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Regolamento regionale 16 novembre 2023 n.11

  • BUR Lazio 21 novembre 2023 n. 93
  • Testo vigente al:
  • Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale) e successive modificazioni e disposizioni transitorie

  • Art. 1
    (Modifiche all’articolo 4 del regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 e successive modificazioni)

    1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 4 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:
    a) al numero 2) le parole: “posizione individuale” sono sostituite dalle seguenti: “struttura autonoma”;
    b) il numero 3) è sostituito dal seguente: 
    “3) Coordinamento dei Fondi Europei e delle relative attività di comunicazione - struttura autonoma;”;
    c) il numero 3 bis) è sostituito dal seguente: 
    “3 bis) Piccoli comuni e contratti di fiume – posizione individuale;”;
    d) al numero 3 ter) le parole: “struttura autonoma” sono sostituite dalle seguenti: “posizione individuale”;
    e) al numero 8) dopo la parola: “Cinema” sono inserite le seguenti: “e Audiovisivo”.
    2. L’alinea del comma 3 dell’articolo 4 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni è sostituita dalla seguente: “La Segreteria politica del Presidente:”.
    3. Il comma 4 dell’articolo 4 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:  
    “4. La Segreteria politica del Presidente è coordinata da un Responsabile, con funzioni di staff, di ausilio e assistenza al Presidente nei suoi compiti istituzionali e politici.”.


    Art. 2
    (Modifiche all’articolo 9 del regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 e successive modificazioni)

    1. Al comma 1 dell’articolo 9 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:
    a) all’alinea le parole: “in complessive n. 232 unità” sono sostituite dalle seguenti: “in complessive n. 234 unità”;
    b) la lettera b) è sostituita dalla seguente: 
    “b) massimo n. 4 unità per la struttura di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), ivi compresi il Segretario e il vice Segretario della Giunta;”.


    Art. 3
    (Modifiche all’articolo 10 del regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 e successive modificazioni)

    1. All’articolo 10 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:
    a) il comma 1 è sostituito dal seguente: 
    “1. Fermo restando il contingente di personale determinato dall’articolo 9, ai sensi dell’articolo 12, comma 1 bis, della legge di organizzazione, gli incarichi di Capo dell’Ufficio di Gabinetto e di Segretario della Giunta sono conferiti con provvedimento della Giunta, su proposta del Presidente. L’incarico di vice Capo dell’Ufficio di Gabinetto è conferito con provvedimento del Presidente su proposta del Capo dell’Ufficio di Gabinetto. I provvedimenti di conferimento dei predetti incarichi definiscono la relativa durata, che non può comunque oltrepassare quella della legislatura di riferimento, fatto salvo quanto previsto dal comma 10 e la possibilità di revoca anticipata per cessazione del rapporto fiduciario nonché il trattamento giuridico ed economico, nel limite degli importi previsti dall’allegato BB.”;
    b) al comma 2 dopo le parole: “di cui all'articolo 4 sono conferiti con provvedimento del Presidente.” sono inserite le seguenti: “L’incarico di vice Segretario della Giunta è conferito con provvedimento del Presidente su proposta del Segretario della Giunta. L’incarico di Capo dell’Ufficio Legislativo è conferito con provvedimento del Presidente su proposta del Capo dell’Ufficio di Gabinetto.”;
    c) al comma 5 le parole: “Il rapporto di lavoro è regolato dal contratto individuale” sono sostituite dalle seguenti: “Fatte salve le disposizioni di cui all’ultimo periodo del comma 1 bis dell’articolo 12 della legge di organizzazione e le disposizioni speciali che regolano l’assunzione di incarichi da parte di magistrati, il rapporto di lavoro è regolato dal contratto individuale”;
    d) al comma 6 le parole: “in aspettativa o fuori ruolo da parte dell’ente di provenienza, secondo il relativo ordinamento, per il periodo di durata del contratto” sono sostituite dalle seguenti: “in aspettativa, fuori ruolo o comando o altro analogo istituto o provvedimento di autorizzazione secondo i relativi ordinamenti, per il periodo di durata dell’incarico”;
    e) al comma 9 le parole: “per tutta la durata del contratto” sono sostituite dalle seguenti: “per tutta la durata dell’incarico”.


    Art. 4
    (Modifiche all’articolo 11 del regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 e successive modificazioni)

    1. All’articolo 11 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:
    a) al comma 1 le parole: “, nonché l’assegnazione del restante personale alle dette strutture,” sono soppresse;
    b) al comma 4 le parole: “in aspettativa, o fuori ruolo, o in comando, da parte dell’ente di provenienza, secondo il relativo ordinamento,” sono sostituite dalle seguenti: “in aspettativa, fuori ruolo, comando o altro analogo istituto, secondo l’ordinamento dell’amministrazione di appartenenza,”.


    Art. 5
    (Modifiche all’articolo 12 del regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 e successive modificazioni)

    1. All’articolo 12 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:
    a) al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:
    1) all’alinea le parole: “in posizione di comando o aspettativa o fuori ruolo, diversi da quelli con incarico di responsabilità,” sono sostituite dalle seguenti: “non titolari degli incarichi previsti dagli articoli 10 e 11,”;
    2) la lettera a) è sostituita dalla seguente: 
    “a) su richiesta nominativa del Capo dell’Ufficio di Gabinetto per le strutture autonome di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10) e su richiesta nominativa del Presidente per le strutture di cui all’articolo 4, comma 1, lettere b), c), d) ed e);”;
    b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
    “2. Qualora la richiesta riguardi dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o altro analogo istituto, l’assegnazione è disposta previo formale provvedimento dell’amministrazione di appartenenza secondo il rispettivo ordinamento.”;
    c) al comma 4 sono apportate le seguenti modifiche:
    1) alla lettera a) dopo le parole: “di comando” sono inserite le seguenti: “o altro analogo istituto secondo i rispettivi ordinamenti”;
    2) alla lettera b) dopo le parole: “fuori ruolo” sono inserite le seguenti: “o altro analogo istituto secondo i rispettivi ordinamenti”.


    Art. 6
    (Modifica all’articolo 13 del regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 e successive modificazioni)

    1. Al comma 5 dell’articolo 13 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni le parole: “di cui all’articolo 206” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al punto 2 dell’allegato O”.


    Art. 7
    (Modifica all’articolo 15 del regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 e successive modificazioni)

    1. Dopo il comma 1 dell’articolo 15 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni è aggiunto, in fine, il seguente: 
    “1 bis. Ai sensi dell’articolo 12, comma 3, lettera e), della legge di organizzazione è, altresì, definito nell’allegato BB il trattamento economico accessorio dei dipendenti assegnati agli uffici di diretta collaborazione di cui agli articoli 12 e 13, consistente in un unico emolumento sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale, che per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro è applicato fino ad una specifica disciplina contrattuale.”.


    Art. 8
    (Modifica al Capo VII bis del Titolo VIII del regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 e successive modificazioni)

    1. Alla rubrica del Capo VII bis del Titolo VIII del r.r. 1/2002 e successive modificazioni le parole: “Istituzione dell’elenco regionale dei commissari e modalità di composizione dell’elenco” sono soppresse.


    Art. 9
    (Modifica all’articolo 387 bis del regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 e successive modificazioni)

    1. Il comma 2 dell’articolo 387 bis del r.r. 1/2002 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:
    “2.  In conformità ai principi e alle norme previste dall’Unione europea nonché dalla legislazione nazionale vigente in materia di contratti pubblici, al fine di assicurare l’imparzialità e il rispetto delle regole di competenza e di trasparenza nella nomina delle commissioni giudicatrici, il presente capo disciplina i criteri per la nomina, la composizione e il funzionamento delle commissioni giudicatrici di gara nei contratti di appalto o concessione aggiudicati secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.”.


    Art. 10
    (Abrogazione dell’articolo 387 ter del regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 e successive modificazioni)

    1. L’articolo 387 ter del r.r. 1/2002 e successive modificazioni è abrogato.


    Art. 11
    (Abrogazione dell’articolo 387 quater del regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 e successive modificazioni)

    1. L’articolo 387 quater del r.r. 1/2002 e successive modificazioni è abrogato.


    Art. 12
    (Sostituzione dell’articolo 387 quinquies del regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 e successive modificazioni)

    1. L’articolo 387 quinquies del r.r. 1/2002 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:
    “Art. 387 quinquies 
    Costituzione delle commissioni giudicatrici e modalità di estrazione dei componenti
    1. Le commissioni giudicatrici sono composte da tre componenti, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall’articolo 93 del decreto legislativo 36/2023, scelti secondo le seguenti modalità:
    a) il presidente e il relativo supplente sono individuati dal direttore generale tra i dirigenti regionali;
    b) un componente e il relativo supplente sono individuati dal direttore competente nella materia oggetto dell’appalto tra il personale iscritto nei ruoli regionali;
    c) un componente e il relativo supplente, estratti a sorte tra il personale iscritto nei ruoli regionali. 
    2. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un membro della commissione giudicatrice o, qualora richiesto in relazione alla complessità della procedura della gara, da un soggetto esterno alla commissione individuato tra il personale in servizio presso la struttura competente all’espletamento della gara.  
    3. La costituzione della commissione avviene dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte con provvedimento del direttore competente in materia di esecuzione di lavori o acquisizione di beni e servizi, nel rispetto del principio di rotazione.
    4. Possono essere nominati componenti delle commissioni giudicatrici i dipendenti regionali in possesso dei seguenti requisiti:
    a) qualifica di dirigente ovvero di funzionario; 
    b) assenza di sanzioni disciplinari comminate nell’ultimo triennio ovvero assenza di procedure disciplinari in corso, concernenti infrazioni per le quali è prevista una sanzione superiore al rimprovero verbale.
    5. Il sorteggio del componente e del relativo supplente di cui al comma 1, lettera c), viene effettuato, in presenza di almeno due testimoni, dall’ufficiale rogante o, in alternativa, dal responsabile unico del procedimento. La data del sorteggio è resa nota preventivamente. Si procede al sorteggio estraendo i nominativi da un elenco di personale regionale, in possesso delle professionalità e delle specializzazioni richieste nelle materie dell’appalto, individuato all’interno dei ruoli regionali dal responsabile del ruolo. Viene estratto dapprima il componente effettivo e, a seguire, il componente supplente. 
    6. Qualora, in relazione alle peculiarità dell’appalto, per la valutazione delle offerte siano necessarie competenze specifiche, non rinvenibili fra il personale presente nei ruoli regionali, il responsabile del procedimento potrà richiedere alle società in house o agli enti dipendenti regionali nonché ad altre stazioni appaltanti, di fornire un elenco di nominativi, pari al doppio del numero richiesto, di personale in possesso delle professionalità e delle specializzazioni richieste nelle materie dell’appalto da inserire nelle commissioni giudicatrici, previa estrazione secondo le modalità di cui al comma 5. 
    7. Per le gare afferenti al Servizio sanitario regionale il componente di cui al comma 1, lettera c), è estratto nell’ambito di una lista di personale dipendente delle Aziende sanitarie, comunicata dalle medesime Aziende a seguito di richiesta da parte della struttura regionale che espleta la funzione di centrale acquisti, nella quale sono individuate le specifiche competenze e professionalità richieste per l’espletamento della gara. 
    8. Per le gare finalizzate alla stipula di convenzioni o accordi quadro aperti all’adesione di altre amministrazioni del territorio regionale o per gare su delega di una specifica amministrazione del territorio regionale, il componente di cui al comma 1, lettera c), è estratto nell’ambito di una lista di personale dipendente delle amministrazioni che aderiscono alla convenzione o accordo quadro oggetto della gara, comunicata dalle medesime amministrazioni a seguito di richiesta da parte della struttura regionale che espleta la funzione di centrale acquisti, nella quale sono individuate le professionalità richieste per l’espletamento della gara.”.


    Art. 13
    (Modifica all’articolo 387 sexies del regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 e successive modificazioni)

    1. Il comma 4 dell’articolo 387 sexies del r.r. 1/2002 e successive modificazioni è abrogato.


    Art. 14
    (Modifica all’articolo 387 septies del regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 e successive modificazioni)

    1. Il comma 1 dell’articolo 387 septies del r.r. 1/2002 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:
    “1. Ai commissari e ai segretari delle commissioni giudicatrici si applicano le cause di incompatibilità, astensione ed esclusione disciplinate dal codice degli appalti, dagli articoli 6, 7 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) e successive modificazioni, dagli articoli 5 e 12 del codice di comportamento del personale della Giunta regionale e delle Agenzie regionali, adottato con deliberazione della Giunta regionale 21 gennaio 2014, n. 33 e successive modificazioni.”.


    Art. 15
    (Modifiche all’articolo 387 octies del regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 e successive modificazioni)

    1. All’articolo 387 octies del r.r. 1/2002 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:
    a) il comma 4 è abrogato;
    b) il comma 6 è abrogato.


    Art. 16
     (Modifica all’articolo 553 quater del regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 e successive modificazioni)

    1. Dopo il comma 2 dell’articolo 553 quater del r.r. 1/2002 e successive modificazioni è inserito il seguente: 
    “2 bis. I compensi professionali di cui al comma 2 sono computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo di cui all’articolo 20 della legge regionale 28 giugno 2013 n. 4 (Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione).”.


    Art. 17
    (Inserimento dell’articolo 553 septies al regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 e successive modificazioni)

    1. Dopo l’articolo 553 sexies del r.r. 1/2002 e successive modificazioni è inserito il seguente:
    “Art. 553 septies
    (Mobilità professionale interna degli avvocati)
    1. Ai sensi dell’articolo 10 bis della legge di organizzazione, il personale di ruolo della Giunta regionale, in possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell’attività forense, può accedere alla posizione di avvocato dell’Avvocatura regionale, mediante le procedure di mobilità professionale interna di cui all’allegato N bis.”.


    Art. 18
    (Modifiche all’allegato A del regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 e successive modificazioni)

    1. Il numero 5, della lettera A., dell’allegato A al r.r. 1/2002 e successive modificazioni è sostituito dal seguente: 
    “5. COORDINAMENTO DEI FONDI EUROPEI E DELLE RELATIVE ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE
    Fornisce supporto nel coordinamento della programmazione strategica delle attività di comunicazione della Presidenza inerenti ai Fondi Europei per il periodo 2021-2027, in raccordo con la “Cabina di Regia per l’attuazione della politica unitaria per la coesione, la ripresa e la resilienza” di cui alla Direttiva del Presidente n. 1/2023, con le Autorità di Gestione dei Programmi ed in collegamento con gli Assessorati competenti e con l’Ufficio Comunicazione Istituzionale della Regione Lazio.
    L’attività si esplica anche attraverso il supporto al Capo di Gabinetto nel coordinamento delle attività di comunicazione unitaria e degli eventi di promozione e diffusione di progetti ed azioni realizzati con i Fondi Europei.”.
    2. Il numero 6 bis, della lettera A., dell’allegato A al r.r. 1/2002 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:
    “6 bis. PICCOLI COMUNI E CONTRATTI DI FIUME
    Assiste il Presidente nelle attività finalizzate allo sviluppo e al sostegno ai piccoli comuni, nonché alla valorizzazione dei territori fluviali, mediante lo strumento dei contratti di fiume.”.
    3.  Il numero 7, della lettera A., dell’allegato A al r.r. 1/2002 e successive modificazioni è sostituito dal seguente: 
    “7. CINEMA E AUDIOVISIVO
    Supporta il Presidente e l’Ufficio di Gabinetto nelle attività di indirizzo e coordinamento per la promozione e lo sviluppo delle azioni dedicate al settore cinematografico, ivi comprese le iniziative e le attività promosse dalla Regione attraverso gli enti partecipati che operano in ambito cinematografico.
    Supporta il Presidente nelle attività di indirizzo e coordinamento della pianificazione, programmazione della produzione e della promozione in materia di cinema e audiovisivo con approccio integrato al fine di mettere a sistema tutta la filiera del settore, nonché dell’attività di erogazione dei fondi regionali ed europei, privilegiando i contenuti per una crescita dell’identità sociale, civile e formativa dei giovani e del nuovo cittadino.”.


    Art. 19
    (Sostituzione dell’allegato BB del regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 e successive modificazioni)

    1. L’allegato BB del r.r. 1/2002 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:
    “Allegato BB
    Trattamento economico dei responsabili delle strutture di diretta collaborazione di cui agli articoli 10 e 11 e dei collaboratori assegnati alle strutture di diretta collaborazione di cui agli articoli 12 e 13
    Il trattamento economico omnicomprensivo annuo dei responsabili delle strutture di diretta collaborazione di cui agli articoli 10 e 11 nonché il trattamento economico accessorio dei collaboratori assegnati alle strutture di diretta collaborazione di cui agli articoli 12 e 13, è determinato come segue: 

    Capo dell’Ufficio di Gabinetto del Presidente

    Dal trattamento economico omnicomprensivo annuo lordo previsto per il Direttore regionale, integrato da un valore pari al 30% del predetto trattamento

    Vice Capo dell’Ufficio di Gabinetto del Presidente

    Fino al 90% dell’ammontare annuo lordo previsto per il Direttore regionale

    Segretario della Giunta regionale

    Portavoce del Presidente

    Responsabile Ufficio Stampa

    Responsabile Comunicazione istituzionale

    Fino al 62% dell’ammontare annuo lordo previsto per il Direttore regionale

    Responsabile Cerimoniale

    Responsabile Cinema e Audiovisivo

    Responsabile Relazioni internazionali e affari comunitari

    Capo Ufficio Legislativo

    Responsabile Rapporti istituzionali, Conferenza delle Regioni, Politiche territoriali

    Responsabile Struttura tecnica permanente per le funzioni di programmazione, valutazione e controllo

    Responsabile Servizio documentazioni

    Responsabile Social media

    Responsabile Coordinamento dei Fondi Europei e delle relative attività di comunicazione

    Responsabile Progetti speciali

    Fino al 62% dell’ammontare annuo lordo previsto per il Direttore regionale

    Responsabile Attuazione del Programma Operativo di riqualificazione del servizio sanitario – posizione individuale

    Fino al 50% dell’ammontare annuo lordo previsto per il Direttore regionale

    Responsabile Piccoli comuni e contratti di fiume – posizione individuale

    Fino al 45% dell’ammontare annuo lordo previsto per il Direttore regionale

    Responsabile della segreteria del Presidente e Segretario particolare del Presidente

    Responsabile della segreteria e Segretario particolare del Capo dell’Ufficio di Gabinetto del Presidente

    Fino al 58% dell’ammontare annuo lordo previsto per il Direttore regionale

    Responsabile della segreteria del Vice Presidente e Segretario particolare del Vice Presidente

    Responsabile della segreteria dell’Assessore

    Fino al 52% dell’ammontare annuo lordo previsto per il Direttore regionale

    Vice Capo dell'Ufficio legislativo

    Fino al 35% dell’ammontare annuo lordo previsto per il Direttore regionale

    Vice Segretario di Giunta

    Per i Dirigenti Regionali o di altre amministrazioni il trattamento economico omnicomprensivo è determinato: dal trattamento economico in godimento, incluso il trattamento previdenziale.

    Per i dipendenti regionali o di altre amministrazioni il trattamento economico omnicomprensivo è determinato: dal Trattamento economico corrispondente a quello della categoria di appartenenza, integrato da un'indennità fino a 45 mila euro annui lordi.

    Collaboratori inquadrati nell’Area degli operatori

    Trattamento accessorio omnicomprensivo pari a € 12.999,96 annui lordi. Per i collaboratori esterni ai ruoli della pubblica amministrazione il trattamento accessorio è maggiorato per un importo pari al 30% dello stesso trattamento accessorio.

    Collaboratori inquadrati nell’Area degli operatori esperti

    Trattamento accessorio omnicomprensivo pari a € 14.600,04 annui lordi. Per i collaboratori esterni ai ruoli della pubblica amministrazione il trattamento accessorio è maggiorato per un importo pari al 30% dello stesso trattamento accessorio.

    Collaboratori inquadrati nell’Area degli istruttori

    Trattamento accessorio omnicomprensivo pari a € 15.800,04 annui lordi. Per i collaboratori esterni ai ruoli della pubblica amministrazione il trattamento accessorio è maggiorato per un importo pari al 30% dello stesso trattamento accessorio.

    Collaboratori inquadrati nell’Area dei funzionari e dell’elevata qualificazione

    Trattamento accessorio omnicomprensivo pari a € 19.250,04 annui lordi. Per i collaboratori esterni ai ruoli della pubblica amministrazione il trattamento accessorio è maggiorato per un importo pari al 30% dello stesso trattamento accessorio.


    Art.20
    (Disposizioni transitorie)

    1. In fase di prima applicazione del presente regolamento:
    a) il conferimento di incarico del Capo dell’Ufficio di Gabinetto, dei vice Capi dell’Ufficio di Gabinetto e del Segretario della Giunta in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono adeguati alle disposizioni di cui all’articolo 10 del r.r. 1/2002, come modificato dal presente regolamento, senza soluzione di continuità per il relativo rapporto di lavoro; 
    b) sono fatti salvi i contratti dei responsabili delle strutture di diretta collaborazione di cui agli articoli 10 e 11 del r.r. 1/2002, in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento, che stabiliscano un trattamento economico più favorevole rispetto alle modifiche introdotte dal presente regolamento all’allegato BB del r.r. 1/2002.


    Art. 21
    (Entrata in vigore)

    1. Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. 

     

    Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari
     

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