonché i beni artistici e culturali;

    m)   promuovere e sostenere le attività di ricerca scientifica e didattico-educative relative all’ambiente, alla storia, ai patrimoni immateriali e alle tradizioni locali, con particolare riferimento alla memoria orale, alle narrazioni e alle dinamiche interculturali del territorio anche attraverso la collaborazione, previa stipula di apposite convenzioni, con istituti ed enti statali e regionali nonché con altre realtà ecomuseali;

    n)      promuovere lo sviluppo di pratiche museali innovative;

    o)      promuovere l’incremento dell’offerta ecomuseale in Italia e all’estero attraverso strumenti pubblicitari adeguati;

    p)      attivare la funzione di monitoraggio dei fenomeni di mutazione dei caratteri fisici e antropici del territorio, al fine di documentare l’evoluzione dell’ambiente naturale e del paesaggio antropico.

    5. Gli Ecomusei, per ottenere il riconoscimento regionale disciplinato dal presente regolamento, devono essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2.

    6. Il riconoscimento è conferito nel rispetto delle procedure descritte al Capo 2.

     

     

    Art. 2

    (Requisiti per il riconoscimento)

     

    1. Possono ottenere il riconoscimento regionale gli Ecomusei in possesso dei seguenti requisiti:

    1)      essere formalmente istituiti con apposito atto, che ne individui: a) le finalità istituzionali; b) la sede, ubicata nel territorio regionale; c) l’ambito territoriale di riferimento, che non sia sovrapposto, in tutto o in parte, a quello di altro Ecomuseo riconosciuto; d) il patrimonio culturale, naturale o paesaggistico salvaguardato o valorizzato; e) le modalità organizzative e gestionali; f) la denominazione ed il logo; g) la specificità dell'Ecomuseo

    2)      possedere, tra le finalità istituzionali di cui alla lettera a) del precedente punto, almeno tre delle finalità descritte al comma 5 dell’articolo 1;

    3)      essere dotati di un ambito territoriale di riferimento caratterizzato da omogeneità culturale, geografica e paesaggistica e di una propria peculiare identità, nel rispetto di quanto indicato all’articolo 3;    

    4)      essere gestiti da: a) enti locali, in forma singola o associata; b) associazioni, fondazioni culturali e ambientaliste e altri organismi senza scopo di lucro che perseguono, secondo quanto indicato nel proprio statuto, le finalità descritte all'articolo 1, commi 2 e 3, della L.R. 3/2017; c) enti di gestione delle aree naturali protette regionali nel cui territorio ricade l'Ecomuseo;

    5)      possedere un progetto di interpretazione ambientale e culturale posto alla base della mission dell’Ecomuseo, finalizzato ad attività di salvaguardia e valorizzazione di beni patrimoniali, materiali e immateriali, naturalistici, ambientali e culturali, riconosciuti di valore dalla comunità locale, elaborato mediante un effettivo coinvolgimento della comunità locale nel rispetto di quanto indicato all’articolo 4;

    6)      disporre di un centro di interpretazione in linea con quanto previsto all’articolo 5;

    7)      organizzare itinerari di visita, luoghi ed elementi di interpretazione in coerenza con quanto stabilito all’articolo 6;

    8)      disporre di un coordinatore tecnico scientifico in possesso del titolo di laurea e/o di adeguate e certificate competenze, desumibili dal curriculum vitae, nel campo dei beni culturali e ambientali, con la funzione anche di referente per i rapporti con il pubblico e con le istituzioni. Il coordinatore elabora il programma delle attività;

    9)      disporre di referenti scientifici in possesso di titoli di studio e/o di adeguate e certificate competenze negli ambiti di attività individuati dall’ecomuseo che lavorino in sinergia con il coordinatore tecnico scientifico, al fine di organizzare e rendere operative le attività previste annualmente;

    10)  disporre di un regolamento interno e di una carta dei servizi conformi agli schemi e indirizzi approvati, ai fini dell’inserimento dei musei nel sistema museale regionale, nel piano triennale di indirizzo di cui all’articolo 6 della legge regionale 24 novembre 1997, n. 42 recante “Norme in materia di beni e servizi culturali del Lazio”;   

    11)  disporre di un sito web, costantemente aggiornato, che consenta la consultazione dei documenti ed elementi indicati nei punti da 1 a 9, compresi gli orari di apertura del centro di interpretazione, un calendario degli eventi aggiornato mensilmente, e gli indirizzi di posta elettronica e numeri telefonici di contatto nonché collegamenti con i canali social.

    12)  aver redatto una relazione che documenti il coinvolgimento delle comunità locali e delle azioni svolte nella fase costituente.

    13)  svolgere da parte dei soggetti promotori attività di studio, ricerca e promozione, pertinenti alle finalità dell’Ecomuseo, con il coinvolgimento della popolazione locale e dei soggetti operanti nel territorio.

     

    Art. 3

    (Ambito territoriale degli Ecomusei)

     

    1. L’Ecomuseo deve essere riferito a un territorio specifico e circoscritto, contraddistinto da rilevanti elementi di omogeneità sotto il profilo culturale, geografico o paesaggistico.

    2. L’omogeneità culturale riguarda, in particolare, il patrimonio culturale, inteso come risorse ereditate dal passato che una comunità identifica, indipendentemente da chi ne detenga la proprietà, come riflesso ed espressione dei propri valori, credenze, conoscenze, tradizioni e più in generale di tutti gli aspetti dell'ambiente derivati dall'interazione nel tempo fra le persone e i luoghi.

    3. L’omogeneità culturale può riguardare anche il patrimonio immateriale, inteso come l’insieme di prassi, rappresentazioni, espressioni, conoscenze e know-how, ivi inclusi strumenti, oggetti, manufatti e spazi culturali associati agli stessi, che la comunità riconosce in quanto parte del proprio patrimonio culturale trasmesso di generazione in generazione ed in grado di  fornire un senso d’identità e di continuità, promuovendo in tal modo il rispetto per la diversità culturale e la creatività umana.

    4. L’omogeneità geografica attiene, in particolare, alla sussistenza di elementi naturali, anche collegati alla flora o alla fauna, caratterizzati da uno specifico ambito territoriale di protezione e salvaguardia, comprese le aree naturali protette e i monumenti naturali previsti dalla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29, concernente “Norme in materia di aree naturali protette regionali”, oppure i Siti di Importanza Comunitaria (SIC), le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS) di cui alle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

    5. L’omogeneità geografica può riguardare anche particolari formazioni geologiche, fisiografiche o siti naturali o zone rigorosamente delimitate, costituenti l'habitat di specie di animali e vegetali minacciate o comunque dotate di valore universale eccezionale dal punto di vista della scienza o della conservazione o della bellezza naturale.

    6. L’omogeneità paesaggistica concerne, in particolare, parti del territorio espressive di identità, anche per come percepite dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni.

     

     

    Art. 4

    (Progetto di interpretazione ambientale e culturale)

     

    1. L’Ecomuseo, in quanto espressione dei principi di sussidiarietà, sostenibilità, responsabilità e partecipazione, deve essere basato su un progetto di interpretazione ambientale e culturale del territorio di riferimento, condiviso con le comunità locali interessate.

    2. La definizione e l’aggiornamento del progetto di interpretazione devono avvenire mediante condivisione con enti, pubblici o privati, rappresentativi delle comunità locali, documentabile attraverso la sottoscrizione di specifici accordi, convenzioni o altre forme di collaborazione.

    3.  Ai fini di cui al precedente comma la condivisione deve avvenire, in particolare, con istituti e luoghi della cultura, istituzioni scolastiche, universitarie e di ricerca, associazioni di volontariato, enti locali ed altri enti pubblici o privati, anche di natura commerciale, operanti nel territorio e nei settori di riferimento del progetto, con particolare riguardo alla valorizzazione dei beni culturali, alla tutela dell’ambiente e al turismo.

    4. Il progetto deve descrivere le attività che intende realizzare per la salvaguardia e valorizzazione di beni patrimoniali, materiali e immateriali, naturalistici, ambientali, demoetnoantropologici e culturali, riconosciuti di particolare valore dalla comunità locale ai sensi del precedente comma.

    5. Il progetto deve contenere in particolare: l’individuazione del patrimonio culturale, naturale e paesaggistico, materiale e immateriale, presente sul territorio di riferimento che intende salvaguardare e valorizzare; la programmazione di attività di inventariazione e catalogazione; la pertinenza delle azioni previste o attivate in relazione alle finalità ecomuseali di cui all’articolo 1 comma 5 del presente Regolamento.

    6. Il progetto di interpretazione deve essere aggiornato almeno ogni tre anni, nelle modalità descritte nei precedenti commi.


    Art. 5

     (Centro di interpretazione)

     

    1. L’Ecomuseo deve disporre di un Centro di Interpretazione dotato delle risorse umane e strumentali necessarie al raggiungimento delle finalità dell’Ecomuseo.

    2.  Il Centro di Interpretazione, ai fini del presente regolamento, è uno spazio fisico attraverso il quale l’Ecomuseo svolge funzioni di raccolta ed elaborazione dei dati necessari alla propria attività, eroga servizi di informazione, incontro, approfondimento, documentazione ed esposizione per la conoscenza e l’interpretazione del territorio.

    3.  Il Centro di Interpretazione deve:

    a)      essere realizzato nella sede dell’Ecomuseo, all’interno di locali nella disponibilità del soggetto che gestisce l’Ecomuseo;  

    b)      essere dotato dei requisiti previsti dalle disposizioni vigenti ai fini dell’apertura al pubblico, anche con disabilità;

    c)      essere dotato delle attrezzature necessarie in relazione alle finalità di cui al comma 2 ed in relazione ai beni eventualmente conservati ed esposti;

    d)      avere un'apertura al pubblico non inferiore a 9 ore settimanali (compreso o il sabato o la domenica) o di almeno 100 giorni l'anno;

    e)      disporre degli strumenti essenziali di informazione e orientamento (segnaletica informativa, direzionale e identificativa) anche in lingua inglese;

    f)       disporre di segnaletica esterna idonea a fornire un’indicazione chiara ed evidente della denominazione completa dell’Ecomuseo e degli orari di apertura del Centro di interpretazione;

    g)      disporre di apparati comunicativi, con informazioni chiare, leggibili e realizzate anche per pubblici con disabilità;

    4. In caso di sede in concessione da ente pubblico, il requisito di cui alla lettera a) si considera soddisfatto anche in caso di concessione formalmente scaduta per la quale sia comunque stato avviato l’iter necessario al rinnovo e l’ente concedente non abbia manifestato volontà contraria al rinnovo stesso. 

     

     

    Art. 6

    (Itinerari di visita)

     

    1. Ai fini del riconoscimento regionale l’Ecomuseo deve disporre di itinerari di visita volti alla salvaguardia e valorizzazione dei beni patrimoniali, materiali e immateriali, naturalistici, ambientali e culturali descritti nel proprio progetto di interpretazione ambientale e culturale.

    2. Gli itinerari di visita devono essere progettati in modo da consentire condizioni di totale fruibilità, individuando tutte le soluzioni tecniche necessarie a permetterne l’accesso anche da parte di persone con limitata capacità motoria e sensoriale.

    3. Gli itinerari devono essere aggiornati almeno in occasione di ogni aggiornamento del progetto di interpretazione ambientale e culturale. 

     

     

    CAPO 2

    Art. 7

    (Domanda di riconoscimento)

     

    1. I soggetti gestori di ecomusei in possesso dei requisiti indicati all’articolo 2 che intendono ottenere la qualifica di Ecomuseo regionale, presentano apposita domanda di riconoscimento alla Direzione Regionale competente in materia di cultura, nel periodo compreso tra il 31 maggio e il 30 giugno di ogni anno. Ove il 30 giugno cada in un sabato o in un giorno festivo lo stesso è automaticamente prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

    2. Con determinazione del Direttore regionale competente sono approvati: a) i modelli per la domanda di riconoscimento; b) gli allegati da presentare unitamente alla domanda ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti previsti; d) le modalità per la trasmissione della domanda e dei relativi allegati.

    3. La determinazione di cui al comma 2 è pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale e sul sito istituzionale regionale, nella sezione cultura.

     

    Art. 8

    (Valutazione delle domande)

     

    1. La Direzione regionale provvede a valutare le domande di cui all’articolo 7, richiedendo, ove necessario, i chiarimenti e le integrazioni necessarie alla verifica del possesso dei requisiti previsti nel presente regolamento. Ai fini dell’integrazione o del chiarimento la Direzione regionale assegna un termine non superiore a 10 giorni, decorso inutilmente il quale la domanda diventa inammissibile.

    2. Con determinazione del Direttore regionale competente, previa adozione del preavviso di rigetto di cui all’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 nei casi ivi previsti, sono approvate le risultanze della valutazione compiuta, con indicazione: a) delle domande inammissibili perché presentate oltre il termine previsto, ovvero con modalità diverse da quelle stabilite, ovvero da soggetti diversi da quelli previsti al punto 4) del comma 1 dell’articolo 2, ovvero per mancata integrazione o regolarizzazione entro il termine assegnato; b) degli ecomusei non riconoscibili per mancanza dei requisiti previsti dall’articolo 2; c) degli ecomusei riconoscibili come Ecomusei regionali.

     

     

    Art. 9

    (Effetti della riconoscibilità)

    1. La riconoscibilità di cui alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 8 dura finché sono mantenuti i requisiti che ne hanno consentito l’adozione, e determina la possibilità per il gestore dell’ecomuseo, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, della L.R. 3/2017, di presentare domanda, corredata dal proprio piano di attività, ai fini dell’inserimento nel programma annuale regionale degli Ecomusei.

    2. Ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della L.R. 3/2017 la Giunta Regionale definisce annualmente, con propria deliberazione, le modalità e i termini per la presentazione della domanda di ammissione al programma annuale regionale e la documentazione da allegare, nonché i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dall’articolo 2, comma 9, della medesima legge, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 93 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 e successive modifiche.

    3. Esclusivamente con l’inserimento nel piano annuale regionale, approvato con deliberazione della Giunta Regionale adottata ai sensi del comma 6 dell’articolo 2 della L.R. 3/2017, si determina il riconoscimento della qualifica di Ecomuseo regionale e la possibilità di utilizzo del marchio previsto dall’articolo 3 della medesima legge regionale, attraverso il quale la Regione promuove, altresì, l’immagine degli ecomusei regionali.

    Art. 10

    (Disposizioni transitorie)

    1. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 della L.R. 3/2017, in fase di prima attuazione gli enti di cui al punto 4 del comma 1 dell’articolo 2 del presente regolamento, che, alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento già gestiscono, nel rispetto delle finalità previste dall'articolo 1, un ecomuseo nel territorio regionale da almeno due anni, possono presentare domanda di riconoscimento, nel rispetto dei termini e con le modalità previste all’articolo 7, allegando esclusivamente la documentazione, approvata dal Direttore regionale competente, necessaria alla verifica delle condizioni indicate nel presente comma.

    2. La riconoscibilità è disposta con la determinazione di cui all’articolo 8, comma 2, previa verifica dell’effettiva sussistenza delle condizioni indicate al precedente comma.

    3. Entro un anno dall’adozione del presente regolamento gli ecomusei di cui al comma 1 devono adeguarsi a tutti i requisiti definiti dall’articolo 2, presentando l’ulteriore documentazione approvata a tale scopo dal Direttore regionale competente, pena la decadenza degli effetti prodotti con la determinazione indicata al precedente comma.

     

     

    Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.

     

     

     

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