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Regolamento regionale 17 febbraio 1976, n. 1

  • BUR 28 febbraio 1976, n. 6, s.o. senza numero
  • Testo vigente al:
  • Regolamento per la ripartizione alle Comunità montane dei fondi di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e per la redazione dei programmi di intervento.
  • Il presente regolamento è stato abrogato dall’art. 9 del regolamento regionale 4 maggio 1978, n. 1

    [Art. 1

    I fondi assegnati alla Regione per le finalità di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, saranno ripartiti, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 2 maggio 1973, n. 16, tra tutte le Comunità montane per l’80% dell’ammontare complessivo sulla base dei seguenti parametri:
    - il 40% in funzione della superficie montana dei Comuni inclusi nelle zone omogenee;
    - il 20% in funzione del grado del dissesto idrogeologico;
    - il 40% in funzione delle condizioni economico-sociali quali si desumono attraverso il movimento migratorio (20%) e la popolazione attiva in agricoltura (20%) sulla base dell’ultimo censimento generale della popolazione.

    Il restante 20% del fondo globale verrà assegnato alle Comunità montane delle zone omogenee I, II, III, IV, V, VIII, IX e X che non fruiscono delle agevolazioni o incentivi previsti dalla Cassa per il Mezzogiorno sulla base dei parametri di cui al precedente comma.

    L’assegnazione dei fondi, con i criteri di cui ai commi precedenti, avverrà con deliberazione del Consiglio regionale]

    [Art. 2

    Al fine specifico dell’elaborazione dei piani di sviluppo economico-sociale, di cui al titolo IV della legge 2 maggio 1973, n. 16 e dei programmi di intervento di cui all’art. 19 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, le comunità montane non potranno utilizzare, prelevandole dal fondo globale assegnato ai sensi del precedente articolo, somme eccedenti i seguenti limiti:
    a) Comunità montane che includono fino a 5 Comuni: ciascuna lire 8 milioni
    b) Comunità montane che includono da 6 a 10 Comuni: ciascuna lire 12 milioni;
    c) Comunità montane che includono da 11 a 15 Comuni: ciascuna lire 20 milioni;
    d) Comunità montane che includono da 15 a 20 Comuni: ciascuna lire 25 milioni;
    e) Comunità montane che includono oltre 20 Comuni: ciascuna lire 30 milioni.]

    [Art. 3

    Le comunità montane, in attesa della adozione del piano quinquennale di sviluppo, ai sensi del titolo IV della legge regionale 2 maggio 1973, n. 16, dovranno redigere i programmi di intervento ai sensi dell’art. 29 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

    I programmi di intervento di cui al comma precedente dovranno essere predisposti sulla base delle direttive che saranno fissate dal Consiglio regionale.

    Per il finanziamento dei programmi di intervento sarà utilizzato il fondo globale assegnato alla Regione ai sensi della leggi 3 dicembre 1971, n. 1102 e 11 marzo 1975, n. 72.

    Per l’approvazione dei progetti attuativi dei programmi di cui al primo comma del presente articolo si applicano le norme della legge regionale 17 agosto 1974, n. 41.]

    [Art. 4

    I programmi, si cui al precedente articolo, dovranno essere presentati alla Regione entro il 30 settembre di ogni anno, con la seguente documentazione:

    a) una relazione generale che indichi:
    - l’incidenza che il programma potrà avere rispetto allo sviluppo economico-sociale ed occupazionale della Comunità;
    - i territori e le popolazioni interessate al programma;
    - i tempi di realizzazione delle opere;
    - ed in rapporto a tali elementi, i motivi, che hanno determinato le scelte operate, con espresso riferimento alle direttive del Consiglio regionale;

    b) i progetti esecutivi o, in loro assenza, almeno una relazione di massima contenete gli elementi  conoscitivi essenziali sia tecnici che economici, delle singole opere;

    c) l’indicazione dei finanziamenti già esistenti, qualora l’onere complessivo del programma superi gli stanziamenti attribuiti dalla Regione alla Comunità montana, ai sensi del presente regolamento.

    Ove i programmi di intervento non vengano presentati nei termini di cui al precedente comma, la Giunta regionale assegnerà alla Comunità inadempiente un ulteriore periodo di sessanta giorni per la presentazione del programma, trascorsi i quali viene dichiarata dal Consiglio regionale la revoca dell’assegnazione dei fondi di cui all’art. 1 del presente regolamento.]

    [Art. 5

    La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia di comunità montane,  decide sul programma  entro trenta giorni dal ricevimento degli atti. (1)

    Trascorso tale termine senza che sia intervenuta alcuna decisione, il programma deve considerasi approvato.

    Il termine di cui al primo comma rimane sospeso se, prima della sua scadenza, la Giunta regionale chiede chiarimenti o elementi integrativi. In tale caso il programma dovrà considerarsi approvato ove la Giunta regionale non lo respinga entro trenta giorni dal ricevimento dei chiarimenti o degli elementi integrativi richiesti. (2)

    Il programma potrà essere respinto, in tutto o in parte, solamente qualora non sia rispondente alle direttive indicate dal Consiglio regionale, ai sensi del 2 comma del precedente art. 3, o non abbia la necessaria copertura finanziaria.]

    [Art. 6

    Dopo l’approvazione del programma di intervento verrà rimesso a ciascuna Comunità montana l’importo  totale delle somme assegnate alla Comunità stessa in base all’art. 1 del presente regolamento, dedotte le somme anticipate ai sensi del successivo art. 7.]

    [Art. 7

    Allo scopo di favorire la più sollecita preparazione del programma di intervento ai sensi del precedente art. 3, e l’inizio della gestione ordinaria delle Comunità, il Presidente della Giunta regionale provvederà all’accreditamento immediato del cinque per cento dell’importo previsto per ciascuna Comunità montana dall’art. 1 del presente regolamento e deliberato dal Consiglio regionale, affinché sia utilizzato ai sensi dell’art. 2 della legge 11 marzo 1975, n. 72 e della somma destinata alla redazione dei piani di sviluppo e di intervento, nella misura massima indicata dall’art. 2.

    Le Comunità montane sono autorizzate ad iscrivere nel bilancio di previsione per l’esercizio 1976, per le spese  di primo impianto e ordinarie di gestione e di funzionamento degli organi della Comunità, gli importi residui del finanziamento straordinario disposto a favore delle Comunità montane con l’art. 33 della legge regionale 2 maggio 1973, n. 16, ed il cinque per cento dell’importo spettante a ciascuna Comunità e deliberato dal Consiglio regionale in base all’art. 1 del presente regolamento.]

    [Art. 8
    (Norma transitoria)

    In attesa della pubblicazione della carta della montagna prevista dall’art. 14 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, la quota percentuale dei fondi da assegnare in funzione del grado di dissesto idrogeologico di cui all’art. 1 del presente regolamento è ripartita in eguale misura tra tutte le Comunità montane.

    In sede di prima applicazione del presente regolamento, il termine di cui al primo comma del precedente art. 4, viene fissato in quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione delle direttive emanate dal Consiglio regionale ai sensi dell’art. 3. (3)

    Le Comunità montane che abbiano presentato i programmi d’intervento in base ai fondi assegnati con deliberazione consiliare n. 115 del 7 luglio 1976 entro il termine di cui all’art. 4, potranno farlo, separatamente o unitamente ai programmi da predisporre in base ai fondi assegnati alla Regione con la legge n. 72 dell’11 marzo 1975 per l’anno 1976, entro e non oltre il 15 maggio 1977. (4)]

     Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.

     Note

    (1)  Comma sostituito dall’art. 1, comma 1, del r.r. 13 settembre 1976, n. 3.
    (2)   Comma modificato dall’art. 1, comma 2, del r.r. 3/1976
    (3)   Per utile coordinamento si riporta l’art. 2 del r.r. 3/1976:
    “Art. 2
    - Il termine di presentazione dei programmi di intervento di cui all’art. 8 del regolamento regionale 17 febbraio 1976, n. 1, è ulteriormente e definitivamente prorogato al 31 dicembre 1976”.
    (4) Comma aggiunto dall’articolo unico del r.r. 20 aprile 1977, n. 1

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